15.2021.2
Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria
6 settembre 2021Italiano7 min
febbraio 2020 e il 14 settembre 2020, l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha
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Incarto n.
15.2021.2
Lugano
6 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella procedura avviata con istanza 4 gennaio 2021 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui
chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a
PI 1, __________
nell’eredità
giacente fu PI 2 (†
2000), composta
oltre all’escusso PI 1 di:
PI 3, __________
PI 4, __________
PI 5, __________
nelle varie esecuzioni promosse contro l’escusso da:
PI 13, __________
PI 6, __________
PI 7, __________
(rappresentati dall’RA 1, __________)
PI 8, __________
PI 9, __________
PI 10, __________
(rappresentato dal proprio Municipio, __________)
PI 11, __________
PI 12, __________
PI 14, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nelle 31 esecuzioni promosse nei confronti di PI 4 per oltre fr. 246'000.–
complessivi, il 22 dicembre 2018, l’11 giugno 2019, il 12 novembre 2019, il 12
febbraio 2020 e il 14 settembre 2020, l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha
pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione
ereditaria del padre fu PI 2(†2000). Nei verbali di
pignoramento l’ufficio ha indicato che la comunione ereditaria è composta di PI 3, PI 1 e PI 4, e che la quota di partecipazione dell’escusso è di 1⁄8. L’Ufficio ha elencato quali beni appartenenti alla comunione i
fondi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________
siti sul territorio del Comune di C__________, attribuendo alla quota di
partecipazione dell’escusso il valore di stima di fr. 147'161.65.
B. Avendo vari creditori presentato le domande
di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 22 settembre 2020 a norma dell’art.
9 dell’Ordinanza del Tribunale federale
concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della
quale nessuna conciliazione è
potuta essere raggiunta in assenza dei creditori, ad eccezione del PI 10, e degli
eredi, ad eccezione del debitore.
C. A
seguito della trasmissione da parte di PI 3 della decisione del 13 maggio 2020
del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna (incarto
OR.2020.3), il 19 agosto 2020 l’UE è venuto a conoscenza che PI 5, figlio del
defunto PI 2, che aveva rinunciato al suo diritto ereditario nella successione
del padre, è poi subentrato nella comunione ereditaria quale erede legittimo
della sorella nel frattempo deceduta __________, assieme al fratello PI 1 e all’altra
sorella PI 4.
D. Il
29 settembre 2020, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di
dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote
ereditarie pignorate, inserendo tra
gli eredi anche PI 5 e stabilendo le seguenti partecipazioni alla comunione
ereditaria:
– PI
3, 75%,
– PI
1, 11.1%,
– PI
4 11.1%,
– PI
5, 2.8%.
E. Nel termine impartito non è pervenuta all’UE alcuna
proposta.
F. Il
17 dicembre 2020 l’UE ha comunicato a tutti i creditori che il valore venale
della quota spettante al debitore nella comunione ereditaria ammonta a fr. 202'378.53
e che il debito ipotecario effettivo assomma a complessivi fr. 657'000.–.
G. Il
4 gennaio 2021 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di
realizzazione dei diritti in comunione pignorati.
Considerato
in
diritto:
1. Ricevuta
la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca
tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando
poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10
cpv. 1 ODiC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della
comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei
diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota
pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione
del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
Considerandi
2.
Nel caso di specie l’UE ha correttamente stabilito
che la quota parte
dell’escusso nella comunione ereditaria corrisponde all’11.1%, ossia ai 4⁄36 della stessa. Della
sostanza ereditaria fanno parte i fondi n. __________, __________, __________, __________,
__________ e __________ RFD di C__________, stimati dal perito incaricato a
questo scopo dall’UE in fr. 1'823'230.– complessivi, sicché l’interessenza del debitore è stata valutata
in fr. 202'378.53. Questo valore corrisponde invero al valore lordo della
sua interessenza. Alfine di ottenere il valore netto, da tale importo deve
ancora essere dedotta la sua partecipazione dell’11.1% al debito ipotecario
effettivo gravante le proprietà appartenenti alla comunione ereditaria,
determinato dall’UE in fr. 657'000.–, e quindi di fr. 72'927.– a
carico del solo PI 1. Ne consegue che in base agli accertamenti effettuati dall’UE,
il valore netto della quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di fr. 129'451.– (ossia fr. 202'378.– ./.
fr. 72'927.–).
2.1
Nello
scritto del 17 dicembre 2020 l’UE ha comunicato a tutti i creditori che il
valore dell’interessenza del debitore ammonta a fr. 202'378.53 e il debito
ipotecario effettivo a fr. 657'000.– complessivi. Tali accertamenti non sono stati contestati da nessuna
delle parti interessate, men che meno dall’escusso. In queste cir-costanze si può pertanto ritenere che
il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art.
10.
cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la
soluzione alternativa dello scioglimento
della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una
simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è
comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del
pignoramento (di oltre fr. 246'000.– al 22 settembre 2020), ma anche di
quello (di più di fr. 176'000.–)
del maggiore creditore (PI 12), sono decisamente
superiori al valore di stima della quota dell’escusso.
2.2
L’alternativa
dello scioglimento della comunione ereditaria potrebbe
invero essere più vantaggiosa per i creditori la cui pretesa è esigua e che
hanno quindi un minore interesse ad acquisire la quota all’asta. Secondo le
stime appena ricordate, essi potrebbero ricevere infatti un dividendo dell’ordine
del 50% in caso di liquidazione della comunione ereditaria, mentre non
percepirebbero nulla se il maggior creditore dovesse farsi aggiudicare la
quota dell’escusso per un prezzo vicino all’importo del suo credito. Nessun
creditore ha però proposto di procedere allo scioglimento della successione e
soprattutto nessuno si è dichiarato pronto ad anticipare le relative spese,
sicché il rischio è concreto che in mancanza di anticipo la quota dell’escusso
debba, comunque sia, essere venduta ai pubblici incanti giusta l’art. 10 cpv. 4
ODiC.
2.3
L’istanza è quindi da accogliere nel senso di
ordinarne la realizzazione a mezzo di asta
pubblica.
3.
Per legge non si preleva la tassa di giustizia e
non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti
dell’interessenza di
4⁄36 spettante a PI 2 nella divisione
della comunione ereditaria del padre PI 2.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno, e
per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.