15.2021.17
Esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare. Ricorso contro il rifiuto dell’UE di differire l’incanto
1 marzo 2021Italiano7 min
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ in via di realizzazione dei diversi pegni immobiliari gravanti le
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.17
Lugano
1 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 febbraio 2021 di
RI 1 e RI 2,
(patrocinati dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione
di Locarno nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da
PI 1, (es.
n. __________)
PI 2,
(es. n. __________, ecc.)
(patrocinata dall’ PR 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare che grava la
particella n. __________ RFD di __________ promossa dall’PI 1 contro la
proprietaria RI 1 per l’incasso di fr. 369'881.75 oltre ad accessori, e
nelle esecuzioni n. __________,
__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ in via di realizzazione dei diversi pegni immobiliari gravanti le
particelle n. __________ RFD di __________, __________
e __________ RFD di __________, nonché la proprietà per piani n. __________
del fondo n. __________ RFD di __________, tutte di proprietà di RI 1, promosse
dalla PI 2 per l’incasso di fr. 255'777.60, 436'146.80, 668'433.– e 800'289.15
oltre ad accessori nei confronti, in solido, di RI 2 (le prime quattro) e della
moglie RI 1 (le restanti quattro), il 20 novembre 2020 l’Ufficio di esecuzione
(UE) di Locarno ha pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul
Foglio ufficiale cantonale gli avvisi d’incanto dei predetti fondi per il 4
marzo 2021.
B. Il
25 gennaio 2021 RI 1 e RI 2 hanno chiesto all’Ufficio di sospendere gli
incanti, facendo valere di aver presentato il 28 novembre 2020 una domanda di
revisione della sentenza 26 luglio 2018 della Corte di appello e revisione penale
(CARP), con cui essi sono stati condannati a una pena detentiva per aver
commesso diversi reati, e il 22 dicembre 2020 un ricorso (introdotto dalla sola
RI 1) alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) contro la sentenza 16
marzo 2020 del Tribunale federale, che ha respinto il ricorso in materia penale
inoltrato da RI 1 contro la sentenza della CARP.
C. Mediante
comunicazione del 4 febbraio 2020 l’UE ha respinto la richiesta degli escussi.
D. Con
ricorso del 15 febbraio 2021 RI 1 e RI 2 si aggravano contro il predetto
provvedimento, postulando di sospendere gli incanti fino alla conclusione delle
procedure di revisione dinanzi alla CARP e di ricorso alla CEDU, previo
conferimento dell’effetto sospensivo.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
[LPR, RL 280.200]) – entro 1dieci giorni dalla notifica dell’atto
impugnato avvenuta il 5 febbraio 2021, il ricorso inoltrato il 15 febbraio 2021
è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. I
ricorrenti sostengono che gli incanti fissati dall’UE sono la conclusione dell’annoso
iter penale ed esecutivo sfociato nella nota sentenza della CARP, contro
la quale essi hanno avviato due procedure giudiziarie volte in sostanza a
ottenerne la revisione o l’annullamento. Pur consapevoli che i rimedi di
diritto introdotti hanno carattere straordinario, essi sono fiduciosi che, per
i motivi evocati nei gravami, le condanne a loro carico, che a dire loro sono
all’origine delle pesanti posizioni debitorie che hanno condotto agli incanti
in questione, potranno essere annullate. Per tale ragione, essi sono persuasi
che qualora la vendita avesse luogo e i fondi venissero aggiudicati a terzi, in
caso di successo delle loro iniziative giudiziarie il danno sarebbe irreparabile
e gravissimo. Reputano pertanto inopportuna la decisione dell’UE, giacché l’attesa
Considerandi
di qualche mese per la conclusione degli ultimi possibili passi giudiziari non
pregiudicherebbe in alcun modo le creditrici. In sostanza, essi chiedono di
evitare di essere privati del frutto di una vita di lavoro e sacrifici prima
che siano esaurite tutte le possibilità di ottenere giustizia.
2.1
Secondo
la giurisprudenza, la realizzazione di un fondo può essere
differita se sono adempiuti determinati presupposti previsti dalla legge,
atteso che la LEF contiene precisi termini entro i quali l’ufficio di
esecuzione deve procedere ai pubblici incanti (art. 133 LEF; sentenza del
Tribunale federale 7B.245/2004 del 22 dicembre 2004, consid. 4). In tal senso,
l’ufficio di esecuzione può unicamente differire la realizzazione di un fondo
nel quadro dell’art. 123 LEF, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell’art.
143a LEF (e a sua volta nell’art. 156
LEF), oppure quando è pendente un ricorso, un’azione di rivendicazione
o di contestazione dell’elenco oneri (nella
seconda ipotesi alle condizioni stabilite dall’art. 141 LEF) o un’altra
procedura che paralizza la realizzazione del fondo (DTF 135 III 30 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 7B.83/2006
del 1° giugno 2006, consid. 1.1; sentenza della CEF 15. 2017.89/98 del 21 agosto 2018, consid. 4.2).
2.2
Nel
caso in rassegna le ipotesi poc’anzi esposte non sono realizzate. A prescindere
dal fatto che i ricorrenti non sostengono né dimostrano che le procedure
avviate contro la sentenza della CARP abbiano per effetto di sospendere per
legge o per decisione giudiziaria la vendita all’asta dei noti fondi, essi
neppure spiegano in che modo l’eventuale accoglimento dei loro gravami possa
influenzare le esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse dalle creditrici, che – occorre
ricordare – sono giunte allo stadio della vendita agli incanti pubblici
dopo il rigetto delle opposizioni
interposte dagli escussi e dalla terza proprietaria dei pegni (l’11 febbraio 2014 nell’esecuzione n. __________ e il 1° marzo 2018
in tutte le altre) e sulla scorta delle relative domande
di vendita presentate il 12 novembre 2020 (v. documenti
nell’incarto dell’UE). Alla luce di tali considerazioni, in
mancanza di qualsivoglia impedimento alla realizzazione dei fondi, la decisione
dell’Ufficio di non differire gli incanti previsti per il prossimo 4 marzo non
viola la legge né è il frutto di un abuso del suo potere d’apprezza-mento, che
è molto limitato dalla legge quanto alla fissazione dell’asta richiesta sulla
base di una valida domanda di realizzazione (sopra consid. 2.1). Il ricorso va
di conseguenza respinto.
3.
Stante l’esito del giudizio odierno, la
domanda di conferimento dell’effetto sospensivo al
ricorso diventa senza oggetto e neppure è necessario notificare alle escutenti
l’atto ricorsuale e la decisione (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’avv. , .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.