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Decisione

15.2021.28

Nuovo deposito dell’elenco oneri. Ricorso contro l’assegnazione di un termine per far accertare un’ipoteca legale già accertata giudizialmente in occasione del primo deposito

30 aprile 2021Italiano7 min

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.28

Lugano

30 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 12/2021 interposto il 22 marzo 2021 dallo

RI 1

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, o meglio contro l’assegnazione, il 12 mar­zo 2021 del termine

per promuovere azione di accertamento di un’ipoteca legale iscritta nell’elenco

oneri allestito nell’esecuzione n. __________ in realizzazione di pegno

promossa dalla

PI 5, __________

nei confronti di

PI 2,

IT-__________

in

seguito alla contestazione inoltrata da

PI 1, __________

PI 4 __________

Ritenuto

in

fatto: A. Il

28 febbraio 2020 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha fissato per il 7

luglio 2020 l’asta della particella n. __________ RFD di __________

appartenente all’escusso PI 2. A causa delle restrizioni connesse all’emergenza

sanitaria da coronavirus, il 2 aprile 2020 l’UE ha annullato l’asta.

B. Il

10 luglio 2020 l’UE ha nuovamente fissato l’asta per il 5 novembre 2020 – con

un avviso contestato senza successo dall’escusso (sentenza della CEF 15.2020.78

del 9 settembre 2020) – e il 17 settembre 2020 ha depositato l’elenco oneri e

le condizioni d’in­­canto.

C. Preso

atto della contestazione delle ipoteche legali iscritte a favo­re dello Stato

del Canton Ticino e del Comune di PI 3 mossa dall’escusso nel suo ricorso del

25 settembre 2020 (respinto da questa Camera con sentenza 15.2020.97 del 13

ottobre 2020), il 21 ottobre 2020 l’UE ha impartito ai creditori un termine per

far accertare i propri diritti e il 2 novembre 2020 ha comunicato agli

interessati di differire l’asta prevista per il 5 novembre in virtù del­l’art.

141 cpv. 1 LEF, ritenendo che la contestazione avesse un influsso sul prezzo d’aggiudicazione.

D. Entro

il termine impartito, il 10 novembre 2020 lo Stato del Canton Ticino e il

Comune PI 3 hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con due

petizioni di appuramento dell’e­len­­co oneri volte all’appuramento delle loro

ipoteche legali non prescritte. Con sentenze del 10 febbraio 2021 (inc.

SE.2020.338 e SE.2020.339) il Pretore ha parzialmente accolto le petizioni, accertando

che le ipoteche legali insinuate a garanzia delle imposte comunali dal 2012 al

2020 per fr. 31'671.90 complessivi e delle imposte cantonali dal 2005 al

2020 per fr. 51'470.20 devono rimanere iscritte nell’elenco oneri per

rispettivamente fr. 22'776.25 (imposte comunali dal 2014 al 2020) e fr. 19'576.45

(imposte cantonali dal 2014 al 2020).

E. Per

la terza volta, il 21 gennaio 2021 l’UE ha indetto l’asta per il 24 giugno 2021

e il 1° marzo ha nuovamente depositato l’elenco oneri, il quale indica a favore

dello Stato le somme accertate dal Pretore con gli interessi aggiornati alla

data della nuova asta (il 24 giugno 2021) e l’imposta

2021 provvisoria di fr. 2'665.35, mentre a favore del Comune

menziona ancora gli importi originariamente insinuati. A seguito della

comunicazione della decisione pretorile sulle pretese del Comune, il 20 aprile 2021

l’UE ha poi comunicato agli interessati l’elenco oneri debitamente aggiornato al

riguardo.

F. Il

9 marzo 2021 la PI 1 (il cui ricorso contro il

rifiuto d’iscrivere nell’elenco oneri una sua pretesa di fr. 77'919.50

è stato respinto dalla Camera con decisione odierna 15.2021.29), e PI 4 (titolare di una cartella ipotecaria

iscritta nell’elen­­co oneri per fr. 56'805.55) hanno presentato

ricorso (n. 10/2021) contro l’elenco oneri e le condizioni d’asta depositati il 1° marzo 2021,

contestando in particolare le pretese dello Stato e del Comune facendo valere che sono imposte parziali non attinenti al­l’immobile e

in parte prescritte. Il ricorso è stato respinto da questa

Camera con sentenza odierna 15.2021.26.

