15.2021.31
Avvisi di pignoramento. Contestazione della notifica delle decisioni di rigetto dell’opposizione. Istanza di revisione di una decisione del Tribunale federale
9 giugno 2021Italiano4 min
che statuendo con quattro decisioni separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di
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Incarto n.
15.2021.31
Lugano
9 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 14 marzo 2021 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 15 febbraio 2021 nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei
confronti del ricorrente da:
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (tre prime esecuzioni)
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
Cantone dei Grigioni, Coira (es. n. __________)
(rappresentato dalla Finanzverwaltungs d.
Kt. Graubünden, Coira)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetti esecutivi n. __________, __________ e __________
emessi il 25 febbraio e il 20 marzo 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 140.– e di due volte fr. 40.–;
che
con precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 ottobre 2019 sempre dall’UE
Fatti
di Lugano, il Cantone dei Grigioni ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'780.–
oltre agli interessi;
che statuendo con quattro decisioni separate del 27 gennaio e 4 febbraio 2020, il Giudice di pace del Circolo di
Lugano Est ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal
convenuto alle esecuzioni appena citate;
che
con decisione del 15 maggio 2020 (inc. 15.2020.40) la Camera ha respinto il
ricorso inoltrato da RI 1 avverso i sette avvisi di pignoramento emessi dall’UE
il 5 marzo 2020, di cui quattro relativi alle esecuzioni qui
in oggetto;
che
il 26 ottobre 2020 la Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto
da RI 1 contro le decisioni di rigetto dell’opposizione 27
gennaio e 4 febbraio 2020 (inc. 14.2020.77);
che
con sentenza del 4 dicembre 2020 (inc. 5A_464/2020) il Tribunale federale ha
parzialmente accolto il ricorso interposto da RE 1 contro la decisione emessa
dalla Camera il 15 maggio 2020,
annullandola e rinviandole la causa per nuova decisione;
che
il Tribunale federale, con sentenza 5D_306/2020 dell’11 gennaio 2021, ha invece
dichiarato inammissibile il ricorso presentato da RI 1 contro la sentenza del
26 ottobre 2020 con cui la Camera aveva dichiarato irricevibile il reclamo
contro le decisioni di rigetto dell’opposizione;
che
mediante nuova decisione del 19 gennaio 2021 la Camera ha parzialmente accolto
il ricorso di RI 1, nella misura in cui ha dichiarato nulli gli avvisi di
pignoramento del 5 marzo 2020 relativi alle esecuzioni qui in discussione e ordinato
all’UE di emetterne nuovi;
che
il 15 febbraio 2021 l’UE ha emesso nuovi avvisi di
pignoramento per il successivo 25 marzo;
che
con il ricorso in esame RI 1 ne chiede l’annullamento
facendo valere di avere presentato il 20 febbraio 2021 istanza di
Considerandi
revisione della decisione 11 gennaio 2021 del Tribunale federale;
che
tuttavia le istanze di revisione delle decisioni del Tribunale federale sospendono
l’esecuzione della sentenza impugnata solo mediante decisione del giudice dell’istruzione
(art. 126 LTF);
che
nel caso di specie, RI 1 non ha chiesto l’effetto sospensivo nella sua istanza
di revisione e non ha provato che gli sia stato concesso d’ufficio;
che
comunque sia il Tribunale federale ha respinto la domanda di revisione, nella
misura in cui era ammissibile, con sentenza 5F_ 5/2021 del 20 maggio 2021;
che
siccome le decisioni di rigetto dell’opposizione erano esecutive e definitive,
l’UE ha correttamente provveduto a emettere gli avvisi di pignoramento
impugnati;
che
l’Ufficio non ha violato l’art. 138 CPC poiché la validità della notifica delle
decisioni di rigetto dell’opposizione è stata accertata definitivamente con le
sentenze 26 ottobre 2020 della Camera (inc. 14.2020.77), che l’UE non è
abilitato a riesaminare;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.