15.2021.34
Comminatoria di fallimento. Segnalazione di nullità da parte del Giudice del fallimento. Riconsiderazione nel senso dell’annullamento della comminatoria e dell’iscrizione dell’opposizione al precetto
2 luglio 2021Italiano4 min
i suoi effetti dal momento di tale conoscenza (DTF 128 III
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Incarto n.
15.2021.34
Lugano
2 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sulla segnalazione di nullità 13 aprile 2021 della
Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, Locarno
nella procedura di fallimento avviata il 9 marzo 2021
dalla
PI 1,
contro
PI 2,
concernente la comminatoria di fallimento n. __________ emessa il 27
gennaio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che a domanda della PI 1 di proseguire__________ nei confronti della
PI 2, il 27 gennaio 2021 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha emesso la
comminatoria di fallimento e l’ha inviata all’escussa;
che
il 9 marzo 2021 la PI 1 ha presentato un’istanza di fallimento contro la PI 2
dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città;
che
con scritto del 9 aprile 2021 la PI 2 ha comunicato all’UE, con copia per
conoscenza alla Pretura, di aver ricevuto il precetto esecutivo insieme alla
comminatoria di fallimento soltanto il 1° aprile 2021, allorquando, contattato
dalla Polizia della Città di __________, il socio e gerente dell’escussa si era
presentato presso i suoi uffici per ritirare gli atti in questione;
che
mediante lo stesso scritto l’escussa ha pure interposto opposizione totale al
precetto esecutivo;
che
preso atto della predetta comunicazione, tramite disposizione ordinatoria del
13 aprile 2021 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città ha
sospeso la procedura di fallimento e ha trasmesso l’incarto a questa Camera
affinché si pronunci sulla nullità della comminatoria di fallimento e, se del
caso, anche del precetto esecutivo;
che
considerata la disposizione ordinatoria alla stregua di segnalazione di nullità
giusta l’art. 22 LEF, con ordinanza del 16 aprile 2021 il presidente di questa
Camera l’ha trasmessa all’UE per le incombenze di sua competenza prescritte
dall’art. 9 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia
di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);
che
avvalendosi della facoltà di riconsiderazione prevista dall’art. 17 cpv. 4 LEF,
il 27 maggio 2021 l’Ufficio ha annullato la notificazione del precetto
esecutivo e la comminatoria di fallimento, e ha iscritto nei suoi registri
l’opposizione interposta dall’escussa, ritenendo di non essere in grado di
dimostrare l’adempimento dei presupposti che permettono la notifica di atti
esecutivi per posta A Plus stabiliti nell’Ordinanza COVID-19
sulla giustizia e sul diritto procedurale del 16 aprile
2020 (RS 272.81);
che
il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
che
sui punti modificati dall’UE la segnalazione di nullità può ritenersi senza
oggetto e va stralciata dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1
LPR);
che
se, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto
comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica
Fatti
i suoi effetti dal momento di tale conoscenza (DTF 128 III
104 consid. 2; sentenza della CEF 15.2020.7 del 15 luglio 2020, consid. 2);
che
non occorre pertanto annullare il precetto esecutivo, bastan-do, come deciso
dall’UE in sede di riconsiderazione, la registrazione dell’opposizione
interposta all’escussa il 9 aprile 2021;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La segnalazione di nullità
è dichiarata senza oggetto sui punti modificati dalla decisione di
riconsiderazione emessa il 27 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione. La
validità del precetto esecutivo n. __________ è confermata.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.