15.2021.139
Esecuzione di tre sequestri fiscali. Momento del calcolo del minimo esistenziale del debitore
1 aprile 2022Italiano6 min
oltre alle spese), quel giorno stesso la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.139
Lugano
1° aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 10 dicembre 2021 di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano nell’esecuzione
dei sequestri n. __________, __________ e __________ decretati nei confronti
del ricorrente da
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
Comune di __________, __________
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta di tre decreti di sequestro del 30 novembre 2021, fondati su altrettante
richieste di garanzia di stessa data, emessi nei confronti di RI 1 dalla
Confederazione Svizzera (a garanzia dell’imposta federale diretta dal 2011 al
2018 e delle relative multe di complessivi fr. 640'000.– più interessi del
3% dal 1° dicembre 2021, oltre alle spese),
dallo Stato del Canton Ticino (a garanzia dell’imposta cantonale per gli stessi
anni e delle relative multe di complessivi fr. 670'000.– più interessi del
2.5% dal 1° dicembre 2021, oltre alle spese)
e dal Comune di __________ (a garan-zia dell’imposta comunale sempre per gli
stessi anni, come pure delle relative multe, per complessivi fr. 510'000.–
più interessi del 2.5% dal 1° dicembre 2021,
oltre alle spese), quel giorno stesso la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha eseguito i tre decreti sequestrando un motoveicolo, un natante, contanti, azioni, un
immobile e diversi crediti che il debitore sequestrato vanta nei confronti di società terze.
B. Con
ricorso del 10 dicembre 2021 RI 1 si aggrava contro i predetti provvedimenti,
chiedendo, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di annullare tutti gli
atti in esecuzione dei sequestri e di ordinare all’UE di procedervi nuovamente,
determinando il suo minimo vitale.
C. Mediante
ordinanza del 15 dicembre 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la
domanda di concessione dell’effetto sospensivo.
D. Tramite
osservazioni del 30 dicembre 2021 la Confederazione Svizzera, lo Stato del
Cantone Ticino e il Comune di __________ postulano la reiezione del gravame,
mentre nelle sue del 3 gennaio 2022 l’Ufficio si rimette al giudizio della
Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente.
E. Il
23 dicembre 2021 i creditori sequestranti hanno invitato l’Ufficio a
dissequestrare le relazioni bancarie sequestrate presso la sede luganese della
Banca PI 4 limitatamente a fr. 10'416.15 per il conto n. __________5 e fr. 14'504.55
per il conto n. __________4, onde permettere al debitore sequestrato di pagare
alcune fatture in scadenza.
F. Ricevuta
la relativa documentazione da RI 1 con scritto del 2 febbraio 2022, l’UE ha
sequestrato pure la quota pignorabile dei suoi redditi a partire dal 28
febbraio 2022, determinando il suo minimo d’esistenza mensile in fr. 5'016.45
a fronte di redditi per fr. 10'838.20 al mese. Il 1° marzo 2022 ha quindi
emesso il verbale di sequestro e lo ha notificato alle parti interessate.
G. Con
comunicazione del 21 marzo 2022 i creditori sequestranti hanno autorizzato l’Ufficio
a dissequestrare nuovamente la relazione n. __________5 presso la Banca PI 4 limitatamente
a fr. 5'016.45 mensili, ovvero al minimo d’esistenza del debitore
sequestrato.
L’indomani
l’UE ha quindi autorizzato la banca a dissequestrare da subito il predetto
importo con scadenza mensile.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dall’esecuzione dei sequestri
avvenuta il 30 novembre 2021, il ricorso presentato il 10 dicembre 2021 è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente sostiene di non essere in grado di far fronte alle sue spese e al
suo fabbisogno quotidiano, siccome l’Ufficio gli ha sequestrato quasi
interamente il suo patrimonio e i suoi redditi. Egli è dunque del parere che
sia stato violato l’art. 93 LEF, l’UE non avendo – a suo dire – calcolato e
garantito il suo minimo vitale, nonostante per costante giurisprudenza redditi
e fabbisogni debbano essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro.
Da
parte loro, i resistenti fanno notare che nei verbali allestiti dall’UE il 30
novembre 2021 non è indicato alcun sequestro relativo a redditi percepiti da RI
1. Ricordano inoltre di aver autorizzato il
23 dicembre 2021 l’Ufficio a dissequestrare fr. 10'416.15 dai conti
bancari sequestrati per permettere al debitore sequestrato di far fronte ai
pagamenti in scadenza. L’organo esecutivo rileva invece nelle proprie
osservazioni che stabilirà il minimo d’esistenza non appena il debitore
sequestrato gli avrà fornito la documentazione necessaria.
2.1 Ora,
come rettamente ricordano i resistenti, si evince dagli atti che il 30 novembre 2021 l’Ufficio non aveva (ancora)
sequestrato i redditi di RI 1, ma unicamente beni mobili, immobili e
crediti che costui vanta nei confronti di diverse società. L’esecuzione del
sequestro è stata invero completata solo nei mesi successivi, allorquando, in
particolare con scritto del 2 febbraio 2022, il ricorrente ha prodotto all’UE i
documenti giustificativi necessari a determinare il suo minimo d’esistenza,
stabilito poi in fr. 5'016.45, ciò ch’egli non ha contestato. Su espressa
richiesta dei creditori sequestranti, il 22 marzo 2022 l’Ufficio ha infine
dissequestrato il conto bancario sul quale sono versati i redditi di RI 1,
limitatamente all’importo corrispondente al suo minimo esistenziale con
scadenza mensile.
2.2 Posto
quanto precede, il mancato calcolo del minimo d’esistenza alla prima data d’esecuzione
dei sequestri, causato sostanzialmente dallo stesso debitore sequestrato, che
ha prodotto la documentazione giustificativa soltanto all’inizio del febbraio
2022, non impediva e non impedisce il mantenimento dei sequestri di tutti gli
altri beni menzionati nei relativi verbali, sicché, sotto questo profilo, il
ricorso s’avvera infondato. Esso era invece prematuro ed è ormai pure privo d’oggetto
(art. 24b cpv. 1 LPR) per quanto attiene alla richiesta di ordinare all’UE
di determinare il minimo d’esistenza del ricorrente, ciò che è stato invero
fatto nel febbraio 2022, dopo che l’Ufficio ha finalmente ricevuto dal debitore
sequestrato i documenti indispensabili al calcolo.
3. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.