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Decisione

15.2021.26

Ricorso contro elenco oneri e condizioni d’asta. Applicazione della normativa sull’acquisizione di fondi da parte di persone all’estero

30 aprile 2021Italiano4 min

la contestazione “prudenziale” del valore di stima del fondo da realizzare, in quanto i ricorrenti si

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.26

Lugano

30 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso n. 10/2021 interposto il 9 marzo 2021 da

RI 1, __________

RI 2, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro l’elenco oneri e le condizioni d’asta relativi al fondo n. __________

__________ depositati il 1° marzo 2021 nell’esecuzione n. __________ in

realizzazione di pegno promossa dalla

PI 3, __________

nei confronti di

PI 1,

IT-__________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che circa l’esclusione della pretesa di fr. 77'919.50

notificata dalla RI 1 per essere iscritta nell’elenco oneri si rinvia alla

decisione odierna emessa sul ricorso del 18 febbraio 2021 (inc. 15.2021.29);

che

Fatti

i ricorrenti contestano inoltre i crediti dello Stato del Cantone Ticino e del

Comune PI 2 iscritti nell’elenco oneri facendo valere che sono imposte parziali

non attinenti all’immobile e in parte prescritti;

che

le censure, formulate in termini generici senza riferimenti specifici alla

fattispecie, risultano insufficientemente motivate e sono pertanto

irricevibili;

che

ad ogni modo esse sono inammissibili anche per un altro motivo, ovvero perché i

ricorrenti non hanno contestato il precedente deposito dell’elenco oneri,

avvenuto il 17 settembre 2020, sicché il

ricorso si rivela manifestamente tardivo (v. art. 65 cpv. 1 e 102 RFF e la

sentenza odierna emessa nell’inc. 15.2021.28, consid. 3);

che

per i medesimi motivi è pure doppiamente inammissibile la contestazione del

credito della PI 3 di fr. 4'321.95 relativo a un conto corrente secondo le

ricorrenti senza relazione con il fondo;

ch’essi

non spiegano poi quale sia il proprio interesse a far accertare l’esistenza di

un’ipoteca legale per contributi di migliorie a favore del Comune PI 2;

che

prive di motivazione la contestazione della messa all’asta del fondo con doppio

turno d’asta, “non concorrendo

gli estremi di cui all’art. 142 LEF”, e l’evidenziazione

del fatto che il valore dell’im­mobile “è dato dal reddito locativo”

sono irricevibili;

che

la contestazione “prudenziale” del valore di stima del fondo da realizzare, in quanto i ricorrenti si

dolgono che la perizia non è stata messa a loro disposizione, è tardiva, poiché

sia la richiesta di consultare la perizia sia l’eventuale contestazione della

stima andavano formulate già in occasione del primo deposito dell’elen­­co

Considerandi

oneri del 17 settembre 2020;

che per quanto attiene alla critica del fatto per

cui le condizioni di asta non chiariscono se il fondo è esclusivamente utilizzato

quale stabile permanente di un commercio giusta l’art. 19 LAFE (già fat­ta

valere dall’escusso in due ricorsi respinti dalla Camera con sentenze

15.2020.78

del 9 settembre 2020, consid. 5, e 15.2020.97), va ricordato che anche

l’acquisizione di stabili commerciali da par­te di persone all’estero è

subordinata a condizioni (art. 18a cpv. 1 OAFE [RS 211.412.411]), le

quali possono essere esaminate, in linea di massima solo dopo l’aggiudicazione

(art. 19 LAFE [RS 211.412.41]), esclusivamente dalle autorità preposte all’applica­zione

di questa legge, motivo per cui l’UE si è correttamente limitato a ricordare

agli interessati l’esistenza della LAFE;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.