15.2021.147
Mancata esecuzione del sequestro delle quote sociali di una Sagl cedute a un terzo prima del sequestro. Sequestro del reddito percepito da una ditta individuale. Spese per pasti fuori casa, trasferte professionali e mantenimento del figlio
6 maggio 2022Italiano21 min
scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.147
Lugano
6 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 dicembre 2021 di
RI 1
(patrocinata dall’ PR 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 9 novembre
2021 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di
PI 1,
(patrocinato dall’ PR 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________
emessi il primo il 26 marzo 2021 e gli altri il 18 maggio 2021 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione
(UE), RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 20'822.46
oltre ad accessori, relativi ai contributi di mantenimento stabiliti a favore del
figlio comune __________ da diversi decreti emanati da tribunali italiani dal
2019 al 2021.
B. Su
richiesta della procedente, il 9 novembre 2021 il Pretore della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord ha ordinato il sequestro dei redditi e di ogni altra entrata
che PI 1 percepisce dalle aziende PI 2 e PI 3, che ambedue hanno la sede a __________,
nonché delle quote sociali di quest’ultima, sino a concorrenza dei crediti oggetto
delle predette esecuzioni (fr. 20'822.46) oltre a spese di fr. 441.20 e
tasse di fr. 503.60.
C. Dando
seguito al decreto, quel giorno stesso l’UE ha notificato alla PI 2 e alla PI 3
il sequestro delle pretese salariali di PI 1
nei loro confronti a concorrenza di fr. 21'767.26 “+ int e spese” e –
alla sola PI 3 – il sequestro delle 200 quote del debitore.
D. In
occasione dell’interrogatorio del 2 dicembre 2021 dinanzi all’Ufficio, PI 1
ha dichiarato di aver ceduto le quote sociali della PI 3 a PI 4, già socio gerente
della società senza quote sociali.
E. Lo
stesso giorno, l’organo esecutivo ha determinato la quota sequestrabile dei
redditi di PI 1 fondandosi sul seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
2'000.00
Totale
fr.
2'000.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
960.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
Contributi di mantenimento
fr.
fr.
314.00
416.00
Km 19 x 2 x 19.16 = Km 728.08
Paga Euro 400.00 al mese per il figlio PI 5
Totale
fr.
1'901.00
L’UE
ha quindi sequestrato la quota del “salario” che PI 1 percepisce dalla PI 2 eccedente fr. 1'901.– (indicativamente
fr. 99.–) dal 9 novembre 2021. Ha poi emesso e notificato alle
parti il relativo verbale di sequestro, in cui ha indicato come unico oggetto
sequestrato il “salario/reddito”
“in mano” al debitore per la quota eccedente fr. 1'901.– mensili. Ha rinunciato
a sequestrare le quote sociali della PI 3 “in quanto il debitore ha consegnato un contratto di
cessione delle stesse datato 02.09.2021”.
F. Con
ricorso del 24 dicembre 2021 RI 1 si aggrava contro l’esecuzione del
sequestro, chiedendo a questa Camera di far ordine all’UE di sequestrare l’integralità
delle quote sociali della PI 3, ovvero l’importo corrispondente al loro valore
nominale di fr. 20'000.–, nonché gli averi presenti sui conti correnti
intestati alla PI 3 e alla PI 2 fino a
concorrenza di € 10'430.07 e fr. 9'400.–, pari a complessivi fr. 22'822.46
oltre a interessi e spese. Essa domanda pure la rettifica del calcolo del
minimo d’esistenza, nel senso di ordinare all’UE di sequestrare la quota di
salario del debitore eccedente fr. 1'217.78.
G. Mediante
osservazioni del 21 gennaio 2022 PI 1 si oppone al ricorso, postulandone la
reiezione, come pure l’Ufficio nelle sue del 2 febbraio 2021.
