15.2021.25
Notifica in via edittale del precetto esecutivo diretto contro un escusso domiciliato all’estero. Domanda di ricusazione
16 luglio 2021Italiano7 min
convenire un luogo e una data di consegna del precetto esecutivo, l’ufficio avrebbe
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.25
Lugano
16 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 8 marzo 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la notifica edittale del precetto esecutivo n. __________ avvenuta
il 16 febbraio 2021 nell’esecuzione promossa nei confronti della ricorrente
dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta del precetto
esecutivo n. __________ emesso il 12 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 3'101.80 facendo
valere quale causa del credito il “Contratto di deposito masserizie presso container n. 78 – __________
da 01.10.2019”;
che
non avendo l’escussa ritirato il precetto esecutivo presso la casella postale
(n. __________ di __________) da lei sempre indicata quale indirizzo di
notifica, con scritto del 25 settembre 2020 l’UE l’ha invitata a presentarsi
presso i suoi sportelli entro il 5 ottobre 2020 ai fini della notifica di atti
esecutivi (con la precisazione del numero dell’esecuzione e del nome della
creditrice), avvertendola che, scaduto infruttuoso il termine impartitole,
sarebbe stata tentata una seconda notifica tramite un funzionario comunale o di
polizia (in virtù dell’art. 64 cpv. 2 LEF) e, da ultimo, se si fosse sottratta
alla notifica, si sarebbe proceduto alla pubblicazione dell’atto sul foglio
ufficiale (giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF);
che
con ricorso del 3 ottobre 2020 RI 1 ha chiesto l’annullamento della
convocazione e del precetto esecutivo;
che
con sentenza del 17 dicembre 2020 (inc. 15.2020.101), la Camera ha respinto il
ricorso nella misura in cui non era senza oggetto (la data limite per
presentarsi all’UE essendo trascorsa senza conseguenze concrete per l’escussa)
e ha respinto (recte: dichiarato irricevibile) la domanda di ricusa del suo presidente
Jaques;
che
– ha anche rilevato la Camera – RI 1 sapendo ormai dell’esistenza del precetto
esecutivo fatto emettere dalla PI 1, era tenuta, secondo il principio della
buona fede (art. 2 cpv. 1 CC e 52 CPC), a informarsi dell’esistenza e del
contenuto dello stesso e, se del caso, di contestarlo tempestivamente, sicché
se non avesse preso contatto con l’UE entro dieci giorni dalla notifica della
decisione per convenire un luogo e una data di consegna del precetto esecutivo,
l’ufficio avrebbe potuto validamente considerare che l’escussa si stesse
sottraendo alla notificazione e far capo alla via edittale giusta l’art. 66
cpv. 4 n. 2 LEF;
che
non avendo l’escussa ritirato il precetto esecutivo entro dieci giorni dalla notifica della decisione del 17
dicembre 2020, il 16 febbraio 2021 l’UE l’ha pubblicato sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale con
comunicazione scritta indirizzata alla casella postale luganese dell’escussa
dell’avvenuta notifica e di una copia del precetto esecutivo;
che
entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione scritta RI 1 ha
interposto ricorso contro la decisione di procedere alla nota notifica
edittale, chiedendo di annullare il precetto esecutivo e in subordine di
ordinare all’UE “di procedere
alla notificazione della [sua] opposizione”, nonché di
far ordine all’UE di “evadere
le istanze 29.02.2020 e 05.10.2020”;
che
in merito alla domanda di annullamento del precetto esecutivo, la ricorrente
ripete di essere domiciliata in Italia (a __________);
che
la Camera si è già determinata su tale censura nella decisione del 17 dicembre
2020, alla quale ci si può quindi limitare a rinviare (a pag. 2) siccome è
passata in giudicato (v. sentenza del Tribunale federale 5A_64/2021 del 31
maggio 2021);
che
a detta della ricorrente il suo domicilio in Italia impone in generale la
notifica delle decisioni e comunicazioni al suo domicilio italiano in
conformità della legislazione nazionale e internazionale in vigore;
che
in realtà la notificazione degli atti esecutivi può avvenire in ogni luogo in
cui si trova l’escusso, ad esempio nella sua dimora o sul luogo di lavoro (art.
Fatti
64 cpv. 1 LEF), nel luogo da lui indicato (art. 66 cpv. 1 LEF) o in qualsiasi
luogo in cui risulta possibile
consegnargli personalmente l’atto (sentenza della CEF 15.2019.63 del 28
novembre 2019 consid. 3.2; Jeanneret/Lembo
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 64 LEF),
come l’ufficio postale o lo sportello dell’ufficio d’esecuzione;
che
nella fattispecie RI 1 ha sempre indicato quale luogo di notifica la sua
casella postale a Lugano (anche sull’atto di ricorso in esame) ed è anche stata
avvertita, nella sentenza del 17 dicembre 2020, che se non avesse preso
contatto con l’UE entro dieci giorni dalla notifica della decisione per
convenire un luogo e una data di consegna del precetto esecutivo, l’ufficio avrebbe
potuto validamente considerare che si stesse sottraendo alla notificazione e
far capo alla via edittale giusta l’art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF;
che
la critica relativa alla notifica edittale del 16 febbraio 2021 va pertanto
respinta;
che
ad ogni modo RI 1 ha avuto conoscenza completa del precetto esecutivo attraverso
la comunicazione del 17 febbraio 2021, alla quale era allegata una copia dell’atto,
del resto acclusa al ricorso;
che
quando, malgrado un eventuale vizio di notifica, l’escusso ha avuto comunque
conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi
effetti dal momento di tale conoscenza (DTF 128 III 104 consid. 2; sentenza
della CEF 15.2020.7 del 15 luglio 2020, consid. 2);
che
nel caso in esame la notifica del precetto esecutivo risulta così efficace,
mentre l’opposizione interposta dall’escussa è stata registrata dall’UE con
data 8 marzo 2021;
che
l’“istanza” 29 febbraio 2020 di cui la ricorrente chiede una risposta dall’UE è
invero indirizzata al presidente della Camera e si configura principalmente
come un sollecito di trattamento della sua istanza di risarcimento danni del 21
gennaio 2020 relativa ai beni depositati presso la PI 1 – istanza dichiarata
irricevibile già il 27 febbraio 2020 (inc.15.2020.8) – mentre l’istanza di
annullamento del precetto esecutivo qui in discussione è stata formulata quale
richiesta "nelle
more" di quella procedura;
Considerandi
che
ad ogni modo, come visto, la censura è già stata respinta nella decisione del
17.
dicembre 2020 (inc. 15.2020.101);
che
nel suo scritto del 5 ottobre 2020 la stessa ricorrente ammette che l’UE ha
risposto alla sua istanza del 20 maggio 2020, seppur, a suo dire (non la
produce), con un “letterina 26
maggio 2020 di due righe arroganti e irrispettose";
che
non si può pertanto rimproverare all’UE una denegata giustizia;
che
RI 1 non risulta aver impugnato la risposta in questione;
che
per i motivi della domanda di ricusazione del presidente della Camera (neppure
riportata nelle conclusioni del ricorso) la ricorrente richiama la sua “memoria depositata avanti il TF dove pende
sub iudice”;
che
una simile motivazione è insufficiente, sicché la domanda si rivela
inammissibile;
che
comunque sia il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile tale “memoria” con decisioni 5A_63/2021, 5A_64/2021 e 5A_65/ 2021
del 31 maggio 2021;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.
2.
Nella
misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.