15.2021.146
Ricorso contro l’attestato di carenza di beni definitivo. Mancanza d’interesse pratico e attuale del ricorrente al momento della decisione
13 aprile 2022Italiano6 min
beni, l’11 maggio 2020 il procedente ha chiesto all’organo esecutivo di estendere
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Incarto n.
15.2021.146
Lugano
13 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 26 novembre 2021 di
RI 1
(patrocinato dagli PR 1 e PR 2, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di
Mendrisio, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 15
novembre 2021 nell’esecuzione n. __________(a) promossa dal ricorrente nei
confronti di
CV 1,
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con domanda d’esecuzione del 14 gennaio 2019 RI 1 ha escusso PI
Fatti
1 per l’incasso di fr. 59'146.94 oltre agli interessi del 5% dal 30
settembre 2018;
che
dando seguito alla domanda, il 17 gennaio 2019 il Centro cantonale dei precetti
esecutivi (CCPE) dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso il precetto esecutivo
n. __________ e l’ha notificato all’escussa, la quale vi ha interposto
opposizione il 22 gennaio 2019;
che
sulla scorta della decisione di rigetto definitivo dell’opposizione decretata
dal Pretore aggiunto supplente della Giurisdizione di Mendrisio-Sud il 9
settembre 2019 limitatamente a fr. 59'051.70 oltre agli interessi al 5%
dal 30 settembre 2018, il 28 ottobre 2019 l’escutente ha chiesto alla sede di
Mendrisio dell’UE il proseguimento dell’esecuzione per l’importo in questione;
che
il 10 gennaio 2020 l’Ufficio ha pignorato presso il domicilio dell’escussa
diversi quadri stimati in complessivi fr. 69'500.–;
che
ricevuto il verbale di pignoramento, il 13 febbraio 2020 l’escutente ha
chiesto all’UE di realizzare i beni pignorati;
che
venuto a conoscenza dell’esito della perizia estimativa eseguita sui predetti
beni, l’11 maggio 2020 il procedente ha chiesto all’organo esecutivo di estendere
il pignoramento ad altri oggetti, a copertura del suo credito;
che
il 28 agosto 2020 l’asta è andata deserta, sicché il 31 agosto l’Ufficio ha proceduto
a un pignoramento complementare di altri beni mobili, compresa la quota
pignorabile dei redditi dell’escussa, e ha emesso il relativo verbale;
che
dopo aver scoperto l’esistenza di un diritto di compera iscritto a favore dell’escussa
sulla quota di proprietà per piani n. __________ della particella n. __________
RFD di __________, con scritto del 14 settembre 2020 l’escutente ha sollecitato
l’UE a invitare PI 1 a precisare la provenienza dell’importo versato per la
costituzione di tale diritto;
che
il 29 ottobre 2021 l’Ufficio ha realizzato i nuovi beni pignorati, ma siccome
il ricavo non bastava per soddisfare il credito dell’escutente, compresi
interessi e spese, il 15 novembre 2021 ha rilasciato l’attestato di carenza di
beni (ACB) per l’ammontare di fr. 62'528.10 rimasto scoperto;
che
con ricorso del 26 novembre 2021 RI 1 si aggrava contro questo provvedimento, chiedendo
il suo annullamento e la retrocessione dell’incarto all’Ufficio, affinché
proceda a ulteriori approfondimenti atti a stabilire il destino dell’importo pagato
dall’escussa per la costituzione del diritto di compera, che per finire non ha esercitato;
che
dando parzialmente seguito alle richieste ricorsuali, il 1° dicembre 2021 l’UE
ha invitato la PI 2 di __________, proprietaria dell’immobile gravato dal
diritto di compera, e l’avv. PI 3, notaio che ha redatto il rogito di
costituzione di siffatto diritto, a comunicare il motivo della sua
cancellazione e l’eventuale indennizzo o rimborso (parziale) ricevuto dalla
beneficiaria;
che
mediante scritti del 2 e 7 dicembre 2021 la PI 2 e il notaio hanno sostanzialmente
riferito all’UE che i contraenti hanno rinunciato consensualmente al diritto di
compera e alle pattuizioni previste nel rogito, accordandosi per la
restituzione di fr. 250'000.– a favore di PI 1, di cui fr. 50'000.–
già rimborsati;
che
alla luce di tali notizie, il 10 dicembre 2021 RI 1 ha presentato all’UE una
domanda di continuazione dell’esecuzione sulla scorta dell’ACB, chiedendo all’organo
esecutivo di pignorare senza indugio il credito dell’escussa nei confronti
della PI 2;
che
quel giorno stesso l’Ufficio ha pignorato il credito, ingiungendo alla PI 2 di versargli
fr. 200'000.–;
che
il 15 dicembre 2021 l’UE ha emesso il relativo verbale di pignoramento e l’ha
notificato alle parti;
che
a fronte degli sviluppi della vicenda, tramite osservazioni del 27 dicembre
2021 l’organo esecutivo postula che questa Camera consideri il ricorso privo d’oggetto;
che
legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è colui che giustifica un
interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla
modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di
una determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione per
debiti o di un fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26
febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii);
che
l’interesse deve esistere non solo al momento del deposito del ricorso ma anche
quando viene emanata la decisione (DTF 143 III 587 consid. 3.2.2.2; 137 I 299
consid. 4.2; 137 II 41 consid. 2.1);
che
nel caso in rassegna, dopo il deposito del ricorso, l’insorgente ha chiesto all’UE
il proseguimento dell’esecuzione sulla base dell’ACB impugnato (art. 149 cpv.
3 LEF), sicché, così facendo, egli non dimostra più alcun interesse pratico e
attuale al suo annullamento, ma anzi ne ha riconosciuto la sua validità per
atti concludenti;
che
ad ogni modo nel dare seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione
fondata sull’ACB l’UE ha sostanzialmente eseguito quanto l’escutente chiedeva
nel ricorso;
che
stando così le cose, il ricorso si rivela sprovvisto di portata pratica e
interesse attuale, sicché risulta privo d’oggetto e va dunque stralciato dai
ruoli (art. 24b cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso
in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);
che
stante l’esito del giudizio odierno, si giustifica di rinunciare alla
notificazione della sentenza alla debitrice, cui il ricorso non è stato
comunicato;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
all’ ,
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.