Lexipedia

Decisione

15.2021.134

Esecuzione ed estensione del sequestro. Assistenza tra uffici per l’esecuzione del sequestro di un conto bancario fuori cantone. Minimo di esistenza

4 aprile 2022Italiano29 min

tutte riferite agli anni dal 2011 al 2018 (multe comprese), oltre agli interessi

Source ti.ch

Incarti n.

15.2021.134

15.2021.137

15.2021.145

15.2022.010

Lugano

4 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sui ricorsi presentati

il 10 dicembre (n. 28/2021 di Mendrisio e n. 40/2021 di Lugano), 23 dicembre

2021 (n. 48/2021 di Lugano) e 10 gennaio 2022 (n. 4/2022 di Lugano) da

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sedi di

Mendrisio e Lugano, o meglio contro i verbali di sequestro emessi il 1°

dicembre 2021 nei procedimenti n. __________, __________ e __________ della

sede di Mendrisio, nonché n. __________, __________ e __________ della sede di

Lugano, promossi nei confronti del ricorrente rispettivamente da

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Comune di Lugano, Lugano

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

30 novembre 2021, l’Ufficio esazione e condoni (UEC) ha emes­so nei confronti

di RI 1 tre decreti di sequestro a garanzia

delle imposte federali dirette di fr. 440'000.–, delle imposte cantonali

dirette di fr. 460'000.– e delle imposte del Comune di Lugano di fr. 350'000.–,

tutte riferite agli anni dal 2011 al 2018 (multe comprese), oltre agli interessi

(del 3 o 2.5%) dal 1° dicembre 2021.

B. In esecuzione dei tre decreti appena menzionati,

lo stesso 30 no­vembre 2021, la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha proceduto a sequestrare gli averi di RI

1 presso l’PI 9 e la PI 10. Sempre in medesima data la sede di Mendrisio dell’UE ha sequestrato gli

averi dell’escusso pres­so la Banca __________

nonché le unità di proprietà per

piani (PPP) n. __________ del fondo n. __________ RFD di __________ e n. __________

del fondo n. __________ RFD di __________, con le relative pigioni. Il 30

novembre 2021, la sede luganese dell’UE ha incaricato il Betreibungsamt der Region

Engiadina Bassa / Val Mèstair di procedere in via rogatoria al sequestro di

tutti gli averi di RI 1 presso la Banca PI 12.

C. In presenza di RI 1 e del suo patrocinatore, il 1°

dicembre 2021, la sede di Lugano dell’UE ha sequestrato al suo domicilio

diversi mobili, tappeti, quadri e un orologio. L’escusso ha dichiarato di

essere proprietario delle 100 azioni al portatore della società PI 4 e delle

120 azioni del­l’PI 5, ma di non sapere dove si trovano le prime e di presumere

che le seconde siano in possesso della __________ di __________. Egli ha

inoltre affermato di non aver ancora ricevuto emolumenti per le sue attività di

amministratore, di non percepire alcuno stipendio dalla PI 4, di conseguire un

salario annuo sui fr. 280'000.– a fr. 300'000.– dall’PI 6 e di

vantare una quota di ⅓ nella comunione ereditaria __________, di cui la

madre PI 7 è usufruttuaria. RI 1 ha

an­che dichiarato che tutti gli

oggetti presenti nell’abitazione sono di proprietà della madre.

D. Sempre

il 1° dicembre 2021, l’Uffizi da scussiun EBVM di

Scuol ha sequestrato gli averi di RI 1 presso la PI 12.

E. Ancora

in esecuzione dei noti decreti di sequestro, il 7 dicembre 2021 il Betreibungs-

und Konkursamt del Regio Maloja ha sequestrato la quota di comproprietà n. __________

del fondo n. __________ RFD di __________ e tutti i mobili arredanti l’appartamento

di proprietà di RI 1.

F. Con

due ricorsi “cautelativi” del 10 dicembre 2021 diretti separatamente

contro l’operato delle sedi di Mendrisio (15.2021.134) e di Lugano

(15.2021.137), RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in

via principale di dichiarare nulli gli atti esecutivi eseguiti da ognuna delle

sedi in esecuzione dei decreti di sequestro fiscali, e in via subordinata di

annullare tali atti e di ordinare alle stesse di procedere nuovamente agli atti

neces-sari all’esecuzione dei decreti fiscali e di calcolare il suo minimo

vitale.

G. Con

ordinanza del 15 dicembre 2021, il presidente della Camera ha congiunto le

procedure dipendenti dai due ricorsi e respinto le domande di effetto

sospensivo.

