15.2021.144
Annullamento della notifica del precetto esecutivo (riconsiderazione). Termine per contestare la regolarità della notifica del precetto e interporre opposizione
28 febbraio 2022Italiano9 min
scorta del precetto esecutivo n. __________75 emesso il 24 febbraio 2021 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.144
Lugano
28 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 novembre 2021 di
RI 1
(rappresentato da RA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Biasca,
o meglio contro la decisione del 18 novembre 2021 di annullamento della notifica
del precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________75 promossa
dal ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________75 emesso il 24 febbraio 2021 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Biasca, RI 1 ha escusso PI 1 per l’incasso di una fattura
del 14 giugno 2019 e di una tassa di diffida ammontanti a fr. 1'999.31
complessivi oltre a interessi e spese.
B. Preso
atto che l’escussa non aveva interposto opposizione al precetto esecutivo, il
26 maggio 2021 RI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione.
C. Il
31 maggio 2021, l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 21 ottobre 2021
e, siccome il pignoramento non ha potuto essere seguito in tale data, ha
convocato l’escussa presso i suoi sportelli entro il 29 ottobre 2021.
D. Con
e-mail del 25 ottobre 2021, PI 1 ha chiesto all’UE di comunicarle quale
esecuzione non avrebbe pagato, visto che non le risultava di avere ricevuto un
precetto esecutivo a suo nome. Saputo della risposta, da cui risultava che l’atto
era stato consegnato dalla polizia il 22 aprile 2021, mediante e-mail dello
stesso giorno l’escussa ha domandato chi aveva ritirato il precetto esecutivo,
facendo presente di aver contestato la fattura dell’escutente nel 2020 e di
non avere avuto riscontri. L’UE ha risposto di non poter vedere a chi il
precetto era stato consegnato e di rivolgersi al riguardo alla polizia di
Bellinzona.
Per e-mail del 27 ottobre 2021, PI 1 ha allora chiesto all’UE una
proroga del termine del 29 ottobre di almeno una settimana per chiarire la
questione, affermando di non avere ricevuto dalla polizia alcun precetto
esecutivo a casa. L’UE le ha concesso la proroga richiesta fino al 5 novembre
2021.
E. Non
essendo l’escussa comparsa il 5 novembre e neppure il successivo venerdì (come
da lei invece comunicato con e-mail del 5 novembre), il 15 novembre 2021 l’UE
ha emesso un ordine di accompagnamento forzato tramite polizia, salvo
annullarlo il successivo 18 novembre dopo aver ricevuto lo scritto 16 novembre
dell’escussa, con cui ha contestato di aver ricevuto il precetto esecutivo e
la lettera 22 ottobre 2020 della rappresentante dell’escutente.
F. Il
19 novembre 2021, avvalendosi della facoltà di riconsiderazione prevista dall’art.
17 cpv. 4 LEF, l’UE ha annullato “la
notifica del 22.04.2021” del precetto esecutivo numero __________75 e il
pignoramento del 21.10.2021” (invero non eseguito),
accettato l’opposizione e convalidato la notifica dell’atto esecutivo con
effetto dal 18 novembre 2021.
G. Con
ricorso del 24 novembre 2021, RI 1 ha postulato l’annullamento della decisione
di riconsiderazione, la conferma della corretta notifica del precetto
esecutivo il 22 aprile 2021, l’annullamento dell’opposizione frapposta dall’escussa
e la prosecuzione dell’esecuzione.
H. Nelle
sue osservazioni del 22 dicembre 2021 l’UE si è rimesso al giudizio della
Camera, mentre PI 1 è rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 19 novembre 2021 dall’UE di Biasca, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente rileva che l’UE ha comunicato a PI 1 già il 25 ottobre 2021 il
conteggio degli importi indicati sul precetto esecutivo, la cui ricezione gli è
stata del resto confermata dalla stessa escussa con e-mail del 27 ottobre. Ne
segue che il ricorso con cui ella ha contestato la procedura di notifica del
precetto è stato presentato, il 16 novembre 2021, ovvero ben 22 giorni dopo
esserne venuta a conoscenza, quando il termine di dieci giorni dell’art. 17
cpv. 2 LEF era ampiamente scaduto. Il ricorrente considera inoltre che la
notifica del precetto esecutivo, eseguita dalla polizia il 22 aprile 2021, era
regolare, siccome è stata effettuata al corretto indirizzo attuale della
debitrice, lo stesso al quale è avvenuta la nuova notifica del 18 novembre
2021.
