15.2021.134
Esecuzione ed estensione del sequestro. Assistenza tra uffici per l’esecuzione del sequestro di un conto bancario fuori cantone. Minimo di esistenza
4 aprile 2022Italiano29 min
tutte riferite agli anni dal 2011 al 2018 (multe comprese), oltre agli interessi
Source ti.ch
Incarti n.
15.2021.134
15.2021.137
15.2021.145
15.2022.010
Lugano
4 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi presentati
il 10 dicembre (n. 28/2021 di Mendrisio e n. 40/2021 di Lugano), 23 dicembre
2021 (n. 48/2021 di Lugano) e 10 gennaio 2022 (n. 4/2022 di Lugano) da
RI 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sedi di
Mendrisio e Lugano, o meglio contro i verbali di sequestro emessi il 1°
dicembre 2021 nei procedimenti n. __________, __________ e __________ della
sede di Mendrisio, nonché n. __________, __________ e __________ della sede di
Lugano, promossi nei confronti del ricorrente rispettivamente da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Comune di Lugano, Lugano
(rappresentati dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
30 novembre 2021, l’Ufficio esazione e condoni (UEC) ha emesso nei confronti
di RI 1 tre decreti di sequestro a garanzia
delle imposte federali dirette di fr. 440'000.–, delle imposte cantonali
dirette di fr. 460'000.– e delle imposte del Comune di Lugano di fr. 350'000.–,
tutte riferite agli anni dal 2011 al 2018 (multe comprese), oltre agli interessi
(del 3 o 2.5%) dal 1° dicembre 2021.
B. In esecuzione dei tre decreti appena menzionati,
lo stesso 30 novembre 2021, la sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE) ha proceduto a sequestrare gli averi di RI
1 presso l’PI 9 e la PI 10. Sempre in medesima data la sede di Mendrisio dell’UE ha sequestrato gli
averi dell’escusso presso la Banca __________
nonché le unità di proprietà per
piani (PPP) n. __________ del fondo n. __________ RFD di __________ e n. __________
del fondo n. __________ RFD di __________, con le relative pigioni. Il 30
novembre 2021, la sede luganese dell’UE ha incaricato il Betreibungsamt der Region
Engiadina Bassa / Val Mèstair di procedere in via rogatoria al sequestro di
tutti gli averi di RI 1 presso la Banca PI 12.
C. In presenza di RI 1 e del suo patrocinatore, il 1°
dicembre 2021, la sede di Lugano dell’UE ha sequestrato al suo domicilio
diversi mobili, tappeti, quadri e un orologio. L’escusso ha dichiarato di
essere proprietario delle 100 azioni al portatore della società PI 4 e delle
120 azioni dell’PI 5, ma di non sapere dove si trovano le prime e di presumere
che le seconde siano in possesso della __________ di __________. Egli ha
inoltre affermato di non aver ancora ricevuto emolumenti per le sue attività di
amministratore, di non percepire alcuno stipendio dalla PI 4, di conseguire un
salario annuo sui fr. 280'000.– a fr. 300'000.– dall’PI 6 e di
vantare una quota di ⅓ nella comunione ereditaria __________, di cui la
madre PI 7 è usufruttuaria. RI 1 ha
anche dichiarato che tutti gli
oggetti presenti nell’abitazione sono di proprietà della madre.
D. Sempre
il 1° dicembre 2021, l’Uffizi da scussiun EBVM di
Scuol ha sequestrato gli averi di RI 1 presso la PI 12.
E. Ancora
in esecuzione dei noti decreti di sequestro, il 7 dicembre 2021 il Betreibungs-
und Konkursamt del Regio Maloja ha sequestrato la quota di comproprietà n. __________
del fondo n. __________ RFD di __________ e tutti i mobili arredanti l’appartamento
di proprietà di RI 1.
F. Con
due ricorsi “cautelativi” del 10 dicembre 2021 diretti separatamente
contro l’operato delle sedi di Mendrisio (15.2021.134) e di Lugano
(15.2021.137), RI 1 ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in
via principale di dichiarare nulli gli atti esecutivi eseguiti da ognuna delle
sedi in esecuzione dei decreti di sequestro fiscali, e in via subordinata di
annullare tali atti e di ordinare alle stesse di procedere nuovamente agli atti
neces-sari all’esecuzione dei decreti fiscali e di calcolare il suo minimo
vitale.
G. Con
ordinanza del 15 dicembre 2021, il presidente della Camera ha congiunto le
procedure dipendenti dai due ricorsi e respinto le domande di effetto
sospensivo.
H. Il
22 dicembre 2021, a fronte di redditi accertati in fr. 22'768.75 mensili
la sede di Lugano dell’UE ha stabilito provvisoriamente il minimo esistenziale
di RI 1 in fr. 5'983.50, tenuto conto anche di spese condominiali
relative a vari fondi di fr. 687.50 e d’interessi ipotecari per fr. 1'603.60.
