15.2021.18
Asta immobiliare. Differimento. Procedura d’espropriazione del fondo da realizzare
30 aprile 2021Italiano5 min
ad ogni modo l’asta non è stata annullata, ma solo differita nel senso dell’art.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.18
Lugano
30
aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso n. 5/2021
presentato il 12 febbraio 2021 da
RI 1 IT-
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio, o meglio contro l’avviso d’incanto immobiliare emesso il 22
gennaio 2021 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno gravante
il fondo n. __________ RFD di __________ avviata nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, __________
e nell’esecuzione
ordinaria n. __________ promossa dalla
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il ricorrente chiede l’annullamento della procedura di
realizzazione del proprio fondo, facendo valere che l’annullamento della
precedente asta prevista per il 5 novembre 2020 ha fatto decadere tutta la
procedura esecutiva;
ch’egli
non motiva la sua allegazione, la quale si avvera quindi irricevibile (v. art.
Fatti
7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);
che
ad ogni modo l’asta non è stata annullata, ma solo differita nel senso dell’art.
141 cpv. 1 LEF a causa del ricorso da lui presentato contro l’elenco oneri (v.
comunicazione dell’UE del 2 novembre 2020);
che
le sue contestazioni delle ipoteche legali dello Stato del Cantone Ticino e del
Comune __________ sono state nel frattempo liquidate (v. sentenze della Pretura
di Lugano del 10 febbraio 2021 e di questa Camera in data odierna
nell’inc. 15.2021.28);
che
l’esecuzione ha quindi ripreso regolarmente il suo corso e la fissazione di una
nuova asta ne è la logica e giusta conseguenza;
che
il ricorrente allega di aver promosso una procedura espropriativa materiale nei
confronti del Comune di Capriasca in cui chiede il pagamento di un’indennità di
fr. 500'000.–, che a suo dire gli permetterà di far fronte a tutti i suoi
debiti;
che
il ricorrente non cita alcuna norma che giustificherebbe la sospensione del
procedimento esecutivo fino alla decisione nella procedura d’espropriazione;
che
la realizzazione di un fondo può del resto essere differita unicamente nel
quadro dell’art. 123 LEF, oppure quando è pendente un ricorso, un’azione di
rivendicazione, di contestazione dell’elenco oneri o un’altra procedura che
paralizza la realizzazione del fondo (art. 141 LEF);
che
non basta invece una semplice aspettativa, al di là dell’orizzonte temporale dell’art. 133 LEF, di una futura plusvalenza,
in particolare risultante da un atteso cambiamento del piano regolatore
(sentenza della CEF 15.2017.89 del 21 agosto 2018, consid. 4.2, massimata in
Considerandi
RtiD 2019 I 649 n. 69c);
che
RI 1 si duole nuovamente di non aver ricevuto la comunicazione della domanda di
realizzazione;
ch’egli
omette però di citare la decisione di questa Camera con cui è stato stabilito
ch’egli l’aveva in realtà ricevuta il 6 settembre 2019 (sentenza 15.2020.78 del 9 settembre 2020 consid. 6);
che
quanto all’eccezione di perenzione dell’esecuzione che il ricorrente fonda sull’art.
154.
LEF “nella misura in cui
fosse PI 1 ad aver richiesto la messa in vendita del fondo”, la censura è del tutto abusiva, non solo perché egli è perfettamente
al corrente dello stato della
procedura di realizzazione, visto che quello in esame è già
il terzo ricorso da lui presentato (oltre a quello già citato v. la decisione 15.2020.97 del 13 ottobre 2020), ma anche
perché questa Camera ha già respinto l’eccezione in questione nella predetta
decisione del 9 settembre 2020 (consid. 6);
che
anche la contestazione della perizia di stima del fondo, che per il ricorrente “non è più attuale”,
è la ripetizione di una censura dilatoria già fatta valere in un precedente
ricorso (v. la più volte citata decisione del 9 settembre 2020, consid. 4.3);
che
gli elementi di cui il perito non avrebbe tenuto conto non solo non sono
minimamente sostanziati con documenti, ma dal ricorso non è neppure possibile
determinare se sono successivi alla perizia del 29 novembre 2019, che –
si ricorda – RI 1 aveva contestato tardivamente;
che
contrariamente a quanto il ricorrente supponeva, la Pretura di Lugano ha emesso
le decisioni sulle azioni di appuramento dell’elenco oneri promosse dal
Cantone Ticino e dal Comune __________ già il 10 febbraio 2021;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);
che
il ricorrente è tuttavia reso attento che la parte agente in mala fede o in
modo temerario – ad esempio persistendo a far valere censure già respinte in
precedenti stadi dell’esecuzione – si espone a essere condannata a una multa
sino a 1500 franchi e al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n.
5.
LEF);
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.