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Decisione

15.2021.143

Avviso di pignoramento. Irricevibilità delle censure di merito

28 febbraio 2022Italiano4 min

accertato che la Cassa procedente aveva rigettato in via definitiva l’opposizione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.143

Lugano

28 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 17 dicembre 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 dicembre 2021

nell’esecuzione n. __________15 promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1,

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________15 emesso il 13 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI

Fatti

1 procede contro RI 1 per l’incasso di premi LaMal, partecipazioni, interessi,

tasse d’ingiunzione e spese amministrative di fr. 1'852.29 complessivi

oltre agli accessori;

che

accertato che la Cassa procedente aveva rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dall’escussa, il 6 dicembre 2021 l’UE ha emesso l’avviso di

pignoramento per il 15 dicembre;

che

con ricorso del 17 dicembre 2021, RI 1 ha chiesto all’UE la “conferma di annullamento del pignoramento” facendo va-lere di essere invalida al 100% da otto anni e ciò malgrado

di non aver ancora ricevuto tutte le rendite arretrate, di aver fatto richiesta

di prestazioni assistenziali “sia

a __________ che a __________”, senza però alcuna

risposta finora, di ritenere illegale il comportamento delle istituzioni, anche

perché le prestazioni cui ha diritto comprendono i premi della cassa malati, e di

essersi vista addirittura negato l’accesso alle cure tramite il blocco della

copertura dei costi da parte della PI 1, sicché reputa “più che logico” di non dover

nemmeno pagare i premi dell’assicurazione malati;

che

con osservazioni del 21 dicembre 2021 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare

la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti

istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, giacché le censure riguardano il merito

del credito posto in esecuzione;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che

il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento

di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti e permette al ricorrente

di far valere la violazione di una norma di diritto o un errore d’apprezzamento

(art. 17 LEF);

che

l’escusso deve invece sollevare le censure rivolte non all’ope­rato dell’organo

esecutivo bensì al credito posto in esecuzione con un’opposizione al precetto

esecutivo (art. 74 LEF), la quale viene trattata in una procedura giudiziaria

(art. 79 segg. LEF), un ricorso all’autorità di vigilanza essendo al riguardo

escluso (art. 17 cpv. 1 LEF);

che

le censure relative al credito non possono quindi essere presentate o

ripresentate in un ricorso contro l’avviso di pignoramen­to (sentenza della CEF

15.2015.23 del 31 marzo 2015);

che

nella fattispecie le critiche della ricorrente sono rivolte al comportamento

delle istituzioni delle assicurazioni sociali e della Cas­sa procedente, non a

quello dell’UE, e mirano a negare il proprio obbligo di pagare il credito posto

in esecuzione;

che,

come appena ricordato, esse andavano fatte valere nella procedura di rigetto

dell’opposizione, se del caso con un’opposizione giusta l’art. 52 LPGA (Legge

federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1)

contro la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione emanata dalla PI 1

il 22 settembre 2021 e notificata all’escussa il giorno successivo

(tracciamento dell’invio n. 98.__________ per posta A Plus);

che

RI 1 non allega e ancora meno prova di aver impugnato la decisione del 22

settembre 2021;

che

interamente fondato su censure inammissibili in questa sede, il ricorso in esame

è pertanto irricevibile;

che

stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odier­no alla

controparte, e neppure il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.