I. Il
23 dicembre 2021, RI 1 ha presentato un terzo ricorso (15.2021.145) contro l’operato
della sede di Lugano dell’UE in relazione al sequestro eseguito dall’Uffizi da scussiun EBVM di Scuol postulando, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, in via principale la nullità e in via subordinata l’annullamento di
tutti gli atti e provvedimenti di assistenza dell’UE a favore dell’ufficio
grigionese, oltre al dissequestro della sua relazione bancaria.
L. Con
ordinanza del 27 dicembre 2021, il presidente della Camera ha respinto la (terza)
domanda di effetto sospensivo.
M. Il
30 dicembre 2021, l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi che l’escusso
percepisce quale amministratore dell’PI 6 sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
22'768.75
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'650.00
affitto appartamento a M__________ usato per motivi
professionali
Assicurazione malattia
fr.
792.40
premi LaMal
Totale
fr.
3'642.40
100%
L’UE
ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro dell’escusso, l’importo eccedente fr. 3'642.40
(indicativamente fr. 19'126.35) con effetto immediato e per un anno
al massimo.
N. Nelle
osservazioni 30 dicembre 2021 ai due primi ricorsi, l’UEC ha concluso alla loro
reiezione, pur precisando di aver autorizzato pagamenti di spese dell’escusso
per complessivi fr. 22'779.28 e chiesto
il 29 dicembre 2021 di liberare a suo favore il minimo vitale calcolato provvisoriamente dall’UE, il quale, nelle sue
del 3 gennaio 2022, si è rimesso al giudizio della Camera. Con replica
spontanea del 20 gennaio 2022, RI 1 ha ribadito le proprie conclusioni.
O. Con
osservazioni del 4 gennaio 2022, l’UEC ha concluso alla reiezione del terzo
ricorso, mentre nelle sue del 12 gennaio l’UE si è nuovamente rimesso al giudizio della Camera. In
replica spontanea del 21 gennaio
2022, RI 1 ha ribadito le proprie conclusioni e la richiesta di assunzione del
suo interrogatorio.
P. Con
un quarto ricorso del 10 gennaio 2022, RI 1 ha chiesto alla Camera di
dichiarare nulli, e in via subordinata di annullare i provvedimenti dell’UE
relativi al calcolo del minimo vitale di fr. 3'642.40, compresa la notificazione del sequestro all’PI 6,
e di riconoscergli un minimo
esistenziale di almeno fr. 5'983.50, o in via alternativa di ordinare all’UE
di procedere a un nuovo calcolo.
Q. Sia
gli escutenti sia l’UE hanno concluso, nelle loro osservazioni del 20 e 26
gennaio 2022, alla reiezione del (quarto) ricorso.
Considerato
in diritto: 1. Siccome oppongono le stesse parti e vertono sull’esecuzione
dei medesimi decreti di sequestro, le due ultime procedure di ricorso in
oggetto possono anche essere congiunte con le due prime, già congiunte (art. 5
cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 LPamm), pur conservando la loro individualità nel senso
che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
2. Interposti
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dei singoli
provvedimenti impugnati, del 1° dicembre 2021 (doc. E accluso ai primi due
ricorsi), i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
I.
Ricorso n. 40/2021 della sede di Lugano (15.2021.137)
3. In
fondo al suo ricorso RI 1 ha chiesto il proprio interrogatorio o deposizione e
nella replica spontanea ha ribadito tale richiesta oltre all’esperimento di un’istruttoria
con particolare riguardo all’art. 19 cpv. 2 LPR (secondo cui le parti sono tenute a presentare tutti i
documenti e ad indicare tutti i mezzi di prova rilevanti per la valutazione del
caso). Egli non indica però su quali fatti, che non risultano già dagli atti,
dovrebbe vertere l’istruttoria (e in particolare il suo interrogatorio) né la
sua utilità. La richiesta si avvera di conseguenza inammissibile oltre che
inutile, giacché se intendeva così permettere la determinazione del proprio
minimo esistenziale doveva solo rivolgersi all’UE e fornirgli la documentazione
necessaria (v. sotto consid. 4.2).
4. Il
ricorrente rimprovera all’UE di aver sequestrato tutti i suoi conti bancari presso
la PI 8, l’PI 9 e la PI 10, il conto intestato alla comunione ereditaria fu PI
11 presso l’PI 9, le pigioni relative all’unità di
proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella
n. 453 RFD di __________ e al fondo n. __________ RFD __________, e i beni
immobili e mobili situati nel circondario dell’Ufficio d’esecuzione e
fallimenti della regione Maloja senza calcolare il suo minimo esistenziale, in
violazione dell’art. 93 LEF.
