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Decisione

15.2021.19

Minimo di esistenza. Supplemento per il diritto di visita a un figlio. Spese di trasferte con il treno

31 marzo 2021Italiano15 min

d’esecuzione di Locarno (UE) ha stabilito il minimo esistenziale dell’escusso RI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.19

Lugano

31 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sui ricorsi 18 e 22 febbraio 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,

o meglio contro le decisioni di pignoramento di redditi emesse il 9 e il 19

febbraio 2021 nelle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da

Cantone Ticino, Bellinzona (es. n. __________ e __________)

Confederazione Svizzera, Berna (es. n. __________ e __________)

(rappresentati dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

PI 3, __________ (es. n. __________)

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

PI 5, __________ (es. n. __________)

Kanton Aargau, Aarau (es. n. __________)

(rappresentato dalla Gerichtskasse Baden,

Baden)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A

favore del gruppo composto delle sette esecuzioni summenzionate, ammontanti

complessivamente a fr. 10'860.–, il 9 febbraio 2021 l’Ufficio

d’esecuzione di Locarno (UE) ha stabilito il minimo esistenziale dell’escusso RI

1, in sua assenza, in fr. 1'411.– mensili (minimo di base di fr. 1'200.–

e spese per pasti fuori domicilio di fr. 211.–). In seguito a un primo

ricorso del 18 febbraio 2021 e alla produzione dei documenti chiesti al diretto

interessato per e-mail già il 1° febbraio 2021, il 19 febbraio l’UE ha

determinato la quota pignorabile dei suoi redditi sulla base del seguente

computo:

Redditi

Debitore

fr.

3'592.90

Datrice di lavoro: __________

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'260.00

Affitto + spese accessorie

Assicurazione malattia

fr.

413.15

Premio LAMal

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Impossibilitato al rientro al domicilio

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

77.00

__________: km 4x4x19.16 =154 km/mese a 0.5 fr./km = fr. 77.– (Circolare CEF n. 39/2015,

versione 2021)

Altri

fr.

50.00

Posteggio autovettura

Totale

fr.

3'211.15

Arrotondato a fr. 3'212.–­

L’UE

ha quindi pignorato presso la datrice di lavoro l’importo mensile eccedente fr. 3'212.–

(indicativamente fr. 380.90) dal 19 febbraio 2021.

C. Con

un secondo ricorso del 22 febbraio 2021, RI 1 ha impugnato anche la (seconda)

decisione del 18 febbraio 2021, rimproverando all’UE di non aver considerato tutti

i costi da lui sopportati che risultano dalla decisione 3 settembre 2019 dalla

Pretura di Locarno-Campagna, in particolare le spese per l’esercizio del

diritto di visita alla figlia, l’imposta di circolazione e i premi di

assicurazione del veicolo, così come tutta una serie di altre spese.

D. Con

osservazioni del 5 marzo 2021 l’Ufficio esazione e condoni ha precisato che non

era in corso alcuna procedura di condono, l’ultima domanda di RI 1 essendo

stata respinta il 16 gennaio 2020, mentre nelle sue dell’8 marzo la moglie

separata PI 3 si è implicitamente opposta al ricorso, pur ammettendo spe­se per

le relazioni personali con la figlia PI 6 di fr. 324.– mensili al massimo.

Con osservazioni del 10 marzo 2021, l’UE ha confermato la propria decisione,

rimettendosi però al giudizio della Camera sulla questione delle spese per l’esercizio

del diritto di visita della figlia.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 9 febbraio 2021 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28

agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­ficio

alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19

consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011

del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

Le

parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento

dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel

proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte

rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti

che non risultano dall’in­­carto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).

3. In

entrambi i ricorsi RI 1 si duole anzitutto che le decisioni impugnate non

considerano le spese correnti ch’egli è obbligato a pagare e si riferisce al

riguardo alla decisione emessa il 3 settembre 2019 dalla Pretura

di Locarno-Campagna nella causa da lui promossa per ottenere, invano, la

riduzione del contributo alimentare di fr. 800.– convenuto con la moglie a

favore della figlia PI 6 (nata il 24 luglio 2012) con un accordo omologato il 7

maggio 2015 dal Bezirksgericht di Baden a protezione dell’unione coniugale.

