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Decisione

15.2021.24

Opposizione trasmessa con una e-mail non firmata digitalmente. Correzione del precetto esecutivo con l’indicazione dell’avvenuta opposizione. Irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione

3 agosto 2021Italiano7 min

18 febbraio l’UE ha dichiarato la domanda irricevibile adducendo come motivo: “precetto esecutivo con opposizione”.

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.24

Lugano

3 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 22 febbraio 2021 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,

o meglio contro la decisione 18 febbraio 2021 d’irricevibilità della domanda di

continuazione dell’esecuzione n. __________ promos­sa dalla ricorrente nei

confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in

fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di

Locarno il 19 gennaio 2021, la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di

fr. 449.80 oltre a interessi e spese. Il precetto esecutivo è stato

notificato alla moglie dell’escusso il 21 gennaio 2021. Con e-mail dello stesso

gior­no, egli ha comunicato all’UE di fare opposizione “per i motivi che la ditta RI 1 è a conoscenza visto

che ho risposto con una raccomandata nel mese di Dicembre”.

Fatti

B. Per

errore l’UE ha rinviato all’escutente il suo esemplare del precetto esecutivo

il 5 febbraio 2021 con la menzione “nessuna opposizione”.

C. Il

15 febbraio la RI 1 ha chiesto la continuazione del­l’e­secuzione.

D. Il

18 febbraio l’UE ha dichiarato la domanda irricevibile adducendo come motivo: “precetto esecutivo con opposizione”.

E. Con

ricorso del 22 febbraio 2021, la RI 1 chiede di annullare la decisione d’irricevibilità,

di dichiarare nulla l’opposizione interposta dal debitore il 21 gennaio 2021 e

di dare avvio al pignoramento dei beni di quest’ultimo, protestate spese e

ripetibili.

F. L’escusso

non ha presentato osservazioni mentre l’UE, nelle sue del 27 aprile 2021, si

rimette al giudizio della Camera, pur ritenen­do di aver corretto l’errata

menzione apposta il 5 febbraio 2021 in buona fede e in conformità della realtà

dei fatti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la

Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato alla

procedente, avvenuta il 18 febbraio 2021, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2.

La

ricorrente censura anzitutto la forma dell’opposizione, avvenu­ta per e-mail,

ricordando che secondo il sito internet degli uffici di esecuzione e fallimento

del Cantone Ticino, ove l’escusso non interponga subito opposizione all’atto

della notifica del precetto esecutivo, egli deve inoltrare l’opposizione per

scritto e apporre “data e

firma”, un’opposizione per via elettronica essendo

ammissibile, secondo l’art. 33a cpv. 2 LEF, solo con un’e-mail munita di

una firma elettronica qualificata, onde permettere la verifica dell’iden­tità

del mittente ed evitare così che terzi possano danneggiare il patrimonio dell’escutente.

2.1

Orbene,

le indicazioni del sito internet citato dalla ricorrente non hanno forza di

legge. L’art. 74 cpv. 1 LEF non impone per l’oppo­sizione al precetto esecutivo

la forma scritta dell’art. 14 CO (con firma manuale o elettronica qualificata),

ma permette all’escusso di dichiararla “verbalmente o per scritto”. Sin dagli

albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l’opposizione non soggia­ce

all’osservanza di alcuna forma (DTF 22 I 706, confermata in DTF 108 III 7

consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 37 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurz-kommentar, 2a

ed. 2014, n. 4 ad art. 74 LEF; Bessenich

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 74 LEF;

Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 8 ad art. 74 LEF). Così l’opposizione

scritta non firmata dall’escusso o dal suo rappresentante è di principio

ricevibile (DTF 28 I 398), perlomeno se non sussistono indizi oggettivi e

concreti ch’essa non emana da una persona autorizzata, com’è pure ammissibile l’opposizione

dichiarata telefonicamente all’ufficio, se esso non ha dubbi sull’i­dentità del

chiamante e non gli dichiara immediatamente di non volerla ricevere (DTF 99 III

63.