H. Il

22 dicembre 2021, a fronte di redditi accertati in fr. 22'768.75 mensili

la sede di Lugano dell’UE ha stabilito provvisoriamente il minimo esistenziale

di RI 1 in fr. 5'983.50, tenuto con­to anche di spese condominiali

relative a vari fondi di fr. 687.50 e d’interessi ipotecari per fr. 1'603.60.

I. Il

23 dicembre 2021, RI 1 ha presentato un terzo ricorso (15.2021.145) contro l’operato

della sede di Lugano dell’UE in relazione al sequestro eseguito dall’Uffizi da scussiun EBVM di Scuol postulando, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, in via principale la nullità e in via subordinata l’annullamento di

tutti gli atti e provvedimenti di assistenza dell’UE a favore dell’ufficio

grigionese, oltre al dissequestro della sua relazione bancaria.

L. Con

ordinanza del 27 dicembre 2021, il presidente della Camera ha respinto la (terza)

domanda di effetto sospensivo.

M. Il

30 dicembre 2021, l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi che l’escusso

percepisce quale amministratore dell’PI 6 sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

22'768.75

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'650.00

affitto appartamento a M__________ usato per motivi

professionali

Assicurazione malattia

fr.

792.40

premi LaMal

Totale

fr.

3'642.40

100%

L’UE

ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro dell’escus­­so, l’importo eccedente fr. 3'642.40

(indicativamente fr. 19'126.35) con effetto immediato e per un anno

al massimo.

N. Nelle

osservazioni 30 dicembre 2021 ai due primi ricorsi, l’UEC ha concluso alla loro

reiezione, pur precisando di aver autorizzato pagamenti di spese dell’escusso

per complessivi fr. 22'779.28 e chiesto

il 29 dicembre 2021 di liberare a suo favore il minimo vitale cal­colato provvisoriamente dall’UE, il quale, nelle sue

del 3 gennaio 2022, si è rimesso al giudizio della Camera. Con replica

spontanea del 20 gennaio 2022, RI 1 ha ribadito le proprie conclusioni.

O. Con

osservazioni del 4 gennaio 2022, l’UEC ha concluso alla reiezione del terzo

ricorso, mentre nelle sue del 12 gennaio l’UE si è nuovamente rimesso al giudizio della Camera. In

replica spontanea del 21 gennaio

2022, RI 1 ha ribadito le proprie conclusioni e la richiesta di assunzione del

suo interrogatorio.

P. Con

un quarto ricorso del 10 gennaio 2022, RI 1 ha chiesto alla Camera di

dichiarare nulli, e in via subordinata di annullare i provvedimenti dell’UE

relativi al calcolo del minimo vitale di fr. 3'642.40, compresa la notificazione del sequestro all’PI 6,

e di riconoscergli un minimo

esistenziale di almeno fr. 5'983.50, o in via alternativa di ordinare all’UE

di procedere a un nuovo calcolo.

Q. Sia

gli escutenti sia l’UE hanno concluso, nelle loro osservazioni del 20 e 26

gennaio 2022, alla reiezione del (quarto) ricorso.

Considerato

in diritto: 1. Siccome oppongono le stesse parti e vertono sull’esecuzione

dei medesimi decreti di sequestro, le due ultime procedure di ricorso in

oggetto possono anche essere congiunte con le due prime, già congiunte (art. 5

cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso

che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

2. Interposti

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dei singoli

provvedimenti impugnati, del 1° dicembre 2021 (doc. E accluso ai primi due

ricorsi), i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

I.

Ricorso n. 40/2021 della sede di Lugano (15.2021.137)

3. In

fondo al suo ricorso RI 1 ha chiesto il proprio interrogatorio o deposizione e

nella replica spontanea ha ribadito tale richiesta oltre all’esperimento di un’istruttoria

con particolare riguardo all’art. 19 cpv. 2 LPR (secondo cui le parti sono tenute a presentare tutti i

documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del

caso). Egli non indica però su quali fatti, che non risultano già dagli atti,

dovrebbe vertere l’istruttoria (e in particolare il suo interrogatorio) né la

sua utilità. La richiesta si avvera di conseguenza inammissibile oltre che

inutile, giacché se intendeva così permettere la determinazione del proprio

minimo esistenziale doveva solo rivolgersi all’UE e fornirgli la documentazione

necessaria (v. sotto consid. 4.2).

4. Il

ricorrente rimprovera all’UE di aver sequestrato tutti i suoi conti bancari presso

la PI 8, l’PI 9 e la PI 10, il conto intestato alla comunione ereditaria fu PI

11 presso l’PI 9, le pigioni relative all’unità di

proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella

n. 453 RFD di __________ e al fondo n. __________ RFD __________, e i beni

immobili e mobili situati nel circondario del­l’Ufficio d’esecuzione e

fallimenti della regione Maloja senza calcolare il suo minimo esistenziale, in

violazione dell’art. 93 LEF.