Egli perde di vista, però, che la decisione in questione da una parte non

riflette (più) la sua situazione finanziaria attuale – è stata emessa quasi un

anno e mezzo fa e per alcuni dati, come le spese di esercizio del diritto di

visita, rinvia all’accordo delle parti concluso nel lontano 2015 – e dall’altra

è fondata su una nozione – civile – del fabbisogno minimo diversa da quella del

minimo esistenziale ai sensi dell’art. 93 LEF, qualificata come fabbisogno mi-nimo

“allargato” (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4), che comprende oltre al

minimo della LEF – se le

condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di

famiglia come per esempio i premi dell’assicurazione malattia complementare. D’al­tronde, nel minimo

esistenziale della LEF possono essere computate solo le spese

indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF

121 III 22, consid. 3/a; sentenza della CEF 15.2017.94 del 28 febbraio 2018

consid. 4). La censura del ricorrente è di conseguenza, in sé,

senza rilievo. A scanso di equivoci va precisato che il contributo alimentare

di fr. 800.– mensili per la figlia viene prelevato alla fonte, sicché non

dev’essere contato nel minimo esistenziale LEF, il pignoramento vertendo sul

salario net­to (ossia già dedotto quel contributo).

4. Nel

riferirsi alla decisione della Pretura di Locarno-Campagna appena citata, il

ricorrente pare voler ottenere che i fr. 1'000.– considerati a titolo di “spese per il diritto di visita” (a pag. 5) siano computati anche nel suo minimo esistenziale a norma

della LEF. Co­me sia composta questa somma, pattuita dai coniugi nel maggio del

2015 nella procedura a tutela dell’unione coniugale, egli però non spiega né

dimostra di sostenere effettivamente costi mensili per fr. 1'000.– a tale

titolo. Al riguardo la moglie, nelle osservazioni al ricorso, rileva che il

padre esercita il suo diritto di visita al massimo un weekend su due e che

tenuto conto del costo di un abbonamento generale FFS per lui e la figlia, le

sue spese per mantenere le relazioni personali con lei non superano fr. 324.–

mensili.

4.1 La

Camera ha già avuto modo di precisare che le spese di trasferta dal domicilio

dell’escusso a quello del figlio sono computabili nel minimo esistenziale al

massimo per le visite stabilite nel contratto di mantenimento firmato dai

genitori e omologato dall’au­torità di protezione dei minori (sentenza 15.2015.16

del 13 ottobre 2015, RtiD 2016 I 749 n. 57c, consid. 4.3/d). D’altronde, se il

debitore, spesso e per un lasso di tempo superiore alla media, alloggia e

mantiene presso di sé un figlio, di cui non ha la custodia, se ne deve tenere conto nel computo del minimo

Considerandi

vitale (sentenza del­la CEF 15.2008.95 del 29 gennaio 2009, RtiD 2009 II 752 n.

55c, consid. 7; Ochsner

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 107 ad art. 93 LEF).

4.2

Nella fattispecie né il ricorrente né la

moglie hanno precisato le modalità d’esercizio del diritto di visita. Pare ch’egli

venga a prendere la figlia al domicilio della madre a __________ (AG) il sabato

e ve la riporti la domenica. Se così fosse, la posta per le trasferte con l’automobile

andrebbe aumentata a fr. 505.– (ai 154 km percorsi per lavoro, si

aggiungerebbero 1760 km [2 x 4 x 220 km] per gli spostamenti tra __________ e __________

alla tariffa chilometrica ponderata di fr. 0.264/km secondo la Circolare

CEF n. 39/2015). Un ulteriore aumento per

spese di vitto della figlia durante le permanenze a casa del padre non si

giustificherebbe invece, visto che la frequenza del diritto di visita di

un weekend su due corrisponde a quella abituale, che non dà diritto al debitore

a un supplemento (sopra consid. 4.1). Ad ogni modo, già a sé solo il

supplemento per i costi di trasferta a __________ (fr. 428.–) assorbirebbe

l’ec­cedenza pignorabile determinata dall’UE (v. sopra ad B).

