15.2021.35
Stima di un credito correntista e di azioni nominative di una società anonima di cui l’escusso è l’azionista maggioritario e unico amministratore, e di un veicolo rivendicato dall’escutente. Informazioni necessarie alla loro stima
8 settembre 2021Italiano22 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 maggio 2020 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarti n.
15.2021.35
15.2021.64
Lugano
8 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 16 aprile 2021 (inc. 15.2021.35)
di
RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 15 aprile 2021 nell’esecuzione
n. promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
(patrocinato dall’__________ PR 1, )
e sui ricorsi 19 (inc. 15.2021.64) e 22 aprile 2021 (inc. 15.2021.35)
di PI 1 avverso lo stesso verbale di pignoramento, poi rettificato il 16 aprile
2021;
procedure
che interessano anche il procedente
Stato
del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato
dall’Ufficio di esazione e condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 maggio 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di complessivi
fr. 112'865.07 oltre agli interessi del 5% dal 4 ottobre 2019.
B. Dando
seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dal procedente,
il 25 settembre 2020 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 5 ottobre
2020.
C. In
occasione dell’interrogatorio dell’escusso avvenuto il 12 ottobre anziché il 5
ottobre 2020, RI 1 ha dichiarato all’Ufficio di non possedere alcun bene
pignorabile.
D. Dopo
aver inviato il 24 novembre 2020 a diversi istituti bancari della piazza
ticinese la notificazione del pignoramento di un credito di fr. 130'000.–,
l’Ufficio ha scoperto il giorno seguente che l’escusso è titolare di un conto
presso la __________ SA di __________, il cui saldo è di fr. 16'435.54.
E. A
seguito della richiesta per e-mail del 13 gennaio 2021 dell’escutente di svolgere
accertamenti in merito alla società V__________ con sede a __________ (LU), di
cui l’escusso è unico membro del consiglio di amministrazione, il 14 gennaio
2021 l’UE ha notificato alla stessa il pignoramento di “un credito derivante
dal diritto di partecipazione” di RI 1 a tale società sino a concorrenza di
fr. 122'993.20.
F. Sentito
nuovamente il debitore il 12 febbraio 2021, l’organo esecutivo ha pignorato un
autoveicolo Ford Thunderbird in possesso dell’escutente, stimato in fr. 80'000.–,
il credito derivante dal diritto di partecipazione dell’escusso alla V__________
AG, stimato in fr. 1.–, il saldo di fr. 16'435.54 presso la __________
SA, nonché un’automobile VW Maggiolino, stimata in fr. 0.–, che il
debitore ha dichiarato non essere di sua proprietà.
G. Mediante
e-mail del 18 marzo 2021 RI 1 ha trasmesso all’UE il bilancio chiuso al 31
dicembre 2019 della VRS-V__________ AG, da cui – a suo dire – risulta ch’egli vanta
nei suoi confronti un credito di fr. 532'456.98. L’escusso ha pure
comunicato che la società dispone di un magazzino del valore di oltre mezzo
milione di franchi, ragione per cui il credito di PI 1 “sembrerebbe essere garantito”. Ha infine chiesto all’Ufficio di adeguarne la stima, rilevando
altresì che il pignoramento della pretesa in questione e dell’autovettura Ford
Thunderbird “sembrerebbe già essere
sufficiente per la copertura del credito del sig. PI 1”.
H. Avendo
ricevuto in seguito dal debitore la copia del libro delle azioni della società
e scoperto ch’egli è proprietario di 70'000 azioni nominative di nominali fr. 1.–
ciascuna, il 7 e l’8 aprile 2021 l’organo esecutivo ha notificato alla
società il pignoramento del credito di fr. 532'456.98 sino a concorrenza
di fr. 129'148.–, nonché del diritto di partecipazione derivante dalle
azioni nominative dalla n. 1 alla numero 70'000.
I. Il
15 aprile 2021 l’UE ha quindi emesso il verbale di pignoramento, che menziona i
seguenti beni pignorati:
N.
Oggetti
Valore di stima
1.
1 autovettura marca Ford Thunderbird, km
70000 ca., colore rosso e bianco, mod. 1955.
Fr. 80'000.–
Considerandi
2.
Un credito del debitore nei confronti della
società V__________, __________
Fr. 532'456.98
3.
Un conto corrente postale
Fr. 16'435.54
4.