4.1 Dall’esposto dei fatti contenuto nel ricorso non risulta che l’UE

avesse (ancora) sequestrato redditi del ricorrente al momento del­la

presentazione dell’impugnazione. Al riguardo il ricorso è pertanto senza

oggetto o al meglio prematuro, ovvero in ogni caso irricevibile.

4.2 Del

resto, nelle osservazioni 14 dicembre 2021 relative alla domanda di effetto

sospensivo, l’UE ha rilevato a ragione che avreb­be potuto stabilire il minimo esistenziale

del ricorrente solo dopo ch’egli avesse prodotto la documentazione necessaria

al calcolo. Nelle sue osservazioni del 3

gennaio 2022, l’UE ha precisato di aver proceduto a tale calcolo il 30 dicembre

2021 (sopra ad M). Nella replica spontanea del 20 gennaio 2022, il ricorrente

pretende di esporre – un’altra volta “a titolo prudenziale” – le argomentazioni presentate con il quarto ricorso (sotto consid. 13)

contro il pignoramento del suo

salario presso l’PI 6. È perfettamente inutile. Es­se andranno esaminate nel quadro del trattamento

del quarto ricorso. Non hanno pertinenza nei primi due ricorsi, relativi a uno

stadio dell’esecuzione dei decreti di sequestro in cui i suoi redditi non erano

ancora stati formalmente eseguiti, in particolare per il suo ritardo a fornire

la documentazione necessaria.

5. RI

1 si duole anche di una violazione dell’ordine di pignoramento previsto dall’art.

95 LEF, nella misura in cui l’UE non ha proceduto a una valutazione dei crediti

sequestrati, i quali van­no sequestrati (per il rinvio dell’art. 275 LEF)

secondo questa nor­ma (cpv. 2) prima degli immobili, mentre i beni appartenenti

a terzi, come quelli sequestrati presso il suo domicilio, che a suo dire

appartengono a sua madre, devono essere pignorati in ultimo luogo (cpv. 3), ciò

che vale anche per il conto intestato alla comunione ereditaria fu PI 11, di

cui solo la sua quota parte nella comunione poteva essere sequestrata, come

stabilito nei decreti di sequestro. Il ricorrente rimprovera quindi all’UE di

aver sequestrato più dell’ammontare del contestato credito fiscale, in

violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF.

5.1 Le

banche non sono tenute a comunicare all’ufficio d’esecuzione l’esito del

sequestro prima che il termine di opposizione allo stesso sia trascorso

inutilizzato o che l’opposizione sia stata definitivamente scartata (DTF 125

III 391 segg.). Prima di tale comunicazione, l’ufficio non è in grado di

determinare il valore degli averi effettivamente sequestrati né pertanto di

stabilire se il valore dei beni sequestrati supera quello del credito del

sequestrante nel senso dell’art. 97 cpv. 2 LEF e nell’affermativa di fissare l’ordine

di sequestro in virtù dell’art. 95 LEF. È quindi prematuro il ricorso contro il

sequestro che non è ancora stato eseguito completamen­te poiché l’ufficio non è

ancora in possesso delle informazioni necessarie a stabilirne pienamente l’esito

(sentenza della CEF 15. 2016.67 del 18 novembre 2016, RtiD 2017 II 903 n. 66c,

consid. 3.3 e 3.4).

5.2 Nel

caso in rassegna, il ricorrente non procede ad alcun calcolo per dimostrare la

propria allegazione relativa alla violazione degli art. 97 cpv. 2 e 95 LEF

Spettava semmai a lui autorizzare le banche

a informare l’UE dell’esito del sequestro dei suoi conti per con­sentirgli

di applicare le norme in questione. Prematuro, il ricorso si rivela ancora una

volta irricevibile anche su questo punto.

5.3 Il

verbale di sequestro, peraltro ancora provvisorio per i motivi appena evocati,

indica che la quota del ricorrente del conto intesta­to alla comunione

ereditaria fu PI 11 è di un terzo e che sullo stesso grava l’usufrutto a favore

della madre (doc. E, ad n. 31). L’UE potrà decidere se eventualmente

dissequestrare tale quota in virtù degli art. 97 cpv. 2 e 95 solo dopo la

comunicazione dell’esito del sequestro di tutti i beni menzionati nei decreti

di sequestro. La censura va pertanto respinta.

