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Decisione

15.2021.147

Mancata esecuzione del sequestro delle quote sociali di una Sagl cedute a un terzo prima del sequestro. Sequestro del reddito percepito da una ditta individuale. Spese per pasti fuori casa, trasferte professionali e mantenimento del figlio

6 maggio 2022Italiano21 min

scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.147

Lugano

6 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 24 dicembre 2021 di

RI 1

(patrocinata dall’ PR 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro l’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 9 novembre

2021 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di

PI 1,

(patrocinato dall’ PR 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________

emessi il primo il 26 marzo 2021 e gli altri il 18 maggio 2021 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione

(UE), RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 20'822.46

oltre ad accessori, relativi ai contributi di mantenimento stabiliti a favore del

figlio comune __________ da diversi decreti emanati da tribunali italiani dal

2019 al 2021.

B. Su

richiesta della procedente, il 9 novembre 2021 il Pretore della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord ha ordinato il sequestro dei redditi e di ogni altra entrata

che PI 1 percepisce dalle aziende PI 2 e PI 3, che ambedue hanno la sede a __________,

nonché delle quote sociali di quest’ultima, sino a concorrenza dei crediti oggetto

delle predette esecuzioni (fr. 20'822.46) oltre a spese di fr. 441.20 e

tasse di fr. 503.60.

C. Dando

seguito al decreto, quel giorno stesso l’UE ha notificato alla PI 2 e alla PI 3

il sequestro delle pretese salariali di PI 1

nei loro con­fronti a concorrenza di fr. 21'767.26 “+ int e spese” e –

alla sola PI 3 – il sequestro delle 200 quote del debitore.

D. In

occasione dell’interrogatorio del 2 dicembre 2021 dinanzi all’Uf­­ficio, PI 1

ha dichiarato di aver ceduto le quote sociali della PI 3 a PI 4, già socio gerente

della società senza quote sociali.

E. Lo

stesso giorno, l’organo esecutivo ha determinato la quota sequestrabile dei

redditi di PI 1 fondandosi sul seguente computo:

Redditi

Debitore

fr.

2'000.00

Totale

fr.

2'000.00

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

960.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

Contributi di mantenimento

fr.

fr.

314.00

416.00

Km 19 x 2 x 19.16 = Km 728.08

Paga Euro 400.00 al mese per il figlio PI 5

Totale

fr.

1'901.00

L’UE

ha quindi sequestrato la quota del “salario” che PI 1 percepisce dalla PI 2 eccedente fr. 1'901.– (indicativamente

fr. 99.–) dal 9 novembre 2021. Ha poi emesso e notificato alle

parti il relativo verbale di sequestro, in cui ha indicato come unico oggetto

sequestrato il “salario/reddito”

“in mano” al debitore per la quota eccedente fr. 1'901.– mensili. Ha rinunciato

a sequestrare le quote sociali della PI 3 “in quanto il debitore ha consegnato un contratto di

cessione delle stesse datato 02.09.2021”.

F. Con

ricorso del 24 dicembre 2021 RI 1 si aggra­va contro l’esecuzione del

sequestro, chiedendo a questa Camera di far ordine all’UE di sequestrare l’integralità

delle quote sociali della PI 3, ovvero l’importo corrispondente al loro valore

nominale di fr. 20'000.–, nonché gli averi presenti sui conti correnti

intestati alla PI 3 e alla PI 2 fino a

concorrenza di € 10'430.07 e fr. 9'400.–, pari a complessivi fr. 22'822.46

oltre a interessi e spese. Essa domanda pure la rettifica del calcolo del

minimo d’esistenza, nel sen­so di ordinare all’UE di sequestrare la quota di

salario del debitore eccedente fr. 1'217.78.

G. Mediante

osservazioni del 21 gennaio 2022 PI 1 si oppone al ricorso, postulandone la

reiezione, come pure l’Ufficio nelle sue del 2 febbraio 2021.

