15.2021.141
Ricorso contro il pignoramento di reddito. Ordine legale di pignoramento
14 febbraio 2022Italiano9 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2021 dall’Ufficio
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Incarto n.
15.2021.141
Lugano
14 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 dicembre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinata dall’avv. PR 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 settembre 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede
contro l’ex-marito RI 1 per l’incasso di contributi alimentari (da
maggio del 2017 a ottobre del 2019) e ripetibili, di complessivi fr. 27'100.–
oltre ad accessori.
B. Il 7 dicembre 2021 l’UE ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escusso sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
8'789.00
Totale
fr.
8'879.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Suppl. figlia PI 5
Suppl. figlia PI 4
fr.
fr.
400.00
400.00
Affitto
fr.
2'500.00
Assicurazione malattia
fr.
1'043.10
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Contributi di mantenimento
fr.
1'000.00
Altri
Altri
Altri
fr.
fr.
fr.
200.00
150.00
208.00
Diritto di visita
Ass. soc.
Ass. 3° Pilastro, fr. 2'500.– all’anno
Totale
fr.
7'812.10
L’UE
ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro dell’escusso, la PI 2 di __________, l’importo eccedente fr. 7'812.10
(indicativamente fr. 976.90) dal 7 dicembre 2021.
Lo
stesso giorno l’Ufficio ha pure pignorato la quota “A” di un mezzo dell’unità
di proprietà per piani (PPP) n. __________ della particella n. __________ RFD
di __________ di spettanza dell’escusso, il cui valore di stima ufficiale è di fr. 136'548.75.
C. Con
ricorso del 13 dicembre 2021 RI 1 si aggrava contro il pignoramento del suo reddito, chiedendo, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, di retrocedere l’incarto all’UE per una nuova decisione che tenga conto dell’ordine di
pignoramento previsto dall’art. 95 LEF. Egli domanda altresì un’adeguata
indennità d’inconvenienza giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.
D. Il
20 dicembre 2021 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo
parziale al gravame, ordinando la sospensione del riparto delle quote di
salario pignorate durante la procedura di ricorso.
E. Mediante
osservazioni del 23 dicembre 2021 PI 1 postula la reiezione del ricorso. Nelle
sue del 28 dicembre 2021 l’UE domanda altrettanto per quanto attiene all’ordine
del pignoramento, mentre per il resto chiede di accoglierlo parzialmente onde modificare
alcune spese del minimo d’esistenza.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 7 dicembre 2021 dall’UE di
Lugano, il ricorso presentato il 13 dicembre 2021 è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente premette che in occasione del suo interrogatorio aveva chiesto
esplicitamente all’Ufficio di procedere al solo pignoramento della quota di
PPP, il cui valore è a suo dire di gran lunga superiore al credito posto in
esecuzione. Ciò premesso, egli è del parere che l’Ufficio avrebbe dovuto
pignorare l’immobile prima del suo reddito, siccome il pignoramento di quest’ultimo
implica d’informare il datore di lavoro, che potrebbe procedere a ritorsioni,
se non addirittura al suo licenziamento, sicché il pignoramento di salario
dovrebbe essere l’ultima ratio,
soprattutto quando, come nel caso specifico, il credito dell’escutente è
ampiamente coperto dal valore dell’immobile.
3. L’art.
95 cpv. 1 LEF stabilisce che si devono pignorare in primo luogo i beni mobili,
compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili conformemente all’art.
93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno
necessari prima degli indispensabili (art. 95 cpv. 1 LEF). I beni immobili
possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire
il credito (art. 95 cpv. 2 LEF). Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti
da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli
rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF). Tale ordine è stabilito anche nell’interesse
del creditore affinché i beni di agevole realizzo vengano pignorati prima degli
altri (DTF 117 III 63 consid. 2).
L’ufficiale
può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino oppure se
il creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis
LEF; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 41 ad § 22; Foëx, op. cit., n. 60-62 ad art. 95). Deve
però esercitare il proprio potere d’apprezzamento con cautela (Foëx, ibidem, n. 61 ad art. 95).
La soluzione prospettata dall’ufficio di esecuzione deve in ogni caso
permettere di tutelare sufficientemente gli interessi del creditore e quelli
del debitore (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). Nel caso in cui gli interessi del
debitore e del creditore collidano, prevalgono questi ultimi (sentenza della
CEF 15.2019.61 dell’11 novembre 2019, consid. 3.1 e riferimenti citati).