4.1 Dall’esposto dei fatti contenuto nel ricorso non risulta che l’UE
avesse (ancora) sequestrato redditi del ricorrente al momento della
presentazione dell’impugnazione. Al riguardo il ricorso è pertanto senza
oggetto o al meglio prematuro, ovvero in ogni caso irricevibile.
4.2 Del
resto, nelle osservazioni 14 dicembre 2021 relative alla domanda di effetto
sospensivo, l’UE ha rilevato a ragione che avrebbe potuto stabilire il minimo esistenziale
del ricorrente solo dopo ch’egli avesse prodotto la documentazione necessaria
al calcolo. Nelle sue osservazioni del 3
gennaio 2022, l’UE ha precisato di aver proceduto a tale calcolo il 30 dicembre
2021 (sopra ad M). Nella replica spontanea del 20 gennaio 2022, il ricorrente
pretende di esporre – un’altra volta “a titolo prudenziale” – le argomentazioni presentate con il quarto ricorso (sotto consid. 13)
contro il pignoramento del suo
salario presso l’PI 6. È perfettamente inutile. Esse andranno esaminate nel quadro del trattamento
del quarto ricorso. Non hanno pertinenza nei primi due ricorsi, relativi a uno
stadio dell’esecuzione dei decreti di sequestro in cui i suoi redditi non erano
ancora stati formalmente eseguiti, in particolare per il suo ritardo a fornire
la documentazione necessaria.
5. RI
1 si duole anche di una violazione dell’ordine di pignoramento previsto dall’art.
95 LEF, nella misura in cui l’UE non ha proceduto a una valutazione dei crediti
sequestrati, i quali vanno sequestrati (per il rinvio dell’art. 275 LEF)
secondo questa norma (cpv. 2) prima degli immobili, mentre i beni appartenenti
a terzi, come quelli sequestrati presso il suo domicilio, che a suo dire
appartengono a sua madre, devono essere pignorati in ultimo luogo (cpv. 3), ciò
che vale anche per il conto intestato alla comunione ereditaria fu PI 11, di
cui solo la sua quota parte nella comunione poteva essere sequestrata, come
stabilito nei decreti di sequestro. Il ricorrente rimprovera quindi all’UE di
aver sequestrato più dell’ammontare del contestato credito fiscale, in
violazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF.
5.1 Le
banche non sono tenute a comunicare all’ufficio d’esecuzione l’esito del
sequestro prima che il termine di opposizione allo stesso sia trascorso
inutilizzato o che l’opposizione sia stata definitivamente scartata (DTF 125
III 391 segg.). Prima di tale comunicazione, l’ufficio non è in grado di
determinare il valore degli averi effettivamente sequestrati né pertanto di
stabilire se il valore dei beni sequestrati supera quello del credito del
sequestrante nel senso dell’art. 97 cpv. 2 LEF e nell’affermativa di fissare l’ordine
di sequestro in virtù dell’art. 95 LEF. È quindi prematuro il ricorso contro il
sequestro che non è ancora stato eseguito completamente poiché l’ufficio non è
ancora in possesso delle informazioni necessarie a stabilirne pienamente l’esito
(sentenza della CEF 15. 2016.67 del 18 novembre 2016, RtiD 2017 II 903 n. 66c,
consid. 3.3 e 3.4).
5.2 Nel
caso in rassegna, il ricorrente non procede ad alcun calcolo per dimostrare la
propria allegazione relativa alla violazione degli art. 97 cpv. 2 e 95 LEF
Spettava semmai a lui autorizzare le banche
a informare l’UE dell’esito del sequestro dei suoi conti per consentirgli
di applicare le norme in questione. Prematuro, il ricorso si rivela ancora una
volta irricevibile anche su questo punto.
5.3 Il
verbale di sequestro, peraltro ancora provvisorio per i motivi appena evocati,
indica che la quota del ricorrente del conto intestato alla comunione
ereditaria fu PI 11 è di un terzo e che sullo stesso grava l’usufrutto a favore
della madre (doc. E, ad n. 31). L’UE potrà decidere se eventualmente
dissequestrare tale quota in virtù degli art. 97 cpv. 2 e 95 solo dopo la
comunicazione dell’esito del sequestro di tutti i beni menzionati nei decreti
di sequestro. La censura va pertanto respinta.
