15.2021.143
Avviso di pignoramento. Irricevibilità delle censure di merito
28 febbraio 2022Italiano4 min
accertato che la Cassa procedente aveva rigettato in via definitiva l’opposizione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.143
Lugano
28 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 17 dicembre 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 6 dicembre 2021
nell’esecuzione n. __________15 promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________15 emesso il 13 agosto 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI
Fatti
1 procede contro RI 1 per l’incasso di premi LaMal, partecipazioni, interessi,
tasse d’ingiunzione e spese amministrative di fr. 1'852.29 complessivi
oltre agli accessori;
che
accertato che la Cassa procedente aveva rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dall’escussa, il 6 dicembre 2021 l’UE ha emesso l’avviso di
pignoramento per il 15 dicembre;
che
con ricorso del 17 dicembre 2021, RI 1 ha chiesto all’UE la “conferma di annullamento del pignoramento” facendo va-lere di essere invalida al 100% da otto anni e ciò malgrado
di non aver ancora ricevuto tutte le rendite arretrate, di aver fatto richiesta
di prestazioni assistenziali “sia
a __________ che a __________”, senza però alcuna
risposta finora, di ritenere illegale il comportamento delle istituzioni, anche
perché le prestazioni cui ha diritto comprendono i premi della cassa malati, e di
essersi vista addirittura negato l’accesso alle cure tramite il blocco della
copertura dei costi da parte della PI 1, sicché reputa “più che logico” di non dover
nemmeno pagare i premi dell’assicurazione malati;
che
con osservazioni del 21 dicembre 2021 l’UE ha chiesto alla Camera di valutare
la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti
istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR, giacché le censure riguardano il merito
del credito posto in esecuzione;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che
il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il provvedimento
di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio dei fallimenti e permette al ricorrente
di far valere la violazione di una norma di diritto o un errore d’apprezzamento
(art. 17 LEF);
che
l’escusso deve invece sollevare le censure rivolte non all’operato dell’organo
esecutivo bensì al credito posto in esecuzione con un’opposizione al precetto
esecutivo (art. 74 LEF), la quale viene trattata in una procedura giudiziaria
(art. 79 segg. LEF), un ricorso all’autorità di vigilanza essendo al riguardo
escluso (art. 17 cpv. 1 LEF);
che
le censure relative al credito non possono quindi essere presentate o
ripresentate in un ricorso contro l’avviso di pignoramento (sentenza della CEF
15.2015.23 del 31 marzo 2015);
che
nella fattispecie le critiche della ricorrente sono rivolte al comportamento
delle istituzioni delle assicurazioni sociali e della Cassa procedente, non a
quello dell’UE, e mirano a negare il proprio obbligo di pagare il credito posto
in esecuzione;
che,
come appena ricordato, esse andavano fatte valere nella procedura di rigetto
dell’opposizione, se del caso con un’opposizione giusta l’art. 52 LPGA (Legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, RS 830.1)
contro la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione emanata dalla PI 1
il 22 settembre 2021 e notificata all’escussa il giorno successivo
(tracciamento dell’invio n. 98.__________ per posta A Plus);
che
RI 1 non allega e ancora meno prova di aver impugnato la decisione del 22
settembre 2021;
che
interamente fondato su censure inammissibili in questa sede, il ricorso in esame
è pertanto irricevibile;
che
stante il suo esito, non è necessario notificare il giudizio odierno alla
controparte, e neppure il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.