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Decisione

15.2021.141

Ricorso contro il pignoramento di reddito. Ordine legale di pignoramento

14 febbraio 2022Italiano9 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2021 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.141

Lugano

14 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 dicembre 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinata dall’avv. PR 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2021 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede

contro l’ex-marito RI 1 per l’incasso di con­tributi alimentari (da

maggio del 2017 a ottobre del 2019) e ripetibili, di complessivi fr. 27'100.–

oltre ad accessori.

B. Il 7 dicembre 2021 l’UE ha determinato la quota

pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

8'789.00

Totale

fr.

8'879.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Suppl. figlia PI 5

Suppl. figlia PI 4

fr.

fr.

400.00

400.00

Affitto

fr.

2'500.00

Assicurazione malattia

fr.

1'043.10

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Contributi di mantenimento

fr.

1'000.00

Altri

Altri

Altri

fr.

fr.

fr.

200.00

150.00

208.00

Diritto di visita

Ass. soc.

Ass. 3° Pilastro, fr. 2'500.– all’anno­

Totale

fr.

7'812.10

L’UE

ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 2 di __________, l’importo eccedente fr. 7'812.10

(indicativamente fr. 976.90) dal 7 dicembre 2021.

Lo

stesso giorno l’Ufficio ha pure pignorato la quota “A” di un mez­zo dell’unità

di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD

di __________ di spettanza dell’escusso, il cui valore di stima ufficiale è di fr. 136'548.75.

C. Con

ricorso del 13 dicembre 2021 RI 1 si aggrava contro il pignoramento del suo reddito, chiedendo, previo conferimento del­l’effetto

sospensivo, di retrocedere l’incarto all’UE per una nuova decisione che tenga conto dell’ordine di

pignoramento previsto dal­l’art. 95 LEF. Egli domanda altresì un’adeguata

indennità d’incon­venienza giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

D. Il

20 dicembre 2021 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo

parziale al gravame, ordinando la sospensione del riparto delle quote di

salario pignorate durante la procedura di ricorso.

E. Mediante

osservazioni del 23 dicembre 2021 PI 1 postula la reiezione del ricorso. Nelle

sue del 28 dicembre 2021 l’UE domanda altrettanto per quanto attiene all’ordine

del pignoramen­to, mentre per il resto chiede di accoglierlo parzialmente onde modificare

alcune spese del minimo d’esistenza.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci

giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 7 dicembre 2021 dal­l’UE di

Lugano, il ricorso presentato il 13 dicembre 2021 è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente premette che in occasione del suo interrogatorio ave­va chiesto

esplicitamente all’Ufficio di procedere al solo pignoramento della quota di

PPP, il cui valore è a suo dire di gran lunga superiore al credito posto in

esecuzione. Ciò premesso, egli è del parere che l’Ufficio avrebbe dovuto

pignorare l’immobile prima del suo reddito, siccome il pignoramento di quest’ultimo

implica d’in­­formare il datore di lavoro, che potrebbe procedere a ritorsioni,

se non addirittura al suo licenziamento, sicché il pignoramento di salario

dovrebbe essere l’ultima ratio,

soprattutto quando, come nel caso specifico, il credito dell’escutente è

ampiamente coperto dal valore dell’immobile.

3. L’art.

95 cpv. 1 LEF stabilisce che si devono pignorare in primo luogo i beni mobili,

compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili conformemente all’art.

93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno

necessari prima degli indispensabili (art. 95 cpv. 1 LEF). I beni immobili

possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire

il credito (art. 95 cpv. 2 LEF). Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti

da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli

rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF). Tale ordine è stabilito anche nell’interesse

del creditore affinché i beni di agevole realizzo vengano pignorati prima degli

altri (DTF 117 III 63 consid. 2).

L’ufficiale

può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino oppure se

il creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis

LEF; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 41 ad § 22; Foëx, op. cit., n. 60-62 ad art. 95). Deve

però esercitare il proprio potere d’apprezzamento con cautela (Foëx, ibidem, n. 61 ad art. 95).

La soluzione prospettata dall’ufficio di esecuzione de­ve in ogni caso

permettere di tutelare sufficientemente gli interessi del creditore e quelli

del debitore (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). Nel caso in cui gli interessi del

debitore e del creditore collidano, prevalgono questi ultimi (sentenza della

CEF 15.2019.61 dell’11 novembre 2019, consid. 3.1 e riferimenti citati).

