Lexipedia

Decisione

15.2021.14

Modo di realizzazione di una quota ereditaria. Stima della quota. Reale valore del fondo facente parte dell’asse successorio

30 agosto 2021Italiano6 min

pignoramento l’ufficio ha indicato che la comunione ereditaria è composta dell’e­scusso PI 2 e del fratellastro PI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.14

Lugano

30 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella procedura

avviata con istanza 10 febbraio

2021 dall’Ufficio

di esecuzione di Bellinzona, con cui chiede di determinare

il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

PI 2,

RS-__________

nell’eredità

giacente fu PI 1 (†

2014), composta

oltre all’escusso PI 2 di:

PI 3, IT-__________

nelle esecuzioni

n. __________ e __________ promosse contro l’escusso da:

Cantone Ticino, Bellinzona

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse

il 17 maggio 2019 nei confronti d’PI 2 per oltre fr. 13'000.–

complessivi, il 10 luglio 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha

pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione

ereditaria della madre fu PI 1 († 2014). Nel verbale di

pignoramento l’ufficio ha indicato che la comunione ereditaria è composta dell’e­scusso PI 2 e del fratellastro PI

3. L’Ufficio ha elencato quali beni appartenenti

alla comunione il fondo n. __________ RFD di __________, attribuendo al

medesimo un valore di stima di fr. 1.–, tenuto conto dell’esistenza di

cinque cartelle ipotecarie al portatore per una somma totale nominale di fr. 515'000.–.

B. Avendo i creditori presentato le domande di

vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 2 dicembre 2020 a norma dell’art.

9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente

il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale

nessuna conciliazione è potuta

essere raggiunta, essendo presente solo RA 2 in rappresentanza del coerede e

marito PI 3.

C. Il

16 dicembre 2020, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota

ereditaria pignorata. Nel termine

impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.

D. Il

10 febbraio 2021 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione della quota ereditaria dell’escusso, indicata in ½, a fronte di

un valore di stima del fondo n. __________ RFD di __________ indicato in fr. 929'605.–

(stima ufficiale), preavvisan­do quale modo di realizzazione il pubblico

incanto.

Considerato

in

diritto:

1. Qualora,

come sembra il caso nella fattispecie, l’esistenza della comunione ereditaria e

la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve

conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC, convocando tutti gli interessati

a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv.

1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di for­mulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi

determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della

comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (art. 10 cpv. 2

ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita all’asta dei

diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota

pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle

informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione.

Considerandi

2.

Nel

caso di specie, l’UE non ha indicato il valore di stima dell’inte­ressenza

pignorata nella sua comunicazione del 16 dicembre 2020 agli

interessati e nell’istanza si è limitato a menzionare il valore di stima

ufficiale del fondo n. __________ RFD di __________ senza precisazioni sul

carico ipotecario effettivo che lo grava (cinque cartelle ipotecarie al

portatore per nominali fr. 515'000.– in totale). In queste condizioni, non

è possibile, come invece prescrive l’art. 5 cpv. 3 ODiC, determinare, neppure

approssimativamente, il rea­le valore dell’interessenza dell’escusso, ovvero la

differenza tra il valore di realizzazione del fondo e i debiti ipotecari

effettivi che lo gravano a favore di terzi (le cartelle ipotecarie

eventualmente ancora in mano dei comproprietari non devono invece essere

computate).

2.1

Tale

informazione è necessaria per poter stabilire se vi è il rischio di una vendita

della quota (all’asta) a vil prezzo ove il suo valore dovesse essere nettamente

superiore alle pretese dei creditori pignoranti, ipotesi in cui si potrebbe

scegliere la soluzione dello scioglimento della comunione con consecutiva

liquidazione del patrimonio comune, a patto che il valore dell’attivo

da realizzare giustifichi i tempi e i

costi di una simile procedura (v. ad es. sentenza della

CEF 15.2018.42 dell’8 giugno 2018, RtiD 2019 I 458 n. 68c, consid. 2).

2.2

È

pertanto necessario retrocedere l’incarto all’UE affinché proceda a stimare il

valore di realizzazione presumibile del fondo e a stabilire l’onere ipotecario

effettivo attuale, interpellando i coeredi o direttamente la banca cui le

pigioni versate dagli inquilini dello stabile sono stati ceduti. L’UE assegnerà quindi agli interessati un nuovo termine di dieci giorni per

presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota

ereditaria pignorata, men­zionando nel suo scritto il valore di stima del

fondo, l’onere ipotecario effettivo e il valore di stima dell’interessenza d’PI

2.

Inoltrerà poi a questa Camera una nuova istanza di determinazione del modo

di realizzazione della quota dell’escusso unitamen­te all’incarto ed eventuali

proposte degli interessati.

2.3

Visto il carattere

interlocutorio del giudizio odierno, non è indispensabile notificarlo agli

interessati, che ne verranno a conoscenza con la nuova assegnazione di termine per presentare proposte concrete di realizzazione.

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è evasa nel senso che gli atti sono retrocessi

all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona affinché proceda a ulteriori accertamenti

nel senso del considerando 2.2.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.