15.2021.24
Opposizione trasmessa con una e-mail non firmata digitalmente. Correzione del precetto esecutivo con l’indicazione dell’avvenuta opposizione. Irricevibilità della domanda di continuazione dell’esecuzione
3 agosto 2021Italiano7 min
18 febbraio l’UE ha dichiarato la domanda irricevibile adducendo come motivo: “precetto esecutivo con opposizione”.
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.24
Lugano
3 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2021 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,
o meglio contro la decisione 18 febbraio 2021 d’irricevibilità della domanda di
continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in
fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di
Locarno il 19 gennaio 2021, la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di
fr. 449.80 oltre a interessi e spese. Il precetto esecutivo è stato
notificato alla moglie dell’escusso il 21 gennaio 2021. Con e-mail dello stesso
giorno, egli ha comunicato all’UE di fare opposizione “per i motivi che la ditta RI 1 è a conoscenza visto
che ho risposto con una raccomandata nel mese di Dicembre”.
Fatti
B. Per
errore l’UE ha rinviato all’escutente il suo esemplare del precetto esecutivo
il 5 febbraio 2021 con la menzione “nessuna opposizione”.
C. Il
15 febbraio la RI 1 ha chiesto la continuazione dell’esecuzione.
D. Il
18 febbraio l’UE ha dichiarato la domanda irricevibile adducendo come motivo: “precetto esecutivo con opposizione”.
E. Con
ricorso del 22 febbraio 2021, la RI 1 chiede di annullare la decisione d’irricevibilità,
di dichiarare nulla l’opposizione interposta dal debitore il 21 gennaio 2021 e
di dare avvio al pignoramento dei beni di quest’ultimo, protestate spese e
ripetibili.
F. L’escusso
non ha presentato osservazioni mentre l’UE, nelle sue del 27 aprile 2021, si
rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver corretto l’errata
menzione apposta il 5 febbraio 2021 in buona fede e in conformità della realtà
dei fatti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la
Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato alla
procedente, avvenuta il 18 febbraio 2021, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2.
La
ricorrente censura anzitutto la forma dell’opposizione, avvenuta per e-mail,
ricordando che secondo il sito internet degli uffici di esecuzione e fallimento
del Cantone Ticino, ove l’escusso non interponga subito opposizione all’atto
della notifica del precetto esecutivo, egli deve inoltrare l’opposizione per
scritto e apporre “data e
firma”, un’opposizione per via elettronica essendo
ammissibile, secondo l’art. 33a cpv. 2 LEF, solo con un’e-mail munita di
una firma elettronica qualificata, onde permettere la verifica dell’identità
del mittente ed evitare così che terzi possano danneggiare il patrimonio dell’escutente.
2.1
Orbene,
le indicazioni del sito internet citato dalla ricorrente non hanno forza di
legge. L’art. 74 cpv. 1 LEF non impone per l’opposizione al precetto esecutivo
la forma scritta dell’art. 14 CO (con firma manuale o elettronica qualificata),
ma permette all’escusso di dichiararla “verbalmente o per scritto”. Sin dagli
albori della LEF, il Tribunale federale ha confermato che l’opposizione non soggiace
all’osservanza di alcuna forma (DTF 22 I 706, confermata in DTF 108 III 7
consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 37 ad art. 74 LEF; Malacrida/Roesler in: SchKG, Kurz-kommentar, 2a
ed. 2014, n. 4 ad art. 74 LEF; Bessenich
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 74 LEF;
Ruedin in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 8 ad art. 74 LEF). Così l’opposizione
scritta non firmata dall’escusso o dal suo rappresentante è di principio
ricevibile (DTF 28 I 398), perlomeno se non sussistono indizi oggettivi e
concreti ch’essa non emana da una persona autorizzata, com’è pure ammissibile l’opposizione
dichiarata telefonicamente all’ufficio, se esso non ha dubbi sull’identità del
chiamante e non gli dichiara immediatamente di non volerla ricevere (DTF 99 III
63.