3.1 Nel

caso in rassegna, l’UE ha agito correttamente laddove ha pignorato in primo

luogo un bene mobile, vale a dire il credito salariale dell’escusso nei

confronti della sua datrice di lavoro, deter-minandone la quota pignorabile

giusta l’art. 93 LEF, e in secondo luogo la quota di un mezzo dell’unità di PPP

di sua spettanza, l’eccedenza pignorabile del reddito dell’escusso per la

durata di un anno (art. 93 cpv. 2 LEF), presumibilmente di fr. 11'722.80,

non bastando a coprire il credito posto in esecuzione. Ora, procedere al pignoramento

del solo immobile, rinunciando a quello del reddito, è in principio contrario

alla legge, dal momento che i beni mobili, comprese le pretese limitatamente

pignorabili (art. 95 cpv. 1 LEF) devono essere pignorati in linea di massima prima

di quelli immobili (art. 95 cpv. 2 LEF; sopra, consid. 3.1). Le argomentazioni

dell’insorgente neppure giustificano di derogare all’ordine di pignoramento

stabilito dall’art. 95 cpv. 1-3 LEF in virtù dell’art. 95 cpv. 4bis LEF.

Egli si limita invero ad allegare che la sua datrice di lavoro, di cui peraltro

è socio gerente (v. estratto del registro di commercio), potrebbe procedere a

ritorsioni nei suoi confronti, o addirittura al suo licenziamento, senza tuttavia

fornire alcuna pro­va al riguardo. D’altronde, l’escutente non ha acconsentito

a una deroga all’ordine di pignoramento legale.

3.2 Il

ricorrente non ha poi sostanziato la sua affermazione secondo cui il

valore della sua quota di PPP sarebbe di gran lunga superiore al credito posto

in esecuzione. Del resto, l’intera PPP, il cui valore di stima

ufficiale è di fr. 341'371.–, pare gravata da pegni per oltre fr. 500'000.–

ed è oltretutto noto per esperienza che il valore di una quota di comproprietà

è inferiore alla metà del valore dell’intera PPP. Per tali ragioni, il ricorso

va respinto.

4. Nelle

proprie osservazioni la resistente rileva che la minorenne PI 3 non è nata nel

2020, come indicato nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, ma

nel 2010, e non è figlia di RI 1, bensì della sua attuale moglie e del

precedente compagno di quest’ultima, motivo per cui l’UE non avrebbe potuto computare

nel minimo d’esistenza alcun supplemento per il mantenimento di PI 3. Secondo PI

1 neppure può entrare in considerazione nel calcolo il premio per un’assicurazione

di previdenza vincolata 3a o l’intera locazione, siccome l’escusso condivide la

casa con altre persone, di cui una (PI 3) percepisce un pieno contributo

alimentare comprensivo della quota di locazione per sé. Ora, tali censure sono

manifestamente inammissibili, giacché con le osservazioni al ricorso la parte può solo chiedere di dichiararlo irricevibile o postularne la

reiezione, ma non può esigere la modifica del provvedimento su punti non

contestati dal ricorrente senza inoltrare, entro il termine di legge, un

proprio ricorso, ciò che in concreto non è avvenuto. Specularmente l’au­­torità

di vigilanza può tenere conto delle osservazioni al ricorso solo nella misura

in cui tendono alla dichiarazione della sua inam-missibilità o alla sua

reiezione, ma non può riformare il provvedimento impugnato su punti non

contestati dal ricorrente per il divieto della reformatio in peius

(art. 22 LPR, sentenza della CEF 15.2021.88 del 6 dicembre 2021,

consid. 9).

Per

lo stesso principio, non può essere dato seguito alla domanda dell’UE di

accogliere parzialmente il ricorso, affinché possa procedere a un nuovo calcolo

del minimo esistenziale, rettificando il supplemento per la figlia __________ (ciò

che presupporrebbe però che non debba essere considerato come coperto dagli

alimenti di fr. 1'350.– apparentemente versati dal padre) e stralciando il

premio di previdenza vincolata 3a. Su questi punti la sua decisione è infatti

passata in giudicato.

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]). Non può quindi essere dato seguito alle richieste d’indennità

formulate dalle parti, per tacere del fatto che entrambe sono risultate

reciprocamente soccombenti.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– avv. PR 1, , ,

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.