H. Tramite
replica spontanea dell’8 febbraio 2022 e duplica spontanea dell’11 febbraio
2022 le parti si sono riconfermate sostanzialmente nelle loro posizioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di
sequestro, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Nella
duplica spontanea, la ricorrente eccepisce l’intempestività e l’irricevibilità
delle osservazioni al ricorso, siccome – a suo dire – il resistente non ha
prodotto la prova della ricezione all’11 gennaio 2022 dello scritto 29 dicembre
2021 con cui l’UE gli aveva fissato il termine di dieci giorni per presentare
le osservazioni né ha fornito la procura firmata a favore dell’avv. PR 2.
Dalle
verifiche effettuate d’ufficio dalla Camera risulta che PI 1 ha effettivamente ritirato
la raccomandata contenente il predetto scritto l’11 gennaio 2022 (v.
tracciamento dell’invio n. __________), ragione per cui le osservazioni
presentate il 21 gennaio 2022 sono da considerarsi tempestive. Per quanto
concerne la procura, il rappresentante del resistente l’ha prodotta debitamente
firmata con la duplica spontanea dell’11 febbraio 2022, comprovando dunque i
suoi poteri di rappresentanza. Le eccezioni processuali sollevate da RI 1 vanno
pertanto respinte.
3. Nel
merito, l’insorgente rimprovera anzitutto all’Ufficio di aver rinunciato a
sequestrare le quote sociali della PI 3 sulla base del contratto di cessione
datato 2 settembre 2021. Rileva in proposito che la cessione è stata iscritta a
registro di commercio (RC) soltanto il 17 dicembre 2021 e che l’acquirente è PI
6, ovvero il gerente della società con domicilio in Ticino, di cui PI 1,
rientrato definitivamente in __________, ha bisogno per detenere le quote di
una Sagl in Svizzera. La ricorrente è del parere che il debitore sequestrato ha
deciso di vendere le sue quote quando aveva già ricevuto la decisione di
sequestro, al fine di sottrarle all’esecuzione. Secondo la ricorrente, l’UE
avrebbe dovuto in ogni caso sequestrare le quote cautelativamente, giacché secondo
il RC al momento del sequestro il titolare delle stesse risultava ancora PI 1. RI
1 reputa infine che anche il ricavo della presunta vendita delle quote in
questione, di cui non figura traccia negli atti, avrebbe potuto essere oggetto
di sequestro.
Da
parte sua, il resistente sostiene di aver regolarmente ceduto le proprie quote
sociali a PI 6 per un prezzo omnicomprensivo di fr. 2'000.–. Fa notare
altresì che la cessione, sebbene sia stata sottoscritta il 2 settembre 2021, è
stata registrata a RC il 17 dicembre 2021, ovverosia in una data che comunque precede
il decreto (recte: verbale) di sequestro del 21 dicembre 2021. Per tali
ragioni, a sua detta, l’istanza di sequestro di tali quote è assolutamente
priva di ogni fondamento e di ogni giustificazione e va dunque integralmente
respinta.
Nella
replica spontanea, la ricorrente evidenzia che il debitore sequestrato ha
ricevuto la decisione di sequestro il 9 novembre 2021, ma si è presentato
dinanzi all’UE solo il 2 dicembre 2021, sicché egli ha avuto tutto il tempo di
orchestrare lo spossessamento ad
hoc delle quote sociali. Nella duplica spontanea, il
resistente precisa che la registrazione della cessione a RC ha subìto dei
ritardi che non sono imputabili a lui. Ad ogni modo, osserva che l’organo
esecutivo non poteva che prendere atto della cessione e rinunciare quindi a
sequestrare beni appartenenti a un terzo.
