15.2021.28
Nuovo deposito dell’elenco oneri. Ricorso contro l’assegnazione di un termine per far accertare un’ipoteca legale già accertata giudizialmente in occasione del primo deposito
30 aprile 2021Italiano7 min
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.28
Lugano
30 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 12/2021 interposto il 22 marzo 2021 dallo
RI 1
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, o meglio contro l’assegnazione, il 12 marzo 2021 del termine
per promuovere azione di accertamento di un’ipoteca legale iscritta nell’elenco
oneri allestito nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno
promossa dalla
PI 5, __________
nei confronti di
PI 2,
IT-__________
in
seguito alla contestazione inoltrata da
PI 1, __________
PI 4 __________
Ritenuto
in
fatto: A. Il
28 febbraio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha fissato per il 7
luglio 2020 l’asta della particella n. __________ RFD di __________
appartenente all’escusso PI 2. A causa delle restrizioni connesse all’emergenza
sanitaria da coronavirus, il 2 aprile 2020 l’UE ha annullato l’asta.
B. Il
10 luglio 2020 l’UE ha nuovamente fissato l’asta per il 5 novembre 2020 – con
un avviso contestato senza successo dall’escusso (sentenza della CEF 15.2020.78
del 9 settembre 2020) – e il 17 settembre 2020 ha depositato l’elenco oneri e
le condizioni d’incanto.
C. Preso
atto della contestazione delle ipoteche legali iscritte a favore dello Stato
del Canton Ticino e del Comune di PI 3 mossa dall’escusso nel suo ricorso del
25 settembre 2020 (respinto da questa Camera con sentenza 15.2020.97 del 13
ottobre 2020), il 21 ottobre 2020 l’UE ha impartito ai creditori un termine per
far accertare i propri diritti e il 2 novembre 2020 ha comunicato agli
interessati di differire l’asta prevista per il 5 novembre in virtù dell’art.
141 cpv. 1 LEF, ritenendo che la contestazione avesse un influsso sul prezzo d’aggiudicazione.
D. Entro
il termine impartito, il 10 novembre 2020 lo Stato del Canton Ticino e il
Comune PI 3 hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con due
petizioni di appuramento dell’elenco oneri volte all’appuramento delle loro
ipoteche legali non prescritte. Con sentenze del 10 febbraio 2021 (inc.
SE.2020.338 e SE.2020.339) il Pretore ha parzialmente accolto le petizioni, accertando
che le ipoteche legali insinuate a garanzia delle imposte comunali dal 2012 al
2020 per fr. 31'671.90 complessivi e delle imposte cantonali dal 2005 al
2020 per fr. 51'470.20 devono rimanere iscritte nell’elenco oneri per
rispettivamente fr. 22'776.25 (imposte comunali dal 2014 al 2020) e fr. 19'576.45
(imposte cantonali dal 2014 al 2020).
E. Per
la terza volta, il 21 gennaio 2021 l’UE ha indetto l’asta per il 24 giugno 2021
e il 1° marzo ha nuovamente depositato l’elenco oneri, il quale indica a favore
dello Stato le somme accertate dal Pretore con gli interessi aggiornati alla
data della nuova asta (il 24 giugno 2021) e l’imposta
2021 provvisoria di fr. 2'665.35, mentre a favore del Comune
menziona ancora gli importi originariamente insinuati. A seguito della
comunicazione della decisione pretorile sulle pretese del Comune, il 20 aprile 2021
l’UE ha poi comunicato agli interessati l’elenco oneri debitamente aggiornato al
riguardo.
F. Il
9 marzo 2021 la PI 1 (il cui ricorso contro il
rifiuto d’iscrivere nell’elenco oneri una sua pretesa di fr. 77'919.50
è stato respinto dalla Camera con decisione odierna 15.2021.29), e PI 4 (titolare di una cartella ipotecaria
iscritta nell’elenco oneri per fr. 56'805.55) hanno presentato
ricorso (n. 10/2021) contro l’elenco oneri e le condizioni d’asta depositati il 1° marzo 2021,
contestando in particolare le pretese dello Stato e del Comune facendo valere che sono imposte parziali non attinenti all’immobile e
in parte prescritte. Il ricorso è stato respinto da questa
Camera con sentenza odierna 15.2021.26.
