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Decisione

15.2021.146

Ricorso contro l’attestato di carenza di beni definitivo. Mancanza d’interesse pratico e attuale del ricorrente al momento della decisione

13 aprile 2022Italiano6 min

beni, l’11 maggio 2020 il procedente ha chiesto all’organo esecutivo di estendere

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.146

Lugano

13 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 26 novembre 2021 di

RI 1

(patrocinato dagli PR 1 e PR 2, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione, sede di

Mendrisio, o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 15

novembre 2021 nell’esecuzione n. __________(a) promossa dal ricorrente nei

confronti di

CV 1,

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con domanda d’esecuzione del 14 gennaio 2019 RI 1 ha escusso PI

Fatti

1 per l’incasso di fr. 59'146.94 oltre agli interessi del 5% dal 30

settembre 2018;

che

dando seguito alla domanda, il 17 gennaio 2019 il Centro cantonale dei precetti

esecutivi (CCPE) dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha emesso il precetto esecutivo

n. __________ e l’ha notificato all’e­­scussa, la quale vi ha interposto

opposizione il 22 gennaio 2019;

che

sulla scorta della decisione di rigetto definitivo dell’opposi­­zione decretata

dal Pretore aggiunto supplente della Giurisdizione di Mendrisio-Sud il 9

settembre 2019 limitatamente a fr. 59'051.70 oltre agli interessi al 5%

dal 30 settembre 2018, il 28 ottobre 2019 l’escutente ha chiesto alla sede di

Mendrisio dell’UE il proseguimento dell’esecuzione per l’importo in questione;

che

il 10 gennaio 2020 l’Ufficio ha pignorato presso il domicilio dell’escussa

diversi quadri stimati in complessivi fr. 69'500.–;

che

ricevuto il verbale di pignoramento, il 13 febbraio 2020 l’escu­­tente ha

chiesto all’UE di realizzare i beni pignorati;

che

venuto a conoscenza dell’esito della perizia estimativa eseguita sui predetti

beni, l’11 maggio 2020 il procedente ha chiesto all’organo esecutivo di estendere

il pignoramento ad altri oggetti, a copertura del suo credito;

che

il 28 agosto 2020 l’asta è andata deserta, sicché il 31 agosto l’Ufficio ha proceduto

a un pignoramento complementare di altri beni mobili, compresa la quota

pignorabile dei redditi dell’escussa, e ha emesso il relativo verbale;

che

dopo aver scoperto l’esistenza di un diritto di compera iscritto a favore dell’escussa

sulla quota di proprietà per piani n. __________ della particella n. __________

RFD di __________, con scritto del 14 settembre 2020 l’escutente ha sollecitato

l’UE a invitare PI 1 a precisare la provenienza dell’importo versato per la

costituzione di tale diritto;

che

il 29 ottobre 2021 l’Ufficio ha realizzato i nuovi beni pignorati, ma siccome

il ricavo non bastava per soddisfare il credito dell’e­­scutente, compresi

interessi e spese, il 15 novembre 2021 ha rilasciato l’attestato di carenza di

beni (ACB) per l’ammontare di fr. 62'528.10 rimasto scoperto;

che

con ricorso del 26 novembre 2021 RI 1 si aggrava contro questo provvedimento, chiedendo

il suo annullamento e la retrocessione dell’incarto all’Ufficio, affinché

proceda a ulteriori approfondimenti atti a stabilire il destino dell’importo pagato

dall’escussa per la costituzione del diritto di compera, che per finire non ha esercitato;

che

dando parzialmente seguito alle richieste ricorsuali, il 1° dicembre 2021 l’UE

ha invitato la PI 2 di __________, proprietaria dell’immobile gravato dal

diritto di compera, e l’avv. PI 3, notaio che ha redatto il rogito di

costituzione di siffatto diritto, a comunicare il motivo della sua

cancellazione e l’eventuale indennizzo o rimborso (parziale) ricevuto dalla

beneficiaria;

che

mediante scritti del 2 e 7 dicembre 2021 la PI 2 e il notaio hanno sostanzialmente

riferito all’UE che i contraenti hanno rinunciato consensualmente al diritto di

compera e alle pattuizioni previste nel rogito, accordandosi per la

restituzione di fr. 250'000.– a favore di PI 1, di cui fr. 50'000.–

già rimborsati;

che

alla luce di tali notizie, il 10 dicembre 2021 RI 1 ha presentato all’UE una

domanda di continuazione dell’ese­­cuzione sulla scorta dell’ACB, chiedendo all’organo

esecutivo di pignorare senza indugio il credito dell’escussa nei confronti

della PI 2;

che

quel giorno stesso l’Ufficio ha pignorato il credito, ingiungendo alla PI 2 di versargli

fr. 200'000.–;

che

il 15 dicembre 2021 l’UE ha emesso il relativo verbale di pignoramento e l’ha

notificato alle parti;

che

a fronte degli sviluppi della vicenda, tramite osservazioni del 27 dicembre

2021 l’organo esecutivo postula che questa Camera consideri il ricorso privo d’oggetto;

che

legittimato a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è colui che giustifica un

interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla

modifica o all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di

una determinata misura ingiustamente negata nel­l’ambito di un’esecuzione per

debiti o di un fallimento (sentenza della CEF 15.2014.128 del 26

febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii);

che

l’interesse deve esistere non solo al momento del deposito del ricorso ma anche

quando viene emanata la decisione (DTF 143 III 587 consid. 3.2.2.2; 137 I 299

consid. 4.2; 137 II 41 consid. 2.1);

che

nel caso in rassegna, dopo il deposito del ricorso, l’insorgente ha chiesto all’UE

il proseguimento dell’esecuzione sulla base del­l’ACB impugnato (art. 149 cpv.

3 LEF), sicché, così facendo, egli non dimostra più alcun interesse pratico e

attuale al suo annullamento, ma anzi ne ha riconosciuto la sua validità per

atti concludenti;

che

ad ogni modo nel dare seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione

fondata sull’ACB l’UE ha sostanzialmente eseguito quanto l’escutente chiedeva

nel ricorso;

che

stando così le cose, il ricorso si rivela sprovvisto di portata pratica e

interesse attuale, sicché risulta privo d’oggetto e va dunque stralciato dai

ruoli (art. 24b cpv. 1 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso

in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]);

che

stante l’esito del giudizio odierno, si giustifica di rinunciare alla

notificazione della sentenza alla debitrice, cui il ricorso non è stato

comunicato;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

all’ ,

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.