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Decisione

15.2021.17

Esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare. Ricorso contro il rifiuto dell’UE di differire l’incanto

1 marzo 2021Italiano7 min

__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ in via di realizzazione dei diversi pegni immobiliari gravanti le

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.17

Lugano

1 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 15 febbraio 2021 di

RI 1 e RI 2,

(patrocinati dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione

di Locarno nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da

PI 1, (es.

n. __________)

PI 2,

(es. n. __________, ecc.)

(patrocinata dall’ PR 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare che grava la

particella n. __________ RFD di __________ promossa dall’PI 1 contro la

proprietaria RI 1 per l’incasso di fr. 369'881.75 oltre ad accessori, e

nelle esecuzioni n. __________,

__________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ in via di realizzazione dei diversi pegni immobiliari gravanti le

particelle n. __________ RFD di __________, __________

e __________ RFD di __________, non­ché la proprietà per piani n. __________

del fondo n. __________ RFD di __________, tutte di proprietà di RI 1, promosse

dalla PI 2 per l’incasso di fr. 255'777.60, 436'146.80, 668'433.– e 800'289.15

oltre ad accessori nei confronti, in solido, di RI 2 (le prime quattro) e della

moglie RI 1 (le restanti quattro), il 20 novembre 2020 l’Ufficio di esecuzione

(UE) di Locarno ha pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul

Foglio ufficiale cantonale gli avvisi d’incanto dei predetti fondi per il 4

marzo 2021.

B. Il

25 gennaio 2021 RI 1 e RI 2 hanno chiesto all’Uf­­ficio di sospendere gli

incanti, facendo valere di aver presentato il 28 novembre 2020 una domanda di

revisione della sentenza 26 luglio 2018 della Corte di appello e revisione penale

(CARP), con cui essi sono stati condannati a una pena detentiva per aver

commesso diversi reati, e il 22 dicembre 2020 un ricorso (introdotto dalla sola

RI 1) alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) contro la sentenza 16

marzo 2020 del Tribunale federale, che ha respinto il ricorso in materia penale

inoltrato da RI 1 contro la sentenza della CARP.

C. Mediante

comunicazione del 4 febbraio 2020 l’UE ha respinto la richiesta degli escussi.

D. Con

ricorso del 15 febbraio 2021 RI 1 e RI 2 si aggravano contro il predetto

provvedimento, postulando di sospendere gli incanti fino alla conclusione delle

procedure di revisione dinanzi alla CARP e di ricorso alla CEDU, previo

conferimento dell’effetto sospensivo.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

[LPR, RL 280.200]) – entro 1dieci giorni dalla notifica dell’atto

impugnato avvenuta il 5 febbraio 2021, il ricorso inoltrato il 15 febbraio 2021

è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. I

ricorrenti sostengono che gli incanti fissati dall’UE sono la conclusione dell’annoso

iter penale ed esecutivo sfociato nella nota sentenza della CARP, contro

la quale essi hanno avviato due procedure giudiziarie volte in sostanza a

ottenerne la revisione o l’an­­nullamento. Pur consapevoli che i rimedi di

diritto introdotti hanno carattere straordinario, essi sono fiduciosi che, per

i motivi evocati nei gravami, le condanne a loro carico, che a dire loro sono

all’o­rigine delle pesanti posizioni debitorie che hanno condotto agli incanti

in questione, potranno essere annullate. Per tale ragione, essi sono persuasi

che qualora la vendita avesse luogo e i fondi venissero aggiudicati a terzi, in

caso di successo delle loro iniziative giudiziarie il danno sarebbe irreparabile

e gravissimo. Reputano pertanto inopportuna la decisione dell’UE, giacché l’attesa

Considerandi

di qualche mese per la conclusione degli ultimi possibili passi giudiziari non

pregiudicherebbe in alcun modo le creditrici. In sostanza, essi chiedono di

evitare di essere privati del frutto di una vita di lavoro e sacrifici prima

che siano esaurite tutte le possibilità di ottenere giustizia.

2.1

Secondo

la giurisprudenza, la realizzazione di un fondo può essere

differita se sono adempiuti determinati presupposti previsti dalla legge,

atteso che la LEF contiene precisi termini entro i quali l’ufficio di

esecuzione deve procedere ai pubblici incanti (art. 133 LEF; sentenza del

Tribunale federale 7B.245/2004 del 22 dicembre 2004, consid. 4). In tal senso,

l’ufficio di esecuzione può unicamente differire la realizzazione di un fondo

nel quadro dell’art. 123 LEF, applicabile in virtù del rinvio contenuto nell’art.

143a LEF (e a sua volta nell’art. 156

LEF), oppure quando è pendente un ri­corso, un’azione di rivendicazione

o di contestazione dell’elenco oneri (nella

seconda ipotesi alle condizioni stabilite dall’art. 141 LEF) o un’altra

procedura che paralizza la realizzazione del fondo (DTF 135 III 30 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 7B.83/2006

del 1° giugno 2006, consid. 1.1; sentenza della CEF 15. 2017.89/98 del 21 agosto 2018, consid. 4.2).

2.2

Nel

caso in rassegna le ipotesi poc’anzi esposte non sono realizzate. A prescindere

dal fatto che i ricorrenti non sostengono né dimostrano che le procedure

avviate contro la sentenza della CARP abbiano per effetto di sospendere per

legge o per decisione giudiziaria la vendita all’asta dei noti fondi, essi

neppure spiegano in che modo l’eventuale accoglimento dei loro gravami possa

influenzare le esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse dalle creditrici, che – occorre

ricordare – sono giun­te allo stadio della vendita agli incanti pubblici

dopo il rigetto delle opposizioni

interposte dagli escussi e dalla terza proprietaria dei pegni (l’11 febbraio 2014 nell’esecuzione n. __________ e il 1° mar­zo 2018

in tutte le altre) e sulla scorta delle relative domande

di vendita presentate il 12 novembre 2020 (v. documenti

nell’incarto dell’UE). Alla luce di tali considerazioni, in

mancanza di qualsivoglia impedimento alla realizzazione dei fondi, la decisione

dell’Uf­ficio di non differire gli incanti previsti per il prossimo 4 marzo non

viola la legge né è il frutto di un abuso del suo potere d’apprezza-mento, che

è molto limitato dalla legge quanto alla fissazione del­l’asta richiesta sulla

base di una valida domanda di realizzazione (sopra consid. 2.1). Il ricorso va

di conseguenza respinto.

3.

Stante l’esito del giudizio odierno, la

domanda di conferimento del­l’effetto sospensivo al

ricorso diventa senza oggetto e neppure è necessario notificare alle escutenti

l’atto ricorsuale e la decisione (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR).

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’avv. , .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.