3.1 Nel
caso in rassegna, l’UE ha agito correttamente laddove ha pignorato in primo
luogo un bene mobile, vale a dire il credito salariale dell’escusso nei
confronti della sua datrice di lavoro, deter-minandone la quota pignorabile
giusta l’art. 93 LEF, e in secondo luogo la quota di un mezzo dell’unità di PPP
di sua spettanza, l’eccedenza pignorabile del reddito dell’escusso per la
durata di un anno (art. 93 cpv. 2 LEF), presumibilmente di fr. 11'722.80,
non bastando a coprire il credito posto in esecuzione. Ora, procedere al pignoramento
del solo immobile, rinunciando a quello del reddito, è in principio contrario
alla legge, dal momento che i beni mobili, comprese le pretese limitatamente
pignorabili (art. 95 cpv. 1 LEF) devono essere pignorati in linea di massima prima
di quelli immobili (art. 95 cpv. 2 LEF; sopra, consid. 3.1). Le argomentazioni
dell’insorgente neppure giustificano di derogare all’ordine di pignoramento
stabilito dall’art. 95 cpv. 1-3 LEF in virtù dell’art. 95 cpv. 4bis LEF.
Egli si limita invero ad allegare che la sua datrice di lavoro, di cui peraltro
è socio gerente (v. estratto del registro di commercio), potrebbe procedere a
ritorsioni nei suoi confronti, o addirittura al suo licenziamento, senza tuttavia
fornire alcuna prova al riguardo. D’altronde, l’escutente non ha acconsentito
a una deroga all’ordine di pignoramento legale.
3.2 Il
ricorrente non ha poi sostanziato la sua affermazione secondo cui il
valore della sua quota di PPP sarebbe di gran lunga superiore al credito posto
in esecuzione. Del resto, l’intera PPP, il cui valore di stima
ufficiale è di fr. 341'371.–, pare gravata da pegni per oltre fr. 500'000.–
ed è oltretutto noto per esperienza che il valore di una quota di comproprietà
è inferiore alla metà del valore dell’intera PPP. Per tali ragioni, il ricorso
va respinto.
4. Nelle
proprie osservazioni la resistente rileva che la minorenne PI 3 non è nata nel
2020, come indicato nel verbale interno delle operazioni di pignoramento, ma
nel 2010, e non è figlia di RI 1, bensì della sua attuale moglie e del
precedente compagno di quest’ultima, motivo per cui l’UE non avrebbe potuto computare
nel minimo d’esistenza alcun supplemento per il mantenimento di PI 3. Secondo PI
1 neppure può entrare in considerazione nel calcolo il premio per un’assicurazione
di previdenza vincolata 3a o l’intera locazione, siccome l’escusso condivide la
casa con altre persone, di cui una (PI 3) percepisce un pieno contributo
alimentare comprensivo della quota di locazione per sé. Ora, tali censure sono
manifestamente inammissibili, giacché con le osservazioni al ricorso la parte può solo chiedere di dichiararlo irricevibile o postularne la
reiezione, ma non può esigere la modifica del provvedimento su punti non
contestati dal ricorrente senza inoltrare, entro il termine di legge, un
proprio ricorso, ciò che in concreto non è avvenuto. Specularmente l’autorità
di vigilanza può tenere conto delle osservazioni al ricorso solo nella misura
in cui tendono alla dichiarazione della sua inam-missibilità o alla sua
reiezione, ma non può riformare il provvedimento impugnato su punti non
contestati dal ricorrente per il divieto della reformatio in peius
(art. 22 LPR, sentenza della CEF 15.2021.88 del 6 dicembre 2021,
consid. 9).
Per
lo stesso principio, non può essere dato seguito alla domanda dell’UE di
accogliere parzialmente il ricorso, affinché possa procedere a un nuovo calcolo
del minimo esistenziale, rettificando il supplemento per la figlia __________ (ciò
che presupporrebbe però che non debba essere considerato come coperto dagli
alimenti di fr. 1'350.– apparentemente versati dal padre) e stralciando il
premio di previdenza vincolata 3a. Su questi punti la sua decisione è infatti
passata in giudicato.
5. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]). Non può quindi essere dato seguito alle richieste d’indennità
formulate dalle parti, per tacere del fatto che entrambe sono risultate
reciprocamente soccombenti.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– avv. PR 1, , ,
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.