H. Tramite

replica spontanea dell’8 febbraio 2022 e duplica spontanea dell’11 febbraio

2022 le parti si sono riconfermate sostanzialmente nelle loro posizioni.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale di

sequestro, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Nella

duplica spontanea, la ricorrente eccepisce l’intempestività e l’irricevibilità

delle osservazioni al ricorso, siccome – a suo dire – il resistente non ha

prodotto la prova della ricezione all’11 gennaio 2022 dello scritto 29 dicembre

2021 con cui l’UE gli aveva fissato il termine di dieci giorni per presentare

le osservazioni né ha fornito la procura firmata a favore dell’avv. PR 2.

Dalle

verifiche effettuate d’ufficio dalla Camera risulta che PI 1 ha effettivamente ritirato

la raccomandata contenen­te il predetto scritto l’11 gennaio 2022 (v.

tracciamento dell’invio n. __________), ragione per cui le osservazioni

presentate il 21 gennaio 2022 sono da considerarsi tempestive. Per quanto

concerne la procura, il rappresentante del resistente l’ha prodotta debitamente

firmata con la duplica spontanea dell’11 febbraio 2022, comprovando dunque i

suoi poteri di rappresentanza. Le eccezioni processuali sollevate da RI 1 vanno

pertanto respinte.

3. Nel

merito, l’insorgente rimprovera anzitutto all’Ufficio di aver rinunciato a

sequestrare le quote sociali della PI 3 sulla base del contratto di cessione

datato 2 settembre 2021. Rileva in proposito che la cessione è stata iscritta a

registro di commercio (RC) soltanto il 17 dicembre 2021 e che l’acquirente è PI

6, ovvero il gerente della società con domicilio in Ticino, di cui PI 1,

rientrato definitivamente in __________, ha bisogno per detenere le quote di

una Sagl in Svizzera. La ricorrente è del parere che il debitore sequestrato ha

deciso di vendere le sue quote quando aveva già ricevuto la decisione di

sequestro, al fine di sottrarle all’esecuzione. Secondo la ricorrente, l’UE

avrebbe dovuto in ogni caso sequestrare le quote cautelativamente, giacché secondo

il RC al momento del sequestro il titolare delle stesse risultava ancora PI 1. RI

1 reputa infine che anche il ricavo della presunta vendita delle quote in

questione, di cui non figura traccia negli atti, avrebbe potuto essere oggetto

di sequestro.

Da

parte sua, il resistente sostiene di aver regolarmente ceduto le proprie quote

sociali a PI 6 per un prezzo omnicomprensivo di fr. 2'000.–. Fa notare

altresì che la cessione, sebbene sia stata sottoscritta il 2 settembre 2021, è

stata registrata a RC il 17 dicembre 2021, ovverosia in una data che comunque precede

il decreto (recte: verbale) di sequestro del 21 dicembre 2021. Per tali

ragioni, a sua detta, l’istanza di sequestro di tali quote è assolutamente

priva di ogni fondamento e di ogni giustificazione e va dunque integralmente

respinta.

Nella

replica spontanea, la ricorrente evidenzia che il debitore sequestrato ha

ricevuto la decisione di sequestro il 9 novembre 2021, ma si è presentato

dinanzi all’UE solo il 2 dicembre 2021, sicché egli ha avuto tutto il tempo di

orchestrare lo spossessamento ad

hoc delle quote sociali. Nella duplica spontanea, il

resistente precisa che la registrazione della cessione a RC ha subìto dei

ritardi che non sono imputabili a lui. Ad ogni modo, osserva che l’organo

esecutivo non poteva che prendere atto della cessio­ne e rinunciare quindi a

sequestrare beni appartenenti a un terzo.

3.1 L’ufficio

d’esecuzione è vincolato in principio dalla decisione del giudice del

sequestro. In sede d’esecuzione del sequestro, le sue competenze sono limitate

al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle

misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette giusta gli art. da 91 a

109 LEF cui rinvia l’art. 275 LEF (sentenza della CEF 15.2021.133 del 14

gennaio 2022). In particolare, la questione dell’appartenenza dei beni

sequestrati è, in prima battuta, di esclusiva competenza del giudice del

sequestro (art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF), fatta salva la competenza del giudice

nell’azione di rivendicazione o in contestazione di rivendi-cazione (art. 109

LEF). L’ufficio d’esecuzione deve quindi procedere al sequestro dei beni

indicati nel decreto di sequestro, compresi i beni che appartengono solo

formalmente a terzi, qualora sussista il dubbio che il debitore sequestrato ne

è proprietario così come nei casi in cui la rivendicazione del terzo sembra

fondata su un atto revocabile o sembra

abusiva. In tali evenienze, l’ufficio men­zionerà nel verbale di

sequestro le eventuali rivendicazioni (art. 106 cpv. 1 LEF) e darà avvio alla

procedura prevista dagli art. 107 e 108 LEF (sentenza della CEF 15.2021.134 del

4 aprile 2022, consid. 7.1 e 7.2, nonché i riferimenti).