6. Il

ricorrente evoca ancora il rischio di un pregiudizio per i

diritti delle banche in seguito al sequestro dei conti dai quali egli attinge

per pagare gli oneri ipotecari, ciò che violerebbe l’art. 102 cpv. 1 LEF. A parte il fatto ch’egli non fa valere un

diritto proprio, con l’ac­­cordo dei creditori sequestranti il 16

dicembre 2021 l’UE ha autorizzato la

PI 10 a dissequestrare fr. 8'138.33 per consentire alla fiduciaria del

ricorrente, la RA 2, di pagare alcune spese connesse con i fondi, compresi gli

oneri ipotecari (v. scritto 14 dicembre 2021 dell’UEC alla RA 2, doc. B accluso

alle osservazioni dell’UEC). Nella sua replica spontanea il ricorrente fa sì

presente che pure i futuri pagamenti saranno subordi-nati all’approvazione anche

della Divisione affari penali e inchieste (DAPI), che ha decretato il sequestro

penale dei medesimi conti, e che non è dato di sapere fino a quando le autorità penale e fiscali continueranno ad

autorizzare i pagamenti degli oneri

ipotecari, ma si tratta di censura speculativa, che è prematura e di

conseguenza inammissibile.

7. Nella

parte “In fatto” del ricorso RI 1 contesta il sequestro dei mobili rinvenuti nell’appartamento

della madre, in cui egli abita, facendo valere che appartengono tutti a lei.

7.1 L’ufficio

di esecuzione è in linea di principio tenuto a pignorare, d’ufficio, tutti

i diritti patrimoniali pignorabili (giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui l’escusso

pare essere il titolare, purché essi non facciano indiscutibilmente parte del

patrimonio di un terzo. Deve pertanto pignorare anche i beni che appartengono

solo formalmente a un terzo, qualora sussista il dubbio che l’escusso ne è

proprietario così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo sembra

fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In particolare l’uf­ficio deve

pignorare i beni che l’escutente o l’escusso indicano come facenti parte del

patrimonio di quest’ultimo; in caso di contestazione del terzo, la controversia

andrà risolta nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF).

Tuttavia, se la proprietà del terzo è manifesta, specialmente quando questi è

proprietario del fondo o titolare del conto bancario di cui il procedente

chiede il pignoramento, la richiesta di quest’ultimo dev’essere motivata e

suffragata da indizi (DTF 132 III 284, consid. 2.2; sentenza della CEF

15.2012.78 dell’11 settembre 2012, RtiD 2013 I 833 n. 53c consid. 1.1).

7.2 Che

l’appartamento in cui è stato eseguito il sequestro sia locato dalla madre

(doc. R e S acclusi al ricorso) e la polizza assicurativa della mobilia sia

stata conclusa dalla stessa (doc. T) non implica ancora necessariamente e

giuridicamente che i beni siano di sua proprietà, specie perché il ricorrente

abita anche lui in quell’appar­tamento. D’altronde, la questione dell’appartenenza

dei beni sequestrati è, in prima battuta, di esclusiva competenza del giudice

del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; tra altre: sentenza della CEF 15.2008.51

del 12 settembre 2008 consid. 4), fatta salva la competenza del

giudice nell’azione di rivendicazione o in contestazione di rivendicazione

(art. 109 LEF). L’ufficio d’esecuzione – come pure l’autorità di vigilanza – è

vincolato in linea di principio alla decisione del giudice del sequestro. Deve

quindi procedere al sequestro dei beni indicati nel decreto di sequestro e

menzionare nel verbale di sequestro (art. 106 cpv. 1 LEF) e dare via alla

procedura degli art. 107 e 108 LEF Laddove tende alla dichiarazione della

nullità o all’annullamento del sequestro dei beni sequestrati della mobilia, il

ricorso è pertanto infondato.

8. In

definitiva, nella limitata misura in cui è ricevibile il ricorso va pertanto

respinto.

Considerandi

II.

Ricorso n. 28/2021 della sede di Mendrisio (15.2021.134)

9.

Il

secondo ricorso è quasi identico al primo. Non contiene censure specifiche

circa l’operato della sede di Mendrisio dell’UE. Nella misura in cui verte

sulla pretesa violazione degli art. 93, 95, 97 cpv. 2 e 102 cpv. 1 LEF, si può quindi

rinviare ai soprastanti considerandi da 4 a 6. Nella (limitata) misura in cui è

ricevibile, il (secondo) ricorso è pertanto pure da respingere.

III.

Ricorso n. 48/2021 della sede di Lugano (15.2021.145)

10.

Con

il terzo ricorso RI 1 chiede, in via principale, l’ac­certamento della nullità

e in via subordinata l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti di assistenza

(giusta l’art. 4 LEF) dell’UE di Lugano a favore dell’UE di Scuol (Uffizi da scussiun EBVM) riferiti al verbale di sequestro 13 dicembre 2021 allestito da quest’ultimo ufficio e il dissequestro della relazione

bancaria presso la PI 12. Il

ricorrente suppone che l’UE di Scuol abbia agito su incarico rogatorio

dell’UE di Lugano, dal momento che solo il secondo ufficio è menzionato nel

decreto di sequestro, e fa carico ai sequestranti di non aver emesso un decreto

apposito per l’ufficio grigionese. Ancora “a titolo prudenziale”, RI 1

allega di aver adito ambedue le autorità di vigilanza (grigionese e ticinese) e

sempre “a titolo prudenziale” ripete gli argomenti già sollevati nei primi due ricorsi in merito

alla pretesa violazione degli art. 93, 95, 97 cpv. 2 e 102 cpv. 1 LEF.