G. In
considerazione di tale contestazione, il 12 marzo 2021 l’UE ha assegnato allo
Stato e al Comune un termine di 20 giorni per promuovere azione di accertamento
delle loro pretese.
H. Contro
tale decisione lo Stato è insorto a questa Camera con un ricorso in cui ne
chiede l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo.
Fatti
I. Il
29 marzo 2021 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto
sospensivo.
L. Con
osservazioni del 12 aprile 2021 la PI 1 e PI 4 hanno chiesto di acquisire agli
atti le decisioni della Pretura di Lugano e di rimediare alla svista dell’UE,
che non ne avrebbe tenuto conto, mentre nelle sue del 27 aprile 2021 l’UE ha
postulato la reiezione del ricorso. L’escusso è rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
avvenuta il 12 marzo 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.
17 LEF).
2. Le
sentenze emanate dalla Pretura di Lugano il 10 febbraio 2021 (sopra ad D) figurano nell’incarto dell’UE, che
le ha inoltre trasmesso in copia a questa Camera con le sue
osservazioni. L’UE ne ha d’altronde tenuto conto nella versione dell’elenco
oneri modificata il 20 aprile 2021 (sopra ad E). Le richieste della PI 1 e di PI
4 al riguardo sono quindi senza oggetto.
3. Il
ricorrente rileva a ragione che l’iscrizione della sua pretesa nell’elenco
oneri è diventata definitiva per effetto della decisione pretorile
(limitatamente alla somma accertata giudizialmente) ed è decisiva anche per il
nuovo incanto immobiliare. Non in verità in forza dell’art. 43 cpv. 2 RFF, che
non è applicabile nella procedura di realizzazione di pegno (art. 102 RFF),
bensì in virtù dell’art. 65 cpv. 1 RFF (per il rinvio dell’art. 102 RFF),
secondo cui l’elenco oneri allestito per un precedente incanto fa stato anche
per quelli ulteriori per tutti i diritti che vi figurano e non sono stati tempestivamente
contestati in occasione del primo deposito (sentenza
del Tribunale federale 5A_387/2019 del 14 agosto 2019, consid. 5.2). La
contestazione mossa dalla PI 1 e da PI 4 nel ricorso del 9 marzo 2021 (sopra ad
F) è pertanto doppiamente irricevibile, da un canto perché è tardiva, giacché
non è stata sollevata in occasione del primo deposito, e dall’altro poiché la
pretesa dello Stato è stata accertata con forza di cosa giudicata dalla sentenza del 10 febbraio 2021. Un ricorso sarebbe
ipotizzabile solo contro l’aggiornamento degli interessi dei crediti iscritti nell’elenco
oneri fino alla data del nuovo incanto (sentenza della CEF 15.2012.77 del 10 agosto 2012), ma nel caso specifico la contestazione
Considerandi
non verte su questo punto (v. sentenza odierna nell’inc. 15.2021.26).
4.
Vero
è che l’asta prevista per il 5 novembre 2020 non è stata annullata per motivi
sanitari, come invece indicato per errore nella decisione di effetto sospensivo
del 29 marzo 2021 (confondendo con il motivo di annullamento della prima asta,
v. sopra ad A), ma è stata solo differita nel senso dell’art. 141 cpv. 1 LEF
(sopra ad C). Fatto sta che il nuovo deposito dell’elenco oneri il 1° marzo e
il 20 aprile 2021 è avvenuto sempre nell’esecuzione n. __________ promossa
dalla PI 5 come indicato sulla prima pagina di tutte le versioni dell’elenco
oneri. Non vi è stato assegnato un nuovo numero, come tentano di far credere
la PI 1 e PI 4, quello da loro indicato (n. __________) riferendosi all’esecuzione
in via ordinaria promossa dalla stessa PI 1. L’elenco oneri depositato il 17
settembre 2020 è quindi opponibile loro. Ne segue che il ricorso in esame
merita accoglimento.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’assegnazione di termine del 12
marzo 2021 è annullata.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.