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Decisione

15.2021.16

Ricorso contro l’attestato di carenza di beni. Conflitto d’interessi in capo ai patrocinatori del ricorrente. Trasferimento del domicilio all’estero prima della notifica dell’avviso di pignoramento

28 giugno 2021Italiano21 min

domanda di PI 1, il 27 giugno 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.16

Lugano

28 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 12 febbraio 2021 di

RI 1

(patrocinato dagli PA 1 e PR 1,

)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona,

o meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso l’8 gennaio 2021 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

(patrocinato dall’ PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Su

domanda di PI 1, il 27 giugno 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Bellinzona ha

emesso nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo n. __________ destinato all’incasso di fr. 118'750.– oltre

ad accessori e lo ha notificato il giorno seguente al

domicilio dell’escusso a __________.

B. Ricevuto

il precetto esecutivo, RI 1 vi ha interposto opposizione il 1° luglio 2019.

C. Il

12 ottobre 2020 l’escutente ha chiesto all’UE la continuazione dell’esecuzione

sulla scorta della decisione di rigetto provvisorio pronunciata il 6 agosto

2020 dal Pretore del Distretto di Bellinzona limitatamente a fr. 115’814.50.

D. Dando

seguito alla predetta domanda, il 21 ottobre 2020 l’Ufficio ha emesso l’avviso

di pignoramento per il 28 ottobre 2020 e l’ha inoltrato mediante posta semplice

al domicilio del debitore a __________.

E. Siccome

RI 1 non si è presentato, l’UE lo ha nuovamente convocato con scritto del 28

ottobre 2020 per il 6 novembre 2020. Non avendo il debitore dato seguito

neppure a tale convocazione, il 6 novembre 2020 l’Ufficio ha incaricato la

Polizia comunale di Bellinzona di procedere al suo accompagnamento forzato. Tramite

comunicazione del 16 novembre 2020 la Polizia ha dichiarato di non essere

riuscita a rintracciare RI 1, giacché nello stabile in cui dovrebbe risiedere non

è conosciuto, il suo nome non figura sulla buca delle lettere e il recapito

telefonico a disposizione della Polizia è disattivato.

F. Il

23 novembre 2020 l’organo esecutivo ha quindi proceduto al pignoramento in

assenza del debitore. Nel verbale interno delle operazioni di pignoramento,

riferendosi al rapporto della Polizia, esso ha indicato in particolare che RI 1,

malgrado risulti tuttora domiciliato in __________ a __________, è

irreperibile, poiché è probabilmente tornato in Italia. Non avendo rinvenuto

beni pignorabili, l’8 gennaio 2021 l’Ufficio ha infine emesso un attestato di

carenza di beni (ACB).

G. Con

ricorso del 12 febbraio 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo

a questa Camera, in via principale, di accertare che l’esecuzione n. __________

è decaduta il 31 gennaio 2020 per trasferimento all’estero del debitore e di

dichiarare quindi la nullità dell’ACB e, in via subordinata, di annullare tale

provvedimento, oltre ad accertare la decadenza dell’e­­secuzione in questione.

Egli domanda pure il conferimento dell’ef­fetto sospensivo al gravame, ciò che

il presidente di questa Camera ha concesso con ordinanza del 23 febbraio 2021.

H. Mediante

osservazioni dell’8 marzo 2021 PI 1 si è opposto al ricorso, postulando che sia

dichiarato inammissibile, siccome tardivo e, in subordine, che sia stralciato

dai ruoli per conflitto d’interessi dei patrocinatori del ricorrente o che a

costui sia impartito un termine di 5 giorni per inoltrare un ricorso tramite

valido rappresentante o per nominare un nuovo rappresentante e, in via ancor

più subordinata, che il gravame sia respinto. Nelle sue del 22 marzo 2021 l’UE

si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito

correttamente.

