15.2021.20
Ricorso contro attestato di carenza di beni. Contestazione dell’omissione d’inserire tra le spese esecutive l’indennità attribuita al procedente nella procedura di rigetto dell’opposizione. Tardività
16 luglio 2021Italiano4 min
di proseguimento dell’esecuzione come ripetibili “secondo la decisione di stralcio del 07.01.2019”);
Source ti.ch
Incarto
n.
15.2021.20
Lugano
16
luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso per denegata giustizia
presentato il 18 febbraio 2021 dalla
RI 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
volto all’emanazione di una decisione dell’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio sulla richiesta di modifica dell’attestato di
carenza di beni emesso il 22 aprile 2020 nell’esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
Ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 22 aprile 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha
emesso un attestato di carenza di beni di fr. 68'162.75 nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla RI 1 contro PI 1;
che
Fatti
il 19 maggio 2020 la creditrice ha chiesto di correggere l’attestato di
carenza di beni aggiungendo la somma di fr. 350.– (indicata nella domanda
di proseguimento dell’esecuzione come ripetibili “secondo la decisione di stralcio del 07.01.2019”);
che
il 19 giugno 2020 la procedente ha chiesto all’UE di spiegare il motivo per cui
non ha tenuto conto dell’indennità in questione;
che
il 16 luglio 2020 l’UE ha confermato per scritto quanto risposto
telefonicamente il 20 maggio 2020, ovvero che le spese processuali assegnate in
procedure ordinarie non sono considerate come spese d’esecuzione;
che
il 23 novembre 2020 la RI 1 ha richiesto l’emanazione di un “decreto/ordine” in
merito al rifiuto di aggiungere l’indennità di fr. 300.– (sic) nelle spese
contemplate dall’attestato di carenza di beni;
che
il 24 novembre 2020 l’UE ha ribadito la sua argomentazione allegando la sua
risposta del 16 luglio;
che
con ricorso del 18 febbraio 2021, la RI 1 chiede che l’UE emetta una decisione
impugnabile sulle sue richieste del 19 giugno e del 23 novembre 2020;
che la ricorrente perde però di vista che l’UE,
nell’emettere l’attestato di carenza di beni il 22 aprile 2020, si è già determinato sulla sua richiesta,
contenuta nella domanda di proseguimento dell’esecuzione, di aggiungere alle spese esecutive le ripetibili di fr. 350.–
accordatele dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud con il
decreto di stralcio della causa di rigetto dell’opposizione emesso il 7 gennaio
2019 (inc. SO.2018.885);
che
la (prima) contestazione mossa dalla ricorrente il 19 maggio 2020 risulta
quindi tardiva, in quanto avvenuta ben oltre il termine di ricorso di dieci
giorni stabilito dall’art. 17 cpv. 2 LEF, tenuto conto che la RI 1 aveva
ricevuto l’attestato già il 23 aprile 2020 (come risulta dal timbro della sua
rappresentante sull’attestato stesso, accluso al ricorso quale doc. 5);
che
Considerandi
fatta salva l’ipotesi della nullità – che nella fattispecie non entra in
considerazione – l’ufficio d’esecuzione può modificare un suo provvedimento,
mediante riconsiderazione, solo in caso di ricorso e fino all’invio della sua
risposta (art. 17 cpv. 4 LEF);
che
se, come nel caso in esame, non è impugnato tempestivamente, il provvedimento
passa in giudicato e non può più essere modificato dall’ufficio;
che
il rifiuto implicito dell’UE di modificare l’attestato di carenza di beni
significato alla ricorrente con lo scritto del 16 luglio 2020 si avvera quindi
giustificato, ancorché per un altro motivo di quello indicato (peraltro errato,
perché il decreto di stralcio del 7 gennaio 2019 è stato emanato nella procedura
di rigetto dell’opposizione);
che
le domande della RI 1 volte all’emanazione di una decisione formale sulle sue
richieste del 19 giugno e del 23 novembre 2020 risultano prive d’interesse
giuridico degno di protezione, e sono quindi irricevibili, dal momento che l’UE
vi ha già risposto con la comunicazione del 16 luglio 2020 e che le richieste
di modifica dell’attestato di carenza di beni sono, comunque sia, tardive;
che per legge non si preleva
la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5
LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci
giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett.
c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante
le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.