15.2021.14
Modo di realizzazione di una quota ereditaria. Stima della quota. Reale valore del fondo facente parte dell’asse successorio
30 agosto 2021Italiano6 min
pignoramento l’ufficio ha indicato che la comunione ereditaria è composta dell’escusso PI 2 e del fratellastro PI
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Incarto n.
15.2021.14
Lugano
30 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella procedura
avviata con istanza 10 febbraio
2021 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, con cui chiede di determinare
il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
PI 2,
RS-__________
nell’eredità
giacente fu PI 1 (†
2014), composta
oltre all’escusso PI 2 di:
PI 3, IT-__________
nelle esecuzioni
n. __________ e __________ promosse contro l’escusso da:
Cantone Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse
il 17 maggio 2019 nei confronti d’PI 2 per oltre fr. 13'000.–
complessivi, il 10 luglio 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha
pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione
ereditaria della madre fu PI 1 († 2014). Nel verbale di
pignoramento l’ufficio ha indicato che la comunione ereditaria è composta dell’escusso PI 2 e del fratellastro PI
3. L’Ufficio ha elencato quali beni appartenenti
alla comunione il fondo n. __________ RFD di __________, attribuendo al
medesimo un valore di stima di fr. 1.–, tenuto conto dell’esistenza di
cinque cartelle ipotecarie al portatore per una somma totale nominale di fr. 515'000.–.
B. Avendo i creditori presentato le domande di
vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 2 dicembre 2020 a norma dell’art.
9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente
il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale
nessuna conciliazione è potuta
essere raggiunta, essendo presente solo RA 2 in rappresentanza del coerede e
marito PI 3.
C. Il
16 dicembre 2020, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota
ereditaria pignorata. Nel termine
impartito non è pervenuta all’UE alcuna proposta.
D. Il
10 febbraio 2021 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione della quota ereditaria dell’escusso, indicata in ½, a fronte di
un valore di stima del fondo n. __________ RFD di __________ indicato in fr. 929'605.–
(stima ufficiale), preavvisando quale modo di realizzazione il pubblico
incanto.
Considerato
in
diritto:
1. Qualora,
come sembra il caso nella fattispecie, l’esistenza della comunione ereditaria e
la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve
conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC, convocando tutti gli interessati
a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv.
1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi
determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.
132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della
comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (art. 10 cpv. 2
ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita all’asta dei
diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota
pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle
informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione.
Considerandi
2.
Nel
caso di specie, l’UE non ha indicato il valore di stima dell’interessenza
pignorata nella sua comunicazione del 16 dicembre 2020 agli
interessati e nell’istanza si è limitato a menzionare il valore di stima
ufficiale del fondo n. __________ RFD di __________ senza precisazioni sul
carico ipotecario effettivo che lo grava (cinque cartelle ipotecarie al
portatore per nominali fr. 515'000.– in totale). In queste condizioni, non
è possibile, come invece prescrive l’art. 5 cpv. 3 ODiC, determinare, neppure
approssimativamente, il reale valore dell’interessenza dell’escusso, ovvero la
differenza tra il valore di realizzazione del fondo e i debiti ipotecari
effettivi che lo gravano a favore di terzi (le cartelle ipotecarie
eventualmente ancora in mano dei comproprietari non devono invece essere
computate).
2.1
Tale
informazione è necessaria per poter stabilire se vi è il rischio di una vendita
della quota (all’asta) a vil prezzo ove il suo valore dovesse essere nettamente
superiore alle pretese dei creditori pignoranti, ipotesi in cui si potrebbe
scegliere la soluzione dello scioglimento della comunione con consecutiva
liquidazione del patrimonio comune, a patto che il valore dell’attivo
da realizzare giustifichi i tempi e i
costi di una simile procedura (v. ad es. sentenza della
CEF 15.2018.42 dell’8 giugno 2018, RtiD 2019 I 458 n. 68c, consid. 2).
2.2
È
pertanto necessario retrocedere l’incarto all’UE affinché proceda a stimare il
valore di realizzazione presumibile del fondo e a stabilire l’onere ipotecario
effettivo attuale, interpellando i coeredi o direttamente la banca cui le
pigioni versate dagli inquilini dello stabile sono stati ceduti. L’UE assegnerà quindi agli interessati un nuovo termine di dieci giorni per
presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota
ereditaria pignorata, menzionando nel suo scritto il valore di stima del
fondo, l’onere ipotecario effettivo e il valore di stima dell’interessenza d’PI
2.
Inoltrerà poi a questa Camera una nuova istanza di determinazione del modo
di realizzazione della quota dell’escusso unitamente all’incarto ed eventuali
proposte degli interessati.
2.3
Visto il carattere
interlocutorio del giudizio odierno, non è indispensabile notificarlo agli
interessati, che ne verranno a conoscenza con la nuova assegnazione di termine per presentare proposte concrete di realizzazione.
3.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è evasa nel senso che gli atti sono retrocessi
all’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona affinché proceda a ulteriori accertamenti
nel senso del considerando 2.2.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.