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Decisione

15.2021.34

Comminatoria di fallimento. Segnalazione di nullità da parte del Giudice del fallimento. Riconsiderazione nel senso dell’annullamento della comminatoria e dell’iscrizione dell’opposizione al precetto

2 luglio 2021Italiano4 min

i suoi effetti dal momento di tale conoscenza (DTF 128 III

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.34

Lugano

2 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sulla segnalazione di nullità 13 aprile 2021 della

Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città, Locarno

nella procedura di fallimento avviata il 9 marzo 2021

dalla

PI 1,

contro

PI 2,

concernente la comminatoria di fallimento n. __________ emessa il 27

gennaio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che a domanda della PI 1 di proseguire__________ nei confronti della

PI 2, il 27 gennaio 2021 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno ha emesso la

comminatoria di fallimento e l’ha inviata all’escussa;

che

il 9 marzo 2021 la PI 1 ha presentato un’istanza di fallimento contro la PI 2

dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città;

che

con scritto del 9 aprile 2021 la PI 2 ha comunicato all’UE, con copia per

conoscenza alla Pretura, di aver ricevuto il precetto esecutivo insieme alla

comminatoria di fallimento soltanto il 1° aprile 2021, allorquando, contattato

dalla Polizia della Città di __________, il socio e gerente dell’escussa si era

presentato presso i suoi uffici per ritirare gli atti in questione;

che

mediante lo stesso scritto l’escussa ha pure interposto opposizione totale al

precetto esecutivo;

che

preso atto della predetta comunicazione, tramite disposizione ordinatoria del

13 aprile 2021 il Pretore aggiunto della Giurisdizio­ne di Locarno-Città ha

sospeso la procedura di fallimento e ha trasmesso l’incarto a questa Camera

affinché si pronunci sulla nullità della comminatoria di fallimento e, se del

caso, anche del precetto esecutivo;

che

considerata la disposizione ordinatoria alla stregua di segnalazione di nullità

giusta l’art. 22 LEF, con ordinanza del 16 aprile 2021 il presidente di questa

Camera l’ha trasmessa all’UE per le incombenze di sua competenza prescritte

dall’art. 9 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia

di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);

che

avvalendosi della facoltà di riconsiderazione prevista dall’art. 17 cpv. 4 LEF,

il 27 maggio 2021 l’Ufficio ha annullato la notificazione del precetto

esecutivo e la comminatoria di fallimento, e ha iscritto nei suoi registri

l’opposizione interposta dall’escussa, ritenendo di non essere in grado di

dimostrare l’adempimento dei presupposti che permettono la notifica di atti

esecutivi per posta A Plus stabiliti nell’Ordinanza COVID-19

sulla giustizia e sul diritto procedurale del 16 aprile

2020 (RS 272.81);

che

il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

che

sui punti modificati dall’UE la segnalazione di nullità può ritenersi senza

oggetto e va stralciata dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art. 24b cpv. 1

LPR);

che

se, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto

comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, que­st’ultimo esplica

Fatti

i suoi effetti dal momento di tale conoscenza (DTF 128 III

104 consid. 2; sentenza della CEF 15.2020.7 del 15 luglio 2020, consid. 2);

che

non occorre pertanto annullare il precetto esecutivo, bastan­-do, come deciso

dall’UE in sede di riconsiderazione, la registrazione dell’opposizione

interposta all’escussa il 9 aprile 2021;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La segnalazione di nullità

è dichiarata senza oggetto sui punti modificati dalla decisione di

riconsiderazione emessa il 27 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione. La

validità del precetto esecutivo n. __________ è confermata.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.