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Decisione

15.2021.139

Esecuzione di tre sequestri fiscali. Momento del calcolo del minimo esistenziale del debitore

1 aprile 2022Italiano6 min

oltre alle spese), quel giorno stesso la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.139

Lugano

1° aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 dicembre 2021 di

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano nell’esecuzione

dei sequestri n. __________, __________ e __________ decretati nei confronti

del ricorrente da

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Comune di __________, __________

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta di tre decreti di sequestro del 30 novembre 2021, fondati su altrettante

richieste di garanzia di stessa data, emessi nei confronti di RI 1 dalla

Confederazione Svizzera (a garanzia dell’imposta federale diretta dal 2011 al

2018 e delle relative multe di complessivi fr. 640'000.– più interessi del

3% dal 1° dicembre 2021, oltre alle spese),

dallo Stato del Canton Ticino (a garanzia dell’imposta cantonale per gli stessi

anni e delle relative multe di complessivi fr. 670'000.– più interessi del

2.5% dal 1° dicembre 2021, oltre alle spese)

e dal Comune di __________ (a garan-zia dell’imposta comunale sempre per gli

stessi anni, come pure delle relative multe, per complessivi fr. 510'000.–

più interessi del 2.5% dal 1° dicembre 2021,

oltre alle spese), quel giorno stesso la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha eseguito i tre decreti sequestrando un motoveicolo, un natante, contanti, azioni, un

immobile e diversi crediti che il debitore sequestrato vanta nei confronti di società terze.

B. Con

ricorso del 10 dicembre 2021 RI 1 si aggrava contro i predetti provvedimenti,

chiedendo, previo conferimento del­l’effetto sospensivo, di annullare tutti gli

atti in esecuzione dei sequestri e di ordinare all’UE di procedervi nuovamente,

determinando il suo minimo vitale.

C. Mediante

ordinanza del 15 dicembre 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la

domanda di concessione dell’effetto sospensivo.

D. Tramite

osservazioni del 30 dicembre 2021 la Confederazione Svizzera, lo Stato del

Cantone Ticino e il Comune di __________ postulano la reiezione del gravame,

mentre nelle sue del 3 gennaio 2022 l’Ufficio si rimette al giudizio della

Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.

E. Il

23 dicembre 2021 i creditori sequestranti hanno invitato l’Ufficio a

dissequestrare le relazioni bancarie sequestrate presso la sede luganese della

Banca PI 4 limitatamente a fr. 10'416.15 per il conto n. __________5 e fr. 14'504.55

per il conto n. __________4, onde permettere al debitore sequestrato di pagare

alcune fatture in scadenza.

F. Ricevuta

la relativa documentazione da RI 1 con scritto del 2 febbraio 2022, l’UE ha

sequestrato pure la quota pignorabile dei suoi redditi a partire dal 28

febbraio 2022, determinando il suo minimo d’esistenza mensile in fr. 5'016.45

a fronte di redditi per fr. 10'838.20 al mese. Il 1° marzo 2022 ha quindi

emesso il verbale di sequestro e lo ha notificato alle parti interessate.

G. Con

comunicazione del 21 marzo 2022 i creditori sequestranti hanno autorizzato l’Ufficio

a dissequestrare nuovamente la relazione n. __________5 presso la Banca PI 4 limitatamente

a fr. 5'016.45 mensili, ovvero al minimo d’esistenza del debitore

sequestrato.

L’indomani

l’UE ha quindi autorizzato la banca a dissequestrare da subito il predetto

importo con scadenza mensile.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dall’esecuzione dei sequestri

avvenuta il 30 novembre 2021, il ricorso presentato il 10 dicembre 2021 è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente sostiene di non essere in grado di far fronte alle sue spese e al

suo fabbisogno quotidiano, siccome l’Ufficio gli ha sequestrato quasi

interamente il suo patrimonio e i suoi redditi. Egli è dunque del parere che

sia stato violato l’art. 93 LEF, l’UE non avendo – a suo dire – calcolato e

garantito il suo minimo vitale, nonostante per costante giurisprudenza redditi

e fabbisogni debbano essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro.

Da

parte loro, i resistenti fanno notare che nei verbali allestiti dal­l’UE il 30

novembre 2021 non è indicato alcun sequestro relativo a redditi percepiti da RI

1. Ricordano inoltre di aver autorizzato il

23 dicembre 2021 l’Ufficio a dissequestrare fr. 10'416.15 dai conti

bancari sequestrati per permettere al debitore sequestra­to di far fronte ai

pagamenti in scadenza. L’organo esecutivo rileva invece nelle proprie

osservazioni che stabilirà il minimo d’esisten­­za non appena il debitore

sequestrato gli avrà fornito la documentazione necessaria.

2.1 Ora,

come rettamente ricordano i resistenti, si evince dagli atti che il 30 novembre 2021 l’Ufficio non aveva (ancora)

sequestrato i red­diti di RI 1, ma unicamente beni mobili, immobili e

crediti che costui vanta nei confronti di diverse società. L’esecuzione del

sequestro è stata invero completata solo nei mesi successivi, allorquando, in

particolare con scritto del 2 febbraio 2022, il ricorrente ha prodotto all’UE i

documenti giustificativi necessari a determinare il suo minimo d’esistenza,

stabilito poi in fr. 5'016.45, ciò ch’egli non ha contestato. Su espressa

richiesta dei creditori sequestranti, il 22 marzo 2022 l’Ufficio ha infine

dissequestrato il conto bancario sul quale sono versati i redditi di RI 1,

limitatamente all’importo corrispondente al suo minimo esistenzia­le con

scadenza mensile.

2.2 Posto

quanto precede, il mancato calcolo del minimo d’esistenza alla prima data d’esecuzione

dei sequestri, causato sostanzialmente dallo stesso debitore sequestrato, che

ha prodotto la documentazione giustificativa soltanto all’inizio del febbraio

2022, non impediva e non impedisce il mantenimento dei sequestri di tutti gli

altri beni menzionati nei relativi verbali, sicché, sotto questo profilo, il

ricorso s’avvera infondato. Esso era invece prematuro ed è ormai pure privo d’oggetto

(art. 24b cpv. 1 LPR) per quanto attiene alla richiesta di ordinare all’UE

di determinare il minimo d’esi­stenza del ricorrente, ciò che è stato invero

fatto nel febbraio 2022, dopo che l’Ufficio ha finalmente ricevuto dal debitore

sequestrato i documenti indispensabili al calcolo.

3. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.