6. Il
ricorrente evoca ancora il rischio di un pregiudizio per i
diritti delle banche in seguito al sequestro dei conti dai quali egli attinge
per pagare gli oneri ipotecari, ciò che violerebbe l’art. 102 cpv. 1 LEF. A parte il fatto ch’egli non fa valere un
diritto proprio, con l’accordo dei creditori sequestranti il 16
dicembre 2021 l’UE ha autorizzato la
PI 10 a dissequestrare fr. 8'138.33 per consentire alla fiduciaria del
ricorrente, la RA 2, di pagare alcune spese connesse con i fondi, compresi gli
oneri ipotecari (v. scritto 14 dicembre 2021 dell’UEC alla RA 2, doc. B accluso
alle osservazioni dell’UEC). Nella sua replica spontanea il ricorrente fa sì
presente che pure i futuri pagamenti saranno subordi-nati all’approvazione anche
della Divisione affari penali e inchieste (DAPI), che ha decretato il sequestro
penale dei medesimi conti, e che non è dato di sapere fino a quando le autorità penale e fiscali continueranno ad
autorizzare i pagamenti degli oneri
ipotecari, ma si tratta di censura speculativa, che è prematura e di
conseguenza inammissibile.
7. Nella
parte “In fatto” del ricorso RI 1 contesta il sequestro dei mobili rinvenuti nell’appartamento
della madre, in cui egli abita, facendo valere che appartengono tutti a lei.
7.1 L’ufficio
di esecuzione è in linea di principio tenuto a pignorare, d’ufficio, tutti
i diritti patrimoniali pignorabili (giusta gli art. 92 e 93 LEF) di cui l’escusso
pare essere il titolare, purché essi non facciano indiscutibilmente parte del
patrimonio di un terzo. Deve pertanto pignorare anche i beni che appartengono
solo formalmente a un terzo, qualora sussista il dubbio che l’escusso ne è
proprietario così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo sembra
fondata su un atto revocabile o sembra abusiva. In particolare l’ufficio deve
pignorare i beni che l’escutente o l’escusso indicano come facenti parte del
patrimonio di quest’ultimo; in caso di contestazione del terzo, la controversia
andrà risolta nella procedura di rivendicazione (art. 106 e segg. LEF).
Tuttavia, se la proprietà del terzo è manifesta, specialmente quando questi è
proprietario del fondo o titolare del conto bancario di cui il procedente
chiede il pignoramento, la richiesta di quest’ultimo dev’essere motivata e
suffragata da indizi (DTF 132 III 284, consid. 2.2; sentenza della CEF
15.2012.78 dell’11 settembre 2012, RtiD 2013 I 833 n. 53c consid. 1.1).
7.2 Che
l’appartamento in cui è stato eseguito il sequestro sia locato dalla madre
(doc. R e S acclusi al ricorso) e la polizza assicurativa della mobilia sia
stata conclusa dalla stessa (doc. T) non implica ancora necessariamente e
giuridicamente che i beni siano di sua proprietà, specie perché il ricorrente
abita anche lui in quell’appartamento. D’altronde, la questione dell’appartenenza
dei beni sequestrati è, in prima battuta, di esclusiva competenza del giudice
del sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF; tra altre: sentenza della CEF 15.2008.51
del 12 settembre 2008 consid. 4), fatta salva la competenza del
giudice nell’azione di rivendicazione o in contestazione di rivendicazione
(art. 109 LEF). L’ufficio d’esecuzione – come pure l’autorità di vigilanza – è
vincolato in linea di principio alla decisione del giudice del sequestro. Deve
quindi procedere al sequestro dei beni indicati nel decreto di sequestro e
menzionare nel verbale di sequestro (art. 106 cpv. 1 LEF) e dare via alla
procedura degli art. 107 e 108 LEF Laddove tende alla dichiarazione della
nullità o all’annullamento del sequestro dei beni sequestrati della mobilia, il
ricorso è pertanto infondato.
8. In
definitiva, nella limitata misura in cui è ricevibile il ricorso va pertanto
respinto.
Considerandi
II.
Ricorso n. 28/2021 della sede di Mendrisio (15.2021.134)
9.
Il
secondo ricorso è quasi identico al primo. Non contiene censure specifiche
circa l’operato della sede di Mendrisio dell’UE. Nella misura in cui verte
sulla pretesa violazione degli art. 93, 95, 97 cpv. 2 e 102 cpv. 1 LEF, si può quindi
rinviare ai soprastanti considerandi da 4 a 6. Nella (limitata) misura in cui è
ricevibile, il (secondo) ricorso è pertanto pure da respingere.
III.
Ricorso n. 48/2021 della sede di Lugano (15.2021.145)
10.
