15.2021.142
Svolgimento di un’asta pubblica mobiliare. Riapertura della stessa dopo l’aggiudicazione, a seguito delle lamentele di un’altra astante, che pretende di aver fatto la stessa offerta dell’aggiudicatario
25 aprile 2022Italiano10 min
2, il 15 dicembre 2021 alle ore 14:15 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.142
Lugano
25 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 21 dicembre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione,
sede di Lugano, relativo all’asta del 15 dicembre 2021 nelle esecuzioni
facenti parte dei gruppi da n. 1 a 3 dirette nei confronti di
PI 2, già in , ora d’ignota dimora
procedura
che interessa anche
PI 1,
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentati dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
PI 8,
PI 4,
PI 5,
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle
esecuzioni che fanno parte dei gruppi da n. 1 a 3, dirette nei confronti di PI
2, il 15 dicembre 2021 alle ore 14:15 la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione
(UE) ha proceduto all’incanto pubblico dell’autovettura Ferrari __________ dell’escusso
sul piazzale all’aperto della PI 6 a __________.
B. Dopo
le tre chiamate di legge della miglior offerta, il banditore ha aggiudicato il
veicolo a RI 1 per fr. 160'000.–. I funzionari dell’UE incaricati dell’asta
hanno però deciso di riaprirla dopo che un
altro astante, PI 7, in nome e per conto della PI 1 di __________, di
cui è amministratore unico, si era lamentato subito dopo la terza chiamata di
aver fatto un’offerta identica a quella
dell’aggiudicatario, che il banditore non aveva però udito. Partendo dall’ultima
offerta, in seguito a un rilancio il veicolo è
stato quindi aggiudicato alla PI 1 per fr. 164'000.–.
C. Con
ricorso del 21 dicembre 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendo a questa Camera, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di
ripristinare lo status quo ante, ovvero di confermare l’aggiudicazione dell’autovettura a suo favore.
D. Mediante
ordinanza del 24 dicembre 2021 il presidente della Camera ha concesso effetto
sospensivo al gravame, ordinando che l’automobile oggetto della controversia
rimanga in possesso dell’Ufficio fino alla decisione sul ricorso.
E. Tramite
osservazioni del 30 dicembre 2021 il PI 8, in qualità di escutente, si è
rimesso al giudizio della Camera, mentre gli altri creditori, ovvero la
Confederazione Svizzera, lo Stato del Cantone Ticino, la PI 4 e la PI 5 sono
rimasti silenti, come pure la PI 1. Nelle sue del 20 gennaio 2022, anche l’Ufficio
si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo “d’avere agito a salvaguardia delle parti interessate
(creditori e debitore)”.
F. Il
25 gennaio 2022 l’insorgente ha presentato una replica spontanea con cui si è riconfermato
nelle sue domande, contestando le osservazioni dell’UE.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dall’aggiudicazione, il ricorso è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente sostiene in sostanza che dopo aver effettuato le tre chiamate di
legge e proclamato l’aggiudicazione dell’autoveicolo a suo favore, il banditore
non avrebbe dovuto riaprire l’incanto solo perché un altro astante, ad asta ormai
conclusa, pretendeva di aver fatto un’offerta dello stesso valore. A suo dire, il
banditore avrebbe dovuto confermare l’aggiudicazione
e rinviare la PI 1 a interporre eventualmente un ricorso contro la stessa.