Azioni al nominativo dal no. 1 al no. 70'000
della società V__________, __________
Fr. 70'000.–
Totale
Fr. 698'892.52
Al
pignoramento partecipa anche lo Stato del Canton Ticino in virtù delle esecuzioni
n. __________ per fr. 1'856.60 e __________ per fr. 2'822.55.
L. Il
16.
aprile 2021 l’Ufficio ha emesso un nuovo verbale di pignoramento in
sostituzione del precedente. Rispetto al primo, tra i beni pignorati è stata
aggiunta in prima posizione l’automobile VW targata __________ di colore rosso,
intestata alla V__________ AG, stimata in fr. 5'000.–, sicché il valore di
stima totale è stato rettificato in fr. 703'892.52. Il verbale indica
altresì che le due autovetture pignorate sono state rivendicate, la prima dalla
nota società e la seconda dall’escusso. Quello stesso giorno l’UE ha pure invitato
il debitore a consegnare le azioni.
M. Con
ricorso del 16 aprile 2021 (15.2021.35) RI 1 si aggrava contro il pignoramento
delle 70'000 azioni e del suo credito, chiedendone l’annullamento.
N. Mediante
scritto del 19 aprile 2021 PI 1 ha contestato la rivendicazione dell’escusso.
Egli ha pure chiesto all’organo esecutivo di prendere in custodia le 70'000
azioni nominative pignorate e di diffidare il debitore, sotto comminatoria dell’art.
292.
CP, dal porre in essere atti di straordinaria amministrazione quale amministratore
unico della V__________, limitandosi, fino a revoca, ad atti di amministrazione
ordinaria e conservativa. L’escutente ha infine aggiunto che nel caso in cui l’UE
“non ritenesse di poter dare
seguito a quanto richiesto […], la presente […] va considerata alla stregua di
un ricorso ex art. 17 LEF”. Al riguardo è stato aperto
l’inc. 15.2021.64.
O. Tramite
osservazioni del 22 aprile 2021 il procedente si è opposto al ricorso di RI 1,
postulando in via principale che sia dichiarato irricevibile, in via
subordinata che sia respinto e in via ancor più subordinata che venga respinto
e che i valori di stima dell’automobile Ford Thunderbird, del credito
correntista e delle 70'000 azioni siano rettificati ciascuno in fr. 1.–.
Lo Stato del Canton Ticino è invece rimasto silente.
P. Il
22.
aprile 2021 PI 1 ha pure presentato un ricorso avverso il verbale di
pignoramento del 16 aprile 2021 (incluso nell’inc. 15.2021.35 già aperto),
domandando in via principale di modificare i valori di stima dell’automobile
Ford Thunderbird, del credito correntista e delle 70'000 azioni nominative ciascuno
in fr. 1.–, in via subordinata di modificarli “a’ sensi dei considerandi” e
in via ancor più subordinata di retrocedere l’incarto all’UE per nuova
decisione “a’ sensi dei
considerandi”. Le altre parti interessate non hanno formulato
osservazioni.
Q. Con
scritto del 28 aprile 2021 RI 1 ha comunicato all’Ufficio che le azioni della
società, essendo nominative, non sono mai state stampate, sicché non possono
essere consegnate. L’escusso ha però rimarcato che il loro pignoramento è
indicato nel libro delle azioni, come risulta dalla copia allegata al suo scritto.
Preso atto della comunicazione, l’UE ne ha informato l’escutente mediante
missiva del medesimo giorno.
R. Tramite
osservazioni del 10 maggio 2021 ai tre ricorsi l’Ufficio si è rimesso al
giudizio di questa Camera.
S. Il
4.
giugno 2021 l’UE ha comunicato a PI 1 di non considerare il suo scritto del
19.
aprile 2021 quale ricorso, siccome aveva già dato seguito alle richieste ivi
contenute.
T. In
risposta, il 7 giugno 2021 l’escutente ha dichiarato di concordare con l’Ufficio
per quanto attiene alla richiesta di prendere in consegna le azioni, giacché
non sono mai state stampate e il pignoramento è stato riportato sul libro delle
azioni. Riguardo invece alla domanda di diffidare l’escusso, in qualità di
amministratore unico della società, dal porre in essere atti di straordinaria
amministrazione, PI 1 ha aggiunto di non averne visto traccia, sicché ha
mantenuto il ricorso su tale questione.