3.1 L’ufficio
d’esecuzione è vincolato in principio dalla decisione del giudice del
sequestro. In sede d’esecuzione del sequestro, le sue competenze sono limitate
al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle
misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette giusta gli art. da 91 a
109 LEF cui rinvia l’art. 275 LEF (sentenza della CEF 15.2021.133 del 14
gennaio 2022). In particolare, la questione dell’appartenenza dei beni
sequestrati è, in prima battuta, di esclusiva competenza del giudice del
sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), fatta salva la competenza del giudice
nell’azione di rivendicazione o in contestazione di rivendi-cazione (art. 109
LEF). L’ufficio d’esecuzione deve quindi procedere al sequestro dei beni
indicati nel decreto di sequestro, compresi i beni che appartengono solo
formalmente a terzi, qualora sussista il dubbio che il debitore sequestrato ne
è proprietario così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo sembra
fondata su un atto revocabile o sembra
abusiva. In tali evenienze, l’ufficio menzionerà nel verbale di
sequestro le eventuali rivendicazioni (art. 106 cpv. 1 LEF) e darà avvio alla
procedura prevista dagli art. 107 e 108 LEF (sentenza della CEF 15.2021.134 del
4 aprile 2022, consid. 7.1 e 7.2, nonché i riferimenti).
3.2 Nel
caso in rassegna, benché chiaramente indicate nel decreto di sequestro, l’UE ha
rinunciato a eseguire il sequestro delle quote sociali della PI 3 detenute da PI
1, siccome in occasione dell’interrogatorio del 2 dicembre 2021 costui ha
prodotto il contratto di cessione a favore di PI 6 del 2 settembre 2021. Ora, come esposto sopra (consid. 3.1), l’Ufficio
è in principio vincolato dalla decisione di sequestro sicché deve sequestrare
anche i beni ivi menzionati che apparentemente appartengono a un terzo. Non gli
spetta determinarsi sulla rivendicazione del terzo, pur fondata su un atto di
cessione del bene rivendicato, ma incombe
al rivendicante far valere le proprie ragioni, se del caso con un’opposizione
al sequestro (art. 278 LEF) e/o con una notifica della rivendicazione del bene
sequestrato (o nel frattempo pignorato) all’ufficio d’esecuzione, che avvierà la
procedura degli art. 106 segg. LEF (per rinvio dell’art. 275 LEF allo
stadio del sequestro) affinché la questione possa essere sottoposta al giudice
(art. 109 LEF). In nessun caso l’ufficio d’esecuzione deve sostituire il
proprio apprezzamento a quello del giudice preposto a dirimere la questione
della proprietà del bene sequestrato (o pignorato).
3.3 Sotto
questo profilo, il ricorso s’avvera pertanto fondato. Va quindi fatto
ordine all’Ufficio di sequestrare le 200 quote sociali di nominali
fr. 100.– cadauna della PI 3 presso PI 4, menzionando nel verbale di
sequestro la rivendicazione di quest’ultimo, e di avviare la procedura
stabilita dagli art. 106 segg. LEF dopo aver interpellato PI 4 per verificare
ch’egli rivendica effettivamente i titoli.
4. L’insorgente
contesta anche il calcolo del minimo d’esistenza, reputando in primo luogo poco
credibile che il reddito conseguito dal debitore sequestrato ammonti a soli fr. 2'000.–.
4.1 Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessa-rio al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata
alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), detta in seguito
“Tabella”. Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla
data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid.
2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2
maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
4.1.1 Per
provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto
all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa
dipendente o indipendente (DTF
85 III 39, 86 III 16). In caso di reddito
da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto
tuttavia soltanto del reddito netto, dopo deduzione dal reddito lordo
delle spese connesse all’esercizio dell’attività
(Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 5 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2020.24 del 6 maggio 2020,
consid. 2.1).
4.1.2 L’ufficio
di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o
di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene una contabilità, occorre stimare
il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF
112 III 21 consid. 2/b; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2007 del 4
marzo 2008, consid. 4; sentenze della CEF 15.2017.16 citata consid. 3.2, 15. 2002.8
del 14 marzo 2002 consid. 6/a, 15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a)