I. Tramite

replica spontanea del 24 marzo 2021 e duplica spontanea del 2 aprile 2021 le

parti si sono determinate in particolare sull’ec­­cezione di conflitto d’interessi

sollevata dal resistente, riconfermandosi nelle rispettive domande.

Considerato

in diritto: 1. In merito alla tempestività del ricorso, l’insorgente spiega di

essere venuto a conoscenza dell’ACB soltanto il 3 febbraio 2021, allorquando

uno dei suoi attuali rappresentanti legali ha contattato telefonicamente l’UE,

dopo aver preso atto della decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione

contenuta nell’incarto che aveva ritirato il 2 febbraio 2021 presso il

precedente avvocato del ricorrente, ciò che è stato dichiarato dinanzi a un

pubblico ufficiale (doc. B). Aggiunge pure ch’egli non ha partecipato ad alcun

pignoramento e che neppure è stato avvisato di tale atto.

1.1 Da

parte sua, il resistente sostiene che la dichiarazione di uno dei

rappresentanti del ricorrente, secondo cui l’incarto relativo alla procedura di

rigetto è stato ritirato presso il precedente patrocinatore soltanto il 2

febbraio 2021, seppur rilasciata dinanzi a un notaio (doc. B), non è

sufficiente a provare tale fatto. Nella replica spontanea, il ricorrente rileva

invece che la dichiarazione dinanzi a un notaio è più che sufficiente per dimostrare

la tempestività del ricorso e che, in ogni caso, lo stato in cui si trovava l’esecuzione

in esame è emerso unicamente durante la telefonata all’UE del 3 febbraio 2021,

menzionata nella dichiarazione giurata, la quale ha pieno valore probatorio.

1.2 A

prescindere dalle tesi sostenute dalle parti, si evince dagli atti che l’UE non

ha trasmesso al debitore una copia dell’ACB. L’ul­timo atto inviatogli nel

corso dell’esecuzione è infatti l’avviso di pignoramento. Sennonché RI 1 ne

contesta la ricezione e l’Ufficio non è in grado di comprovarla, dal momento

che l’invio è avvenuto per posta semplice. In mancanza di indizi contrari, che

il resistente neppure allega, bisogna dunque attenersi alle dichiarazioni del

debitore, secondo cui è venuto a sapere dell’esistenza dell’ACB soltanto il 3

febbraio 2021. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton

Ticino la CEF (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso

in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro

10 giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato, il

ricorso inviato il 12 febbraio 2021 è dunque in linea di principio ricevibile

(art. 17 LEF).

2. Il

resistente eccepisce altresì l’esistenza di un conflitto d’interessi in capo ai

patrocinatori del ricorrente. In proposito, premette che nel 2018 aveva

conferito mandato di patrocinio legale all’avv. PI 4, collega di studio degli

avvocati dell’insorgente, per una vertenza in materia di locazione che

riguardava la PI 5 (recte: PI 6), con sede a __________, ovvero la

società che gestiva il ristorante ch’egli ha in seguito venduto a RI 1 e altri.

Orbene, secondo PI 1, l’esecuzione oggetto della presente procedura deriva

proprio dal mancato pagamento del saldo del contratto di compravendita. Per

tali motivi, egli è del parere che i rappresentanti legali di RI 1 siano caduti

in un chiaro conflitto d’interessi, dato che lo avevano patrocinato per una

questione direttamente inerente alla società PI 6.