U. Con
scritto del 9 giugno 2021 l’UE ha provveduto a diffidare l’escusso, sotto
minaccia delle pene previste dagli art. 169 e 292 CP, dal prendere decisioni in
nome e per conto della società che potrebbero ridurre il valore delle azioni e
dal porre in essere atti di straordinaria amministrazione, invitandolo a
informare l’Ufficio di eventuali assemblee o comunicazioni che riguardano gli
azionisti. Tale scritto è stato inviato in copia anche al procedente, che è
rimasto silente.
Considerato
in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla
procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti
davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione
o della decisione delle altre. Nel caso in esame, il fondamento
di fatto dei ricorsi in esame è il medesimo, avendo le parti impugnato lo
stesso provvedimento emesso nell’esecuzione che le riguarda. Si giustifica
pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia,
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
2.
In
merito al ricorso (eventuale) di PI 1 contenuto nel suo scritto del 19 aprile
2021, occorre rilevare che l’Ufficio ha dato seguito a tutte le domande ivi
proposte. Lo stesso escutente l’ha riconosciuto nella sua comunicazione del 7
giugno 2021 (sopra ad T) in merito alla consegna delle azioni nominative. Dallo
scritto del 9 giugno 2021 si evince inoltre che l’UE ha pure diffidato l’escusso,
nella sua qualità di unico membro del consiglio di amministrazione della
società in questione, dal porre in essere atti di straordinaria
amministrazione, in modo da evitare un’eventuale diminuzione del valore delle
azioni. Non avendo PI 1 contestato tali circostanze, il suo ricorso è da
considerarsi senza oggetto e va stralciato dai ruoli (art. 24b cpv. 1
della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).
3.
Interposti
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso dall’UE di Locarno il 15 aprile 2021 e nuovamente il 16 aprile 2021 in
sostituzione del primo, i ricorsi inviati il 16 e il 22 aprile 2021,
rispettivamente da RI 1 e PI 1, sono in linea di principio ricevibili (art. 17
LEF).
3.1
Per
quanto attiene alla tempestività del ricorso di RI 1, PI 1 sostiene invero che
secondo le allegazioni dello stesso escusso, il 14 gennaio 2021 l’UE ha
notificato alla V__________ AG l’avvenuto pignoramento del credito ch’egli
vanta nei confronti della stessa fino a concorrenza di fr. 122'993.20.
Siccome il debitore non si è aggravato contro tale atto, a mente del resistente
il gravame del 16 aprile 2021 si rivela tardivo e quindi irricevibile. Tale
argomentazione non può tuttavia essere seguita. A ben guardare, il 14 gennaio
2021.
l’UE si è limitato ad avvertire la società di eseguire ogni futuro
pagamento all’Ufficio anziché al debitore, con riferimento non tanto al credito
di fr. 532'456.98, cui allude PI 1, bensì
a “un credito derivante dal suo diritto di
partecipazione alla società”. Mediante tale
formulazione l’organo esecutivo faceva riferimento con tutta evidenza ai
diritti di partecipazione derivanti dalle azioni nominative emesse a nome di RI
1.
3.2
Ad
ogni modo, l’atto in questione non costituisce ancora il pignoramento effettivo
delle azioni, eseguito in realtà soltanto l’8 aprile 2021 (sopra ad H), ma una
misura conservativa adottata in vista del pignoramento, che ha fatto seguito
proprio alla richiesta del 13 gennaio 2021 di PI 1 di accertare le eventuali
pretese dell’escusso nei confronti della società di cui è unico membro del
consiglio di amministrazione con firma individuale (sopra ad E). Va del resto
ricordato che, qualora le circostanze lo esigano, è in particolare
consentito all’ufficio d’esecuzione di preparare il pignoramento e di
salvaguardare gli interessi del creditore mediante un provvedimento
conservativo con il quale sono bloccati globalmente gli attivi del debitore che
si trovano presso un terzo (DTF 107 III 67 consid. 2, sentenza della CEF
15.2014.49
del 2 luglio 2014, consid. 2.1), facoltà di cui l’UE ha fatto uso proprio
nel caso specifico.
4.
