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Decisione

15.2021.142

Svolgimento di un’asta pubblica mobiliare. Riapertura della stessa dopo l’aggiudicazione, a seguito delle lamentele di un’altra astante, che pretende di aver fatto la stessa offerta dell’aggiudicatario

25 aprile 2022Italiano10 min

2, il 15 dicembre 2021 alle ore 14:15 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.142

Lugano

25 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 21 dicembre 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,

sede di Lugano, relativo all’asta del 15 dicembre 2021 nelle esecuzioni

facenti parte dei gruppi da n. 1 a 3 dirette nei confronti di

PI 2, già in , ora d’ignota dimora

procedura

che interessa anche

PI 1,

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentati dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

PI 8,

PI 4,

PI 5,

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle

esecuzioni che fanno parte dei gruppi da n. 1 a 3, dirette nei confronti di PI

2, il 15 dicembre 2021 alle ore 14:15 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione

(UE) ha proceduto al­l’incanto pubblico dell’autovettura Ferrari __________ dell’escusso

sul piazzale all’aperto della PI 6 a __________.

B. Dopo

le tre chiamate di legge della miglior offerta, il banditore ha aggiudicato il

veicolo a RI 1 per fr. 160'000.–. I funzionari dell’UE incaricati dell’asta

hanno però deciso di riaprirla dopo che un

altro astante, PI 7, in nome e per conto della PI 1 di __________, di

cui è amministratore unico, si era lamentato subito dopo la terza chiamata di

aver fatto un’offerta iden­tica a quella

dell’aggiudicatario, che il banditore non aveva però udito. Partendo dall’ultima

offerta, in seguito a un rilancio il veicolo è

stato quindi aggiudicato alla PI 1 per fr. 164'000.–.

C. Con

ricorso del 21 dicembre 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,

chiedendo a questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di

ripristinare lo status quo ante, ovvero di confermare l’aggiudicazione dell’autovettura a suo favore.

D. Mediante

ordinanza del 24 dicembre 2021 il presidente della Camera ha concesso effetto

sospensivo al gravame, ordinando che l’automobile oggetto della controversia

rimanga in possesso del­l’Ufficio fino alla decisione sul ricorso.

E. Tramite

osservazioni del 30 dicembre 2021 il PI 8, in qualità di escutente, si è

rimesso al giudizio della Camera, mentre gli altri creditori, ovvero la

Confederazione Svizzera, lo Stato del Cantone Ticino, la PI 4 e la PI 5 sono

rimasti silenti, come pure la PI 1. Nelle sue del 20 gennaio 2022, anche l’Ufficio

si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo “d’avere agito a salvaguardia delle parti interessate

(creditori e debitore)”.

F. Il

25 gennaio 2022 l’insorgente ha presentato una replica spontanea con cui si è riconfermato

nelle sue domande, contestando le osservazioni dell’UE.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dall’aggiudicazione, il ricorso è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente sostiene in sostanza che dopo aver effettuato le tre chiamate di

legge e proclamato l’aggiudicazione dell’autoveicolo a suo favore, il banditore

non avrebbe dovuto riaprire l’incanto solo perché un altro astante, ad asta ormai

conclusa, pretendeva di aver fatto un’offerta dello stesso valore. A suo dire, il

banditore avrebbe dovuto confermare l’aggiudicazione

e rinviare la PI 1 a interporre eventualmente un ricorso contro la stes­sa.

