15.2021.22
Rivendicazione del diritto di esercitare un usufrutto formulata solo dopo la ricezione dell’avviso d’incanto
15 aprile 2021Italiano8 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di
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Incarto n.
15.2021.22
Lugano
15 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 22 febbraio 2021
da
RI 1 GB-
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,
o meglio contro la decisione del 15 febbraio 2021 con cui ha dichiarato tardiva
la rivendicazione della ricorrente concernente il diritto di percepire i
redditi dell’usufrutto immobiliare intestato alla madre
PI 1, __________
(patrocinata dall’avv. PA 2, Ascona)
pignorato nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti di quest’ultima da
PI 2, __________ (GR)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 maggio 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di
Locarno, PI 2 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 162'709.75
oltre a interessi e spese.
B. Il
3 settembre 2019, l’UE ha pignorato a favore dell’escutente, a concorrenza di fr. 222'611.10,
il diritto di usufrutto vita natural du-rante iscritto a favore dell’escussa
sull’unità di proprietà per piani (PPP) n. __________ di 48⁄1000 __________ RFD di __________ intestata alla figlia RI 1.
C. Con sentenza dell’11 gennaio 2021 (inc. 15.2020.27) la scrivente Camera
ha fatto ordine all’UE di procedere alla realizzazione ai pubblici incanti o a
trattative private del diritto di esercitare l’usufrutto.
D. L’8 febbraio 2021 l’UE ha emesso il relativo avviso d’incanto per il 24
febbraio.
E. Con
scritto dell’11 febbraio 2021, RI 1 ha chiesto all’UE di assegnarle in virtù
dell’art. 108 cpv. 1 n. 2 LEF un termine di 20 giorni per inoltrare causa di
rivendicazione del diritto di esercitare l’usufrutto
contro PI 2 e PI 1.
F. Con
decisione del 12 febbraio 2021, l’UE ha dichiarato la rivendicazione di RI 1
tardiva, e pertanto perenta.
G. Con
ricorso del 22 febbraio 2021, RI 1 postula, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del provvedimento appena citato e la sua riforma nel
senso di assegnarle un termine di 20 giorni per promuovere azione di
rivendicazione.
H. Il
23 febbraio 2021, il presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto
sospensivo.
I. Con
osservazioni del 18 marzo 2021, PI 2 ha chiesto alla Camera di non entrare nel
merito del ricorso e sussidiariamente di respingerlo, ponendo spese e
ripetibili a carico della ricorrente. Nelle sue del 22 marzo 2021, PI 1 si è invece
rimessa al giudizio della Camera.
L. Avendo le parti deciso di comune accordo il 24 febbraio 2021 di
sospendere l’incanto, la nuova asta si è tenuta il 24 marzo e RI 1 si è aggiudicato il diritto di esercitare l’usufrutto
dell’escussa per fr. 65'100.–, pagati a mezzo di compensazione
con la sua pretesa nei confronti della stessa.
M. Con
osservazioni del 30 marzo 2021, l’UE si è anch’esso rimesso al giudizio della
Camera.
N. Mediante
replica spontanea del 9 aprile 2021, la ricorrente ha in sostanza ribadito le
proprie conclusioni. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, la
replica non è stata comunicata agli altri interessati per osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso
il 12 febbraio 2021 dall’UE di Locarno, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
Considerandi
ricorrente premette di aver sempre pagato gli interessi ipotecari e le altre
spese connesse al fondo di sua madre (recte: suo) e di aver percepito, per lunghi
periodi, i redditi derivanti dall’usufrutto con il consenso della madre, con l’unica
condizione di pagare le spese. Asserisce che in passato “non vi era un vero e proprio diritto d’usufrutto”, in quanto era lei a pagare e a incassare i redditi. RI 1 dice di
essersi preoccupata della situazione finanziaria della madre solo quando quest’ultima
l’ha informata della richiesta 30 luglio 2020 di questa Camera volta a
indicare l’indirizzo della figlia in Gran Bretagna. La ricorrente sostiene
che la manifestazione della propria intenzione di continuare a pagare gli
interessi ipotecari riservandosi i redditi percepiti dalla madre e in
alternativa di acquisire l’usufrutto è stata formulata nel contesto della
procedura intesa a trovare un accordo in via bonale sulla realizzazione dell’usufrutto.