G. In

considerazione di tale contestazione, il 12 marzo 2021 l’UE ha assegnato allo

Stato e al Comune un termine di 20 giorni per promuovere azione di accertamento

delle loro pretese.

H. Contro

tale decisione lo Stato è insorto a questa Camera con un ricorso in cui ne

chiede l’annullamento, previo conferimento del­l’effetto sospensivo.

Fatti

I. Il

29 marzo 2021 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto

sospensivo.

L. Con

osservazioni del 12 aprile 2021 la PI 1 e PI 4 hanno chiesto di acquisire agli

atti le decisioni della Pretura di Lugano e di rimediare alla svista dell’UE,

che non ne avrebbe tenuto conto, mentre nelle sue del 27 aprile 2021 l’UE ha

postulato la reiezione del ricorso. L’escusso è rimasto silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

avvenuta il 12 marzo 2021, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art.

17 LEF).

2. Le

sentenze emanate dalla Pretura di Lugano il 10 febbraio 2021 (sopra ad D) figurano nell’incarto dell’UE, che

le ha inoltre trasmes­so in copia a questa Camera con le sue

osservazioni. L’UE ne ha d’altronde tenuto conto nella versione dell’elenco

oneri modificata il 20 aprile 2021 (sopra ad E). Le richieste della PI 1 e di PI

4 al riguardo sono quindi senza oggetto.

3. Il

ricorrente rileva a ragione che l’iscrizione della sua pretesa nel­l’elenco

oneri è diventata definitiva per effetto della decisione pretorile

(limitatamente alla somma accertata giudizialmente) ed è decisiva anche per il

nuovo incanto immobiliare. Non in verità in forza dell’art. 43 cpv. 2 RFF, che

non è applicabile nella procedura di realizzazione di pegno (art. 102 RFF),

bensì in virtù dell’art. 65 cpv. 1 RFF (per il rinvio dell’art. 102 RFF),

secondo cui l’elenco oneri allestito per un precedente incanto fa stato anche

per quelli ulteriori per tutti i diritti che vi figurano e non sono stati tempestivamente

contestati in occasione del primo deposito (sentenza

del Tribunale federale 5A_387/2019 del 14 agosto 2019, consid. 5.2). La

contestazione mossa dalla PI 1 e da PI 4 nel ricorso del 9 marzo 2021 (sopra ad

F) è pertanto doppiamente irricevibile, da un canto perché è tardiva, giacché

non è stata sollevata in occasione del primo deposito, e dall’altro poiché la

pretesa dello Stato è stata accertata con forza di cosa giudicata dalla sentenza del 10 febbraio 2021. Un ricorso sarebbe

ipotizzabile solo contro l’aggiornamento degli interessi dei crediti iscritti nell’elenco

oneri fino alla data del nuovo incanto (sentenza della CEF 15.2012.77 del 10 agosto 2012), ma nel caso specifico la con­testazione

Considerandi

non verte su questo punto (v. sentenza odierna nell’inc. 15.2021.26).

4.

Vero

è che l’asta prevista per il 5 novembre 2020 non è stata annullata per motivi

sanitari, come invece indicato per errore nella decisione di effetto sospensivo

del 29 marzo 2021 (confondendo con il motivo di annullamento della prima asta,

v. sopra ad A), ma è stata solo differita nel senso dell’art. 141 cpv. 1 LEF

(sopra ad C). Fatto sta che il nuovo deposito dell’elenco oneri il 1° marzo e

il 20 aprile 2021 è avvenuto sempre nell’esecuzione n. __________ promossa

dalla PI 5 come indicato sulla prima pagina di tutte le versioni dell’elenco

oneri. Non vi è stato assegnato un nuovo numero, come tentano di far crede­re

la PI 1 e PI 4, quello da loro indicato (n. __________) riferendosi all’esecuzione

in via ordinaria promossa dalla stessa PI 1. L’elenco oneri depositato il 17

settembre 2020 è quindi opponibile loro. Ne segue che il ricorso in esame

merita accoglimento.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza l’assegnazione di termine del 12

marzo 2021 è annullata.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.