Da
parte sua, l’Ufficio premette che quando il banditore, dopo le tre chiamate di
legge, stava per chiudere l’incanto a favore di RI 1, che si trovava in una
posizione più vicina al banditore, PI 7, che per contro era molto più lontano,
aveva immediatamente manifestato con convinzione d’essere a sua volta l’aggiudicatario,
dichiarando di aver fatto pure lui la medesima offerta di fr. 160'000.–, malgrado
il banditore non lo avesse sentito a causa del folto pubblico presente sul
piazzale (dell’ordine di 200 persone) e del conseguente forte rumore, dovuto
anche alla vicinanza dell’autostrada. Siccome le persone vicine a entrambi gli
offerenti avevano confermato che ognuno di essi aveva fatto l’offerta in
questione, l’UE rileva che i funzionari presenti, dopo una breve consultazione tra loro, hanno ripreso l’asta,
comunicando agli astanti di aver deciso in tal modo onde salvaguardare
gli interessi dei creditori e del debitore. A detta dell’Ufficio, nessuno degli
offerenti coinvolti aveva sollevato obiezioni, ragione per cui dopo una nuova
offerta della PI 1, il banditore le ha aggiudicato l’automobile per fr. 164'000.–.
L’UE osserva infine che soltanto ad asta
terminata il ricorrente ha espresso il suo disaccordo, reputando l’aggiudicazione
illegittima.
Nella
replica spontanea, l’insorgente contesta le osservazioni dell’organo esecutivo,
sostenendo che PI 7 in realtà si era lamentato ad aggiudicazione già proclamata
e non quando il banditore si apprestava a chiudere l’incanto. Egli fa valere
altresì che la ragione per cui l’Ufficio ha deciso di riaprire l’asta, ovverosia
la salvaguardia degli interessi dei creditori e del debitore, non regge,
siccome l’offerta della PI 1 non era superiore alla sua, motivo per cui non si
palesava alcuna opportunità di un maggior incasso. Afferma infine di aver
immediatamente espresso il suo dissenso, disappunto e disaccordo sulla riapertura
dell’incanto decisa dall’organo esecutivo.
2.1 Giusta
l’art. 126 cpv. 1 LEF, dopo tre chiamate, gli oggetti da realizzare sono aggiudicati
al maggior offerente, purché l’offerta ecceda l’importo degli eventuali crediti
garantiti da pegno poziori a quello del
creditore procedente. L’ultima e maggiore offerta dev’es-sere chiamata
dall’ufficiale tre volte. Se la terza chiamata non è immediatamente seguita da
un’ulteriore offerta (prima della proclamazione dell’aggiudicazione,
solitamente con la parola “aggiudicato/a”), l’ultimo offerente – in quanto
adempia le condizioni d’incanto – ha diritto all’aggiudicazione (DTF 118 III 55
consid. 4/a, che fa riferimento all’art. 60 cpv. 1, 2° periodo RFF, applicabile
per analogia anche agli incanti mobiliari, dal momento che si limita a
precisare quanto già prevede l’art. 126 cpv. 1 LEF). Quando le condizioni
legali sono riunite, il direttore dell’asta è invero tenuto ad aggiudicare il bene
posto in vendita (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 49 ad art. 126 LEF).
2.2 Nel
caso in rassegna, è assodato che il banditore ha aggiudicato il veicolo a RI 1
dopo le tre chiamate di legge per la somma di fr. 160'000.– (v. il
verbale manoscritto d’incanto, ove è in particolare indicato che “il signor RI 1 contesta l’aggiudicazione in
quanto in un primo momento a lui aggiudicata dopo le tre chiamate per la somma di CHF 160'000 chiuden),
in cui il banditore pronuncia la parola “aggiudicata”. Dal momento che non è
contestato che il ricorrente adempisse le condizioni d’incanto, l’Ufficio
avendo riconosciuto ch’egli ha prodotto in quella sede la prova della sua
solvibilità per quanto attiene al pagamento del prezzo (v. osservazioni dell’UE,
pag. 3), RI 1 ha diritto all’aggiudicazione,
a prescindere dalle lamentele manifestate da un altro astante riguardo a
una sua eventuale offerta non udita dai funzionari presenti. Spetta infatti a
ogni oblatore manifestarsi in modo sufficientemente chiaro, a voce e alzando la
mano o l’apposito cartellino, da farsi notare dal banditore. Nel caso di
specie, il banditore era in piedi su una scaletta e poteva quindi vedere chi
avesse alzato l’apposito cartellino. Si è del resto girato tra le chiamate per
scorgere eventuali altre offerte. Se non è riuscito a farsi notare prima della
terza chiamata, PI 7 deve sopportarne le conseguenze.