Da

parte sua, il ricorrente contesta le predette argomentazioni, rilevando nella

replica spontanea che oggetto del mandato affidato nel 2018 dalla PI 3 allo

studio legale dei suoi avvocati era una vertenza di diritto di locazione

riguardante difetti lamentati dalla mandante e suscettibili di chiedere una

diminuzione del canone di locazione. Osserva altresì che a seguito di un

cambiamento di proprietà delle quote sociali della PI 6, operazione di cui lo

studio legale dei suoi patrocinatori ignorava l’esi­­stenza, la società in

questione aveva deciso di non proseguire la vertenza nei confronti della

locatrice. Precisa inoltre che lo studio legale dei suoi avvocati non si è

minimamente occupato del passaggio di proprietà in seno alla PI 3 né sapeva che

vi era coinvolto RI 1, nominativo che – a suo dire – l’allora socio gerente PI

1 non aveva comunicato all’avv. PI 2. L’insorgente fa pure notare che non vi è

nemmeno identità tra il precedente mandante, ossia la PI 3, e l’escutente nell’esecuzione

al vaglio, vale a dire PI 1, e che nell’espletamento del precedente mandato, i

suoi rappresentanti legali non potevano essere venuti a conoscenza di alcuna

informazione e/o circostanza che può essere utilizzata nell’ambito della

presente procedura.

Nella

denegata ipotesi in cui questa Camera dovesse accertare un conflitto d’interessi,

il ricorrente contesta infine che ciò abbia come conseguenza la reiezione del

ricorso e chiede che venga invece assegnato un congruo termine per provvedere

alla sostituzione dei propri patrocinatori.

Nella

duplica spontanea il resistente si riconferma nella sua eccezione, facendo

valere che dallo scambio di e-mail prodotto con le osservazioni (doc. 1) emerge

come egli avesse agito per conto della PI 6 e che ancor prima che il mandato affidato

all’avv. PI 4 giungesse al termine, il 18 ottobre 2018 la società era passata

di mano proprio a RI 1 e altri. A mente di PI 1, che all’epoca era l’unico

legale rappresentante della PI 3 e socio al 100%, è dunque evidente che proprio

all’inizio della vicenda che ha portato all’emissione dell’ACB e poi al ricorso

in esame era ancora in essere un mandato di patrocinio con l’avv. PI 2.

2.1 Qualora

il diritto processuale o la legislazione cantonale sull’eser­­cizio della

professione d’avvocato siano silenti sul divieto di rappresentare in giudizio,

il giudice civile, amministrativo o penale che dirige il processo è competente a

statuire sul divieto di rappresentare in giudizio di un avvocato caduto in un

conflitto d’inte­­ressi (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l’interdiction de postuler chez l’avocat

aux prises avec un conflit d’intérêts, in: SJ 2015 II 127). Nel

Canton Ticino non sono previste norme particolari in tale ambito, sicché questa

Camera è competente a decidere sull’eccezione sollevata dal resistente.

2.2 Giusta

l’art. 12 lett. c della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

(Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61), l’avvocato evita qualsiasi conflitto

tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti

professionali o privati. Il divieto di rappresentare e patrocinare

interessi contrastanti è un principio fondamentale della professione forense,

derivante dai doveri di fedeltà e diligenza (art. 12 lett. a LLCA), dal

precetto d’indipendenza (art. 12 lett. b LLCA) e dall’obbligo di salvaguardia del

segreto professionale (art. 13 LLCA). Queste regole tendono a tutelare gli

interessi dei clienti, nonché a garantire un buon andamento del procedimento,

evitando in particolare che un mandatario pos­sa utilizzare contro un ex

cliente conoscenze acquisite nell’ambito di un precedente mandato. Deve perciò

essere evitata qualsiasi situazione già potenzialmente suscettibile di generare

un conflitto d’interessi. Tuttavia, un rischio meramente astratto o teorico non

basta: il rischio dev’essere concreto. Non è comunque necessario che il rischio

si sia realizzato e che l’avvocato abbia già svolto il suo mandato in modo discutibile

o a danno del suo cliente. Non appena si verifica il conflitto d’interessi, l’avvocato

deve porre fine al patrocinio. L’impedimento a patrocinare in tal caso si

estende di massima a tutti gli avvocati che esercitano nello stesso studio al

momento dell’assunzione di un mandato, poco importa il loro statuto (DTF 145 IV

221 consid. 2.1 e 2.2, con i rinvii).