Con
il terzo ricorso RI 1 chiede, in via principale, l’accertamento della nullità
e in via subordinata l’annullamento di tutti gli atti e provvedimenti di assistenza
(giusta l’art. 4 LEF) dell’UE di Lugano a favore dell’UE di Scuol (Uffizi da scussiun EBVM) riferiti al verbale di sequestro 13 dicembre 2021 allestito da quest’ultimo ufficio e il dissequestro della relazione
bancaria presso la PI 12. Il
ricorrente suppone che l’UE di Scuol abbia agito su incarico rogatorio
dell’UE di Lugano, dal momento che solo il secondo ufficio è menzionato nel
decreto di sequestro, e fa carico ai sequestranti di non aver emesso un decreto
apposito per l’ufficio grigionese. Ancora “a titolo prudenziale”, RI 1
allega di aver adito ambedue le autorità di vigilanza (grigionese e ticinese) e
sempre “a titolo prudenziale” ripete gli argomenti già sollevati nei primi due ricorsi in merito
alla pretesa violazione degli art. 93, 95, 97 cpv. 2 e 102 cpv. 1 LEF.
11.
Il
ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF relativo a un provvedimento eseguito in via
rogatoria secondo l’art. 4 cpv. 2 LEF dev’essere presentato all’autorità di
vigilanza da cui dipende l’ufficio rogato qualora la contestazione verta sul
modo in cui il provvedimento è stato compiuto (purché l’ufficio rogato
disponesse al riguardo di un potere d’apprezzamento indipendente), mentre se la
censura si riferisce al fondamento stesso del provvedimento o al principio
della rogatoria il ricorso va inoltrato all’autorità di vigilanza da cui dipende l’ufficio rogante (sentenza della CEF
15.2006.125
del 22 dicembre 2006 consid. 1 e i rinvii).
11.1
Nel
caso in esame, il ricorrente contesta il (supposto) incarico rogatorio conferito
dall’UE di Lugano al suo omologo di Scuol senza però indicare il motivo per cui
un simile incarico, previsto dall’art. 4 LEF, sarebbe nullo o annullabile. La
ricevibilità della censura è pertanto dubbia.
11.2
A
nulla cambia, ai fini del presente giudizio, il fatto che l’UE di Scuol abbia
eseguito il decreto di sequestro malgrado esso non vi fosse indicato. Un’eventuale
contestazione del decreto va infatti fatta
valere con l’apposito rimedio giuridico, ossia un reclamo a norma degli art. 169 cpv. 3 e 248 cpv. 3 LT contro la
richiesta di garanzie, mentre la decisione dell’UE di Scuol di dar seguito al
decreto di sequestro, secondo il ricorrente formalmente irregolare, dev’essere impugnata
all’autorità di vigilanza grigionese (sopra consid. 11).
11.3
A
ben vedere, i crediti non incorporati in cartevalori
vantati dal debitore, se è domiciliato in Svizzera, vanno di principio
sequestrati al suo domicilio, ovvero nel caso concreto a __________ (DTF 140 III 515 consid. 3.2, 137 III 627 consid. 3.1 e 128 III 474
consid. 3.1). L’UE di Lugano avrebbe quindi potuto notificare il sequestro
direttamente alla PI 12, ciò che del resto è sempre possibile senza rogatoria
(DTF 73 III 120 consid. 1; sentenza della CEF 15.2019.57 del 18 settembre 2019
consid. 4 e il rinvio). Nel caso concreto il sequestro della relazione bancaria
verte invero su tutti gli averi intestati o appartenenti al ricorrente, quindi
anche su eventuali beni mobili depositati presso la banca in un safe o una
cassetta di sicurezza, che solo l’UE di Scuol aveva la competenza di
sequestrare. Da questo punto di vista la richiesta rogatoria non era pertanto
ingiustificata.
11.4
Vero
è che parte della dottrina e l’Ufficio d’esecuzione di Ginevra escludono la
facoltà per un ufficio d’esecuzione di procedere in via rogatoria onde far
sequestrare beni localizzati all’infuori del suo circondario, con il motivo che
l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 89 LEF, il quale consente all’ufficio di far
capo all’assistenza tra uffici per far pignorare i beni situati in altri
circondari (Hans Reiser in: Basler Kommentar,
SchKG II, 3a ed. 2021, n. 5 e 5a ad art.
275.
LEF e in: Arrest in Theorie und Praxis, BlSchK 2015, 179 ad V/1; Staehelin in: Dasser/Oberhammer
[curatori], Handkommentar LugÜ, 3a ed. 2021, n. 70 ad art. 47 CLug e
i riferimenti in nota 181; Hans Reiser/Ingrid Jent-Sørensen,
Der schweizweite Arrest – das Arrestgericht als
Koordinator, BlSchK 2020, 146; Hansjörg Peter,
Anmerkung aus der Redaktion, BlSchK 2019, 18; Joël Pahud, Le séquestre et la protection provisoire des
créances pécuniaires, n. 559-563; Michel Ochsner, La validation et la conversion
du séquestre, SJ 2016 II 25 e nota 78; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 45 ad § 51; sulla prassi dell’ufficio d’esecuzione di
Ginevra, v. Rahel Stei-ner, Der schweizweite Arrest – Umsetzungsprobleme und Lösungsvorschläge, 2021, pag. 41).