4.3

La

moglie sostiene però che RI 1 potrebbe utilizzare i trasporti pubblici per

esercitare il diritto di visita, per un costo mensile di fr. 324.– (1⁄12 del prezzo dell’abbonamento

generale FFS in seconda classe per adulti, di fr. 3'860.–, e della Carta

bimbi accompagnati fino a 16 anni, di fr. 30.–). Tenuto conto dei tempi di

percorrenza sensibilmente uguali per ambedue i mezzi di trasporto (secondo Google

Maps sulle tre ore con l’auto e circa tre ore e venti con il treno) e dell’obbligo

del debitore di ridurre le proprie spese, la soluzione proposta dalla moglie

può essere condivisa, però con una differenza. Vista la precaria situazione

economica del ricorrente, pare escluso ch’egli possa pagare in una volta il

prezzo dell’abbonamento generale annuo. Pagato in rate mensili, il suo costo

sale a fr. 340.– mensili e quindi il costo totale, inclusa la Carta bimbi

accompagnati, a fr. 342.50. Questo

importo va aggiunto al minimo esistenziale determinato dall’UE, che

cresce così a fr. 3'555.– arrotondati.

5.

Il

ricorrente afferma inoltre che nel minimo vitale calcolato dall’UE mancano i

costi dell’assicurazione del veicolo, dell’imposta di circolazione e “del soccorso stradale”, il conguaglio delle spese condominiali, le spese di cura non coperte

dall’assicurazione malati di base, i costi “per l’appartenenza al sindacato” nonché i premi del­l’assicurazione della mobilia domestica, della

responsabilità civile privata e della protezione giuridica. Rinvia alla

documentazione allegata, che contrariamente a quanto indicato nel ricorso non è

numerata ed è quindi di difficile consultazione.

5.1

Nel

costo delle trasferte computato dall’UE, di fr. 0.50/km, sono già incluse le

spese effettive fisse e variabili dell’autoveicolo, salvo l’ammortamento,

calcolati dal Touring Club svizzero, in particolare l’imposta di circolazione e

i premi d’assicurazione (punto 1 della Circolare n. 39/2015 del 20 novembre

2015.

sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai

fini del calcolo del minimo esistenziale). L’assicurazione di soccorso stradale

non è obbligatoria e quindi non è indispensabile nel senso dell’art. 93 LEF,

sicché la richiesta di computare la quota d’adesione all’Au­tomobile Club

Svizzero (ACS) va respinta.

Nelle

sue osservazioni la moglie postula invero lo stralcio delle spese

per l’auto, le targhe e il posteggio, apparentemente con riferimento alle

trasferte da compiere dal marito per esercitare il diritto di visita. Non afferma

invece che l’automobile, contrariamente a quanto stabilito dall’UE, non gli

sarebbe necessaria per svolgere la sua attività professionale. Ma anche se si

dovesse dedurre dalle sue allegazioni una simile contestazione implicita, in

assenza di motivazione la censura non potrebbe ch’essere considerata

irricevibile.

5.2

Per

quanto attiene al conguaglio delle spese condominiali, quello prodotto dal reclamante, di fr. 166.75,

concerne il periodo dal 1° lu­glio 2019 al 30 giugno 2020. Riferito a

prestazioni fornite prima del pignoramento, quel costo non può essere preso in

considerazione nel minimo esistenziale. Semmai, il ricorrente chiederà all’UE

di pagare il prossimo conguaglio.

5.3

Secondo

il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza, l’Ufficio deve riconoscere

all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute che l’escusso

o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità

del pignoramento, nel­la misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque

prevedibili) al momento del pignoramento, ritenuto che solo le spese di

automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129

III 244 seg., consid. 4.2 e 4.3). Possono però essere prese in considerazione solo

le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (sopra

consid. 3 i.f.).

Nel

caso in esame, il ricorrente non ha specificato quali siano le spese di cura

non coperte dall’assicurazione malati di base da inserire, a suo dire, nel

minimo vitale. Il costo di un abbonamento a un fitness (come quello di cui egli

ha prodotto una conferma per l’anno 2020) non rientra tra le spese

indispensabili nel senso del­l’art. 93 LEF. Solo i trattamenti la cui necessità

è certificata da un medico entrano in considerazione, specie se non sono presi

a carico dall’assicurazione malati obbligatoria. Anche su questo punto il

ricorso si rivela infondato.