La

possibilità di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente deve

essere verificata dall’avvocato con la massima diligenza, tenendo conto delle

particolarità del singolo caso. In generale, egli può accettare il nuovo

incarico soltanto se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di

circostanze di cui è venuto a conoscenza nell’ambito di un precedente mandato

sotto garanzia del segreto professionale. Affinché il nuovo impegno gli sia

precluso, è sufficiente che sussista anche solo la possibilità di un utilizzo,

persino inconsapevole, delle conoscenze precedentemente acquisite. Nell’ambito

della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e

del grado di identità tra l’oggetto del precedente e del nuovo mandato. La

probabilità di far capo ad elementi appresi nello svolgimento dell’incarico

concluso è inoltre tanto più reale quanto più ampia è stata l’attività del

legale per il primo cliente e, di riflesso, più stretto il rapporto di fiducia

instauratosi. Importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni

possano riaffiorare ricordi di fatti apparentemente dimenticati (sentenza del

Tribunale federale 2C_87/2021 del 29 aprile 2021, consid. 3.1.1 e 3.1.2, nonché

rinvii).

2.3 Nel

caso in esame, risulta dai documenti prodotti dalle parti che il 30 gennaio

2018 la PI 3, il cui socio e presidente della gerenza all’epoca era PI 1 (doc.

P), ha conferito mandato di patrocinio ai diversi avvocati che fanno parte

dello studio legale in cui lavorano pure i rappresentanti legali di RI 1, per

una vertenza riguardante il contratto di locazione che essa aveva stipulato con

l’PI 7 (doc. Q). In particolare, il 25 luglio 2018 l’avv. PI 4 e il MLaw PI 8

avevano presentato in nome e per conto della società un’istanza all’Ufficio di conciliazione

in materia di locazione di Bellinzona nei confronti dell’PI 7, volta al­l’eliminazione

di diversi difetti e alla riduzione del 40% della pigione dal 1° luglio 2018

(doc. R). Il mandato è terminato il 2 dicembre 2018, allorquando PI 1 aveva comunicato

mediante e-mail all’avv. PI 4 che “i nuovi titolari della società sono dell’idea di non procedere”, sicché egli rimaneva in attesa della fattura finale, che gli è poi

stata trasmessa con e-mail del giorno successivo (doc. 1). Il 19 ottobre 2018 PI

1 aveva invero sottoscritto un contratto di compravendita delle quote sociali

della PI 3 con diverse persone, tra cui RI 1 (doc. C, pag. 2), il quale il 7

novembre 2018 è stato iscritto nel registro di commercio quale nuovo socio e

presidente della gerenza della società (doc. C, pag. 3 e P) al posto di PI 1, che

è stato cancellato il 13 novembre 2018 (doc. P).

Successivamente,

il 27 giugno 2019 PI 1 ha fatto spic-care il precetto esecutivo n. __________ contro RI 1 e quale titolo o causa del credito ha indicato nella

domanda di esecuzione “Residuo del prezzo di compravendita della società PI 3

essendo state pagate unicamente le prime 3 rate delle 23 convenute con

contratto 19 ottobre 2018” (v. indicazioni contenute nell’applicativo

informatico dell’UE per quanto attiene all’esecuzione n. __________, cfr. anche doc. C, pag. 8). Infine, il 3 febbraio 2021 RI

1 ha conferito mandato agli attuali suoi patrocinatori per far dichiarare nullo

o annullare l’ACB (doc. A).