Secondo
la corrente opposta, l’art. 275 LEF non osta a che il giudice del sequestro
possa designare un ufficio “leader” (capofila) incaricato di coordinare il
sequestro di beni situati in diversi circondari (sentenze dell’Obergericht di Zurigo
PS170241 del 7 novembre 2017, BlSchK 2019, 187, consid. 3.2, e del Tribunale
cantonale dei Grigioni KSK 19 49 del 13 novembre 2020 consid. 2.3-2.4; Kren Kostkiewicz in:
Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017,
n. 37-38 ad art. 275 LEF; Krüsi,
stesso commentario, n. 16 ad art. 52; Nicolas Jeandin,
Point de situation sur le séquestre à la lumière de la convention de Lugano, SJ
2017.
II 50; Vock/Meister-Müller,
SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO, 2a ed. 2018, n.
13.
ad § 29, pag. 314; Felix C. Meier-Dieterle/Remo Crestani, Die schweizweite Zuständigkeit
im Arrestvollzug, AJP/PJA 2015, 1122 segg. [idem
in : ZZZ 36/2014, 239 segg. e BlSchK 2016, 209 segg.]; Grégory Bovey, La révision de
la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II 94; Steiner, op. cit., pagg. 45 segg.).
11.4.1
A ben vedere, non vi sono indicazioni
che l’assenza all’art. 275 LEF di rinvio all’art. 89 LEF sia da ritenere un
silenzio qualificato. La realizzazione anticipata dei beni sequestrati esposti
a rapido deprezzamento oppure la cui conservazione o deposito comportino spese
eccessive, eppure è ammessa anche se l’art. 275 LEF non rinvia all’art. 124
cpv. 2 LEF (DTF 101 III 29 consid. 1/c; Kren
Kostkiewicz op. cit., n. 6 ad art. 275). D’altra
parte, l’assistenza tra uffici si estende a tutto ciò che un ufficio d’esecuzione
o dei fallimenti è autorizzato a fare secondo la legge (DTF 141 III 584 consid.
3.2.1; Walther/Roth in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 1 ad art. 4 LEF) senz’apparente
esclusione per quanto attiene all’esecuzione dei sequestri. Soprattutto, la necessità di assistenza tra uffici in tale ambito è
sorta con la modifica degli art. 271 cpv. 1 principium e 272 cpv. 1 LEF,
entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che ora conferiscono anche al giudice del
sequestro la competenza di decretare il sequestro dei beni del debitore
dovunque si trovino in Svizzera.
Certo,
incombe al giudice del sequestro designare l’ufficio o gli uffici d’esecuzione
incaricati di eseguire il suo decreto (art. 274 cpv. 1 LEF). A prescindere da
un rigore dogmatico estraneo al diritto esecutivo svizzero, non appaiono
sussistere motivi perché il giudice non possa liberamente scegliere se emettere
un decreto distinto per ogni ufficio o un
decreto unico che menziona tutti i diritti patrimoniali da sequestrare
con l’indicazione precisa per ognuno di essi dell’ufficio responsabile dell’esecuzione,
e se comunicare il decreto unico o i singoli decreti a ogni ufficio oppure a uno
solo (capofila), incaricandolo di
provvederne all’esecuzione facendo capo all’assistenza degli altri
uffici responsabili. Attribuire al giudice inoltre la competenza di coordinare
l’esecuzione del sequestro propriamente detta – al di là della scelta degli
uffici e del momento in cui comunicare loro il decreto –, in particolare per la
riduzione dei sequestri eccessivi, come suggerito da Reiser e Jent-Sørensen
(op. cit., pag. 147 seg.), pare invece contrario alla legge, che attribuisce
chiaramente tale compito all’ufficio (o agli uffici) d’esecuzione (art. 275
LEF, che rinvia in particolare agli art. 97 cpv. 2 e 95 LEF; DTF 142 III 293 seg. consid. 2.1). Ove il
giudice abbia designato un ufficio capofila, il suo operato, e in particolare
la liceità delle domande rogatorie rivolte agli altri uffici, andrà se del caso
contestato presso l’autorità di vigilanza cui esso è subordinato, mentre gli
atti di esecuzione effettuati dagli altri uffici dovranno essere impugnati alle
rispettive autorità di vigilanza (sopra consid. 11), ciò che dovrebbe
rispondere agli interrogativi posti da Pahud
(op. cit., n. 562). Il carattere provvisorio del sequestro (relativamente al
pignoramento) non pare un argomento rilevante per ridurne l’efficacia ponendo
freni inutili al coordinamento dei sequestri.
