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Decisione

15.2021.25

Notifica in via edittale del precetto esecutivo diretto contro un escusso domiciliato all’estero. Domanda di ricusazione

16 luglio 2021Italiano7 min

convenire un luogo e una data di consegna del precetto esecutivo, l’ufficio avrebbe

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.25

Lugano

16 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 8 marzo 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la notifica edittale del precetto esecutivo n. __________ avvenuta

il 16 febbraio 2021 nell’esecuzione promossa nei confronti della ricorrente

dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta del precetto

esecutivo n. __________ emesso il 12 feb­braio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 3'101.80 facendo

valere quale causa del credito il “Contratto di deposito masserizie presso container n. 78 – __________

da 01.10.2019”;

che

non avendo l’escussa ritirato il precetto esecutivo presso la casella postale

(n. __________ di __________) da lei sempre indicata quale indirizzo di

notifica, con scritto del 25 settembre 2020 l’UE l’ha invitata a presentarsi

presso i suoi sportelli entro il 5 ottobre 2020 ai fini della notifica di atti

esecutivi (con la precisazione del numero dell’esecuzione e del nome della

creditrice), avvertendola che, scaduto infruttuoso il termine impartitole,

sarebbe stata tentata una seconda notifica tramite un funzionario comunale o di

polizia (in virtù dell’art. 64 cpv. 2 LEF) e, da ultimo, se si fosse sottratta

alla notifica, si sarebbe proceduto alla pubblicazione dell’atto sul foglio

ufficiale (giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF);

che

con ricorso del 3 ottobre 2020 RI 1 ha chiesto l’annul­lamento della

convocazione e del precetto esecutivo;

che

con sentenza del 17 dicembre 2020 (inc. 15.2020.101), la Camera ha respinto il

ricorso nella misura in cui non era senza oggetto (la data limite per

presentarsi all’UE essendo trascorsa sen­za conseguenze concrete per l’escussa)

e ha respinto (recte: dichiarato irricevibile) la domanda di ricusa del suo presidente

Jaques;

che

– ha anche rilevato la Camera – RI 1 sapendo ormai dell’esistenza del precetto

esecutivo fatto emettere dalla PI 1, era tenuta, secondo il principio della

buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC), a informarsi dell’esistenza e del

contenuto dello stesso e, se del caso, di contestarlo tempestivamente, sicché

se non avesse preso contatto con l’UE entro dieci giorni dalla notifica della

decisione per convenire un luogo e una data di consegna del precetto esecutivo,

l’ufficio avrebbe potuto validamente considerare che l’escussa si stesse

sottraendo alla notificazione e far capo alla via edittale giusta l’art. 66

cpv. 4 n. 2 LEF;

che

non avendo l’escussa ritirato il precetto esecutivo entro dieci giorni dalla notifica della decisione del 17

dicembre 2020, il 16 feb­braio 2021 l’UE l’ha pubblicato sul Foglio

ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale con

comunicazione scritta indirizzata alla casella postale luganese dell’escussa

dell’avvenu­­ta notifica e di una copia del precetto esecutivo;

che

entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione scritta RI 1 ha

interposto ricorso contro la decisione di procedere alla nota notifica

edittale, chiedendo di annullare il precetto esecutivo e in subordine di

ordinare all’UE “di procedere

alla notificazione della [sua] opposizione”, nonché di

far ordine all’UE di “evadere

le istanze 29.02.2020 e 05.10.2020”;

che

in merito alla domanda di annullamento del precetto esecutivo, la ricorrente

ripete di essere domiciliata in Italia (a __________);

che

la Camera si è già determinata su tale censura nella decisione del 17 dicembre

2020, alla quale ci si può quindi limitare a rinviare (a pag. 2) siccome è

passata in giudicato (v. sentenza del Tribunale federale 5A_64/2021 del 31

maggio 2021);

che

a detta della ricorrente il suo domicilio in Italia impone in generale la

notifica delle decisioni e comunicazioni al suo domicilio italiano in

conformità della legislazione nazionale e internazionale in vigore;

che

in realtà la notificazione degli atti esecutivi può avvenire in ogni luogo in

cui si trova l’escusso, ad esempio nella sua dimora o sul luogo di lavoro (art.

Fatti

64 cpv. 1 LEF), nel luogo da lui indicato (art. 66 cpv. 1 LEF) o in qualsiasi

luogo in cui risulta possibile

consegnargli personalmente l’atto (sentenza della CEF 15.2019.63 del 28

novembre 2019 consid. 3.2; Jeanneret/Lembo

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 64 LEF),

come l’uf­ficio postale o lo sportello dell’ufficio d’esecuzione;

che

nella fattispecie RI 1 ha sempre indicato quale luogo di notifica la sua

casella postale a Lugano (anche sull’atto di ricorso in esame) ed è anche stata

avvertita, nella sentenza del 17 dicembre 2020, che se non avesse preso

contatto con l’UE entro dieci giorni dalla notifica della decisione per

convenire un luogo e una data di consegna del precetto esecutivo, l’ufficio avrebbe

potuto validamente considerare che si stesse sottraendo alla notificazione e

far capo alla via edittale giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF;

che

la critica relativa alla notifica edittale del 16 febbraio 2021 va pertanto

respinta;

che

ad ogni modo RI 1 ha avuto conoscenza completa del precetto esecutivo attraverso

la comunicazione del 17 febbraio 2021, alla quale era allegata una copia dell’atto,

del resto acclusa al ricorso;

che

quando, malgrado un eventuale vizio di notifica, l’escusso ha avuto comunque

conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi

effetti dal momento di tale conoscenza (DTF 128 III 104 consid. 2; sentenza

della CEF 15.2020.7 del 15 luglio 2020, consid. 2);

che

nel caso in esame la notifica del precetto esecutivo risulta così efficace,

mentre l’opposizione interposta dall’escussa è stata registrata dall’UE con

data 8 marzo 2021;

che

l’“istanza” 29 febbraio 2020 di cui la ricorrente chiede una risposta dall’UE è

invero indirizzata al presidente della Camera e si configura principalmente

come un sollecito di trattamento della sua istanza di risarcimento danni del 21

gennaio 2020 relativa ai beni depositati presso la PI 1 – istanza dichiarata

irricevibile già il 27 febbraio 2020 (inc.15.2020.8) – mentre l’istan­­za di

annullamento del precetto esecutivo qui in discussione è stata formulata quale

richiesta "nelle

more" di quella procedura;

Considerandi

che

ad ogni modo, come visto, la censura è già stata respinta nella decisione del

17.

dicembre 2020 (inc. 15.2020.101);

che

nel suo scritto del 5 ottobre 2020 la stessa ricorrente ammette che l’UE ha

risposto alla sua istanza del 20 maggio 2020, seppur, a suo dire (non la

produce), con un “letterina 26

maggio 2020 di due righe arroganti e irrispettose";

che

non si può pertanto rimproverare all’UE una denegata giustizia;

che

RI 1 non risulta aver impugnato la risposta in questione;

che

per i motivi della domanda di ricusazione del presidente della Camera (neppure

riportata nelle conclusioni del ricorso) la ricorrente richiama la sua “memoria depositata avanti il TF dove pende

sub iudice”;

che

una simile motivazione è insufficiente, sicché la domanda si rivela

inammissibile;

che

comunque sia il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile tale “memoria” con decisioni 5A_63/2021, 5A_64/2021 e 5A_65/ 2021

del 31 maggio 2021;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

[RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.

2.

Nella

misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.