Da

parte sua, l’Ufficio premette che quando il banditore, dopo le tre chiamate di

legge, stava per chiudere l’incanto a favore di RI 1, che si trovava in una

posizione più vicina al banditore, PI 7, che per contro era molto più lontano,

aveva immediatamente manifestato con convinzione d’essere a sua volta l’ag­giudicatario,

dichiarando di aver fatto pure lui la medesima offerta di fr. 160'000.–, malgrado

il banditore non lo avesse sentito a cau­sa del folto pubblico presente sul

piazzale (dell’ordine di 200 persone) e del conseguente forte rumore, dovuto

anche alla vicinan­za dell’autostrada. Siccome le persone vicine a entrambi gli

offerenti avevano confermato che ognuno di essi aveva fatto l’offerta in

questione, l’UE rileva che i funzionari presenti, dopo una breve consultazione tra loro, hanno ripreso l’asta,

comunicando agli astan­ti di aver deciso in tal modo onde salvaguardare

gli interessi dei creditori e del debitore. A detta dell’Ufficio, nessuno degli

offerenti coinvolti aveva sollevato obiezioni, ragione per cui dopo una nuo­va

offerta della PI 1, il banditore le ha aggiudicato l’automobile per fr. 164'000.–.

L’UE osserva infine che soltanto ad asta

terminata il ricorrente ha espresso il suo disaccordo, reputan­do l’aggiudicazione

illegittima.

Nella

replica spontanea, l’insorgente contesta le osservazioni del­l’organo esecutivo,

sostenendo che PI 7 in realtà si era lamentato ad aggiudicazione già proclamata

e non quando il banditore si apprestava a chiudere l’incanto. Egli fa valere

altresì che la ragione per cui l’Ufficio ha deciso di riaprire l’asta, ovverosia

la salvaguardia degli interessi dei creditori e del debitore, non regge,

siccome l’offerta della PI 1 non era superiore alla sua, motivo per cui non si

palesava alcuna opportunità di un maggior incasso. Afferma infine di aver

immediatamente espresso il suo dissenso, disappunto e disaccordo sulla riapertura

dell’incan­­to decisa dall’organo esecutivo.

2.1 Giusta

l’art. 126 cpv. 1 LEF, dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati

al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti

garantiti da pegno poziori a quello del

creditore procedente. L’ultima e maggiore offerta dev’es-sere chiamata

dall’ufficiale tre volte. Se la terza chiamata non è immediatamente seguita da

un’ulteriore offerta (prima della proclamazione dell’aggiudicazione,

solitamente con la parola “aggiudicato/a”), l’ultimo offerente – in quanto

adempia le condizioni d’incanto – ha diritto all’aggiudicazione (DTF 118 III 55

consid. 4/a, che fa riferimento all’art. 60 cpv. 1, 2° periodo RFF, applicabile

per analogia anche agli incanti mobiliari, dal momento che si limita a

precisare quanto già prevede l’art. 126 cpv. 1 LEF). Quando le condizioni

legali sono riunite, il direttore dell’asta è invero tenuto ad aggiudicare il bene

posto in vendita (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 49 ad art. 126 LEF).

2.2 Nel

caso in rassegna, è assodato che il banditore ha aggiudicato il veicolo a RI 1

dopo le tre chiamate di legge per la som­ma di fr. 160'000.– (v. il

verbale manoscritto d’incanto, ove è in particolare indicato che “il signor RI 1 contesta l’aggiudica­­zione in

quanto in un primo momento a lui aggiudicata dopo le tre chiamate per la somma di CHF 160'000 chiuden),

in cui il banditore pronuncia la parola “aggiudicata”. Dal momento che non è

contestato che il ricorrente adempisse le condizioni d’incanto, l’Ufficio

avendo riconosciuto ch’egli ha prodotto in quella sede la prova della sua

solvibilità per quanto attiene al pagamento del prezzo (v. osservazioni dell’UE,

pag. 3), RI 1 ha diritto all’aggiudicazione,

a prescindere dalle lamentele manifestate da un altro astante riguardo a

una sua eventuale offerta non udita dai funzionari presenti. Spetta infatti a

ogni oblatore manifestarsi in modo sufficientemente chiaro, a voce e alzando la

mano o l’apposito cartellino, da farsi notare dal banditore. Nel caso di

specie, il banditore era in piedi su una scaletta e poteva quindi vedere chi

avesse alzato l’apposito cartellino. Si è del resto girato tra le chiamate per

scorgere eventuali altre offerte. Se non è riuscito a farsi notare prima della

terza chiamata, PI 7 deve sopportarne le conseguenze.