e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (sentenza del
Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; DTF
126 III 91 consid. 3/a; sentenza della CEF citata 15.2020.24, consid. 2.2).
4.2 Con
la decisione impugnata l’Ufficio ha stabilito in fr. 2'000.– mensili il “salario/reddito” che
PI 1 percepisce dalla sua ditta individuale. Dagli atti, e in particolare dal verbale
interno delle operazioni di pignoramento del 2 dicembre 2021, non è però dato
di sapere in che modo esso sia stato determinato. L’unico documento dell’incarto
relativo a eventuali redditi conseguiti dal debitore sequestrato è un elenco dei
movimenti contabili di un conto bancario, verosimilmente del debitore
sequestrato, da cui risulta che nel periodo dal 9 agosto al 9 novembre 2021
egli ha percepito dalla PI 3 complessivi fr. 12'268.50, vale a dire circa fr. 3'067.10
al mese. L’Ufficio non ha però svolto alcun accertamento sull’entità di tale introito
né l’ha computato nei redditi dell’escusso. Pur avendo, a ragione, inizialmente
notificato alla PI 3 il sequestro delle pretese salariali del debitore (sopra ad C), l’UE ha poi rinunciato (anche) a
sequestrare tale attivo, che non è menzionato nel verbale di sequestro,
senza apparentemente procedere ad accertamenti direttamente presso la società.
L’UE non pare d’altronde in chiaro sulla natura del reddito effettivamente
sequestrato. Non può trattarsi di un salario perché le ditte individuali (come
la PI 2) non hanno personalità giuridica. I redditi – netti (v. sopra consid.
4.1.1) – conseguiti da PI 1 con l’attività della sua ditta vanno sequestrati
come redditi da attività indipendente (sentenza della CEF 15.2009.8 del 10 febbraio
2009, RtiD 2009 II 749 segg. n. 54c consid. 2.4 e 3.2). Anche sotto questo
punto di vista, il ricorso si rivela dunque fondato, sicché, come meglio
spiegato nel prosieguo (sotto, consid. 9), l’incarto va retrocesso all’UE
affinché proceda a ulteriori accertamenti atti a determinare tutti i redditi
effettivamente conseguiti da PI 1.
5. RI
1 si duole pure dei fr. 211.– riconosciuti per pasti fuori domicilio,
sostenendo che l’UE avrebbe dovuto applicare l’importo minimo di fr. 9.–
previsto dalla Tabella per pasto principale anziché fr. 11.–,
moltiplicandolo per 20 giorni lavorativi per giungere a un supplemento mensile
di fr. 180.–.
5.1 Secondo
la Tabella, a chi dimostra oneri accresciuti per pasti fuori casa vengono
assegnati da fr. 9.– fino a fr. 11.– per ogni pasto principale. Si
tratta di un supplemento al minimo esistenziale destinato a compensare la parte del costo dei pasti presi fuori casa durante gli orari di
lavoro che supera il costo dei pasti consumati a casa, ricordato che nel
minimo vitale di base (di fr. 1'200.– per il debitore che vive da solo) le
spese di alimentazione sono prese in considerazione a concorrenza del 42% dell’importo
totale (sentenza della CEF 15.2021.88 del 6 dicembre 2021, consid. 6.1 e
rimandi).
5.2 Nel
caso in esame, l’importo di fr. 211.– per pasti fuori casa
computato dall’UE è il massimo consentito dalla Tabella, considerando che in
Ticino i giorni lavorativi sono 230 all’anno (tolte le vacanze e i giorni
festivi), e quindi 19.2 giorni al mese, che moltiplicati per fr. 11.–
danno appunto i fr. 211.– arrotondati computati dall’UE (v. sentenza della
CEF 15.2012.89 del 22 ottobre 2012, consid. 2.2/c). Ora, la ricorrente non
spiega perché nella fattispecie andrebbe computato l’importo minimo di fr. 9.–
anziché quello massimo riconosciuto per prassi dagli uffici d’esecuzione del
nostro Cantone se non sono date circostanze particolari che impongono di
scostarsene, circostanze che la ricorrente però non indica. Insufficientemente
motivata, la censura è irricevibile.
6. La
ricorrente considera inoltre esorbitante la somma di fr. 314.– ammessa per
le trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto privato. A suo dire,
la distanza percorsa dal debitore sequestrato per recarsi al lavoro e rientrare
a casa è di circa 27.8 km al giorno, ovvero 556 km al mese, ragione per cui,
stimando un consumo medio del veicolo pari a 6.21 litri/100km, nonché il prezzo
medio del carburante di fr. 1.79 al litro e tenuto conto dell’usura, si
potrebbe arrivare al massimo a fr. 77.78 mensili per tale spesa.
