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Decisione

15.2021.20

Ricorso contro attestato di carenza di beni. Contestazione dell’omissione d’inserire tra le spese esecutive l’indennità attribuita al procedente nella procedura di rigetto dell’opposizione. Tardività

16 luglio 2021Italiano4 min

di proseguimento dell’esecuzione come ripetibili “secondo la decisione di stralcio del 07.01.2019”);

Source ti.ch

Incarto

n.

15.2021.20

Lugano

16

luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso per denegata giustizia

presentato il 18 febbraio 2021 dalla

RI 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

volto all’emanazione di una decisione dell’Ufficio

d’esecuzione di Mendrisio sulla richiesta di modifica dell’attestato di

carenza di beni emesso il 22 aprile 2020 nell’esecu­zione n. __________

promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

Ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 22 aprile 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha

emesso un attestato di carenza di beni di fr. 68'162.75 nell’esecu­zione

n. __________ promossa dalla RI 1 contro PI 1;

che

Fatti

il 19 maggio 2020 la creditrice ha chiesto di correggere l’atte­stato di

carenza di beni aggiungendo la somma di fr. 350.– (indicata nella domanda

di proseguimento dell’esecuzione come ripetibili “secondo la decisione di stralcio del 07.01.2019”);

che

il 19 giugno 2020 la procedente ha chiesto all’UE di spiegare il motivo per cui

non ha tenuto conto dell’indennità in questione;

che

il 16 luglio 2020 l’UE ha confermato per scritto quanto risposto

telefonicamente il 20 maggio 2020, ovvero che le spese processuali assegnate in

procedure ordinarie non sono considerate co­me spese d’esecuzione;

che

il 23 novembre 2020 la RI 1 ha richiesto l’emanazione di un “decreto/ordine” in

merito al rifiuto di aggiunge­re l’indennità di fr. 300.– (sic) nelle spese

contemplate dall’atte­stato di carenza di beni;

che

il 24 novembre 2020 l’UE ha ribadito la sua argomentazione allegando la sua

risposta del 16 luglio;

che

con ricorso del 18 febbraio 2021, la RI 1 chiede che l’UE emetta una decisione

impugnabile sulle sue richieste del 19 giugno e del 23 novembre 2020;

che la ricorrente perde però di vista che l’UE,

nell’emettere l’atte­stato di carenza di beni il 22 aprile 2020, si è già determinato sulla sua richiesta,

contenuta nella domanda di proseguimento dell’ese­­cuzione, di aggiungere alle spese esecutive le ripetibili di fr. 350.–

accordatele dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con il

decreto di stralcio della causa di rigetto dell’opposizione emesso il 7 gennaio

2019 (inc. SO.2018.885);

che

la (prima) contestazione mossa dalla ricorrente il 19 maggio 2020 risulta

quindi tardiva, in quanto avvenuta ben oltre il termine di ricorso di dieci

giorni stabilito dall’art. 17 cpv. 2 LEF, tenuto con­to che la RI 1 aveva

ricevuto l’attestato già il 23 aprile 2020 (come risulta dal timbro della sua

rappresentante sull’attestato stesso, accluso al ricorso quale doc. 5);

che

Considerandi

fatta salva l’ipotesi della nullità – che nella fattispecie non entra in

considerazione – l’ufficio d’esecuzione può modificare un suo provvedimento,

mediante riconsiderazione, solo in caso di ricorso e fino all’invio della sua

risposta (art. 17 cpv. 4 LEF);

che

se, come nel caso in esame, non è impugnato tempestivamente, il provvedimento

passa in giudicato e non può più essere modificato dall’ufficio;

che

il rifiuto implicito dell’UE di modificare l’attestato di carenza di beni

significato alla ricorrente con lo scritto del 16 luglio 2020 si avvera quindi

giustificato, ancorché per un altro motivo di quello indicato (peraltro errato,

perché il decreto di stralcio del 7 gennaio 2019 è stato emanato nella procedura

di rigetto dell’opposizione);

che

le domande della RI 1 volte all’emana­zione di una decisione formale sulle sue

richieste del 19 giugno e del 23 novembre 2020 risultano prive d’interesse

giuridico degno di protezione, e sono quindi irricevibili, dal momento che l’UE

vi ha già risposto con la comunicazione del 16 luglio 2020 e che le richieste

di modifica dell’attestato di carenza di beni sono, comunque sia, tardive;

che per legge non si preleva

la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5

LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci

giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.

c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante

le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.