2.3 L’Ufficio

non poteva poi riaprire l’asta, nemmeno per tutelare gli interessi dei

creditori e del debitore. La proclamazione dell’aggiu­dicazione dopo la terza

chiamata determina infatti l’immediato trasferimento all’aggiudicatario della

proprietà dell’oggetto posto al­l’asta (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4a ed.

2012, n. 2123, con un riferimento all’art. 656 cpv. 2 CC per i fondi), sotto la

condizione risolutiva dell’adempimento delle condizioni di pagamento (cfr. art.

60 cpv. 2 RFF; Gilliéron, op.

cit., n. 47 ad art. 126). L’ufficio d’esecuzione non può quindi più disporre

del bene aggiudicato, che è uscito dal patrimonio dell’escusso, ponendolo

nuovamente all’asta.

2.4 Non

si disconosce, invero, che l’ufficio d’esecuzione può riconsiderare i propri

provvedimenti fino all’invio della sua risposta a un ricorso all’autorità di

vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF). Formalmente, l’UE poteva quindi, considerando

la contestazione di PI 7 come un ricorso contro l’aggiudicazione, annullarla e

riprendere l’asta dall’ultima offerta, fatta salva la facoltà per RI 1 di contestare

la nuova decisione con un ricorso all’autorità di vigilan­za entro il termine

di legge di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 e 132a cpv. 2 LEF), ciò che ha

fatto presentando l’impugnativa in esame. È pertanto priva di rilievo l’osservazione

dell’UE secondo cui RI 1 non avrebbe sollevato obiezioni contro la riapertura

del­l’a­sta, ciò che del resto l’interessato – che non vi ha partecipato –

contesta nella sua replica spontanea. L’UE non allega infatti che RI 1 avrebbe

manifestato in modo inequivocabile di rinunciare a impugnare il nuovo

provvedimento nel termine di legge.

2.5 Nel

merito, la decisione dell’UE di riaprire l’incanto è errata. L’au­tomobile era

infatti stata regolarmente aggiudicata a RI 1 al termine delle tre chiamate di

legge. Come già rilevato, l’UE non poteva quindi rimetterla all’asta (sopra

consid. 2.3). D’altronde, PI 7 non ha contestato che il banditore avesse

aggiudicato il veicolo a RI 1 né, per avventura, che avesse creduto che l’offerta

di fr. 160'000.– presa in considerazione dal banditore fosse quella che

afferma di aver fatto, giacché è costante che quest’ultimo non l’ha udita (né

vista). Nelle circostanze descritte, avesse PI 7 anche, come pretende,

formulato un’offerta di fr. 160'000.–, essa nemmeno sarebbe efficace ai

fini dell’aggiudicazione, solo un’offerta

superiore potendo impedire l’ag­­giudicazione al miglior offerente (art.

126 cpv. 1 LEF).

2.6 In

accoglimento del ricorso, va dunque annullata l’aggiudicazione a favore della PI

1 e ristabilita quella legittima a favore di RI 1, sicché l’Ufficio dovrà

consegnargli il veico­lo, previo pagamento del prezzo d’aggiudicazione.

3. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.

Considerandi

2.

OTLEF [RS 281.35]).

4.

La

decisione odierna è comunicata solo alle parti che sono intervenute nella

procedura di ricorso e alla PI 1.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1

Di conseguenza, è annullata l’aggiudicazione 21

dicembre 2021 dell’automobile Ferrari __________ di colore nero (n. di telaio __________)

a favore della PI 1 ed è ristabilita la precedente aggiudicazione dello stes­so

oggetto a favore di RI 1.

1.2

È fatto ordine all’UE di consegnare il veicolo in

questione a RI 1, previo pagamento del

prezzo d’aggiudicazione.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.