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Decisione

15.2021.21

Ricorso contro due precetti esecutivi. Tardività. Irricevibilità delle censure contro il titolo di credito indicato dall’escutente

4 marzo 2021Italiano4 min

di Lugano ha emesso i precetti esecutivi n. __________ e __________ nei confronti rispettivamente di RI 1 e RI 2 per l’incasso da ognuno

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.21

Lugano

4 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sulle “istanze” (recte: ricorsi) presentate il 18 febbraio

2021 da

RI 1, __________

RI 2, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 24 ottobre 2019 nelle esecuzioni

n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti dal

PI 1

(patrocinato dallo PA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che a domanda del PI 1 il 24 ottobre 2019 l’Uf­ficio d’esecuzione (UE)

Fatti

di Lugano ha emesso i precetti esecutivi n. __________ e __________ nei confronti rispettivamente di RI 1 e RI 2 per l’incasso da ognuno

di loro di spese condominiali e altri costi di fr. 26'357.45 complessivi,

oltre a interessi e spese;

che

con due “istanze” del 18 febbraio 2021 gli escussi chiedono l’annullamento dei precetti

esecutivi, spese a carico dell’escuten­­te;

che

salvo nei casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, contro ogni

provvedimento di un ufficio d’esecuzione – segnatamente un precetto esecutivo –

o di un ufficio dei fallimenti è dato ricorso all’autorità di vigilanza per

violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1

LEF);

che

le “istanze” in esame, interposte all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton

Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – vanno pertanto trattate

come ricorsi nel senso dell’art. 17 LEF;

che

il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il

ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);

che

nella fattispecie i precetti esecutivi sono stati notificati a RI 2 il 10

dicembre 2019 (come risulta dai precetti esecutivi acclusi ai ricorsi, a

tergo);

che

inoltrati solo il 18 febbraio 2021 i ricorsi sono ampiamente tardivi;

che

ad ogni modo le censure fatte valere dai ricorrenti – l’assenza di

riconoscimento in Svizzera del decreto ingiuntivo n. __________ del Tribunale

ordinario di Como indicato nei precetti esecutivi qua­le titolo di credito e

del verbale dell’assemblea condominiale del 23 marzo 2019 – sfuggono al potere

Considerandi

di cognizione della Camera, limitato alla verifica formale del rispetto del

diritto esecutivo, le contestazioni nel merito del credito posto in esecuzione

e del titolo invocato dall’escutente dovendo essere fatte valere nella

procedura (eventuale) di rigetto dell’opposizione (art. 79-84 LEF), ricordato

che il diritto esecutivo svizzero non prescrive all’escutente l’obbligo di

presentare un titolo esecutivo da sottoporre alla preventiva verifica dell’ufficio

d’esecuzione prima dell’emissione del precetto esecutivo (DTF 140 III 483

consid. 2.3.1; sentenza della CEF 15.2017.11 del 31 marzo 2017);

che i ricorsi sono pertanto irricevibili;

che

di conseguenza risulta inutile far notificare i ricorsi all’escu­tente per il

tramite dell’UE (cui andavano indirizzati: art. 7 cpv. 1 della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

[LPR, RL 280.200]);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. I ricorsi sono irricevibili.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.