6.1 Nella
misura in cui non sono dettagliatamente comprovate, le spese di
trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitore
vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20
novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un
autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale, consultabile all’indirizzo
www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari/
(sentenza della CEF 15.2019.100 del 2 aprile 2020, consid. 3.1).
6.2 Nel
caso concreto, il tragitto percorso da PI 1 in auto da __________ a __________
è di 19 km (v. it.viamichelin.ch). Come risulta manifestamente dal doc. F, quello
di 13.9 km richiamato dall’insorgente è infatti il percorso a piedi. Ne
consegue che il debitore sequestrato percorre ogni mese 729.6 km (19 km x 2 x
19.2 giorni lavorativi). Ora, tenuto conto dei valori determinanti per il 2021
(e il 2022) della tabella prevista al punto 4 della Circolare CEF n. 39/2015,
le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo d’esistenza del debitore
sequestrato sono pari a fr. 307.– al mese (729.6 km x 0.421 fr./km) invece
dei fr. 314.– riconosciuti dall’UE. La contestazione risulta quindi
parzialmente corretta, sicché il calcolo andrebbe rettificato in tal senso, ciò
che però l’Ufficio potrà fare solo dopo aver determinato il reddito netto dell’attività
lucrativa indipendente del debitore sequestrato e accertato che siffatta spesa
non sia già stata dedotta dal reddito lordo (v. sopra, consid. 4.2 e sotto,
consid. 9).
7. Da
ultimo, l’insorgente si lamenta del supplemento per contributi di mantenimento
di fr. 416.–, facendo valere di essersi vista costretta a promuovere il
sequestro in questione proprio perché PI 1 non ha mai provveduto e tuttora non
provvede al pagamento mensile degli alimenti e degli assegni famigliari a
favore del figlio __________ stabiliti nei decreti dei tribunali italiani.
Reputa pertanto paradossale che l’UE abbia computato tale spesa nel minimo d’esistenza.
Chiede di conseguenza che siano sequestrati i fr. 416.– in questione, come
pure gli assegni famigliari di fr. 200.–.
Dal
canto suo, il resistente rimarca che i fr. 416.– costituiscono
effettivamente il contributo alimentare stabilito a suo carico, nonostante sia
ancora in essere una procedura di revisione. Ciò premesso, egli rileva di
pagare regolarmente € 250.– per la scuola dell’infanzia del figlio, come
risulta dalle fatture relative ai mesi dal settembre 2021 al gennaio 2022 e dai
relativi ordini di pagamento prodotti in questa sede (doc. 4). Per quanto
attiene agli assegni famigliari, sostiene invece che la sua azienda non ha
ancora ricevuto nulla, benché ne abbia fatto richiesta, ragione per cui gli
assegni non sono ancora stati versati a favore della ricorrente. Nella replica
spontanea, RI 1 spiega che è consuetudine che il datore di lavoro anticipi gli
importi relativi agli assegni famigliari, a maggior ragione nel caso concreto
in cui la figura del datore di lavoro coincide con quella del dipendente. Riguardo
al pagamento delle spese della scuola del figlio, la ricorrente fa notare che
ciò è avvenuto soltanto dal novembre 2021 e che ad ogni modo non influenza il
calcolo del minimo d’esistenza da lei proposto nel ricorso.
7.1 Secondo
i punti 5 e 6 della Tabella, nel minimo esistenziale sono riconosciuti
contributi di mantenimento a persone che vivono fuori dell’economia domestica
del debitore, a condizione che quest’ultimo provi di averli già versati prima
del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del
pignoramento, come pure le spese particolari per l’istruzione dei figli. Anche
per tali spese vale dunque il principio giurisprudenziale consolidato per cui
possono essere considerate nel minimo di esistenza solo le spese indispensabili
il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid.
3/a).