Specifica però di aver sempre ribadito l’intenzione di rivendicare “i redditi percepiti”.
Ritiene dunque la sua rivendicazione tempestiva, la competenza di statuire al
riguardo spettando al giudice del merito e non all’autorità di vigilanza.
3.
Solo
con la replica spontanea la ricorrente ha contestato di avere ricevuto la
comunicazione del pignoramento del diritto d’usufrutto spettante alla madre con
raccomandata ed e-mail del 25 settembre 2019 (già menzionati nel provvedimento
impugnato) e fatto valere che la comunicazione avrebbe dovuta essere tradotta
(in una lingua non precisata) poiché non conosce affatto la lingua italiana.
Ora, allegazioni contenute in una replica, riferite a fatti verificatisi prima
della presentazione del ricorso, sono irricevibili, poiché espresse dopo la
scadenza del termine di ricorso (sentenza della CEF 15.2017.70 del 17 maggio
2018.
consid. 7.1). In assenza di una contestazione circostanziata nel ricorso,
va ritenuto appurato che la ricorrente ha avuto conoscenza della procedura di
pignoramento dell’usufrutto già nel 2019, sicché la conclusione dell’UE merita
conferma con riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui
la rivendicazione dev’essere annunciata entro un breve termine appropriato alle circostanze, che di regola non
dovrebbe eccedere cinque mesi (sentenza del Tribunale federale 5A_543/2015
del 16 novembre 2015 consid. 4.2.1, citata nella già menzionata
sentenza 15.2017.70, consid. 4).
4.
D’altronde, la ricorrente ha atteso il 12 febbraio 2021, ossia tre
giorni dopo l’emissione dell’avviso d’incanto, per rivendicare formalmente il
suo preteso diritto sull’oggetto dell’asta. Anche se fosse venuta a conoscenza della procedura di pignoramento solo nell’ottobre
del 2020, come essa pare allegare, il suo comportamento risulterebbe comunque incompatibile
con le regole della buona fede, e la sua
pretesa di conseguenza perenta (DTF 106 III 57 segg.). Non
si disconosce invero che nella procedura di determinazione del modo di
realizzazione dell’usufrutto (art. 132 LEF), sfociata nella decisione emessa dalla Camera l’11 gennaio
2021.
(inc. 15.2020.27), RI 1 si era riservata di rivendicare i redditi
percepiti dalla madre finché avesse continuato a pagare gli interessi
ipotecari, ma aveva nondimeno proposto di acquistare l’usufrutto per un prezzo
da fr. 60'000.– a fr. 70'000.– (ad I e consid. 3.2). Non ha allora
preteso di avere un diritto che ostacolasse il pignoramento (e quindi la
realizzazione) nel senso dell’art. 106 cpv. 1 LEF. Pretendere ora che “non vi era un vero e proprio diritto d’usufrutto” è manifestamente insostenibile a fronte della sua iscrizione a registro
fondiario.
5.
La
rivendicazione può vertere solo su pretese che sono fondate sul diritto
materiale e hanno un effetto “reale” (5C.169/2001 del 19 novembre 2001, consid.
6/a/bb), opponibile erga omnes. Un diritto personale non annotato a registro fondiario non consente
di opporsi al pignoramento e quindi non giustifica l’apertura di una procedura
nel senso degli art. 106 segg. LEF (DTF 119 III 25 consid. 4; Tschumy in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 5 ad art. 106 LEF). Sull’inammissibilità della procedura
statuisce, su ricorso, l’autorità di vigilanza (come risulta dalla DTF 119
appena citata). Nel caso specifico, la ricorrente allega di aver percepito, per lunghi periodi, i redditi derivanti dall’usufrutto
con il consenso della madre, con l’unica condizione di pagare le spese. Fa
quindi valere un accordo con cui le sarebbe stato attribuito un diritto di tipo
manifestamente personale (obbligatorio), che come visto non si oppone al
pignoramento. Anche sotto questo profilo, la decisione impugnata merita
conferma.
6.
Per legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.