Lexipedia

Decisione

15.2021.31

Avvisi di pignoramento. Contestazione della notifica delle decisioni di rigetto dell’opposizione. Istanza di revisione di una decisione del Tribunale federale

9 giugno 2021Italiano4 min

che statuendo con quattro decisioni separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.31

Lugano

9 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 14 marzo 2021 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 15 febbraio 2021 nelle

esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei

confronti del ricorrente da:

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (tre prime esecuzioni)

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

Cantone dei Grigioni, Coira (es. n. __________)

(rappresentato dalla Finanzverwaltungs d.

Kt. Graubünden, Coira)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetti esecutivi n. __________, __________ e __________

emessi il 25 febbraio e il 20 marzo 2019 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 140.– e di due volte fr. 40.–;

che

con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2019 sempre dall’UE

Fatti

di Lugano, il Cantone dei Grigioni ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'780.–

oltre agli interessi;

che statuendo con quattro decisioni separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di

Lugano Est ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal

convenuto alle esecuzioni appena citate;

che

con decisione del 15 maggio 2020 (inc. 15.2020.40) la Camera ha respinto il

ricorso inoltrato da RI 1 avverso i sette avvisi di pignoramento emessi dall’UE

il 5 marzo 2020, di cui quattro relativi alle esecuzioni qui

in oggetto;

che

il 26 ottobre 2020 la Camera ha dichiarato irricevibile il recla­mo interposto

da RI 1 contro le decisioni di rigetto dell’opposizione 27

gennaio e 4 febbraio 2020 (inc. 14.2020.77);

che

con sentenza del 4 dicembre 2020 (inc. 5A_464/2020) il Tribunale federale ha

parzialmente accolto il ricorso interposto da RE 1 contro la decisione emessa

dalla Camera il 15 maggio 2020,

annullandola e rinviandole la causa per nuova decisione;

che

il Tribunale federale, con sentenza 5D_306/2020 dell’11 gennaio 2021, ha invece

dichiarato inammissibile il ricorso presentato da RI 1 contro la sentenza del

26 ottobre 2020 con cui la Camera aveva dichiarato irricevibile il reclamo

contro le decisioni di rigetto dell’opposizione;

che

mediante nuova decisione del 19 gennaio 2021 la Camera ha parzialmente accolto

il ricorso di RI 1, nella misura in cui ha dichiarato nulli gli avvisi di

pignoramento del 5 marzo 2020 relativi alle esecuzioni qui in discussione e ordinato

all’UE di emetterne nuovi;

che

il 15 febbraio 2021 l’UE ha emesso nuovi avvisi di

pignoramento per il successivo 25 marzo;

che

con il ricorso in esame RI 1 ne chiede l’annulla­mento

facendo valere di avere presentato il 20 febbraio 2021 istan­za di

Considerandi

revisione della decisione 11 gennaio 2021 del Tribunale federale;

che

tuttavia le istanze di revisione delle decisioni del Tribunale federale sospendono

l’esecuzione della sentenza impugnata solo mediante decisione del giudice dell’istruzione

(art. 126 LTF);

che

nel caso di specie, RI 1 non ha chiesto l’effetto sospensivo nella sua istanza

di revisione e non ha provato che gli sia stato concesso d’ufficio;

che

comunque sia il Tribunale federale ha respinto la domanda di revisione, nella

misura in cui era ammissibile, con sentenza 5F_ 5/2021 del 20 maggio 2021;

che

siccome le decisioni di rigetto dell’opposizione erano esecutive e definitive,

l’UE ha correttamente provveduto a emettere gli avvisi di pignoramento

impugnati;

che

l’Ufficio non ha violato l’art. 138 CPC poiché la validità della notifica delle

decisioni di rigetto dell’opposizione è stata accertata definitivamente con le

sentenze 26 ottobre 2020 della Camera (inc. 14.2020.77), che l’UE non è

abilitato a riesaminare;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.