11.4.2
Nel
caso specifico, non si evince dagli atti che l’UEC abbia inteso designare l’UE
ticinese, e singolarmente la sua sede luganese, come capofila né affidargli l’incombenza
di chiedere in via rogatoria l’assistenza dell’UE di Scuol. Dalle sue
osservazioni risulta piuttosto che si aspettasse un’esecuzione diretta dall’UE
ticinese siccome il domicilio del debitore si trova nel suo circondario. Sia come
sia, si volesse anche escludere, nel caso concreto o in generale, la via dell’assistenza
tra uffici per l’esecuzione dei sequestri, non significherebbe ancora che siano
nulli o annullabili l’operato dell’ufficio rogante, che nondimeno ha chiesto l’assistenza
dell’ufficio rogato, e neppure l’operato di quest’ultimo ufficio, che ha dato
seguito alla rogatoria anche se non era tenuto a farlo. La nullità presuppone
infatti la violazione di prescrizioni emanate nell’interesse pubblico o nell’interesse
di terzi che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF) e l’annullamento
un interesse personale e attuale degno di protezione del ricorrente (sentenza
della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii).
11.4.2.1
Certo,
prima della revisione della LEF nel 1997, il Tribunale federale si era
determinato nel senso della nullità degli atti di esecuzione del sequestro
attuati da un ufficio d’esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III
8.
consid. 4; 116 III 109, consid. 5/a; 112 III 117, consid. 2, 103 III 88
consid. 1 i.f. e i rinvii). Anche dopo il cambiamento delle norme sul sequestro,
parte della dottrina continua a citare acriticamente tale giurisprudenza (Amonn/Walther, op. cit., n. 45 ad § 10;
Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a
ed. 2021, n. 33, ultimo trattino, ad art. 46 LEF; Reiser, op. cit. [BAKO], n. 24 ad art. 275). Secondo Michel Ochsner (Exécution du séquestre, JdT 2006 II 82 ad II/5), l’esecuzione
avvenuta a cura di un ufficio territorialmente incompetente dev’essere
contestata per mezzo di un ricorso all’autorità di vigilanza, ma può esserlo in
ogni tempo stante la nullità del sequestro (nello stesso senso: Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 24 ad art. 274 LEF). Altri autori ritengono invece
che il sequestro sia solo annullabile mediante ricorso all’autorità di
vigilanza giusta l’art. 17 LEF senz’accennare a una nullità (Meier-Dieterle in:
SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 12 ad art. 275 LEF;
Louis Dallèves,
FJS 740, pag. 11) oppure escludendola esplicitamente (Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 22 ad art. 275;
Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n. 26 ad art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a
ed., 1997, n. 5 ad art. 275 LEF). La scrivente Camera ha lasciato la questione aperta
(sentenza CEF 15.2004.88 del 23 agosto 2004, pagg. 3-4, massimata in RtiD 2005
I 930 n. 142c).
11.4.2.2
Come
rilevato pertinentemente da Gilliéron
(op. cit. n. 26 ad art. 275), le difficoltà invocate dal Tribunale federale
(nella sentenza fondamentale DTF 56 III 230 segg.) a giustificazione della
sanzione della nullità, circa la mancata informazione dei creditori nelle
esecuzioni promosse al foro ordinario in merito alla partecipazione provvisoria
del sequestrante giusta l’art. 281 LEF o il rischio di conflitti di competenza
in sede di realizzazione del bene sequestrato e pignorato in più fori, sono in
fondo difficoltà intrinseche a una legislazione che ammette una pluralità di
fori del sequestro e di convalida dello stesso, anche nei casi in cui le norme
di competenza sono rispettate. Non si
risolvono con la sanzione della nullità, ma semmai con le regole sull’assistenza
tra uffici e il coordinamento delle procedure, semmai in applicazione analogica
dell’art. 4a LEF (in questo senso, ma de
lege ferenda: Pahud,
op. cit., n. 563), eventualmente precisate mediante un’opportuna modifica degli
art. 275 e 52 LEF e l’adozione di un’ordinanza del Consiglio federale, come proposto da Jeandin (op. cit., pagg. 56 segg. ad VI).
11.4.2.3
La
questione della sanzione dell’esecuzione del sequestro attuata da un ufficio
incompetente può in concreto essere lasciata indecisa. Neppure la nullità può
essere invocata in contrasto con le regole della buona fede. È in particolare
proscritto il formalismo eccessivo. Nel caso in esame, il ricorrente non fa
valere alcun in-teresse degno di protezione a far annullare il sequestro
eseguito dall’UE di Scuol perché sia nuovamente notificato alla banca di-rettamente
dall’UE di Lugano. Il sequestro della relazione bancaria del ricorrente presso
la PI 12 è registrato nel sistema informatico dell’UE ticinese e il verbale di
sequestro dell’UE di Scuol figura nei suoi atti, a disposizione di eventuali
interessati. Non sussistono nemmeno i pericoli legati a un sequestro a distanza
paventati dal Tribunale federale nella citata DTF 56 III 230 segg., dato che l’UE
di Scuol ha maggiore prossimità con la banca che non l’UE ticinese. Il ricorso
va pertanto respinto.