Da
parte sua, l’UE osserva invece che la notifica del 22 aprile 2021 è irregolare,
la funzionaria comunale che vi ha proceduto non essendo in grado di ricordarsi
le modalità di consegna, ma avendo segnalato di essere in possesso di una
“nota” nella quale aveva l’accordo dell’escussa di depositare l’atto esecutivo
Considerandi
nella buca delle lettere. Alla luce dei fatti nuovi segnalati dal ricorrente, l’UE
ritiene tuttavia che il termine per chiedere la restituzione del termine di
opposizione al precetto (giusta l’art. 33 LEF) è scaduto già il 4 novembre
2021, sicché presentata solo il 16 novembre la richiesta di restituzione è
tardiva. Nondimeno, l’UE si è rimesso al giudizio della Camera.
3.
La
validità della notifica del 22 aprile 2021 è dubbia. La funzionaria comunale
che vi ha proceduto non pare infatti in grado di confermare di aver consegnato
il precetto esecutivo alla sua destinataria o a un membro della sua famiglia in
conformità all’art. 64 LEF; anzi, lascia intendere che avrebbe anche potuto
lasciare l’atto nella buca delle lettere dell’escussa sulla scorta di un
preventivo accordo della stessa. Una notifica del genere è però inefficace (DTF 117 III 7 segg.; sentenza della CEF 15.2021.118 del 23 febbraio 2022 consid. 3.1 con il
rinvio). Per il motivo che ci si appresta a esporre, non è necessario nella
fattispecie approfondire oltre la questione, ad esempio sentendo la funzionaria
comunale come testimone.
4.
La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio
sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel
termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è
mai pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità
può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio
inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto
del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101
consid. 2 e 110 III 9 consid. 2; sentenza della CEF 15.2021.90 del 18
gennaio 2022 consid. 4). Di conseguenza, il termine per
presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1), purché il debitore
possa determinare esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del credito.
4.1
Nel
caso in esame, già nelle sue e-mail del 25 ottobre 2021 l’UE ha fornito all’escussa
l’identità dell’escutente (“dr.
RI 1”), l’importo della somma posta in esecuzione
(tramite il documento “PVR PI
1.pdf” annesso alla seconda e-mail, che corrisponde al
conteggio del 25 ottobre 2021 accluso allo scritto 16 novembre 2021 dell’escussa),
la causale (la “Fattura __________
14.06.2019”) e le modalità della notifica (tramite la
trasmissione di una copia del retro del precetto esecutivo annessa alla seconda
e-mail e anch’essa acclusa allo scritto del 16 novembre). Già il 25 ottobre
2021.
PI 1 era quindi a conoscenza di tutti gli elementi essenziali per decidere
se contestare o no il precetto esecutivo, e
in particolare interporre opposizione. Ora, ella si è limitata, il 27
ottobre, a chiedere una proroga del termine fissato per l’esecuzione del
pignoramento “per chiarire
tutta la questione” pur essendo stata informata dall’UE
che la procedura di pignoramento sarebbe dovuta essere continuata se il
creditore non avesse annullato l’esecuzione (e-mail del 27 ottobre). Non si è
del resto presentata all’UE il 5 novembre né la settimana successiva, malgrado
quanto da essa stessa annunciato, e neppure ha inoltrato un ricorso contro la
notifica del precetto esecutivo o interposto opposizione entro dieci giorni
dalla sua conoscenza (il 25 ottobre), ovvero entro il 4 novembre 2021 (art. 17
cpv. 2 e 74 cpv. 1 LEF).
4.2
Nelle
circostanze descritte, lo scritto del 16 novembre 2021 era da considerare
tardivo, sia come contestazione delle modalità di notifica del precetto
esecutivo, sia come opposizione (nel senso dell’art. 74 LEF). La decisione di
riconsiderazione impugnata è pertanto errata e va annullata. A scanso di
equivoci, una restituzione del termine di opposizione non entrava in
considerazione, dal momento che la notifica del 22 aprile 2021 era
verosimilmente ineffi-cace. Ciò non svincolava però l’escussa, come visto, dall’obbligo
di contestare le modalità di consegna del precetto esecutivo o d’interporre
opposizione entro dieci giorni dalla conoscenza dei suoi elementi essenziali.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è annullata la decisione di
riconsiderazione del 18 novembre 2021, è accertata la tardività dell’opposizione interposta da PI 1 al precetto
esecutivo n. __________75 ed è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di
proseguire l’esecuzione.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Biasca.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.