11.

Il

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF relativo a un provvedimento eseguito in via

rogatoria secondo l’art. 4 cpv. 2 LEF dev’essere presentato all’autorità di

vigilanza da cui dipende l’ufficio rogato qualora la contestazione verta sul

modo in cui il provvedimento è stato compiuto (purché l’ufficio rogato

disponesse al riguardo di un potere d’apprezzamento indipendente), mentre se la

censura si riferisce al fondamento stesso del provvedimento o al principio

della rogatoria il ricorso va inoltrato all’autorità di vigilanza da cui dipende l’ufficio rogante (sentenza della CEF

15.2006.125

del 22 di­cembre 2006 consid. 1 e i rinvii).

11.1

Nel

caso in esame, il ricorrente contesta il (supposto) incarico rogatorio conferito

dall’UE di Lugano al suo omologo di Scuol senza però indicare il motivo per cui

un simile incarico, previsto dall’art. 4 LEF, sarebbe nullo o annullabile. La

ricevibilità della censura è pertanto dubbia.

11.2

A

nulla cambia, ai fini del presente giudizio, il fatto che l’UE di Scuol abbia

eseguito il decreto di sequestro malgrado esso non vi fosse indicato. Un’eventuale

contestazione del decreto va infatti fatta

valere con l’apposito rimedio giuridico, ossia un reclamo a nor­ma degli art. 169 cpv. 3 e 248 cpv. 3 LT contro la

richiesta di garanzie, mentre la decisione dell’UE di Scuol di dar seguito al

decreto di sequestro, secondo il ricorrente formalmente irregolare, dev’essere impugnata

all’autorità di vigilanza grigionese (sopra consid. 11).

11.3

A

ben vedere, i crediti non incorporati in cartevalori

vantati dal debitore, se è domiciliato in Svizzera, vanno di principio

sequestrati al suo domicilio, ovvero nel caso concreto a __________ (DTF 140 III 515 consid. 3.2, 137 III 627 consid. 3.1 e 128 III 474

consid. 3.1). L’UE di Lugano avrebbe quindi potuto notificare il sequestro

direttamente alla PI 12, ciò che del resto è sempre possibile senza rogatoria

(DTF 73 III 120 consid. 1; sentenza della CEF 15.2019.57 del 18 settembre 2019

consid. 4 e il rinvio). Nel caso concreto il sequestro della relazione bancaria

verte invero su tutti gli averi intestati o appartenenti al ricorrente, quindi

anche su eventuali beni mobili depositati presso la banca in un safe o una

cassetta di sicurezza, che solo l’UE di Scuol ave­va la competenza di

sequestrare. Da questo punto di vista la richiesta rogatoria non era pertanto

ingiustificata.

11.4

Vero

è che parte della dottrina e l’Ufficio d’esecuzione di Ginevra escludono la

facoltà per un ufficio d’esecuzione di procedere in via rogatoria onde far

sequestrare beni localizzati all’infuori del suo circondario, con il motivo che

l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 89 LEF, il quale consente all’ufficio di far

capo all’assistenza tra uffici per far pignorare i beni situati in altri

circondari (Hans Reiser in: Basler Kommentar,

SchKG II, 3a ed. 2021, n. 5 e 5a ad art.

275.

LEF e in: Arrest in Theorie und Praxis, BlSchK 2015, 179 ad V/1; Staehelin in: Dasser/Oberhammer

[curatori], Handkommentar LugÜ, 3a ed. 2021, n. 70 ad art. 47 CLug e

i riferimenti in nota 181; Hans Reiser/Ingrid Jent-Sørensen,

Der schweizweite Arrest – das Arrestgericht als

Koordinator, BlSchK 2020, 146; Hansjörg Peter,

Anmerkung aus der Redaktion, BlSchK 2019, 18; Joël Pa­hud, Le séquestre et la protection provisoire des

créances pécuniaires, n. 559-563; Michel Ochsner, La validation et la conversion

du séquestre, SJ 2016 II 25 e nota 78; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 45 ad § 51; sulla prassi dell’ufficio d’esecuzione di

Ginevra, v. Rahel Stei-ner, Der schweizweite Arrest – Umsetzungsprobleme und Lösungsvorschläge, 2021, pag. 41).

