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Decisione

15.2021.18

Asta immobiliare. Differimento. Procedura d’espropriazione del fondo da realizzare

30 aprile 2021Italiano5 min

ad ogni modo l’asta non è stata annullata, ma solo differita nel senso dell’art.

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.18

Lugano

30

aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso n. 5/2021

presentato il 12 febbraio 2021 da

RI 1 IT-

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione

di Mendrisio, o meglio contro l’avviso d’incanto immobiliare emesso il 22

gennaio 2021 nell’esecuzione n. __________ in realizzazione del pegno gravante

il fondo n. __________ RFD di __________ avviata nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, __________

e nell’esecuzione

ordinaria n. __________ promossa dalla

Confederazione Svizzera, Berna

(rappresentata dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il ricorrente chiede l’annullamento della procedura di

realizzazione del proprio fondo, facendo valere che l’annullamento della

precedente asta prevista per il 5 novembre 2020 ha fatto decadere tutta la

procedura esecutiva;

ch’egli

non motiva la sua allegazione, la quale si avvera quindi irricevibile (v. art.

Fatti

7 cpv. 3 lett. b della legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);

che

ad ogni modo l’asta non è stata annullata, ma solo differita nel senso dell’art.

141 cpv. 1 LEF a causa del ricorso da lui presentato contro l’elenco oneri (v.

comunicazione dell’UE del 2 novembre 2020);

che

le sue contestazioni delle ipoteche legali dello Stato del Cantone Ticino e del

Comune __________ sono state nel frattempo liquidate (v. sentenze della Pretura

di Lugano del 10 febbraio 2021 e di questa Camera in data odierna

nell’inc. 15.2021.28);

che

l’esecuzione ha quindi ripreso regolarmente il suo corso e la fissazione di una

nuova asta ne è la logica e giusta conseguenza;

che

il ricorrente allega di aver promosso una procedura espropriativa materiale nei

confronti del Comune di Capriasca in cui chiede il pagamento di un’indennità di

fr. 500'000.–, che a suo dire gli permetterà di far fronte a tutti i suoi

debiti;

che

il ricorrente non cita alcuna norma che giustificherebbe la sospensione del

procedimento esecutivo fino alla decisione nella procedura d’espropriazione;

che

la realizzazione di un fondo può del resto essere differita unicamente nel

quadro dell’art. 123 LEF, oppure quando è pendente un ricorso, un’azione di

rivendicazione, di contestazione dell’elen­­co oneri o un’altra procedura che

paralizza la realizzazione del fondo (art. 141 LEF);

che

non basta invece una semplice aspettativa, al di là dell’oriz­zonte temporale dell’art. 133 LEF, di una futura plusvalenza,

in par­ticolare risultante da un atteso cambiamento del piano regolatore

(sentenza della CEF 15.2017.89 del 21 agosto 2018, consid. 4.2, massimata in

Considerandi

RtiD 2019 I 649 n. 69c);

che

RI 1 si duole nuovamente di non aver ricevuto la comunicazione della domanda di

realizzazione;

ch’egli

omette però di citare la decisione di questa Camera con cui è stato stabilito

ch’egli l’aveva in realtà ricevuta il 6 settembre 2019 (sentenza 15.2020.78 del 9 settembre 2020 consid. 6);

che

quanto all’eccezione di perenzione dell’esecuzione che il ricorrente fonda sull’art.

154.

LEF “nella misura in cui

fosse PI 1 ad aver richiesto la messa in vendita del fondo”, la censura è del tutto abusiva, non solo perché egli è perfettamente

al corrente dello stato della

procedura di realizzazione, visto che quello in esa­me è già

il terzo ricorso da lui presentato (oltre a quello già citato v. la decisione 15.2020.97 del 13 ottobre 2020), ma anche

perché questa Camera ha già respinto l’eccezione in questione nella predetta

decisione del 9 settembre 2020 (consid. 6);

che

anche la contestazione della perizia di stima del fondo, che per il ricorrente “non è più attuale”,

è la ripetizione di una censura dilatoria già fatta valere in un precedente

ricorso (v. la più volte citata decisione del 9 settembre 2020, consid. 4.3);

che

gli elementi di cui il perito non avrebbe tenuto conto non solo non sono

minimamente sostanziati con documenti, ma dal ricorso non è neppure possibile

determinare se sono successivi alla perizia del 29 novembre 2019, che –

si ricorda – RI 1 aveva contestato tardivamente;

che

contrariamente a quanto il ricorrente supponeva, la Pretura di Lugano ha emesso

le decisioni sulle azioni di appuramento del­l’e­lenco oneri promosse dal

Cantone Ticino e dal Comune __________ già il 10 febbraio 2021;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]);

che

il ricorrente è tuttavia reso attento che la parte agente in mala fede o in

modo temerario – ad esempio persistendo a far valere censure già respinte in

precedenti stadi dell’esecuzione – si espo­ne a essere condannata a una multa

sino a 1500 franchi e al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 2 n.

5.

LEF);

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.