2.4 Ora,

come sostiene il resistente, è vero che al momento della stipulazione del

contratto di compravendita delle quote sociali della PI 6 era ancora in essere

il mandato che quest’ultima aveva conferito in particolare all’avv. PI 4. Ciononostante,

non emergono indizi per cui si possa concludere che quest’ultimo o altri

avvocati dello stesso studio legale siano venuti a conoscenza di tale

circostanza, abbiano partecipato a quell’operazione o abbiano appreso in altro

modo dal precedente mandante elementi di cui potrebbero fare uso nel secondo

mandato, ciò che del resto il resistente neppure pretende. Non vi è inoltre

identità né connessione tra l’oggetto del precedente e del nuovo mandato, il

primo vertendo su un contratto di locazione e il secondo sull’esecuzione qui al

vaglio. Va pure rilevato che la durata del precedente mandato è relativamente

breve (10 mesi) e che sono trascorsi oltre due anni dalla sua fine al

conferimento del nuovo mandato. Alla luce di tali considerazioni, in mancanza

di qualsivoglia indicazione contraria, non è possibile ravvisare un rischio

concreto di conflitto d’interessi in capo ai patrocinatori del ricorrente. Il

ricorso è dunque ricevibile anche da questo punto di vista.

3. Riguardo

al merito del gravame, il ricorrente si duole che l’UE ha emesso l’ACB,

nonostante egli abbia lasciato definitivamente il Cantone Ticino il 31 gennaio

2020 per recarsi a Br__________ con l’in­­tento di sostenere maggiormente il

proprio partito politico e candidarsi alle elezioni del parlamento europeo. Al

riguardo, allega di aver restituito il suo permesso B all’Ufficio della

migrazione di Bellinzona e di aver formalizzato il suo arrivo in Belgio

annunciandosi all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) d’Ixelles

il 10 marzo 2020. A sostegno del suo trasferimento, insieme al ricorso ha

prodotto copia della carta di soggiorno belga valida dal 17 febbraio 2020 al 17

febbraio 2025, uno scritto a comprova dell’aper­­tura di una posizione presso

la Cassa di assicurazione sociale per i lavoratori indipendenti in Belgio,

nonché la polizza assicurativa relativa all’immobile preso in locazione a Br__________

unitamente ai documenti relativi alla garanzia prestata per i canoni di

locazione. Alla luce di tali circostanze, il ricorrente è del parere che l’Ufficio

non poteva validamente eseguire il pignoramento e di conseguen­za nemmeno

emettere l’ACB, avendo egli trasferito il suo domicilio dapprima in Belgio e dal

26 dicembre 2020 in Italia.

Dal

canto suo, il resistente fa notare che RI 1, al momento di partire per l’estero,

circostanza ch’egli contesta, nemmeno ha notificato la sua partenza al Comune

di __________, omissione che – a sua detta – va posta a carico del ricorrente,

l’UE avendo agito nel modo corretto. Nella replica spontanea, l’insor­gente

rimarca in proposito che non appena si è reso conto che la sua partenza non era

stata debitamente registrata, vi ha immediatamente rimediato. Al riguardo ha

prodotto la dichiarazione di avvenuta notifica di partenza al 25 febbraio 2020

rilasciata dal Comune di __________ il 23 febbraio 2021.

Mediante

duplica spontanea il resistente osserva infine che la dichiarazione di avvenuta

notifica di partenza non permette di dimostrare in maniera sufficiente che RI 1

è effettivamente partito dal suo domicilio a __________ il 25 febbraio 2020,

siccome tale documento non si basa su una raccolta di prove ottenuta dal Comune

relative alla partenza, ma unicamente sulla dichiarazione del richiedente.

3.1 Qualora

il debitore che aveva stabilito un domicilio in Svizzera non vi si trovi più temporaneamente,

senza aver comunicato il suo nuovo luogo di residenza, non si può imporre al

creditore l’obbligo di accertare se l’escusso ha realmente stabilito un nuovo

domicilio all’estero e dove si trova tale domicilio; spetta invero al debitore

di comprovare l’esistenza del suo nuovo domicilio (DTF 120 III 110 consid. 1b;

sentenza del Tribunale federale 5A_757/2015 del 15 gennaio 2016, consid.