3.2 Nel

caso in rassegna, benché chiaramente indicate nel decreto di sequestro, l’UE ha

rinunciato a eseguire il sequestro delle quote sociali della PI 3 detenute da PI

1, siccome in occasione dell’interrogatorio del 2 dicembre 2021 costui ha

prodotto il contratto di cessione a favore di PI 6 del 2 settembre 2021. Ora, come esposto sopra (consid. 3.1), l’Ufficio

è in principio vincolato dalla decisione di sequestro sicché deve sequestrare

anche i beni ivi menzionati che apparentemente appartengono a un terzo. Non gli

spetta determinarsi sulla rivendicazione del terzo, pur fondata su un atto di

cessione del bene rivendicato, ma incombe

al rivendicante far valere le proprie ragioni, se del caso con un’opposizione

al sequestro (art. 278 LEF) e/o con una notifica della rivendicazione del bene

sequestrato (o nel frattempo pignorato) all’ufficio d’esecuzione, che avvierà la

pro­cedura degli art. 106 segg. LEF (per rinvio dell’art. 275 LEF allo

stadio del sequestro) affinché la questione possa essere sottoposta al giudice

(art. 109 LEF). In nessun caso l’ufficio d’esecuzione deve sostituire il

proprio apprezzamento a quello del giudice preposto a dirimere la questione

della proprietà del bene sequestrato (o pignorato).

3.3 Sotto

questo profilo, il ricorso s’avvera pertanto fondato. Va quindi fatto

ordine all’Ufficio di sequestrare le 200 quote sociali di nominali

fr. 100.– cadauna della PI 3 presso PI 4, menzionando nel verbale di

sequestro la rivendicazio­ne di quest’ultimo, e di avviare la procedura

stabilita dagli art. 106 segg. LEF dopo aver interpellato PI 4 per verificare

ch’egli rivendica effettivamente i titoli.

4. L’insorgente

contesta anche il calcolo del minimo d’esistenza, reputando in primo luogo poco

credibile che il reddito conseguito dal debitore sequestrato ammonti a soli fr. 2'000.–.

4.1 Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessa-rio al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al

sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima

sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata

alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), detta in se­guito

“Tabella”. Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­ficio alla

data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid.

2d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2

maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

4.1.1 Per

provento da lavoro nel senso dell’art. 93 LEF s’intende ogni introito pervenuto

all’escusso quale retribuzione per una sua attività lavorativa, sia essa

dipendente o indipendente (DTF

85 III 39, 86 III 16). In caso di reddito

da attività indipendente, ai fini del pignoramento si potrà tenere conto

tuttavia soltanto del reddito net­to, dopo deduzione dal reddito lordo

delle spese connesse all’e­sercizio dell’attività

(Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 5 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2020.24 del 6 maggio 2020,

consid. 2.1).

4.1.2 L’ufficio

di esecuzione deve determinare il reddito netto sulla base della contabilità o

di altre registrazioni. Se l’escusso non tiene una contabilità, occorre stimare

il reddito tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (DTF

112 III 21 consid. 2/b; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2007 del 4

marzo 2008, consid. 4; sentenze della CEF 15.2017.16 citata consid. 3.2, 15. 2002.8

del 14 marzo 2002 consid. 6/a, 15.1999.113/114 del 26 giugno 2000, consid. 5/a)

e, se ciò non fosse possibile, mediante valutazione per stima (sentenza del

Tribunale federale 5A_16/ 2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1; DTF

126 III 91 consid. 3/a; sentenza della CEF citata 15.2020.24, consid. 2.2).

4.2 Con

la decisione impugnata l’Ufficio ha stabilito in fr. 2'000.– mensili il “salario/reddito” che