5.4

Il

ricorrente non ha dimostrato che la quota “per l’appartenenza al sindacato”

sia obbligatoria. Ora, solo il costo delle assicurazioni obbligatorie può

essere aggiunto al minimo di base (sentenza della CEF 15.2012.117 del 26

novembre 2012, RtiD 2013 II 921 n. 57c, consid. 1.2/a; sotto consid. 5.5). Il

suo mancato inserimento nel minimo esistenziale resiste quindi alla critica.

5.5

Quale

supplemento al minimo vitale di base possono essere riconosciuti solo i premi

delle assicurazioni obbligatorie (Tabella citata al consid. 2, cifra II/3),

mentre i premi delle assicurazioni private usuali sono già compresi nel minimo

vitale di base (Tabella, cifra I; sentenza della CEF 15.2019.59

del 23 ottobre 2019 consid. 6.3). Di conseguenza, la

richiesta del ricorrente di aggiungere al proprio minimo esistenziale i premi

dell’assicurazione della mobilia domestica, della responsabilità civile privata

e della protezione giuridica non può essere accolta (ad es. sentenze della CEF

15.201935

del 23/7/2019 consid. 5, 15.2017.49 del 2 agosto 2017 consid. 4 e

15.2015.16

del 13 ottobre 2015 consid. 9).

6.

Nelle

osservazioni al ricorso, PI 3 chiede che le spese per l’abitazione siano “ricondotte agli usuali termini”. Non quantificata né motivata, la censura è irricevibile.

7.

Nel

primo ricorso RI 1 si è lamentato della “prepotenza” del­l’UE, che l’avrebbe

chiamato sul posto di lavoro, ignorando la sua “Privacy”, pur conoscendo i

suoi recapiti privati.

7.1

Egli

dimentica di precisare di non aver dato seguito alle convocazioni dell’UE, di

aver prodotto la documentazione richiesta solo in seguito alla prima decisione

di pignoramento e dopo aver contestato in modo ingiustificato le richieste dell’UE

e la validità delle esecuzioni (v. email del 4 febbraio 2021). Va infatti

ricordato che l’escusso è tenuto ad assistere al pignoramento o a farvisi

rappresentare e a indicare tutti i suoi beni e crediti nella misura necessaria

a un sufficiente pignoramento (art. 91 cpv. 1 LEF). In caso d’inosservanza di

questi doveri, l’ufficio d’esecuzione può ordinar­ne

l’accompagnamento per mezzo della polizia (art. 91 cpv. 2 LEF) e

denunciarlo al Ministero pubblico per il reato d’inosservanza

di norme della procedura di esecuzione e fallimento (art. 323 n. 2 CP). L’ufficio

può inoltre acquisire d’ufficio le informazioni necessarie all’esecuzione del

pignoramento direttamente presso i terzi che detengono beni dell’escusso o

verso i quali questi vanta crediti (segnatamente il datore di lavoro), tenuti

per legge allo stesso dovere d’informazione cui soggiace il debitore (art. 91

cpv. 4 e 5 LEF), anzi deve farlo se, come nel caso concreto, l’escusso non

presenzia al pignoramento o non collabora (sentenza della CEF 15.2016.49 del 23

settembre 2016, consid. 2.1). Per evitare questi inconvenienti, il debitore non

ha che dare sollecitamente seguito al suo dovere d’informazione e

collaborazione.

7.2

Per

chiarezza non è inoltre inutile rammentare che l’ufficio d’ese­cuzione non deve

e non può verificare la validità materiale dei crediti posti in esecuzione.

Spetta all’escusso far valere le sue ragioni secondo le vie giuridiche previste

dalla legge, ovvero interponendo opposizione

all’esecuzione contestata e difendendosi in un’eventua­-le procedura

volta al rigetto dell’opposizione. Sono pertanto ingiustificate le critiche

rivolte all’UE per non aver verificato l’esistenza dei crediti posti in

esecuzione dall’Ufficio esazione e condoni, per tacere del fatto che non è dato

di capire a quali “documenti

annessi alla richiesta di condono” il ricorrente si

riferisca.

8.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto

nel senso che il minimo esistenziale del ricorrente è stabilito in fr. 3'555.–

mensili con effetto dal 9 febbraio 2021.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– Gerichtskasse

Baden, Mellingerstrasse 2a, Baden;

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.