Secondo

la corrente opposta, l’art. 275 LEF non osta a che il giudice del sequestro

possa designare un ufficio “leader” (capofila) incaricato di coordinare il

sequestro di beni situati in diversi circondari (sentenze dell’Obergericht di Zurigo

PS170241 del 7 novembre 2017, BlSchK 2019, 187, consid. 3.2, e del Tribunale

cantonale dei Grigioni KSK 19 49 del 13 novembre 2020 consid. 2.3-2.4; Kren Kostkiewicz in:

Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017,

n. 37-38 ad art. 275 LEF; Krüsi,

stesso commentario, n. 16 ad art. 52; Nicolas Jeandin,

Point de situation sur le séquestre à la lumière de la convention de Lugano, SJ

2017.

II 50; Vock/Meister-Müller,

SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n.

13.

ad § 29, pag. 314; Felix C. Meier-Dieter­le/Remo Crestani, Die schweizweite Zuständigkeit

im Arrestvollzug, AJP/PJA 2015, 1122 segg. [idem

in : ZZZ 36/2014, 239 segg. e BlSchK 2016, 209 segg.]; Grégory Bovey, La révision de

la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II 94; Steiner, op. cit., pagg. 45 segg.).

11.4.1

A ben vedere, non vi sono indicazioni

che l’assenza all’art. 275 LEF di rinvio all’art. 89 LEF sia da ritenere un

silenzio qualificato. La realizzazione anticipata dei beni sequestrati esposti

a rapido deprezzamento oppure la cui conservazione o deposito comportino spese

eccessive, eppure è ammessa anche se l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 124

cpv. 2 LEF (DTF 101 III 29 consid. 1/c; Kren

Kostkiewicz op. cit., n. 6 ad art. 275). D’altra

parte, l’assistenza tra uffici si estende a tutto ciò che un ufficio d’esecuzione

o dei fallimenti è autorizzato a fare secondo la legge (DTF 141 III 584 consid.

3.2.1; Walther/Roth in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 4 LEF) senz’apparente

esclusione per quan­to attiene all’esecuzione dei sequestri. Soprattutto, la necessità di assistenza tra uffici in tale ambito è

sorta con la modifica degli art. 271 cpv. 1 principium e 272 cpv. 1 LEF,

entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che ora conferiscono anche al giudice del

sequestro la competenza di decretare il sequestro dei beni del debitore

dovunque si trovino in Svizzera.

Certo,

incombe al giudice del sequestro designare l’ufficio o gli uffici d’esecuzione

incaricati di eseguire il suo decreto (art. 274 cpv. 1 LEF). A prescindere da

un rigore dogmatico estraneo al diritto esecutivo svizzero, non appaiono

sussistere motivi perché il giudice non possa liberamente scegliere se emettere

un decreto distinto per ogni ufficio o un

decreto unico che menziona tutti i diritti patrimoniali da sequestrare

con l’indicazione precisa per ognuno di essi dell’ufficio responsabile dell’esecuzione,

e se comunicare il decreto unico o i singoli decreti a ogni ufficio oppure a uno

solo (capofila), incaricandolo di

provvederne all’esecuzione facendo ca­po all’assistenza degli altri

uffici responsabili. Attribuire al giudice inoltre la competenza di coordinare

l’esecuzione del sequestro propriamente detta – al di là della scelta degli

uffici e del momento in cui comunicare loro il decreto –, in particolare per la

riduzione dei sequestri eccessivi, come suggerito da Reiser e Jent-Søren­sen

(op. cit., pag. 147 seg.), pare invece contrario alla legge, che attribuisce

chiaramente tale compito all’ufficio (o agli uffici) d’esecuzione (art. 275

LEF, che rinvia in particolare agli art. 97 cpv. 2 e 95 LEF; DTF 142 III 293 seg. consid. 2.1). Ove il

giudice abbia designato un ufficio capofila, il suo operato, e in particolare

la liceità delle domande rogatorie rivolte agli altri uffici, andrà se del caso

contestato presso l’autorità di vigilanza cui esso è subordinato, mentre gli

atti di esecuzione effettuati dagli altri uffici dovranno essere impugnati alle

rispettive autorità di vigilanza (sopra consid. 11), ciò che dovrebbe

rispondere agli interrogativi posti da Pahud

(op. cit., n. 562). Il carattere provvisorio del sequestro (relativamente al

pignoramento) non pare un argomento rilevante per ridurne l’efficacia ponendo

freni inutili al coordinamento dei sequestri.