2.3 L’Ufficio
non poteva poi riaprire l’asta, nemmeno per tutelare gli interessi dei
creditori e del debitore. La proclamazione dell’aggiudicazione dopo la terza
chiamata determina infatti l’immediato trasferimento all’aggiudicatario della
proprietà dell’oggetto posto all’asta (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, vol. II, 4a ed.
2012, n. 2123, con un riferimento all’art. 656 cpv. 2 CC per i fondi), sotto la
condizione risolutiva dell’adempimento delle condizioni di pagamento (cfr. art.
60 cpv. 2 RFF; Gilliéron, op.
cit., n. 47 ad art. 126). L’ufficio d’esecuzione non può quindi più disporre
del bene aggiudicato, che è uscito dal patrimonio dell’escusso, ponendolo
nuovamente all’asta.
2.4 Non
si disconosce, invero, che l’ufficio d’esecuzione può riconsiderare i propri
provvedimenti fino all’invio della sua risposta a un ricorso all’autorità di
vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF). Formalmente, l’UE poteva quindi, considerando
la contestazione di PI 7 come un ricorso contro l’aggiudicazione, annullarla e
riprendere l’asta dall’ultima offerta, fatta salva la facoltà per RI 1 di contestare
la nuova decisione con un ricorso all’autorità di vigilanza entro il termine
di legge di dieci giorni (art. 17 cpv. 2 e 132a cpv. 2 LEF), ciò che ha
fatto presentando l’impugnativa in esame. È pertanto priva di rilievo l’osservazione
dell’UE secondo cui RI 1 non avrebbe sollevato obiezioni contro la riapertura
dell’asta, ciò che del resto l’interessato – che non vi ha partecipato –
contesta nella sua replica spontanea. L’UE non allega infatti che RI 1 avrebbe
manifestato in modo inequivocabile di rinunciare a impugnare il nuovo
provvedimento nel termine di legge.
2.5 Nel
merito, la decisione dell’UE di riaprire l’incanto è errata. L’automobile era
infatti stata regolarmente aggiudicata a RI 1 al termine delle tre chiamate di
legge. Come già rilevato, l’UE non poteva quindi rimetterla all’asta (sopra
consid. 2.3). D’altronde, PI 7 non ha contestato che il banditore avesse
aggiudicato il veicolo a RI 1 né, per avventura, che avesse creduto che l’offerta
di fr. 160'000.– presa in considerazione dal banditore fosse quella che
afferma di aver fatto, giacché è costante che quest’ultimo non l’ha udita (né
vista). Nelle circostanze descritte, avesse PI 7 anche, come pretende,
formulato un’offerta di fr. 160'000.–, essa nemmeno sarebbe efficace ai
fini dell’aggiudicazione, solo un’offerta
superiore potendo impedire l’aggiudicazione al miglior offerente (art.
126 cpv. 1 LEF).
2.6 In
accoglimento del ricorso, va dunque annullata l’aggiudicazione a favore della PI
1 e ristabilita quella legittima a favore di RI 1, sicché l’Ufficio dovrà
consegnargli il veicolo, previo pagamento del prezzo d’aggiudicazione.
3. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.
Considerandi
2.
OTLEF [RS 281.35]).
4.
La
decisione odierna è comunicata solo alle parti che sono intervenute nella
procedura di ricorso e alla PI 1.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1
Di conseguenza, è annullata l’aggiudicazione 21
dicembre 2021 dell’automobile Ferrari __________ di colore nero (n. di telaio __________)
a favore della PI 1 ed è ristabilita la precedente aggiudicazione dello stesso
oggetto a favore di RI 1.
1.2
È fatto ordine all’UE di consegnare il veicolo in
questione a RI 1, previo pagamento del
prezzo d’aggiudicazione.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.