segg. consid. 4, 59 III 141), presupposti che valgono anche per l’opposizione

interposta per fax (DTF 127 III 182) e pertanto per e-mail (Ruedin, op. cit., n. 11 ad art. 74). Bessenich (op. cit. ad n. 14) e Ruedin (op. cit. ad n. 10) ritengono

invero che la firma dell’escusso sia necessaria se l’opposi­zione è presentata

per scritto dopo la notifica del precetto, ma senza motivare tale esigenza e

senza spiegare la contraddizione con le loro

affermazioni secondo cui l’opposizione non soggiace ad alcuna forma e le regole in

materia di opposizione telefonica si applicano all’opposizione per telefax.

2.2

Nella

fattispecie la ricorrente non indica circostanze suscettibili di far dubitare

dell’autenticità dell’e-mail del 21 gennaio 2021. All’e-­mail è del resto

allegata una copia digitale del precetto esecutivo (20210121_110224.jpg e

20210121_110251) a riprova che il mittente era l’escusso (in questo senso per l’opposizione

interposta per telefono: DTF 99 III 65 consid. 4). La decisione dell’Ufficio di

ritenere l’opposizione ammissibile non presta quindi il fianco alla critica.

2.3

Nulla

di diverso si evince dall’art. 33a cpv. 2 LEF. La norma concerne gli

atti che per legge devono rivestire la forma scritta, ciò che, come appena

visto, non è il caso dell’opposizione al precetto esecutivo.

3.

La

ricorrente critica inoltre la forma della decisione d’irricevibilità, lamentando

la mancanza di riferimenti di legge e dei rimedi giuridici.

La

legge non impone invero agli uffici di esecuzione un obbligo corrispondente a

quello delle autorità di vigilanza d’indicare sulle loro decisioni i rimedi

giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2019.26 del 10

settembre 2019 consid. 1) né esige l’indicazione dei “riferimenti

di legge”. Del resto la ricorrente è riuscita apparentemente senza difficoltà a

presentare e motivare il ricorso in esame. Pretestuosa, la censura non merita

ascolto.

4.

La

ricorrente si duole infine del “netto

contrasto” tra la decisione d’irricevibilità e quella

risultante dal suo esemplare del precetto esecutivo, munito del timbro “nessuna

opposizione” con la data del 5 febbraio 2021, come del fatto che l’UE ha poi

modificato il precetto cancellando il timbro del 5 febbraio e apponendone uno

nuovo con la dicitura “fatto opposizione” e la data del 17 febbraio 2021,

successiva alla ricezione della domanda di proseguimento (del 15 febbraio).

4.1

Giusta

l’art. 17 cpv. 4 LEF, in caso di ricorso l’ufficio può, fino all’in­vio della

sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Tale facoltà è un’estensione

di quella conferitagli dalla giurisprudenza prima dell’adozione dell’art. 17 cpv.

4.

LEF di revocare o modificare i propri provvedimenti fino alla scadenza del

termine di ricorso (Gilliéron, op.

cit., n. 256 ad art. 17), di modo che all’uffi­cio è tuttora data la

possibilità della riconsiderazione anche in assenza di ricorso finché il

termine di ricorso non è scaduto e un ricorso con effetto devolutivo completo

non è stato inoltrato (DTF 97 III 6 consid. 3; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 64 ad art. 17 LEF).

4.2

Al momento in cui l’UE ha modificato il precetto esecutivo e poi emesso

la decisione d’irricevibilità della domanda di prosecuzio­ne, il termine di

ricorso contro l’errata constatazione dell’assenza di opposizione apposta sull’esemplare

del precetto destinato al creditore non era neppure iniziato a decorrere dal

momento che l’escusso ne sarebbe venuto a conoscenza (facendo scattare il

termine: art. 17 cpv. 1 LEF) solo con l’avviso di pignoramento. L’ufficio era

quindi autorizzato a rimediare al proprio errore. Ne segue che il ricorso va respinto.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.