11.4.2

Nel

caso specifico, non si evince dagli atti che l’UEC abbia inteso designare l’UE

ticinese, e singolarmente la sua sede luganese, come capofila né affidargli l’incombenza

di chiedere in via rogatoria l’assistenza dell’UE di Scuol. Dalle sue

osservazioni risulta piuttosto che si aspettasse un’esecuzione diretta dall’UE

ticinese siccome il domicilio del debitore si trova nel suo circondario. Sia come

sia, si volesse anche escludere, nel caso concreto o in generale, la via dell’assistenza

tra uffici per l’esecuzione dei sequestri, non significherebbe ancora che siano

nulli o annullabili l’ope­rato dell’ufficio rogante, che nondimeno ha chiesto l’assistenza

dell’ufficio rogato, e neppure l’operato di quest’ultimo ufficio, che ha dato

seguito alla rogatoria anche se non era tenuto a farlo. La nullità presuppone

infatti la violazione di prescrizioni emanate nel­l’interesse pubblico o nell’interesse

di terzi che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF) e l’annullamento

un interesse personale e attuale degno di protezione del ricorrente (sentenza

della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii).

11.4.2.1

Certo,

prima della revisione della LEF nel 1997, il Tribunale federale si era

determinato nel senso della nullità degli atti di esecuzione del sequestro

attuati da un ufficio d’esecuzione incompeten­te territorialmente (DTF 118 III

8.

consid. 4; 116 III 109, consid. 5/a; 112 III 117, consid. 2, 103 III 88

consid. 1 i.f. e i rinvii). Anche dopo il cambiamento delle norme sul sequestro,

parte della dottrina continua a citare acriticamente tale giurisprudenza (Amonn/Wal­ther, op. cit., n. 45 ad § 10;

Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a

ed. 2021, n. 33, ultimo trattino, ad art. 46 LEF; Reiser, op. cit. [BAKO], n. 24 ad art. 275). Secondo Michel Ochsner (Exécution du séquestre, JdT 2006 II 82 ad II/5), l’esecuzione

avvenuta a cura di un ufficio territorialmente incompetente dev’essere

contestata per mezzo di un ricorso all’autorità di vigilanza, ma può esserlo in

ogni tempo stante la nullità del sequestro (nello stesso senso: Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 24 ad art. 274 LEF). Altri autori ritengono invece

che il sequestro sia solo annullabile mediante ricorso all’autorità di

vigilanza giusta l’art. 17 LEF senz’accennare a una nullità (Meier-Dieterle in:

SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 12 ad art. 275 LEF;

Louis Dal­lè­ves,

FJS 740, pag. 11) oppure escludendola esplicitamente (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 22 ad art. 275;

Pierre-Robert Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 26 ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a

ed., 1997, n. 5 ad art. 275 LEF). La scrivente Camera ha lasciato la questione aperta

(sentenza CEF 15.2004.88 del 23 agosto 2004, pagg. 3-4, massimata in RtiD 2005

I 930 n. 142c).

11.4.2.2

Come

rilevato pertinentemente da Gilliéron

(op. cit. n. 26 ad art. 275), le difficoltà invocate dal Tribunale federale

(nella sentenza fondamentale DTF 56 III 230 segg.) a giustificazione della

sanzione della nullità, circa la mancata informazione dei creditori nelle

esecuzioni promosse al foro ordinario in merito alla partecipazione provvisoria

del sequestrante giusta l’art. 281 LEF o il rischio di conflitti di competenza

in sede di realizzazione del bene sequestrato e pignorato in più fori, sono in

fondo difficoltà intrinseche a una legislazione che ammette una pluralità di

fori del sequestro e di convalida dello stesso, anche nei casi in cui le norme

di competenza sono rispettate. Non si

risolvono con la sanzione della nul­lità, ma semmai con le regole sull’assistenza

tra uffici e il coordinamento delle procedure, semmai in applicazione analogica

del­l’art. 4a LEF (in questo senso, ma de

lege ferenda: Pahud,

op. cit., n. 563), eventualmente precisate mediante un’opportuna modifica degli

art. 275 e 52 LEF e l’adozione di un’ordinanza del Consiglio federale, come proposto da Jeandin (op. cit., pagg. 56 segg. ad VI).

11.4.2.3

La

questione della sanzione dell’esecuzione del sequestro attuata da un ufficio

incompetente può in concreto essere lasciata indecisa. Neppure la nullità può

essere invocata in contrasto con le regole della buona fede. È in particolare

proscritto il formalismo eccessivo. Nel caso in esame, il ricorrente non fa

valere alcun in-teresse degno di protezione a far annullare il sequestro

eseguito dall’UE di Scuol perché sia nuovamente notificato alla banca di-rettamente

dall’UE di Lugano. Il sequestro della relazione bancaria del ricorrente presso

la PI 12 è registrato nel sistema informatico dell’UE ticinese e il verbale di

sequestro dell’UE di Scuol figura nei suoi atti, a disposizione di eventuali

interessati. Non sussistono nemmeno i pericoli legati a un sequestro a distanza

paventati dal Tribunale federale nella citata DTF 56 III 230 segg., dato che l’UE

di Scuol ha maggiore prossimità con la banca che non l’UE ticinese. Il ricorso

va pertanto respinto.

