15.2021.33
Minimo di esistenza. Revisione del calcolo. Mancanza di documenti giustificativi. Contestazioni vertenti su questioni di merito
28 giugno 2021Italiano9 min
n. __________ promossa contro RI 1 dalla PI 1, il 14 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione
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Incarto n.
15.2021.33
Lugano
28 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’“istanza di revisione” presentato il 9 aprile 2021 da
RI 1 per indirizzo in
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
PI 1, Pregassona
(rappresentata dalla RA 1)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa contro RI 1 dalla PI 1, il 14 gennaio 2021 l’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano ha proceduto al pignoramento dei redditi dell’escusso,
determinando la quota pignorabile sulla base del seguente computo:
Redditi
Pensione AVS debitore
Rendita __________ debitore
fr.
fr.
2'350.00
1'968.00
Coniuge
fr.
1'392.00
24.38%
Totale
fr.
6'710.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Affitto
fr.
558.70
Riscaldamento gasolio come da sentenza Camera di
esecuzione e fallimenti del 5.10.2018 (inc. 15.2018.30)
Assicurazione malattia
fr.
373.30
Come da sentenza Camera di esecuzione e fallimenti
del 5.10.2018 (inc. 15.2018.30)
Franchigia e partecipazioni
fr.
323.00
Come da sentenza Camera di esecuzione e fallimenti
del 5.10.2018 (inc. 15.2018.30)
Trasferte (a scopo medico)
fr.
138.00
Come da sentenza Camera di esecuzione e fallimenti
del 5.10.2018 (inc. 15.2018.30)
Totale
fr.
3'093.00
100%
Quota parte del ricorrente
fr.
2'338.98
75.62% di fr. 3'093.00
Ricordato
che la rendita AVS è impignorabile a norma di legge, lo stesso giorno l’UE ha
quindi pignorato presso l’istituto di cassa pensioni del debitore, la PI 2 con
sede a __________, l’intera rendita di fr. 1'968.– con effetto immediato.
B. Con
“istanza di revisione” del 9 aprile 2021, trasmessa direttamente a questa Camera, RI 1
chiede lo sblocco della rendita della PI 2, previo conferimento dell’effetto
sospensivo. Il 18 aprile 2021 ha pure presentato un complemento al ricorso, con
cui si lamenta in particolare del comportamento di un funzionario dell’Ufficio.
C. Mediante
ordinanza del 19 aprile 2021 il presidente di questa Camera ha parzialmente
accolto la predetta domanda, sospendendo la ripartizione delle somme pignorate
fino al 3 maggio 2021, termine entro il quale il debitore era stato invitato a
presentarsi all’UE con tutti i giustificativi del pagamento delle spese di cui
chiede il computo nel suo ricorso.
D. Tramite
osservazioni del 29 aprile 2021 e osservazioni complementari del 5 maggio 2021,
la PI 1 si oppone al gravame, postulandone la reiezione, come pure l’Ufficio
nelle sue del 4 maggio 2021.
Nelle
proprie “osservazioni” del 12 e 14 maggio 2021 RI 1 ha invece contestato le argomentazioni
della resistente e dell’UE, riconfermandosi nelle domande ricorsuali.
Considerato
in diritto: 1. Volta sostanzialmente ad annullare il pignoramento della rendita
della PI 2, l’“istanza di
revisione” di RI 1 va considerata quale ricorso giusta
l’art. 17 LEF. Presentato il 9 aprile 2021, ovvero oltre il termine di dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 14 gennaio 2021 dall’UE di
Lugano, il ricorso risulta invero manifestamente tardivo e quindi in principio
irricevibile. L’autorità di vigilanza è tenuta comunque a constatare d’ufficio,
in virtù dell’art. 22 LEF, la nullità di decisioni che manifestamente ledono
il minimo di esistenza dell’escusso e/o della sua famiglia, ponendoli in una
situazione insopportabile (sentenza della CEF 15.2013.128 e riferimenti citati),
motivo per cui il gravame verrà in ogni caso esaminato sotto questo profilo.
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso
per la somma dei redditi (Ochsner in: Commentaire
romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF). Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
Le
parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento
dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel
proprio interesse (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte
rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti
che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1).