PI 1 percepisce dalla sua ditta individuale. Dagli atti, e in particolare dal verbale

interno delle operazioni di pignoramento del 2 dicembre 2021, non è però dato

di sapere in che modo esso sia stato determinato. L’unico documento dell’incarto

relativo a eventuali redditi conseguiti dal debitore sequestrato è un elenco dei

movimenti contabili di un conto bancario, verosimilmente del debitore

sequestrato, da cui risulta che nel periodo dal 9 agosto al 9 novembre 2021

egli ha percepito dalla PI 3 complessivi fr. 12'268.50, vale a dire circa fr. 3'067.10

al mese. L’Ufficio non ha però svolto alcun accertamento sull’entità di tale introito

né l’ha computato nei redditi dell’escusso. Pur avendo, a ragione, inizialmente

notificato alla PI 3 il sequestro delle pretese salariali del debitore (sopra ad C), l’UE ha poi rinunciato (anche) a

sequestrare tale at­tivo, che non è menzionato nel verbale di sequestro,

senza apparentemente procedere ad accertamenti direttamente presso la società.

L’UE non pare d’altronde in chiaro sulla natura del reddito effettivamente

sequestrato. Non può trattarsi di un salario perché le ditte individuali (come

la PI 2) non hanno personalità giuridica. I redditi – netti (v. sopra consid.

4.1.1) – conseguiti da PI 1 con l’attività della sua ditta vanno sequestrati

come redditi da attività indipendente (sentenza della CEF 15.2009.8 del 10 febbraio

2009, RtiD 2009 II 749 segg. n. 54c consid. 2.4 e 3.2). Anche sotto questo

punto di vista, il ricorso si rivela dunque fondato, sicché, come meglio

spiegato nel prosieguo (sotto, consid. 9), l’incarto va retrocesso all’UE

affinché proceda a ulteriori accertamenti atti a determinare tutti i redditi

effettivamente conseguiti da PI 1.

5. RI

1 si duole pure dei fr. 211.– riconosciuti per pasti fuori domicilio,

sostenendo che l’UE avrebbe dovuto applicare l’importo minimo di fr. 9.–

previsto dalla Tabella per pasto principale anziché fr. 11.–,

moltiplicandolo per 20 giorni lavorativi per giungere a un supplemento mensile

di fr. 180.–.

5.1 Secondo

la Tabella, a chi dimostra oneri accresciuti per pasti fuori casa vengono

assegnati da fr. 9.– fino a fr. 11.– per ogni pasto principale. Si

tratta di un supplemento al minimo esistenziale destinato a compensare la parte del costo dei pasti presi fuori casa durante gli orari di

lavoro che supera il costo dei pasti consumati a casa, ricordato che nel

minimo vitale di base (di fr. 1'200.– per il debitore che vive da solo) le

spese di alimentazione sono prese in considerazione a concorrenza del 42% dell’importo

totale (sentenza della CEF 15.2021.88 del 6 dicembre 2021, consid. 6.1 e

rimandi).

5.2 Nel

caso in esame, l’importo di fr. 211.– per pasti fuori casa

computato dall’UE è il massimo consentito dalla Tabella, consideran­do che in

Ticino i giorni lavorativi sono 230 all’anno (tolte le vacanze e i giorni

festivi), e quindi 19.2 giorni al mese, che moltiplicati per fr. 11.–

danno appunto i fr. 211.– arrotondati computati dall’UE (v. sentenza della

CEF 15.2012.89 del 22 ottobre 2012, consid. 2.2/c). Ora, la ricorrente non

spiega perché nella fattispecie andrebbe computato l’importo minimo di fr. 9.–

anziché quello massimo riconosciuto per prassi dagli uffici d’esecuzione del

nostro Cantone se non sono date circostanze particolari che impongono di

scostarsene, circostanze che la ricorrente però non indica. Insufficientemente

motivata, la censura è irricevibile.

