15.2021.27
Avvisi di pignoramento. Reclami contro le decisioni di rigetto dell’opposizione. Esecutività in mancanza della concessione dell’effetto sospensivo
9 giugno 2021Italiano3 min
il 25 febbraio 2021, l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.27
Lugano
9 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 14 marzo 2021 da
RI 2, __________
RI 1, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 24 febbraio
2021 nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei
ricorrenti dal
PI 1
(patrocinata dallo PA 1, __________)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________
emessi il 24 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il PI 1 ha escusso i coniugi RI 2 e RI 1 per l’incasso
da ognuno di loro di fr. 26'357.45 oltre a interessi e spese;
che
con sentenze del 1° febbraio 2021, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
5, ha parzialmente rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dai
coniugi ai precetti esecutivi appena ci-tati limitatamente, in ciascuna causa,
a fr. 13'262.– e fr. 1'657.43;
che
Fatti
il 25 febbraio 2021, l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento per il
successivo 25 marzo;
che
con il ricorso in esame, i coniugi escussi chiedono di annullare quegli avvisi
facendo valere di avere impugnato le decisioni di rigetto dell’opposizione;
che
a loro dire il fatto che le decisioni di rigetto non siano ancora passate in
giudicato osta all’emissione degli avvisi di pignoramento;
che
con decisione odierna (inc. 14.2021.22/23) la Camera ha respinto i reclami in
questione;
che
siccome i ricorrenti non avevano chiesto (né quindi ottenuto) la concessione
dell’effetto sospensivo ai loro reclami, le decisioni di rigetto erano
Considerandi
esecutive e definitive (ovvero passate in giudicato) fin dalla loro notificazione
agli escussi (art. 325 cpv. 1 CPC);
che
l’UE ha pertanto correttamente proceduto all’emissione degli avvisi di
pignoramento impugnati nonostante la presentazione dei reclami (sentenza
della CEF 15.2020.119/121 del 14 dicembre 2020 consid. 2 e 2.1; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition, 2017, n. 125 e 137 ad art. 84 LEF);
che anche le sentenze odierne di reiezione dei reclami contro le
decisioni di rigetto delle opposizioni sono immediatamente esecutive;
che
un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale non ha infatti
effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 286,
consid. 2.3; sentenza della CEF 15.2020.127 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1);
che
il ricorso in esame va pertanto respinto;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.