2.2.1). Di conseguenza, ove nessuna circostanza permetta di escludere che il

debitore abbia conservato il suo domicilio in Svizzera, l’ufficio di esecuzione

può continuare a notificare gli atti esecutivi a questo domicilio (sentenza del

Tribunale federale 5A_757/2015 citata, consid. 2.2.1 i.f. e rinvio).

3.2 Nella

fattispecie, si evince dagli atti che RI 1 non ha mai comunicato all’UE di

essersi trasferito all’estero. A fronte di tale circostanza, a prescindere dal

fatto che, come allega nel ricorso, egli ha lasciato il suo domicilio in

Svizzera per recarsi all’e­­stero già il 31 gennaio 2020, l’Ufficio ha agito

correttamente laddove ha trasmesso l’avviso di pignoramento al domicilio del

debitore a __________. Sennonché, dopo che ha saputo dalla Polizia che l’escusso

non è conosciuto nello stabile in cui dovrebbe risiedere e che il suo nome non

figura sulla buca delle lettere (sopra, consid. E), l’UE non avrebbe dovuto

procedere al pignoramento d’ufficio, bensì indagare sul domicilio di RI 1 ed

eventualmente pubblicare l’avviso di pignoramento. Ad ogni mo­do, come esposto sopra (consid. 3.1), nella

fattispecie occorre sta­bilire se il debitore, cui incombe l’onere della

prova del nuovo domicilio, ha dimostrato di averlo trasferito in Belgio dal

febbraio 2020, ovvero addirittura prima della presentazione, il 12 ottobre 2020,

della domanda di continuazione dell’esecuzione, ciò che porterebbe a constatare l’incompetenza territoriale dell’organo ese­cutivo

(art. 53 LEF

a contrario).

3.2.1 Giusta

l’art. 46 cpv. 1 LEF, il debitore dev’essere escusso al suo domicilio. Secondo

l’art. 53 LEF, se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del

pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nella esecuzione

cambiaria, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente. Il domicilio nel

senso di tali norme non corrisponde alla nozione amministrativa bensì a quella

civile del luogo dove risiede l’escusso con l’intenzione di stabilirvisi

durevolmente (art. 23 cpv. 1 CC), purché sia diventato in modo oggettivo e

riconoscibile per terzi e autorità il centro delle sue relazioni personali e

dei suoi interessi (sentenza della CEF 15.2018. 50 del 3 dicembre 2018, consid.

3.1 e riferimenti citati).

3.2.2 Dalla documentazione prodotta con il ricorso emerge che il 21

gennaio 2021 RI 1 è stato nominato vicepresiden­te vicario del Direttivo del

partito “__________”, con sede a Bruxelles (doc. E). Come risulta dalla fattura

23 gennaio 2020 (doc. H), egli si è pure annunciato alla “Caisse d’As­surances

Sociales pour travailleurs indépendants” di Bruxelles per il pagamento degli

oneri sociali. Ha in seguito ottenuto dalle autorità belghe una carta di

soggiorno “E” valida dal 17 febbraio 2020 al 17 febbraio 2025 (doc. G), ovvero

un titolo rilasciato ai cittadini dell’Unione europea che risiedono in Belgio e

che attesta un diritto di soggiorno dichiarativo, i cittadini dell’Unione

europea beneficiando in principio automaticamente di un diritto di soggiorno in

Belgio (v. “Les titres de séjour en Belgique” su www.adde.be). Con decorrenza

dal 10 marzo 2020 il ricorrente si è anche annunciato all’Anagrafe degli

italiani residenti all’estero (AIRE) di Ixelles (doc. F). Alla luce di tali

documenti, che il resistente del resto non ha contestato, si può concludere che

RI 1 ha fornito sufficienti e concreti indizi sull’effettivo trasferimento del centro

delle sue relazioni personali e dei suoi interessi, ovvero del

suo domicilio, da __________ a Bruxelles avvenuto tra il febbraio e il marzo

2021. Concorrono a supportare tale tesi anche la proposta di assicurazione

immobiliare 8 dicembre 2019 (e non la polizza assicurativa,

come pretende a torto l’insorgente) dell’Axa Belgium S.A., con sede a

Bruxelles (doc. I), e l’allegato alla domanda di apertura di un conto di garanzia per i canoni di locazione del 12 no­vembre