6. La

ricorrente considera inoltre esorbitante la somma di fr. 314.– ammessa per

le trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto privato. A suo dire,

la distanza percorsa dal debitore sequestrato per recarsi al lavoro e rientrare

a casa è di circa 27.8 km al giorno, ovvero 556 km al mese, ragione per cui,

stimando un consumo medio del veicolo pari a 6.21 litri/100km, nonché il prezzo

medio del carburante di fr. 1.79 al litro e tenuto conto dell’usura, si

potrebbe arrivare al massimo a fr. 77.78 mensili per tale spesa.

6.1 Nella

misura in cui non sono dettagliatamente comprovate, le spe­se di

trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitore

vanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20

novembre 2015 sulla determinazione delle spe­se di trasferta mediante un

autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale, consultabile all’indirizzo

www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/circolari/

(sentenza della CEF 15.2019.100 del 2 aprile 2020, consid. 3.1).

6.2 Nel

caso concreto, il tragitto percorso da PI 1 in auto da __________ a __________

è di 19 km (v. it.viamichelin.ch). Come risulta manifestamente dal doc. F, quello

di 13.9 km richiamato dall’insorgente è infatti il percorso a piedi. Ne

consegue che il debitore sequestrato percorre ogni mese 729.6 km (19 km x 2 x

19.2 giorni lavorativi). Ora, tenuto conto dei valori determinanti per il 2021

(e il 2022) della tabella prevista al punto 4 della Circolare CEF n. 39/2015,

le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo d’esistenza del debitore

sequestrato sono pari a fr. 307.– al mese (729.6 km x 0.421 fr./km) invece

dei fr. 314.– riconosciuti dall’UE. La contestazione risulta quindi

parzialmente corretta, sicché il calcolo andrebbe rettificato in tal senso, ciò

che però l’Ufficio potrà fare solo dopo aver determinato il reddito netto dell’attività

lucrativa indipendente del debitore sequestrato e accertato che siffatta spesa

non sia già stata dedotta dal reddito lordo (v. sopra, consid. 4.2 e sotto,

consid. 9).

7. Da

ultimo, l’insorgente si lamenta del supplemento per contributi di mantenimento

di fr. 416.–, facendo valere di essersi vista costretta a promuovere il

sequestro in questione proprio perché PI 1 non ha mai provveduto e tuttora non

provvede al pagamento mensile degli alimenti e degli assegni famigliari a

favore del figlio __________ stabiliti nei decreti dei tribunali italiani.

Reputa pertanto paradossale che l’UE abbia computato tale spesa nel minimo d’esistenza.

Chiede di conseguenza che siano sequestrati i fr. 416.– in questione, come

pure gli assegni famigliari di fr. 200.–.

Dal

canto suo, il resistente rimarca che i fr. 416.– costituiscono

effettivamente il contributo alimentare stabilito a suo carico, nonostante sia

ancora in essere una procedura di revisione. Ciò premesso, egli rileva di

pagare regolarmente € 250.– per la scuola dell’infanzia del figlio, come

risulta dalle fatture relative ai mesi dal settembre 2021 al gennaio 2022 e dai

relativi ordini di pagamento prodotti in questa sede (doc. 4). Per quanto

attiene agli assegni famigliari, sostiene invece che la sua azienda non ha

ancora ricevuto nulla, benché ne abbia fatto richiesta, ragione per cui gli

assegni non sono ancora stati versati a favore della ricorrente. Nella replica

spontanea, RI 1 spiega che è consuetudine che il datore di lavoro anticipi gli

importi relativi agli assegni famigliari, a maggior ragione nel caso concreto

in cui la figura del datore di lavoro coincide con quella del dipendente. Riguardo

al pagamento delle spese della scuola del figlio, la ricorrente fa notare che

ciò è avvenuto soltanto dal novembre 2021 e che ad ogni modo non influenza il

calcolo del minimo d’esistenza da lei proposto nel ricorso.

7.1 Secondo

i punti 5 e 6 della Tabella, nel minimo esistenziale sono riconosciuti

contributi di mantenimento a persone che vivono fuori dell’economia domestica

del debitore, a condizione che quest’ul­timo provi di averli già versati prima

del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del

pignoramento, co­me pure le spese particolari per l’istruzione dei figli. Anche

per tali spese vale dunque il principio giurisprudenziale consolidato per cui

possono essere considerate nel minimo di esistenza solo le spese indispensabili

il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid.