3. Senza
confrontarsi direttamente con la decisione impugnata, il ricorrente sostiene
anzitutto che la sua situazione personale è cambiata e propone pertanto un
nuovo calcolo del minimo d’esistenza. Considerato che l’UE ha fondato la
decisione impugnata essenzialmente sulla sentenza 15.2018.30 emessa il 5 ottobre
2018 da questa Camera, la quale poggiava su una situazione logistica ed
economica del debitore apparentemente diversa rispetto a quella attuale, siccome
egli pareva (di nuovo) domiciliato a __________ anziché a __________ in Italia
al momento della presentazione del ricorso e fa valere in particolare che sua
moglie non lavora più e che le sue spese abitative e quelle legate alla salute
sono aumentate, il presidente di questa Camera aveva ricordato che “un calcolo preciso del minimo esistenziale presuppone
che RI 1 si presenti all’UE con tutti i giustificativi di pagamento delle spese
di cui chiede il computo”, sicché lo aveva invitato a procedere in
tal senso. Dalle osservazioni dell’Ufficio emerge però ch’egli non ha dato
seguito all’invito né ha prodotto alcun documento giustificativo. Neppure nelle
proprie osservazioni del 14 e 18 maggio 2021 RI 1 spende una singola parola su
tale questione. Ricordato il principio giurisprudenziale consolidato secondo
cui possono essere considerate nel calcolo del minimo di esistenza solo le
spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a;
sentenza della CEF 15.2020. 35 del 1° luglio 2020 pagg. 2-3 con i rinvii),
le richieste del ricorrente di modificare il calcolo non possono essere accolte
stante la sua mancata collaborazione all’accertamento dei fatti (sopra consid.
2 i.f.). Su questo punto il ricorso va pertanto respinto.
4. L’insorgente
sostiene pure (nuovamente) che la rendita erogata dalla PI 5 è
impignorabile nel senso dell’art. 92 cpv. 9 e 9a LEF Al riguardo, la
Camera ha già avuto modo di ricordargli a più riprese (sentenze 15.2016.120 del
21 marzo 2017, consid. 5 e 15.2018.30 del 5 ottobre 2018, consid. 3.1) che le
rendite d’invalidità o di vecchiaia, come quella in esame, erogate al
debitore dalla sua cassa pensione sono pignorabili nei limiti stabiliti dall’art.
93 LEF, come il salario che sostituiscono. Anche tale censura s’avvera pertanto
manifestamente infondata.
5. RI
1 accenna inoltre al fatto che a seguito di un suo ricorso inoltrato all’Ufficio
di esecuzione di Zurigo 2 (doc. 24), gli sarebbero stati restituiti fr. 5'784.35
precedentemente pignorati. Ora, a prescindere dalla circostanza che il
ricorrente non deduce alcuna conclusione da tale fatto, non si comprende quale
legame esista tra la decisione a cui fa cenno, ma che neppure acclude al ricorso,
e il calcolo eseguito dall’UE. Ne discende dunque l’irricevibilità di tale
“critica”.
6. Sono inammissibili anche le numerose contestazioni
inerenti al rapporto contrattuale esistente tra RI 1 e la PI 1 e al
credito posto in esecuzione, siccome la via del ricorso all’autorità
di vigilanza – sussidiaria a quella giudiziale (art. 17 cpv. 1 LEF) – non
consente al debitore di sollevare questioni di merito, attinenti in particolare
alla validità materiale e all’importo del credito posto in esecuzione (sentenza
della CEF 15.2021.5 del 16 febbraio 2021, consid. 8).
7. Per
quanto attiene infine alle lamentele sul comportamento di un funzionario dell’UE,
che il ricorrente fa valere con il complemento al ricorso del 18 aprile 2021,
ove evidenzia che il Cantone è responsabile del danno cagionato illecitamente
dai propri funzionari, occorre ricordare che il ricorso giusta
l’art. 17 LEF deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura
esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di
un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di
una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (sentenza della CEF
15.2019.66 del 18 settembre 2019, consid. 3). Pure tali critiche s’avverano
dunque irricevibili.
8. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.