Lexipedia

Decisione

15.2021.23

Realizzazione del diritto di esercitare un usufrutto immobiliare. Richiesta dell’escutente (e aggiudicatario) di farsi consegnare dall’escusso le chiavi dell’appartamento gravato dall’usufrutto o di f

23 aprile 2021Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il 12 febbraio 2021 l’UE ha risposto che la gestione in sé del diritto di

esercitare l’usufrutto è, dopo l’incanto, di competenza del­le parti e che non

era previsto un sopralluogo;

che

con e-mail del 18 febbraio RI 1 ha in particolare chiesto all’UE di confiscare

le chiavi alla debitrice e ribadito la sua richiesta di sopralluogo;

che

il 19 febbraio egli ha chiesto l’intervento di questa Camera perché obbligasse

l’UE a confiscare immediatamente le chiavi del­l’abitazione, così da poterle

consegnare all’aggiudicatario il giorno dell’asta;

che

quel giorno (il 24 febbraio), l’escutente e il patrocinatore del­l’escussa

hanno deciso di comune accordo di sospendere l’asta e il secondo è stato

invitato a sollecitare la sua patrocinata a consegnare le chiavi il più presto

possibile;

che

in risposta a un’e-mail dello stesso giorno, il 3 marzo l’UE ha dichiarato di

aver sollecitato la consegna delle chiavi e di ritenere impossibile un cambio

del cilindro;

che

in occasione della nuova asta del 24 marzo, RI 1 si è aggiudicato il diritto di

esercitare l’usufrutto per fr. 65'100.–, pagati a mezzo di compensazione

con la sua pretesa nei confronti dell’escussa;

che

lo stesso giorno egli ha chiesto al Pretore della Giurisdizione di

Locarno-Campagna di ordinare a PI 1, alla __________ SA, ai locatari o a

persone che occupano l’appartamento gravato dal­l’usufrutto di consegnargliene

le chiavi, e di emettere un ordine generale di non entrare nell’appartamento,

da affiggere sulla porta dell’edificio;

che il giorno dopo il Pretore ha impartito un

termine di 15 giorni all’escussa e alla __________ SA per presentare

eventuali osservazioni scritte;

che

con “ricorso” del 26 marzo 2021 RI 1 ha chiesto a questa Camera di ordinare all’UE

di ritirare le chiavi della porta d’entrata dell’edificio, dell’appartamento e

del giardino;

che

l’istanza d’intervento del 19 febbraio 2021 è pervenuta a

questa Camera due giorni prima dell’asta fissata per il 24 febbraio;

che

interpellato in merito a tale istanza, l’UE ha risposto che stava provando a

recuperare le chiavi;

che

la Camera non è poi stata informata del rinvio dell’asta e ha ritenuto la

Considerandi

questione risolta;

che

nel frattempo il diritto di esercitare l’usufrutto è stato aggiudicato all’escutente,

il quale ne ha pagato il prezzo versando un anticipo di fr. 3'000.– a

garanzia delle spese esecutive e compensando il resto con il credito posto in

esecuzione;

che

il pignoramento è così decaduto e con esso eventuali obblighi di gestione dell’UE,

compresi l’adozione di misure coercitive per farsi consegnare le chiavi dell’appartamento

o per far cambiare i cilindri delle porte (art. 137 LEF a contrario);

che

un intervento della polizia non può essere chiesto in virtù del­l’art. 222 LEF,

che si applica in materia di fallimento, ma neppure in base al corrispettivo

art. 91 LEF, dal momento che la procedura di pignoramento è terminata con l’aggiudicazione

del bene pignorato;

che

come titolare del diritto di esercitare l’usufrutto, il ricorrente è comunque

legittimato a ottenere le misure richieste (compreso l’incasso di eventuali

pigioni maturate dopo il 24 marzo 2021) con i mezzi giuridici del diritto

civile, che del resto ha già messo in atto;

che

la frase “gli oggetti da

vendere saranno ritirati il 24 marzo 2021” figurante

sull’avviso d’incanto è ovviamente un refuso, o meglio una clausola standard

negli avvisi d’incanto mobiliare, nel caso in cui

l’oggetto mobile pignorato è stato lasciato in custodia all’escus­­so,

ma non ha alcun significato per le aste di crediti e diritti, per natura

immateriali;

che

sia l’istanza d’intervento sia il ricorso vanno pertanto respinti;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza d’intervento e il ricorso sono respinti.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.