3/a).

7.2 Nel

caso in esame, agli atti non è presente alcun documento che comprova l’effettivo

pagamento da parte di PI 1 di contributi alimentari per fr. 416.– al mese

a favore del figlio, sicché l’UE non poteva tenerne conto nel minimo d’esistenza.

Per quanto concerne le spese della scuola d’infanzia del figlio, la ricorrente

ammette che il debitore sequestrato ha pagato le relative fatture perlomeno dal

novembre 2021 al gennaio 2022 (ultimi tre mesi rispetto alla data della replica

spontanea), motivo per cui possono in principio essere computate nel minimo esistenziale.

Va ad ogni modo ancora verificato se il debitore sequestrato ha continuato a pagarle

nei mesi successivi, ciò che l’UE farà in occasione dei nuovi accertamenti che dovrà

svolgere (sotto, consid. 9).

8. La

ricorrente domanda infine che sia fatto ordine all’Ufficio di sequestrare anche

gli importi presenti sui conti correnti intestati alla PI 2 e alla PI 3. A

prescindere dal fatto che non è motivata, tale richiesta non può essere

accolta, dal momento che i beni in questione non sono menzionati nel decreto di

sequestro e l’UE non può quindi sequestrarli (DTF 130 III 583

consid. 2.2.3; sentenza della CEF 15.2020. 70 del 24 settembre 2020 pag. 3 con

i rinvii).

9. Per

i motivi che precedono, in parziale accoglimento del ricorso anche per il

pignoramento di redditi, l’incarto dev’essere retroces­so all’UE

affinché proceda a ulteriori accertamenti atti a stabilire i redditi che PI 1

percepisce in particolare con l’attività PI 2 e dalla PI 3. A tal uopo, l’organo

esecutivo inviterà anzitutto il debitore a portare i libri contabili e i

documenti concernenti la ditta individuale (fatture, contratti, ricevute,

ecc.), nonché gli estratti dei conti bancari e/o postali intestati a lui e alla

PI 2 dall’inizio della sua attività indipendente (a fine del 2020) sino al

momento del nuovo interrogatorio, come pure l’ultima dichiarazione fiscale e la

relativa decisione di tassazione, documen­ti quest’ultimi che se del caso potrà

anche chiedere direttamente alla competente autorità fiscale (art. 91 cpv. 5

LEF). L’Ufficio inviterà pure la Cassa cantonale di compensazione a produrre l’ultimo

conteggio dei contributi personali versati da PI 1. Ingiungerà infine alla PI 3

di produrre i conteggi dello stipendio e di eventuali dividendi versati al

debitore sequestrato.

Sulla

base della documentazione raccolta, l’organo esecutivo stabilirà i redditi del

debitore e il suo minimo d’esistenza, tenendo conto di quanto stabilito dalla

Camera per le spese di trasferta (sopra consid. 6.2) e della scuola d’infanzia

(sopra consid. 7.2) e prestando attenzione a non computare due volte le spese

professionali connesse all’esercizio della sua attività (spese di trasferta,

pasti fuori domicilio, ecc.). Ove i documenti non fossero sufficienti o

completi, l’UE stimerà il reddito conseguito dall’attività lucrativa

indipendente tramite comparazione con attività analoghe a quella del debitore (consid. 4.1.2). In base alle

risultanze delle sue verifiche, l’Ufficio allestirà infine un nuovo

verbale di sequestro, dando atto delle dichiarazioni dell’escusso e dell’esito

delle indagini svolte.

10. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

1.1 In riforma del provvedimento impugnato, è ordinato all’Ufficio d’esecuzione,

sede di Mendrisio, di sequestrare immediatamente le 200 quote sociali di

nominali fr. 100.– cadauna della PI 3 presso PI 4, menzionando nel verbale

di sequestro la rivendicazione di quest’ultimo, e di avviare la procedura

stabilita dagli art. 106 segg. LEF dopo aver interpellato PI 4 per verificare

se egli rivendica effettivamente i titoli.

1.2 L’incarto è inoltre retrocesso all’Ufficio affinché proceda agli

accertamenti indicati nel considerando n. 9 e a una nuova determinazione della

quota sequestrabile.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, sede di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.