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Decisione

15.2021.2

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria

6 settembre 2021Italiano7 min

febbraio 2020 e il 14 settembre 2020, l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.2

Lugano

6 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella procedura avviata con istanza 4 gennaio 2021 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui

chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

PI 1, __________

nell’eredità

giacente fu PI 2 (†

2000), composta

oltre all’escusso PI 1 di:

PI 3, __________

PI 4, __________

PI 5, __________

nelle varie esecuzioni promosse contro l’escusso da:

PI 13, __________

PI 6, __________

PI 7, __________

(rappresentati dall’RA 1, __________)

PI 8, __________

PI 9, __________

PI 10, __________

(rappresentato dal proprio Municipio, __________)

PI 11, __________

PI 12, __________

PI 14, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nelle 31 esecuzioni promosse nei confronti di PI 4 per oltre fr. 246'000.–

complessivi, il 22 dicembre 2018, l’11 giugno 2019, il 12 novembre 2019, il 12

febbraio 2020 e il 14 settembre 2020, l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha

pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione

ereditaria del padre fu PI 2(†2000). Nei verbali di

pignoramento l’ufficio ha indicato che la comunione ereditaria è composta di PI 3, PI 1 e PI 4, e che la quota di partecipazione del­l’escusso è di 1⁄8. L’Ufficio ha elencato quali beni appartenenti alla comunione i

fondi n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________

siti sul territorio del Comune di C__________, attribuendo alla quota di

partecipazione dell’escusso il valore di stima di fr. 147'161.65.

B. Avendo vari creditori presentato le domande

di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati a un’udienza tenutasi il 22 settembre 2020 a norma dell’art.

9 dell’Ordinanza del Tribunale federale

concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della

quale nessuna conciliazione è

potuta essere raggiunta in assenza dei creditori, ad eccezione del PI 10, e degli

eredi, ad eccezione del debitore.

C. A

seguito della trasmissione da parte di PI 3 della decisione del 13 maggio 2020

del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna (incarto

OR.2020.3), il 19 agosto 2020 l’UE è venuto a conoscenza che PI 5, figlio del

defunto PI 2, che aveva rinunciato al suo diritto ereditario nella successione

del padre, è poi subentrato nella comunione ereditaria quale erede legittimo

della sorella nel frattempo deceduta __________, assieme al fratello PI 1 e all’altra

sorella PI 4.

D. Il

29 settembre 2020, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di

dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione delle quote

ereditarie pignorate, inseren­do tra

gli eredi anche PI 5 e stabilendo le seguenti partecipazioni alla comunione

ereditaria:

– PI

3, 75%,

– PI

1, 11.1%,

– PI

4 11.1%,

– PI

5, 2.8%.

E. Nel termine impartito non è pervenuta all’UE alcuna

proposta.

F. Il

17 dicembre 2020 l’UE ha comunicato a tutti i creditori che il valore venale

della quota spettante al debitore nella comunione ereditaria ammonta a fr. 202'378.53

e che il debito ipotecario effettivo assomma a complessivi fr. 657'000.–.

G. Il

4 gennaio 2021 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di

realizzazione dei diritti in comunione pignorati.

Considerato

in

diritto:

1. Ricevuta

la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca

tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando

poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10

cpv. 1 ODiC). L’autorità

di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della

comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei

diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota

pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione

del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

Considerandi

2.

Nel caso di specie l’UE ha correttamente stabilito

che la quota par­te

dell’escusso nella comunione ereditaria corrisponde all’11.1%, ossia ai 4⁄36 della stessa. Della

sostanza ereditaria fanno parte i fondi n. __________, __________, __________, __________,

__________ e __________ RFD di C__________, stimati dal perito incaricato a

questo scopo dall’UE in fr. 1'823'230.– complessivi, sicché l’interessenza del debitore è stata valutata

in fr. 202'378.53. Questo valore corrisponde invero al valore lordo della

sua interessenza. Alfine di ottenere il valore netto, da tale importo deve

ancora essere dedotta la sua partecipazione dell’11.1% al debito ipotecario

effettivo gravante le proprietà appartenenti alla comunione ereditaria,

determinato dall’UE in fr. 657'000.–, e quindi di fr. 72'927.– a

carico del solo PI 1. Ne consegue che in base agli accertamenti effettuati dal­l’UE,

il valore netto della quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di fr. 129'451.– (ossia fr. 202'378.– ./.

fr. 72'927.–).

2.1

Nello

scritto del 17 dicembre 2020 l’UE ha comunicato a tutti i creditori che il

valore dell’interessenza del debitore ammonta a fr. 202'378.53 e il debito

ipotecario effettivo a fr. 657'000.– complessivi. Tali accertamenti non sono stati contestati da nessuna

delle parti interessate, men che meno dall’escusso. In queste cir-costanze si può pertanto ritenere che

il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art.

10.

cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la

soluzione alternativa dello scioglimento

della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una

simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è

comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del

pignoramento (di oltre fr. 246'000.– al 22 settembre 2020), ma anche di

quello (di più di fr. 176'000.–)

del maggiore creditore (PI 12), sono decisamente

superiori al valore di stima della quota dell’escusso.

2.2

L’alternativa

dello scioglimento della comunione ereditaria potreb­be

invero essere più vantaggiosa per i creditori la cui pretesa è esigua e che

hanno quindi un minore interesse ad acquisire la quota all’asta. Secondo le

stime appena ricordate, essi potrebbero ricevere infatti un dividendo dell’ordine

del 50% in caso di liquidazione della comunione ereditaria, mentre non

percepirebbero nul­la se il maggior creditore dovesse farsi aggiudicare la

quota dell’e­­scusso per un prezzo vicino all’importo del suo credito. Nessun

creditore ha però proposto di procedere allo scioglimento della successione e

soprattutto nessuno si è dichiarato pronto ad anticipare le relative spese,

sicché il rischio è concreto che in mancanza di anticipo la quota dell’escusso

debba, comunque sia, essere venduta ai pubblici incanti giusta l’art. 10 cpv. 4

ODiC.

2.3

L’istanza è quindi da accogliere nel senso di

ordinarne la realizzazione a mezzo di asta

pubblica.

3.

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e

non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti

dell’interessenza di

4⁄36 spettante a PI 2 nella divisione

della comunione ereditaria del padre PI 2.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno, e

per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.