15.2021.29
Ricorso contro il rifiuto d’iscrivere nell’elenco oneri una pretesa per mercede
30 aprile 2021Italiano7 min
dicembre 2019, relativa alla progettazione dello stabile situato sul fondo di PI
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.29
Lugano
30 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso n. 6/2021 interposto il 18 febbraio 2021 dalla
RI 1
(rappresentata dall’amministratore __________,
__________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio,
o meglio contro la decisione 12 febbraio 2021 con cui ha rifiutato d’iscrivere
una sua pretesa nell’elenco oneri relativo al fondo n. __________ __________,
depositato il 1° marzo 2021 nell’esecuzione __________ in realizzazione di
pegno promossa dalla
PI 1, __________
nei confronti di
PI 1,
IT-__________
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 29 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Mendrisio ha
pubblicato l’avviso d’incanto del fondo n. __________ RFD __________
appartenente all’escusso PI 1 per il 24 giugno 2021, indicando quale termine
d’insinuazione il 18 febbraio 2021;
che
Fatti
il 22 gennaio 2021 l’UE aveva comunicato l’avviso d’incanto alla S__________ SA
nella sua qualità di creditrice nell’esecuzione ordinaria n. __________ volta
all’incasso da PI 1 di una fattura di fr. 77'919.60, a favore della quale lo
stesso fondo era stato pignorato il 7 dicembre 2020;
che
il 1° febbraio 2021 la RI 1 ha notificato all’UE la propria pretesa, composta
della fattura del 17 dicembre 2019 di fr. 77'919.50 più interessi del 5% dal 17
dicembre 2019, relativa alla progettazione dello stabile situato sul fondo di PI
1, e delle spese di fr. 103.30 inerenti al precetto esecutivo ordinario appena
citato;
che
il 12 febbraio 2021 l’UE ha comunicato alla RI 1 (nuova ragione sociale della S__________ SA) di non poter considerare la sua pretesa nell’elenco
oneri “in quanto non implica
un onere reale per il fondo” da realizzare nel senso
dell’art. 36 RFF;
che
la RI 1 è insorta contro questa decisione con reclamo (recte: ricorso) del 18
febbraio 2021;
che
secondo la ricorrente gli oneri reali, la cui nozione non è codificata nella
legge, attengono a obblighi che scaturiscono dal rapporto con la cosa, ovvero
il bene immobile, di modo che l’assunzione dell’obbligazione del creditore
discenderebbe dal suo stato di proprietario del fondo;
che
nel caso concreto – sostiene la ricorrente – è evidente il nesso fra il fondo
da realizzare e la procedura edilizia da essa promossa sulla scorta delle due
domande di costruzione che sono oggetto della fattura posta in esecuzione, ciò
che a suo giudizio porta a concludere per l’esistenza di un onere reale giusta
l’art. 36 RFF;
che
l’obbligo del proprietario di corrispondere la mercede per la prestazione di
architettura svolta nascerebbe proprio dal suo stato di proprietario, obbligato
a firmare la domanda di costruzione secondo gli art. 4 segg. LE, e di
beneficiario dell’aumento di valore del fondo generato dal progetto e della
licenza edilizia;
che
l’UE avrebbe del resto già preso buona nota dell’insinuazione dello stesso
credito, notificata il 13 marzo 2020 in vista dell’incanto pubblico del 7
luglio 2020, poi annullato per motivi sanitari, e non potrebbe quindi più
rimetterlo in discussione in questa fase;
che
un onere “reale” è un diritto su una cosa (fondiaria) nel senso del libro quarto del
Codice civile sui “diritti
reali” (art. 641 segg. CC), ovvero un diritto
opponibile a chiunque (“erga
omnes”), il cui effetto verso i terzi richiede in
linea di massima la sua iscrizione, menzione o annotazione nel registro
fondiario;
che
può trattarsi in particolare di diritti di pegno immobiliari (art. 793 segg.
CC), ma anche di “altri oneri” quali servitù, annotazioni, restrizioni della facoltà di disporre o
diritti iscritti provvisoriamente (v. modello di comunicazione dell’elenco
oneri, modulo RFF 9 E, e art. 730 segg., 959-961 CC);
che
la legge può anche conferire un carattere “reale” a certe pretese
Considerandi
spesso di diritto pubblico, come le ipoteche legali (v. art. 836 CC) o le
restrizioni di diritto pubblico (art. 963 CC);
che l’ufficio d’esecuzione è tenuto a rifiutare l’iscrizione
nell’elenco oneri delle pretese pur tempestivamente notificate qualora risulti
manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti che
si asserisce garantiti da ipoteca legale quando risulti manifesta l’assenza di
una base legale che li ponga al beneficio
della pretesa ipoteca (art. 36 cpv. 1 RFF; DTF 117 III 38 consid. 3; sentenza 15.2019.10 del 4 luglio 2019, consid. 3.1);
che
ciò vale in particolare per le pretese personali (non reali), ossia le pretese
che possono essere fatte valere giuridicamente solo contro il debitore, sia
egli proprietario o no del fondo con cui è eventualmente connessa la
prestazione pattuita, come ad esempio tutti i crediti derivanti da un contratto
(di compravendita, di mandato, di appalto ecc.), finché lo stesso non sia stato
annotato nel registro fondiario (giusta l’art. 959 CC) nelle ipotesi in cui lo
consenta esplicitamente la legge;
che
nel caso specifico la ricorrente fonda la propria domanda su un credito per
mercede convenuta in un contratto presumibilmente di appalto (“prestazione di architettura”), ovvero su un rapporto di diritto personale tra il committente e la
ricorrente, che non risulta né annotato né annotabile a registro fondiario, e
neppure oggetto di una restrizione del diritto di disporre;
che
dal profilo giuridico è irrilevante che il contratto sia stato concluso con il
proprietario del fondo per il quale sono state allestite le domande di
costruzione e ch’egli sia beneficiario dell’aumento di valore del fondo
generato dal progetto e della licenza edilizia, dal momento che la legge non le
attribuisce un diritto di proprietà né un’ipoteca legale diretta sul fondo;
che
l’UE ha quindi respinto a ragione la domanda d’iscrizione della sua pretesa
nell’elenco oneri sulla scorta dell’art. 36 cpv. 1 RFF;
che
non risulta dagli atti che l’UE abbia ammesso la prima domanda della ricorrente
– inoltrata il 13 marzo 2020 (doc. 6 accluso al ricorso) – volta all’iscrizione
della sua pretesa nell’elenco oneri, elenco che del resto non è stato
depositato prima dell’annullamento per motivi sanitari, già il 2 aprile 2020,
dell’asta inizialmente fissata per il 7 luglio 2020 (doc. 7);
che
nulla muta al riguardo la comunicazione dell’avviso del
nuovo incanto (per il 24 giugno 2021) fatta
dall’UE alla ricorrente il 22 gennaio 2021 (doc.
8), giacché la comunicazione le è stata indirizzata nella sua qualità di
creditrice pignorante e non contiene alcun invito ad annunciare eventuali oneri
reali;
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.