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Decisione

15.2021.27

Avvisi di pignoramento. Reclami contro le decisioni di rigetto dell’opposizione. Esecutività in mancanza della concessione dell’effetto sospensivo

9 giugno 2021Italiano3 min

il 25 febbraio 2021, l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.27

Lugano

9 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 14 marzo 2021 da

RI 2, __________

RI 1, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 24 febbraio

2021 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei

ricorrenti dal

PI 1

(patrocinata dallo PA 1, __________)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________

emessi il 24 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il PI 1 ha escusso i coniugi RI 2 e RI 1 per l’incasso

da ognuno di loro di fr. 26'357.45 oltre a interessi e spese;

che

con sentenze del 1° febbraio 2021, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

5, ha parzialmente rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dai

coniugi ai precetti esecutivi appena ci-tati limitatamente, in ciascuna causa,

a fr. 13'262.– e fr. 1'657.43;

che

Fatti

il 25 febbraio 2021, l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il

successivo 25 marzo;

che

con il ricorso in esame, i coniugi escussi chiedono di annullare quegli avvisi

facendo valere di avere impugnato le decisioni di rigetto dell’opposizione;

che

a loro dire il fatto che le decisioni di rigetto non siano ancora passate in

giudicato osta all’emissione degli avvisi di pignoramen­to;

che

con decisione odierna (inc. 14.2021.22/23) la Camera ha respinto i reclami in

questione;

che

siccome i ricorrenti non avevano chiesto (né quindi ottenuto) la concessione

dell’effetto sospensivo ai loro reclami, le decisioni di rigetto erano

Considerandi

esecutive e definitive (ovvero passate in giudicato) fin dalla loro notificazione

agli escussi (art. 325 cpv. 1 CPC);

che

l’UE ha pertanto correttamente proceduto all’emissione degli avvisi di

pignoramento impugnati nonostante la presentazione dei reclami (sentenza

della CEF 15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020 consid. 2 e 2.1; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposition, 2017, n. 125 e 137 ad art. 84 LEF);

che anche le sentenze odierne di reiezione dei reclami contro le

decisioni di rigetto delle opposizioni sono immediatamente esecutive;

che

un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale non ha infatti

effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286,

consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2020.127 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1);

che

il ricorso in esame va pertanto respinto;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.