12.
A
prescindere dalla dubbia ricevibilità degli argomenti riproposti dal ricorrente
“a titolo prudenziale”, si può rinviare al riguardo a quanto già esposto in merito ai primi
due ricorsi (sopra consid. 5, 6 e 9).
IV.
Ricorso n. 4/2022 della sede di Lugano (15.2022.10)
13.
Nel
quarto e ultimo ricorso, RI 1 chiede alla Camera “a
titolo cautelativo” di
dichiarare nulli, e in via subordinata di annullare i provvedimenti dell’UE
relativi al calcolo del minimo vitale di fr. 3'642.40, compresa la notificazione del sequestro all’PI 6,
e di riconoscergli un minimo
esistenziale di almeno fr. 5'983.50, o in via alternativa di ordinare all’UE
di procedere a un nuovo calcolo. Si duole che l’UE ha stabilito il suo minimo
esistenziale in un primo tempo, il 22 dicembre 2021, in fr. 5'983.50 (doc.
O accluso al ricorso) per poi ridurlo a fr. 3'642.40, come risulta dalla
notifica all’PI 6 del 30 dicembre 2021 oggetto dell’impugnativa (doc. B), senza
spiegarne i motivi, neppure nelle osservazioni ai primi due ricorsi. Lamenta
quindi una violazione del proprio diritto di essere sentito. A mente sua, in
base alla documentazione da lui prodotta gli dev’essere riconosciuto, come
inizialmente calcolato, un minimo vitale di almeno fr. 5'983.50, riservata
una più precisa quantificazione in corso di procedura.
13.1
Nelle osservazioni al ricorso, l’UEC espone che
nel calcolo del minimo vitale contestato, contrariamente al calcolo
precedente in cui esso era stato stabilito in via del tutto provvisoria in fr. 5'983.50,
correttamente non sono più stati considerati
i premi dell’assicurazione mobilia e della protezione giuridica, le spese condominiali
né gli interessi ipotecari relativi ai vari immobili del ricorrente, in quanto
tali costi sono coperti dalle pigioni incassate dalla sede di Mendrisio. Nelle
proprie osservazioni, l’UE indica il calcolo dettagliato dell’importo
di fr. 3'642.40 stabilito nella decisione impugnata e conferma il carattere provvisorio del calcolo del 22
dicembre 2021.
13.2
Ora,
già nell’email 31 dicembre 2021 dell’UE alla RA 2, il cursore aveva precisato
che, come anticipatole, il calcolo del minimo esistenziale del 22 dicembre 2021 era provvisorio e solo
indicativo, e che il nuovo calcolo includeva il minimo di base, i premi della
cassa malati e la pigione dell’appartamento di M__________ (già computati nel
precedente calcolo provvisorio, v. doc. O). Il ricorrente disponeva pertanto di
tutti gli elementi per contestare il calcolo con cognizione di causa o
perlomeno per chiedere se del caso ulteriori informazioni. Ora, egli non si
confronta con la risposta del cursore, non indica i motivi per cui le sue
allegate spese di fr. 9'526.51 mensili (doc. N) dovrebbero essere
considerate indispensabili secondo l’art. 93 LEF, non spiega perché il calcolo
provvisorio del 22 dicembre 2021 avrebbe dovuto essere confermato a titolo
definitivo e non ha contestato le osservazioni dell’UEC e dell’UE, in
particolare sul motivo per cui le spese supplementari ammesse nel calcolo provvisorio (premi dell’assicurazione mobilia e
della protezione giuridica, spese condominiali e interessi ipotecari) non sono state riconosciute in quello impugnato.
Ricordato il principio giurisprudenziale consolidato per cui possono essere
considerate nel minimo di esistenza solo le spese indispensabili il cui
pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a),
risulta ineccepibile il rifiuto di prendere in conto spese che sono coperte
dalle pigioni incassate dalla sede di Mendrisio. Nella misura in cui è
ricevibile, anche l’ultimo ricorso va respinto.
14.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ammissibile, il ricorso n. 28/2021 (15.2021.134) contro l’operato della
sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione è respinto.
2.
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso n.
40/2021 (15.2021.137) contro l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione è respinto.
3.
Il
ricorso n. 48/2021 (15.2021.145) contro
l’operato della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione è respinto.
4.
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso n. 4/2022 (15.2022.10) contro l’operato della sede di Lugano è respinto.
5.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
6.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.