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Decisione

15.2021.33

Minimo di esistenza. Revisione del calcolo. Mancanza di documenti giustificativi. Contestazioni vertenti su questioni di merito

28 giugno 2021Italiano9 min

n. __________ promossa contro RI 1 dalla PI 1, il 14 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.33

Lugano

28 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’“istanza di revisione” presentato il 9 aprile 2021 da

RI 1 per indirizzo in

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

PI 1, Pregassona

(rappresentata dalla RA 1)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa contro RI 1 dalla PI 1, il 14 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Lugano ha proceduto al pignoramento dei redditi dell’e­­scusso,

determinando la quota pignorabile sulla base del seguen­te computo:

Redditi

Pensione AVS debitore

Rendita __________ debitore

fr.

fr.

2'350.00

1'968.00

Coniuge

fr.

1'392.00

24.38%

Totale

fr.

6'710.00

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Affitto

fr.

558.70

Riscaldamento gasolio come da sentenza Camera di

esecuzione e fallimenti del 5.10.2018 (inc. 15.2018.30)

Assicurazione malattia

fr.

373.30

Come da sentenza Camera di esecuzione e fallimenti

del 5.10.2018 (inc. 15.2018.30)

Franchigia e partecipazioni

fr.

323.00

Come da sentenza Camera di esecuzione e fallimenti

del 5.10.2018 (inc. 15.2018.30)

Trasferte (a scopo medico)

fr.

138.00

Come da sentenza Camera di esecuzione e fallimenti

del 5.10.2018 (inc. 15.2018.30)

Totale

fr.

3'093.00

100%

Quota parte del ricorrente

fr.

2'338.98

75.62% di fr. 3'093.00­

Ricordato

che la rendita AVS è impignorabile a norma di legge, lo stesso giorno l’UE ha

quindi pignorato presso l’istituto di cassa pensioni del debitore, la PI 2 con

sede a __________, l’intera rendita di fr. 1'968.– con effetto immediato.

B. Con

“istanza di revisione” del 9 aprile 2021, trasmessa direttamen­te a questa Camera, RI 1

chiede lo sblocco della rendita della PI 2, previo conferimento dell’effetto

sospensivo. Il 18 aprile 2021 ha pure presentato un complemento al ricorso, con

cui si lamenta in particolare del comportamento di un funzionario dell’Ufficio.

C. Mediante

ordinanza del 19 aprile 2021 il presidente di questa Camera ha parzialmente

accolto la predetta domanda, sospendendo la ripartizione delle somme pignorate

fino al 3 maggio 2021, termine entro il quale il debitore era stato invitato a

presentarsi all’UE con tutti i giustificativi del pagamento delle spese di cui

chiede il computo nel suo ricorso.

D. Tramite

osservazioni del 29 aprile 2021 e osservazioni complementari del 5 maggio 2021,

la PI 1 si oppone al gravame, postulandone la reiezione, come pure l’Ufficio

nelle sue del 4 maggio 2021.

Nelle

proprie “osservazioni” del 12 e 14 maggio 2021 RI 1 ha invece contestato le argomentazioni

della resistente e dell’UE, riconfermandosi nelle domande ricorsuali.

Considerato

in diritto: 1. Volta sostanzialmente ad annullare il pignoramento della rendita

della PI 2, l’“istanza di

revisione” di RI 1 va considerata quale ricorso giusta

l’art. 17 LEF. Presentato il 9 aprile 2021, ovvero oltre il termine di dieci

giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 14 gennaio 2021 dall’UE di

Lugano, il ricorso risulta invero manifestamente tardivo e quindi in principio

irricevibile. L’autorità di vigilanza è tenuta comunque a constatare d’uffi­cio,

in virtù dell’art. 22 LEF, la nullità di decisioni che manifestamente ledono

il minimo di esistenza dell’escusso e/o della sua famiglia, ponendoli in una

situazione insopportabile (sentenza della CEF 15.2013.128 e riferimenti citati),

motivo per cui il gravame verrà in ogni caso esaminato sotto questo profilo.

