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Decisione

15.2021.29

Ricorso contro il rifiuto d’iscrivere nell’elenco oneri una pretesa per mercede

30 aprile 2021Italiano7 min

dicembre 2019, relativa alla progettazione dello stabile situato sul fondo di PI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.29

Lugano

30 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso n. 6/2021 interposto il 18 febbraio 2021 dalla

RI 1

(rappresentata dall’amministratore __________,

__________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,

o meglio contro la decisione 12 febbraio 2021 con cui ha rifiutato d’iscrivere

una sua pretesa nell’elenco oneri relativo al fondo n. __________ __________,

depositato il 1° marzo 2021 nell’esecuzione __________ in realizzazione di

pegno promossa dalla

PI 1, __________

nei confronti di

PI 1,

IT-__________

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che il 29 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha

pubblicato l’avviso d’incanto del fondo n. __________ RFD __________

appartenente all’escusso PI 1 per il 24 giugno 2021, indicando quale termine

d’insinuazione il 18 febbraio 2021;

che

Fatti

il 22 gennaio 2021 l’UE aveva comunicato l’avviso d’incanto alla S__________ SA

nella sua qualità di creditrice nell’esecuzione ordinaria n. __________ volta

all’incasso da PI 1 di una fattura di fr. 77'919.60, a favore della quale lo

stesso fondo era stato pignorato il 7 dicembre 2020;

che

il 1° febbraio 2021 la RI 1 ha notificato all’UE la propria pretesa, composta

della fattura del 17 dicembre 2019 di fr. 77'919.50 più interessi del 5% dal 17

dicembre 2019, relativa alla progettazione dello stabile situato sul fondo di PI

1, e delle spese di fr. 103.30 inerenti al precetto esecutivo ordinario appena

citato;

che

il 12 febbraio 2021 l’UE ha comunicato alla RI 1 (nuova ragione sociale della S__________ SA) di non poter considerare la sua pretesa nel­l’elenco

oneri “in quanto non implica

un onere reale per il fondo” da realizzare nel senso

dell’art. 36 RFF;

che

la RI 1 è insorta contro questa decisione con reclamo (recte: ricorso) del 18

febbraio 2021;

che

secondo la ricorrente gli oneri reali, la cui nozione non è codificata nella

legge, attengono a obblighi che scaturiscono dal rapporto con la cosa, ovvero

il bene immobile, di modo che l’assunzione dell’obbligazione del creditore

discenderebbe dal suo stato di proprietario del fondo;

che

nel caso concreto – sostiene la ricorrente – è evidente il nesso fra il fondo

da realizzare e la procedura edilizia da essa promossa sulla scorta delle due

domande di costruzione che sono oggetto della fattura posta in esecuzione, ciò

che a suo giudizio porta a concludere per l’esistenza di un onere reale giusta

l’art. 36 RFF;

che

l’obbligo del proprietario di corrispondere la mercede per la prestazione di

architettura svolta nascerebbe proprio dal suo stato di proprietario, obbligato

a firmare la domanda di costruzione secondo gli art. 4 segg. LE, e di

beneficiario dell’aumento di valore del fondo generato dal progetto e della

licenza edilizia;

che

l’UE avrebbe del resto già preso buona nota dell’insinuazione dello stesso

credito, notificata il 13 marzo 2020 in vista dell’incanto pubblico del 7

luglio 2020, poi annullato per motivi sanitari, e non potrebbe quindi più

rimetterlo in discussione in questa fase;

che

un onere “reale” è un diritto su una cosa (fondiaria) nel senso del libro quarto del

Codice civile sui “diritti

reali” (art. 641 segg. CC), ovvero un diritto

opponibile a chiunque (“erga

omnes”), il cui effetto verso i terzi richiede in

linea di massima la sua iscrizione, menzione o annotazione nel registro

fondiario;

che

può trattarsi in particolare di diritti di pegno immobiliari (art. 793 segg.

CC), ma anche di “altri oneri” quali servitù, annotazioni, restrizioni della facoltà di disporre o

diritti iscritti provvisoriamente (v. modello di comunicazione dell’elenco

oneri, modulo RFF 9 E, e art. 730 segg., 959-961 CC);

che

la legge può anche conferire un carattere “reale” a certe pretese

Considerandi

spesso di diritto pubblico, come le ipoteche legali (v. art. 836 CC) o le

restrizioni di diritto pubblico (art. 963 CC);

che l’ufficio d’esecuzione è tenuto a rifiutare l’iscrizione

nell’elenco oneri delle pretese pur tempestivamente notificate qualora risulti

manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti che

si asserisce garantiti da ipoteca legale quando risulti manifesta l’assenza di

una base legale che li ponga al beneficio

della pretesa ipoteca (art. 36 cpv. 1 RFF; DTF 117 III 38 consid. 3; sentenza 15.2019.10 del 4 luglio 2019, consid. 3.1);

che

ciò vale in particolare per le pretese personali (non reali), ossia le pretese

che possono essere fatte valere giuridicamente solo contro il debitore, sia

egli proprietario o no del fondo con cui è eventualmente connessa la

prestazione pattuita, come ad esempio tutti i crediti derivanti da un contratto

(di compravendita, di mandato, di appalto ecc.), finché lo stesso non sia stato

annotato nel registro fondiario (giusta l’art. 959 CC) nelle ipotesi in cui lo

consenta esplicitamente la legge;

che

nel caso specifico la ricorrente fonda la propria domanda su un credito per

mercede convenuta in un contratto presumibilmen­te di appalto (“prestazione di architettura”), ovvero su un rapporto di diritto personale tra il committente e la

ricorrente, che non risulta né annotato né annotabile a registro fondiario, e

neppure oggetto di una restrizione del diritto di disporre;

che

dal profilo giuridico è irrilevante che il contratto sia stato concluso con il

proprietario del fondo per il quale sono state allestite le domande di

costruzione e ch’egli sia beneficiario dell’aumento di valore del fondo

generato dal progetto e della licenza edilizia, dal momento che la legge non le

attribuisce un diritto di proprietà né un’ipoteca legale diretta sul fondo;

che

l’UE ha quindi respinto a ragione la domanda d’iscrizione della sua pretesa

nell’elenco oneri sulla scorta dell’art. 36 cpv. 1 RFF;

che

non risulta dagli atti che l’UE abbia ammesso la prima domanda della ricorrente

– inoltrata il 13 marzo 2020 (doc. 6 accluso al ricorso) – volta all’iscrizione

della sua pretesa nell’elenco oneri, elenco che del resto non è stato

depositato prima dell’annullamen­to per motivi sanitari, già il 2 aprile 2020,

dell’asta inizialmente fissata per il 7 luglio 2020 (doc. 7);

che

nulla muta al riguardo la comunicazione dell’avviso del

nuovo incanto (per il 24 giugno 2021) fatta

dall’UE alla ricorrente il 22 gen­naio 2021 (doc.

8), giacché la comunicazione le è stata indirizzata nella sua qualità di

creditrice pignorante e non contiene alcun invito ad annunciare eventuali oneri

reali;

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.