Nel
suo ricorso, RI 1 sostiene che i pignoramenti decisi dall’UE sono largamente
superiori a quanto necessario per soddisfare i creditori che partecipano al
pignoramento, ciò che è in contrasto con l’art. 97 cpv. 2 LEF. Posto che le
pretese dei creditori pignoranti ammontano a fr. 117'533.20 più interessi
e spese, a suo dire mal si comprende come mai dopo aver eseguito il 12 febbraio
2021.
un pignoramento per complessivi fr. 96'436.54, il 7 aprile 2021 l’Ufficio
abbia proceduto a un ulteriore pignoramento del credito correntista e delle
azioni nominative, il cui valore eccede ampiamente i crediti posti nelle
esecuzioni per cui sono stati eseguiti i pignoramenti, giacché il verbale del
15.
aprile 2021 indica beni per un valore totale di fr. 698'892.52. Il
ricorrente fa altresì notare che il valore delle azioni supera di gran lunga
quello nominale, dal momento che “nel
marzo/luglio 2020” 30'000 azioni sono state vendute al
prezzo di EUR 310'000.–, come risulta dalla copia del contratto di
compravendita allegata al ricorso (doc. L).
Da
parte sua, il resistente osserva che dall’esame del bilancio dell’esercizio
2019.
della V__________ AG appare quanto mai sorprendente che una società avente
per scopo l’erogazione di beni immateriali, segnatamente prestazioni di
servizio, esponga quale unico sostanziale valore patrimoniale un magazzino (“Warenlager”) valutato
in fr. 528'000.–, pari al 95,17% degli attivi. Annota in proposito che l’escusso
non ha fornito alcuna spiegazione a sostegno dell’esistenza di tale magazzino e
della sua composizione, avendo omesso in particolare di annettere un inventario
debitamente verificato da un terzo indipendente. Fa valere inoltre che la
società non dispone di un ufficio di revisione, motivo per cui le cifre esposte
nel bilancio sono semplici affermazioni di parte. Egli reputa pertanto che,
contrariamente a quanto sembra intendere il debitore, il credito da lui vantato
nei confronti della società potrebbe essere coperto “se, e solo se, i valori patrimoniali – di cui nulla
sappiamo – costituenti nel loro insieme il magazzino presentassero a valori di
liquidazione a margine di una vendita ai pubblici incanti una consistenza pari
al valore allibrato a bilancio, il quale, notoriamente, risponde ad un’altra
logica, rappresentando – nella migliore delle ipotesi – il valore di continuità
d’esercizio (art. 958a cpv. 1 CO)”. Tenuto inoltre
conto che dal bilancio risultano perdite già a partire dall’esercizio 2018, a
detta del resistente il credito correntista non può essere stimato per un
importo superiore a fr. 1.–, come pure le azioni nominative, il valore di
tali beni dipendendo essenzialmente dalla sostanza economica della società.
Anche
facendo astrazione del credito correntista e delle azioni, a detta del
resistente il valore dei beni pignorati non sarebbe comunque pari a fr. 96'436.54,
come fa valere RI 1, ma semmai a fr. 16'435.54, siccome l’automobile Ford
Thunderbird è in possesso del creditore procedente, presunto proprietario in
virtù dell’art. 930 cpv. 1 CC, sicché esso non può e non deve essere
considerato quale substrato pignorabile.
Il
resistente contesta infine il valore che il debitore attribuisce alle azioni
pignorate, dubitando dell’autenticità del contratto di compravendita prodotto
dall’escusso e chiedendo che costui venga invitato a esibirne l’originale. A suo
dire, la società a fine 2019 si presentava in una situazione di grave fragilità
di bilancio, ragione per cui è assai inverosimile che pochi mesi dopo abbia,
secondo quanto emerge dal contratto, che rinvia a un precedente accordo del 12
marzo 2020, un valore commerciale di € 600'000.– e alla data della stipulazione
del contratto (25 giugno 2020) addirittura di € 1'250'000.–.
Nel
proprio ricorso, PI 1 fa valere gli stessi motivi invocati nelle osservazioni, chiedendo
in sostanza che i valori di stima dell’autovettura Ford Thunderbird, del
credito correntista e delle azioni siano ridotti ciascuno a fr. 1.–.
5.
Da
entrambi i ricorsi appena esposti emerge che la questione cardine è sapere se i
valori di stima attribuiti dall’UE al credito correntista, alle azioni e all’automobile
Ford Thunderbird sono corretti. Determinato ciò, sarà possibile stabilire se l’Ufficio
ha pignorato più di quanto necessario a coprire i crediti, compresi gli
interessi e le spese.
