15.2021.21
Ricorso contro due precetti esecutivi. Tardività. Irricevibilità delle censure contro il titolo di credito indicato dall’escutente
4 marzo 2021Italiano4 min
di Lugano ha emesso i precetti esecutivi n. __________ e __________ nei confronti rispettivamente di RI 1 e RI 2 per l’incasso da ognuno
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Incarto n.
15.2021.21
Lugano
4 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sulle “istanze” (recte: ricorsi) presentate il 18 febbraio
2021 da
RI 1, __________
RI 2, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro i precetti esecutivi emessi il 24 ottobre 2019 nelle esecuzioni
n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti dal
PI 1
(patrocinato dallo PA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che a domanda del PI 1 il 24 ottobre 2019 l’Ufficio d’esecuzione (UE)
Fatti
di Lugano ha emesso i precetti esecutivi n. __________ e __________ nei confronti rispettivamente di RI 1 e RI 2 per l’incasso da ognuno
di loro di spese condominiali e altri costi di fr. 26'357.45 complessivi,
oltre a interessi e spese;
che
con due “istanze” del 18 febbraio 2021 gli escussi chiedono l’annullamento dei precetti
esecutivi, spese a carico dell’escutente;
che
salvo nei casi nei quali la legge prescriva la via giudiziale, contro ogni
provvedimento di un ufficio d’esecuzione – segnatamente un precetto esecutivo –
o di un ufficio dei fallimenti è dato ricorso all’autorità di vigilanza per
violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1
LEF);
che
le “istanze” in esame, interposte all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton
Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – vanno pertanto trattate
come ricorsi nel senso dell’art. 17 LEF;
che
il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il
ricorrente ebbe notizia del provvedimento impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF);
che
nella fattispecie i precetti esecutivi sono stati notificati a RI 2 il 10
dicembre 2019 (come risulta dai precetti esecutivi acclusi ai ricorsi, a
tergo);
che
inoltrati solo il 18 febbraio 2021 i ricorsi sono ampiamente tardivi;
che
ad ogni modo le censure fatte valere dai ricorrenti – l’assenza di
riconoscimento in Svizzera del decreto ingiuntivo n. __________ del Tribunale
ordinario di Como indicato nei precetti esecutivi quale titolo di credito e
del verbale dell’assemblea condominiale del 23 marzo 2019 – sfuggono al potere
Considerandi
di cognizione della Camera, limitato alla verifica formale del rispetto del
diritto esecutivo, le contestazioni nel merito del credito posto in esecuzione
e del titolo invocato dall’escutente dovendo essere fatte valere nella
procedura (eventuale) di rigetto dell’opposizione (art. 79-84 LEF), ricordato
che il diritto esecutivo svizzero non prescrive all’escutente l’obbligo di
presentare un titolo esecutivo da sottoporre alla preventiva verifica dell’ufficio
d’esecuzione prima dell’emissione del precetto esecutivo (DTF 140 III 483
consid. 2.3.1; sentenza della CEF 15.2017.11 del 31 marzo 2017);
che i ricorsi sono pertanto irricevibili;
che
di conseguenza risulta inutile far notificare i ricorsi all’escutente per il
tramite dell’UE (cui andavano indirizzati: art. 7 cpv. 1 della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
[LPR, RL 280.200]);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. I ricorsi sono irricevibili.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.