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso

per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire

romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

Le

parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento

dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel

proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte

rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti

che non risultano dall’in­­carto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).

3. Senza

confrontarsi direttamente con la decisione impugnata, il ricorrente sostiene

anzitutto che la sua situazione personale è cambiata e propone pertanto un

nuovo calcolo del minimo d’esistenza. Considerato che l’UE ha fondato la

decisione impugnata essenzialmente sulla sentenza 15.2018.30 emessa il 5 ottobre

2018 da questa Camera, la quale poggiava su una situazione logistica ed

economica del debitore apparentemente diversa rispetto a quella attuale, siccome

egli pareva (di nuovo) domiciliato a __________ anziché a __________ in Italia

al momento della presentazione del ricorso e fa valere in particolare che sua

moglie non lavora più e che le sue spese abitative e quelle legate alla salute

sono aumentate, il presidente di questa Camera aveva ricordato che “un calcolo preciso del minimo esistenziale presuppone

che RI 1 si presenti all’UE con tutti i giustificativi di pagamento delle spese

di cui chiede il computo”, sicché lo aveva invitato a procedere in

tal senso. Dalle osservazioni dell’Ufficio emerge però ch’egli non ha dato

seguito all’invito né ha prodotto alcun documento giustificativo. Neppure nelle

proprie osservazioni del 14 e 18 maggio 2021 RI 1 spende una singola parola su

tale questione. Ricordato il principio giurisprudenziale consolidato secondo

cui possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le

spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a;

sentenza della CEF 15.2020. 35 del 1° luglio 2020 pagg. 2-3 con i rinvii),

le richieste del ricorrente di modificare il calcolo non possono essere accolte

stante la sua mancata collaborazione all’accertamento dei fatti (sopra consid.

2 i.f.). Su questo punto il ricorso va pertanto respinto.

4. L’insorgente

sostiene pure (nuovamente) che la rendita erogata dalla PI 5 è

impignorabile nel senso dell’art. 92 cpv. 9 e 9a LEF Al riguardo, la

Camera ha già avuto modo di ricordargli a più riprese (sentenze 15.2016.120 del

21 marzo 2017, consid. 5 e 15.2018.30 del 5 ottobre 2018, consid. 3.1) che le

rendite d’inva­­lidità o di vecchiaia, come quella in esame, erogate al

debitore dalla sua cassa pensione sono pignorabili nei limiti stabiliti dall’art.

93 LEF, come il salario che sostituiscono. Anche tale censura s’avvera pertanto

manifestamente infondata.

5. RI

1 accenna inoltre al fatto che a seguito di un suo ricorso inoltrato all’Ufficio

di esecuzione di Zurigo 2 (doc. 24), gli sarebbero stati restituiti fr. 5'784.35

precedentemente pignorati. Ora, a prescindere dalla circostanza che il

ricorrente non deduce alcuna conclusione da tale fatto, non si comprende quale

legame esista tra la decisione a cui fa cenno, ma che neppure acclude al ricorso,

e il calcolo eseguito dall’UE. Ne discende dunque l’irrice­vibilità di tale

“critica”.

6. Sono inammissibili anche le numerose contestazioni

inerenti al rapporto contrattuale esistente tra RI 1 e la PI 1 e al

credito posto in esecuzione, siccome la via del ricorso all’autorità

di vigilanza – sussidiaria a quella giudiziale (art. 17 cpv. 1 LEF) – non

consente al debitore di sollevare questioni di merito, attinenti in particolare

alla validità materiale e all’importo del credito posto in esecuzione (sentenza

della CEF 15.2021.5 del 16 febbraio 2021, consid. 8).

7. Per

quanto attiene infine alle lamentele sul comportamento di un funzionario dell’UE,

che il ricorrente fa valere con il complemento al ricorso del 18 aprile 2021,

ove evidenzia che il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente

dai propri funzionari, occorre ricordare che il ricorso giusta

l’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura

esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di

un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di

una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (sentenza della CEF

15.2019.66 del 18 settembre 2019, consid. 3). Pure tali critiche s’avverano

dunque irricevibili.

8. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.