Lexipedia

Decisione

15.2021.138

Esecuzione del sequestro diretto contro una persona giuridica. Minimo vitale

4 aprile 2022Italiano4 min

con ricorso del 10 dicembre 2021 presentato “a titolo meramente cautelativo”, l’RI 1 chiede, in via principale, di dichiarare nulli, e in subordine di annullare tutti gli

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.138

Lugano

4 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso n. 41/2021

presentato il 10 dicembre 2021 dall’

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, o meglio contro l’esecuzione dei sequestri avvenuta il 1°

dicembre 2021 nelle procedure n. __________, __________, __________ e __________

promosse nei confronti della ricorrente da

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Comune PI 3,

Comune PI 4,

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 30 novembre 2021 l’Ufficio esazione e condoni (UEC) ha emesso

nei confronti dell’RI 1 quattro richieste di garanzie e altrettanti decreti di

sequestro a garanzia delle imposte dirette federali, cantonali e dei Comuni di PI

3 e PI 4 rispettivamente di fr. 4'000'000.–, 4'500'000.–, 2'500'000.– e 850'000.–

oltre a interessi e spese, ordinando il sequestro degli averi della debitrice

presso due istituti bancari, della partecipazione azionaria in una società, di

ogni credito riconducibile alla debitrice a dipenden­za di prestazioni “e/o altro”, già

maturato ma non ancora pagato e di tutti i mobili e oggetti che si trovano alla

sua sede di __________, così come i veicoli intestati alla società nell’autorimessa

o nei parcheggi adiacenti;

che

lo stesso giorno la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha notificato

Fatti

i sequestri alle banche e l’indomani ha eseguito i sequestri presso la sede

della società escussa, notificandole i decreti di sequestro;

che

con ricorso del 10 dicembre 2021 presentato “a titolo meramente cautelativo”, l’RI 1 chiede, in via principale, di dichiarare nulli, e in subordine di annullare tutti gli

atti, compresi i verbali, ef­fettuati dall’UE in esecuzione dei quattro

decreti di sequestro e di ordinargli di

procedere nuovamente alla loro esecuzione, come pu­re al calcolo del suo

minimo vitale;

che

la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso è stata respinta dal

presidente della Camera con ordinanza del 15 dicembre 2021;

che

– sostiene la ricorrente – l’UE ha violato l’art. 93 LEF, applicabile a suo

dire, almeno per analogia, anche all’esecuzione dei sequestri diretti contro

persone giuridiche per il rinvio dell’art. 275 LEF, nell’omettere di calcolare

il suo minimo vitale, impendendole così di far fronte ai propri impegni;

che

così argomentando, la ricorrente misconosce che gli art. 92 e 93 LEF, già per i

riferimenti alla famiglia del debitore e i motivi di umanità (Gilliéron, Poursuite pour dettes,

faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 954) che li sottintendono,

non si applicano alle persone giuridiche (sentenze delle autorità di vigilanza

di Neuchâtel del 2 marzo 1998, BlSchK 1999, 63 consid. 2, e di Ginevra del 12

novembre 1975, BlSchK 1979, 46 seg.; Vonder

Mühll in:

Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 3 ad art. 93 LEF;

Kren Kost­kiewicz in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 24 i.f. ad art. 93

LEF;

contra: sentenza del

Considerandi

Tribunale cantonale dei Grigioni del 23 gennaio 2006, PKG 2066, 125 segg., e BlSchK

2008, 137 consid. 3/a, che però non motiva

l’applicabilità dell’art. 93 LEF alle per­sone giuridiche, tanto da

meritarsi il commento di Hansjörg Peter

nelle BlSchK di decisione “originell, aber

nicht als Vorbild zu nehmen”; per l’art. 92 LEF: DTF 67 III 21; 80

III 16; sentenze del Tribunale federale 5A_783/2015 del 15 gennaio 2016 consid.

3.3.2

e della CEF 15.2020.36 del 2 luglio 2020, RtiD 2021 I 761 n. 42c, consid.

5.1);

che

il ricorso va pertanto respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.