12.

A

prescindere dalla dubbia ricevibilità degli argomenti riproposti dal ricorrente

“a titolo prudenziale”, si può rinviare al riguardo a quanto già esposto in merito ai primi

due ricorsi (sopra consid. 5, 6 e 9).

IV.

Ricorso n. 4/2022 della sede di Lugano (15.2022.10)

13.

Nel

quarto e ultimo ricorso, RI 1 chiede alla Camera “a

titolo cautelativo” di

dichiarare nulli, e in via subordinata di annullare i provvedimenti dell’UE

relativi al calcolo del minimo vitale di fr. 3'642.40, compresa la notificazione del sequestro all’PI 6,

e di riconoscergli un minimo

esistenziale di almeno fr. 5'983.50, o in via alternativa di ordinare all’UE

di procedere a un nuovo calcolo. Si duole che l’UE ha stabilito il suo minimo

esistenziale in un primo tempo, il 22 dicembre 2021, in fr. 5'983.50 (doc.

O accluso al ricorso) per poi ridurlo a fr. 3'642.40, come risulta dalla

notifica al­l’PI 6 del 30 dicembre 2021 oggetto dell’impugnativa (doc. B), senza

spiegarne i motivi, neppure nelle osservazioni ai primi due ricorsi. Lamenta

quindi una violazione del proprio diritto di essere sentito. A mente sua, in

base alla documentazione da lui prodotta gli dev’essere riconosciuto, come

inizialmente calcolato, un minimo vitale di almeno fr. 5'983.50, riservata

una più precisa quantificazione in corso di procedura.

13.1

Nelle osservazioni al ricorso, l’UEC espone che

nel calcolo del mi­nimo vitale contestato, contrariamente al calcolo

precedente in cui esso era stato stabilito in via del tutto provvisoria in fr. 5'983.50,

correttamente non sono più stati considerati

i premi dell’assicura­zione mobilia e della protezione giuridica, le spese condominiali

né gli interessi ipotecari relativi ai vari immobili del ricorrente, in quanto

tali costi sono coperti dalle pigioni incassate dalla sede di Mendrisio. Nelle

proprie osservazioni, l’UE indica il calcolo dettagliato del­l’importo

di fr. 3'642.40 stabilito nella decisione impugnata e con­ferma il carattere provvisorio del calcolo del 22

dicembre 2021.

13.2

Ora,

già nell’email 31 dicembre 2021 dell’UE alla RA 2, il cursore aveva precisato

che, come anticipatole, il calcolo del minimo esistenziale del 22 dicembre 2021 era provvisorio e solo

indicativo, e che il nuovo calcolo includeva il minimo di base, i premi della

cassa malati e la pigione dell’appartamento di M__________ (già computati nel

precedente calcolo provvisorio, v. doc. O). Il ricorrente disponeva pertanto di

tutti gli elementi per contestare il calcolo con cognizione di causa o

perlomeno per chiedere se del caso ulteriori informazioni. Ora, egli non si

confronta con la risposta del cursore, non indica i motivi per cui le sue

allegate spese di fr. 9'526.51 mensili (doc. N) dovrebbero essere

considerate indispensabili secondo l’art. 93 LEF, non spiega perché il calcolo

provvisorio del 22 dicembre 2021 avrebbe dovuto essere confermato a titolo

definitivo e non ha contestato le osservazioni dell’UEC e dell’UE, in

particolare sul motivo per cui le spese supplementari ammesse nel calcolo provvisorio (premi dell’assicurazione mobilia e

della protezione giu­ridica, spese condominiali e interessi ipotecari) non sono state riconosciute in quello impugnato.

Ricordato il principio giurisprudenziale consolidato per cui possono essere

considerate nel minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui

pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a),

risulta ineccepibile il rifiuto di prendere in conto spese che sono coperte

dalle pigioni incassate dalla sede di Mendrisio. Nella misura in cui è

ricevibile, anche l’ultimo ricorso va respinto.

14.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ammissibile, il ricorso n. 28/2021 (15.2021.134) contro l’operato della

sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione è respinto.

2.

Nella misura in cui è ammissibile il ricorso n.

40/2021 (15.2021.137) contro l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione è respinto.

3.

Il

ricorso n. 48/2021 (15.2021.145) contro

l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione è respinto.

4.

Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso n. 4/2022 (15.2022.10) contro l’operato della sede di Lugano è respinto.

5.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

6.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.