segg. consid. 4, 59 III 141), presupposti che valgono anche per l’opposizione
interposta per fax (DTF 127 III 182) e pertanto per e-mail (Ruedin, op. cit., n. 11 ad art. 74). Bessenich (op. cit. ad n. 14) e Ruedin (op. cit. ad n. 10) ritengono
invero che la firma dell’escusso sia necessaria se l’opposizione è presentata
per scritto dopo la notifica del precetto, ma senza motivare tale esigenza e
senza spiegare la contraddizione con le loro
affermazioni secondo cui l’opposizione non soggiace ad alcuna forma e le regole in
materia di opposizione telefonica si applicano all’opposizione per telefax.
2.2
Nella
fattispecie la ricorrente non indica circostanze suscettibili di far dubitare
dell’autenticità dell’e-mail del 21 gennaio 2021. All’e-mail è del resto
allegata una copia digitale del precetto esecutivo (20210121_110224.jpg e
20210121_110251) a riprova che il mittente era l’escusso (in questo senso per l’opposizione
interposta per telefono: DTF 99 III 65 consid. 4). La decisione dell’Ufficio di
ritenere l’opposizione ammissibile non presta quindi il fianco alla critica.
2.3
Nulla
di diverso si evince dall’art. 33a cpv. 2 LEF. La norma concerne gli
atti che per legge devono rivestire la forma scritta, ciò che, come appena
visto, non è il caso dell’opposizione al precetto esecutivo.
3.
La
ricorrente critica inoltre la forma della decisione d’irricevibilità, lamentando
la mancanza di riferimenti di legge e dei rimedi giuridici.
La
legge non impone invero agli uffici di esecuzione un obbligo corrispondente a
quello delle autorità di vigilanza d’indicare sulle loro decisioni i rimedi
giuridici (DTF 142 III 647 consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2019.26 del 10
settembre 2019 consid. 1) né esige l’indicazione dei “riferimenti
di legge”. Del resto la ricorrente è riuscita apparentemente senza difficoltà a
presentare e motivare il ricorso in esame. Pretestuosa, la censura non merita
ascolto.
4.
La
ricorrente si duole infine del “netto
contrasto” tra la decisione d’irricevibilità e quella
risultante dal suo esemplare del precetto esecutivo, munito del timbro “nessuna
opposizione” con la data del 5 febbraio 2021, come del fatto che l’UE ha poi
modificato il precetto cancellando il timbro del 5 febbraio e apponendone uno
nuovo con la dicitura “fatto opposizione” e la data del 17 febbraio 2021,
successiva alla ricezione della domanda di proseguimento (del 15 febbraio).
4.1
Giusta
l’art. 17 cpv. 4 LEF, in caso di ricorso l’ufficio può, fino all’invio della
sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Tale facoltà è un’estensione
di quella conferitagli dalla giurisprudenza prima dell’adozione dell’art. 17 cpv.
4.
LEF di revocare o modificare i propri provvedimenti fino alla scadenza del
termine di ricorso (Gilliéron, op.
cit., n. 256 ad art. 17), di modo che all’ufficio è tuttora data la
possibilità della riconsiderazione anche in assenza di ricorso finché il
termine di ricorso non è scaduto e un ricorso con effetto devolutivo completo
non è stato inoltrato (DTF 97 III 6 consid. 3; Erard in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 64 ad art. 17 LEF).
4.2
Al momento in cui l’UE ha modificato il precetto esecutivo e poi emesso
la decisione d’irricevibilità della domanda di prosecuzione, il termine di
ricorso contro l’errata constatazione dell’assenza di opposizione apposta sull’esemplare
del precetto destinato al creditore non era neppure iniziato a decorrere dal
momento che l’escusso ne sarebbe venuto a conoscenza (facendo scattare il
termine: art. 17 cpv. 1 LEF) solo con l’avviso di pignoramento. L’ufficio era
quindi autorizzato a rimediare al proprio errore. Ne segue che il ricorso va respinto.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.