2019 (doc. L), giacché da essi risulta che RI 1 ha cominciato a organizzare il

suo trasferimento in Belgio già a partire dal novembre 2019. La Polizia di

Bellinzona ha d’altronde accertato ch’egli non risiedeva più da tempo in __________

(sopra ad E).

Ora,

è vero, come afferma il resistente, che l’insorgente non ha comprovato di aver

notificato la sua partenza al Comune di __________ già il 25 febbraio 2020,

ovvero al momento in cui egli ha dichiarato di essere partito, ma soltanto il

23 febbraio 2021 (doc. O), dopo che il presidente di questa Camera aveva

constatato nell’ordinanza sull’effetto sospensivo che RI 1 non si era

preoccupato d’informare del suo preteso cambiamento di domicilio nemmeno il

controllo abitanti. Tale circostanza non porta però a una diversa conclusione,

dal momento che i dati del controllo abitanti attestano tutt’al più la

residenza del ricorrente secondo il diritto amministrativo (presunta essere il

luogo dove sono depositati i documenti ufficiali), che non necessariamente

corrisponde al domicilio nel senso degli art. 46 cpv. 1 e 53 LEF (cfr. sentenza

della CEF 15.2019.76 dell’11 dicembre 2019, consid. 3.3).

3.3 Ciò

posto, avendo il debitore dimostrato di aver trasferito il suo domicilio all’estero

addirittura prima della domanda di continuazione dell’esecuzione, l’UE non era

territorialmente competente a notificare l’avviso di pignoramento e, a maggior

ragione, neppure a procedere al pignoramento d’ufficio ed emettere il verbale

valido quale ACB giusta l’art. 115 cpv. 1 LEF. Sotto questo profilo, il ricorso

s’avvera dunque fondato e l’ACB dev’essere annullato. Non può invece essere

dichiarata la sua nullità, come chiesto in via principale dal ricorrente,

siccome nel caso di specie non sono sta­te violate prescrizioni emanate nell’interesse

pubblico o di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 LEF). Va

invero ricordato che secondo la giurisprudenza, la nullità del proseguimento

dell’esecuzione (in particolare dell’avviso e del susseguente pignoramento) da

parte di un ufficio territorialmente incompetente è giustificata dalla tutela

degli interessi di terzi, che non sono parte nella procedura esecutiva (art. 22

cpv. 1 LEF), ma che potrebbero segnatamente partecipare al pignoramento

conformemente agli art. 110 e 111 LEF (DTF 105 III 61 consid. 1 e rinvii;

sentenza del Tribunale federale 7B.271/ 2001 del 10 gennaio 2002, consid. 2/c).

Ove però tali interessi non vengano toccati, la sanzione della violazione delle

regole sul foro al momento del proseguimento dell’esecuzione in via di

pignoramento non è la nullità, bensì l’annullabilità (DTF 105 III 61 consid. 1;

sentenza della CEF del 25 novembre 2004 15.2004.120, consid. 2.2). Ciò è ad

esempio il caso qualora, come nella fattispecie, il debitore pretende di essere

domiciliato all’estero, siccome in tale evenienza non possono essere

pregiudicati i diritti di partecipazione di altri creditori (DTF 68 III 35 e

rinvii; sentenza della CEF 15.2019.57 del 18 settembre 2019, consid. 3.1).

4. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza è annullato l’attestato di

carenza di beni emesso l’8 gennaio 2021 dall’Ufficio di esecuzione di

Bellinzona nell’esecuzione n. __________.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.