5.1
Giusta
l’art. 97 cpv. 1 LEF, l’UE deve stimare i beni pignorati facendosi
assistere, ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere
contestata con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti
possono chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9
cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione
forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v.
sentenza della CEF 15.2018.27 del 20 luglio 2018, consid. 3). Il pignoramento è
però limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale,
interessi e spese, i creditori pignoranti (art. 97 cpv. 2 LEF).
5.2
Riguardo alla stima dell’automobile Ford Thunderbird, va rilevato che
tale bene è stato rivendicato da PI 1. Ora, nell’esecuzione del pignoramento
l’organo esecutivo deve tener conto anche del rischio che eventuali oggetti
rivendicati possano essere esclusi dal pignoramento al termine della procedura
di rivendicazione. Ove occorra, in deroga all’art. 97 cpv. 2 LEF il pignoramento
dovrà quindi essere esteso ad altri beni che possano se del caso sostituirsi in
parte ai beni poi rivendicati con successo, quand’anche così facendo la stima
totale degli oggetti pignorati superi quanto strettamente necessario per
coprire il credito, gli interessi e le spese esecutive (cfr. DTF 108 III
123.
consid. 5 in materia d’inventario di ritenzione, ma applicabile a maggior
ragione al pignoramento; sentenza della CEF 15.2020.62 del 29 luglio 2020,
consid. 3.1). Il rischio che il bene rivendicato, che va ad ogni modo pignorato
per ultimo (art. 95 cpv. 3 LEF), venga estromesso dal pignoramento al termine
della procedura di rivendicazione non incide tuttavia sul suo valore di stima,
che va in ogni caso stabilito secondo l’art. 97 cpv. 1 LEF. Di conseguenza, anche
se dovesse essere mantenuto il pignoramento della Ford Thunderbird, non si può
dar seguito alla richiesta di PI 1 di ridurre la sua stima a fr. 1.– solo
perché è stato rivendicato. Sotto questo profilo, il suo ricorso risulta dunque
infondato.
5.3
Per
quanto attiene alle azioni, occorre ricordare che il ricorso a un perito per
stimarne il valore di realizzazione è consentito soltanto in presenza di
criteri di stima riconosciuti, ciò che non è il caso di azioni non quotate in
borsa (DTF 101 III 35 consid. 2/b), ad ogni modo nella misura in cui la perizia
comporti costi eccessivi e sia eseguibile in tempi non compatibili con il
termine legale massimo di realizzazione di due mesi (sentenza della CEF 15.2018.27
citata, consid. 4). Nel caso in rassegna le azioni della V__________
AG non sono quotate in borsa. In linea di massima una stima peritale è dunque
esclusa, e ciò vale anche per il credito che RI 1 vanta nei confronti
della società, il cui valore dipende dalla sostanza
economica della stessa. Bisogna dunque verificare se la stima attribuita dall’UE
a tali beni sulla scorta dei documenti agli atti è conforme alla legge,
cominciando dal credito correntista il cui valore potrebbe invero da solo
coprire interamente i crediti degli escutenti.
5.3.1
In
caso di pignoramento di crediti del debitore contro un terzo, l’UE non può
attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso per stabilirne la stima,
ma deve raccogliere informazioni su di essi e sulla possibilità che siano
coperti, a meno che tali circostanze non appaiano d’acchito indiscutibili. Ciò
può condurre anche a un esame della solvibilità del terzo debitore (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 20 ad art. 97 LEF; de
Gottrau in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 97 LEF; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 12 ad art. 97 LEF). Non si può
tuttavia pretendere che l’UE e le autorità cantonali di vigilanza svolgano un’indagine
approfondita sulla situazione finanziaria del terzo debitore e ricorrano all’intervento
di un perito, operazioni dispendiose e spesso impraticabili (DTF 51 III
115-116). Se, informazioni alla mano, non vi sono ragioni decisive per
riconoscere che il terzo debitore è insolvibile, il credito dev’essere stimato
al suo valore nominale (DTF 35 I 620-621, consid. 3; Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 97).
