15.2021.138
Esecuzione del sequestro diretto contro una persona giuridica. Minimo vitale
4 aprile 2022Italiano4 min
con ricorso del 10 dicembre 2021 presentato “a titolo meramente cautelativo”, l’RI 1 chiede, in via principale, di dichiarare nulli, e in subordine di annullare tutti gli
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.138
Lugano
4 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso n. 41/2021
presentato il 10 dicembre 2021 dall’
RI 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, o meglio contro l’esecuzione dei sequestri avvenuta il 1°
dicembre 2021 nelle procedure n. __________, __________, __________ e __________
promosse nei confronti della ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Comune PI 3,
Comune PI 4,
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 30 novembre 2021 l’Ufficio esazione e condoni (UEC) ha emesso
nei confronti dell’RI 1 quattro richieste di garanzie e altrettanti decreti di
sequestro a garanzia delle imposte dirette federali, cantonali e dei Comuni di PI
3 e PI 4 rispettivamente di fr. 4'000'000.–, 4'500'000.–, 2'500'000.– e 850'000.–
oltre a interessi e spese, ordinando il sequestro degli averi della debitrice
presso due istituti bancari, della partecipazione azionaria in una società, di
ogni credito riconducibile alla debitrice a dipendenza di prestazioni “e/o altro”, già
maturato ma non ancora pagato e di tutti i mobili e oggetti che si trovano alla
sua sede di __________, così come i veicoli intestati alla società nell’autorimessa
o nei parcheggi adiacenti;
che
lo stesso giorno la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha notificato
Fatti
i sequestri alle banche e l’indomani ha eseguito i sequestri presso la sede
della società escussa, notificandole i decreti di sequestro;
che
con ricorso del 10 dicembre 2021 presentato “a titolo meramente cautelativo”, l’RI 1 chiede, in via principale, di dichiarare nulli, e in subordine di annullare tutti gli
atti, compresi i verbali, effettuati dall’UE in esecuzione dei quattro
decreti di sequestro e di ordinargli di
procedere nuovamente alla loro esecuzione, come pure al calcolo del suo
minimo vitale;
che
la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso è stata respinta dal
presidente della Camera con ordinanza del 15 dicembre 2021;
che
– sostiene la ricorrente – l’UE ha violato l’art. 93 LEF, applicabile a suo
dire, almeno per analogia, anche all’esecuzione dei sequestri diretti contro
persone giuridiche per il rinvio dell’art. 275 LEF, nell’omettere di calcolare
il suo minimo vitale, impendendole così di far fronte ai propri impegni;
che
così argomentando, la ricorrente misconosce che gli art. 92 e 93 LEF, già per i
riferimenti alla famiglia del debitore e i motivi di umanità (Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 954) che li sottintendono,
non si applicano alle persone giuridiche (sentenze delle autorità di vigilanza
di Neuchâtel del 2 marzo 1998, BlSchK 1999, 63 consid. 2, e di Ginevra del 12
novembre 1975, BlSchK 1979, 46 seg.; Vonder
Mühll in:
Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 3 ad art. 93 LEF;
Kren Kostkiewicz in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 24 i.f. ad art. 93
LEF;
contra: sentenza del
Considerandi
Tribunale cantonale dei Grigioni del 23 gennaio 2006, PKG 2066, 125 segg., e BlSchK
2008, 137 consid. 3/a, che però non motiva
l’applicabilità dell’art. 93 LEF alle persone giuridiche, tanto da
meritarsi il commento di Hansjörg Peter
nelle BlSchK di decisione “originell, aber
nicht als Vorbild zu nehmen”; per l’art. 92 LEF: DTF 67 III 21; 80
III 16; sentenze del Tribunale federale 5A_783/2015 del 15 gennaio 2016 consid.
3.3.2
e della CEF 15.2020.36 del 2 luglio 2020, RtiD 2021 I 761 n. 42c, consid.
5.1);
che
il ricorso va pertanto respinto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.