7.2 Nel
caso in esame, agli atti non è presente alcun documento che comprova l’effettivo
pagamento da parte di PI 1 di contributi alimentari per fr. 416.– al mese
a favore del figlio, sicché l’UE non poteva tenerne conto nel minimo d’esistenza.
Per quanto concerne le spese della scuola d’infanzia del figlio, la ricorrente
ammette che il debitore sequestrato ha pagato le relative fatture perlomeno dal
novembre 2021 al gennaio 2022 (ultimi tre mesi rispetto alla data della replica
spontanea), motivo per cui possono in principio essere computate nel minimo esistenziale.
Va ad ogni modo ancora verificato se il debitore sequestrato ha continuato a pagarle
nei mesi successivi, ciò che l’UE farà in occasione dei nuovi accertamenti che dovrà
svolgere (sotto, consid. 9).
8. La
ricorrente domanda infine che sia fatto ordine all’Ufficio di sequestrare anche
gli importi presenti sui conti correnti intestati alla PI 2 e alla PI 3. A
prescindere dal fatto che non è motivata, tale richiesta non può essere
accolta, dal momento che i beni in questione non sono menzionati nel decreto di
sequestro e l’UE non può quindi sequestrarli (DTF 130 III 583
consid. 2.2.3; sentenza della CEF 15.2020. 70 del 24 settembre 2020 pag. 3 con
i rinvii).
9. Per
i motivi che precedono, in parziale accoglimento del ricorso anche per il
pignoramento di redditi, l’incarto dev’essere retrocesso all’UE
affinché proceda a ulteriori accertamenti atti a stabilire i redditi che PI 1
percepisce in particolare con l’attività PI 2 e dalla PI 3. A tal uopo, l’organo
esecutivo inviterà anzitutto il debitore a portare i libri contabili e i
documenti concernenti la ditta individuale (fatture, contratti, ricevute,
ecc.), nonché gli estratti dei conti bancari e/o postali intestati a lui e alla
PI 2 dall’inizio della sua attività indipendente (a fine del 2020) sino al
momento del nuovo interrogatorio, come pure l’ultima dichiarazione fiscale e la
relativa decisione di tassazione, documenti quest’ultimi che se del caso potrà
anche chiedere direttamente alla competente autorità fiscale (art. 91 cpv. 5
LEF). L’Ufficio inviterà pure la Cassa cantonale di compensazione a produrre l’ultimo
conteggio dei contributi personali versati da PI 1. Ingiungerà infine alla PI 3
di produrre i conteggi dello stipendio e di eventuali dividendi versati al
debitore sequestrato.
Sulla
base della documentazione raccolta, l’organo esecutivo stabilirà i redditi del
debitore e il suo minimo d’esistenza, tenendo conto di quanto stabilito dalla
Camera per le spese di trasferta (sopra consid. 6.2) e della scuola d’infanzia
(sopra consid. 7.2) e prestando attenzione a non computare due volte le spese
professionali connesse all’esercizio della sua attività (spese di trasferta,
pasti fuori domicilio, ecc.). Ove i documenti non fossero sufficienti o
completi, l’UE stimerà il reddito conseguito dall’attività lucrativa
indipendente tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (consid. 4.1.2). In base alle
risultanze delle sue verifiche, l’Ufficio allestirà infine un nuovo
verbale di sequestro, dando atto delle dichiarazioni dell’escusso e dell’esito
delle indagini svolte.
10. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
1.1 In riforma del provvedimento impugnato, è ordinato all’Ufficio d’esecuzione,
sede di Mendrisio, di sequestrare immediatamente le 200 quote sociali di
nominali fr. 100.– cadauna della PI 3 presso PI 4, menzionando nel verbale
di sequestro la rivendicazione di quest’ultimo, e di avviare la procedura
stabilita dagli art. 106 segg. LEF dopo aver interpellato PI 4 per verificare
se egli rivendica effettivamente i titoli.
1.2 L’incarto è inoltre retrocesso all’Ufficio affinché proceda agli
accertamenti indicati nel considerando n. 9 e a una nuova determinazione della
quota sequestrabile.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.