5.3.2
Nel
caso in esame, l’Ufficio ha stimato il credito correntista al suo valore
nominale basandosi sul bilancio 2019 della V__________ AG. Tale documento
suscita però serie perples-sità. Anzitutto non si tratta di un bilancio
revisionato da un ufficio di revisione indipendente, ma di un documento
allestito dall’unico membro del consiglio di amministrazione, ovvero l’escusso,
la società non essendo tenuta per legge alla revisione ordinaria e avendo
rinunciato alla revisione limitata (doc. 4). L’attendibilità del bilancio è pertanto
paragonabile a mere dichiarazioni del debitore stesso.
5.3.3
Sono
inoltre condivisibili i dubbi espressi da PI 1, giacché sia per l’esercizio
2018.
sia per quello del 2019 risultano perdite aziendali rispettivamente di fr. 99'818.68
e fr. 30'023.41 e un capitale proprio negativo di -fr. 5'462.85 e -fr. 35'486.26
(doc. H). Il credito correntista è controbilanciato unicamente dall’attivo
denominato “Warenlager”, ovvero da un non meglio specificato magazzino del valore di fr. 528'000.–,
che da solo rappresenta quasi l’intero attivo della società (95,17%). A
prescindere dal fatto che appare strano che una società, il cui scopo è
prestare servizi nell’ambito finanziario (doc. 4), abbia un magazzino, e di
tali proporzioni, nulla è dato di sapere sulla sua composizione, indi sulla
vera sostanza economica della società. In mancanza di giustificativi, i
bilanci, anche perché non sono i più aggiornati, non sono un elemento
sufficiente e indiscutibile per poter attribuire al credito correntista un
valore di stima corrispondente a quello nominale. Neppure sono d’ausilio le decisioni di tassazione della società del
2014.
e del 2015 presenti agli atti, prima di tutto perché sono fondate
su dati inattuali, e in secondo luogo perché sono state emesse d’ufficio,
ovverosia sulla base di semplici valutazioni (art. 130 cpv. 2 LIFD [RS 642.11]).
5.3.4
A
fronte delle circostanze appena evocate, l’UE avrebbe dovuto raccogliere altre
informazioni sull’esistenza e la copertura del credito correntista. Ciò vale
anche per la stima delle azioni, giacché il loro valore dipende pure dalla
sostanza economica della società. È vero che dalla copia del contratto di
compravendita del 20 giugno 2020 acclusa al ricorso (doc. L) risulta che tale __________
ha comprato da RI 1 in un primo tempo 10'000 azioni per € 60'000.–, poi altre 20'000
per € 250'000.–, impegnandosi inoltre a versare € 400'000.– direttamente
alla società. Dubbi sull’effettività dell’operazione sono però leciti alla luce
dei bilanci prodotti con il ricorso, che attestano una situazione societaria
deficitaria, e del fatto che le somme che il compratore avrebbe dovuto versare al
venditore entro il 30 giugno 2020 non risultavano più nella sua disponibilità
il 12 ottobre 2020, data in cui ha dichiarato all’UE di non possedere alcun
bene pignorabile, né il 25 novembre 2020,
quando l’UE ha scoperto il suo conto presso la __________ SA, sul quale
il prezzo delle azioni sarebbe dovuto essere versato secondo il contratto, che presentava
un saldo di soli fr. 16'435.54. In sé, dunque, nemmeno il contratto del 20
giugno 2020 è idoneo a stabilire il valore delle azioni. Sono necessari
accertamenti supplementari (v. sotto, consid. 5.4).
5.4
Ciò
posto, in parziale accoglimento dei ricorsi del 16 e del 22 aprile 2021, l’incarto
dev’essere retrocesso all’UE affinché proceda a ulteriori approfondimenti (art.
21.
cpv. 4 LPR). A tal uopo, l’organo esecutivo inviterà l’escusso, nella sua
veste di unico membro del consiglio di amministrazione della V__________ AG, a
fornire il bilancio 2020, l’ultima dichiarazione fiscale e gli ultimi tre
rendiconto IVA inoltrati dalla società, l’estratto dal registro delle
esecuzioni della società, nonché l’inventario aggiornato dei beni di cui è
composto il magazzino (“Warenlager”), con le eventuali pezze giustificative atte a stabilire il valore di
stima riportato nel bilancio. Chiederà inoltre la produzione delle ricevute
delle somme incassate in base al contratto di compravendita delle azioni del
20.
giugno 2020 (doc. L), compresi i fr. 400'000.– da bonificare a favore
della società, così come dell’indirizzo postale completo del compratore __________
e di un suo eventuale indirizzo di posta elettronica.
Sulla
scorta delle nuove informazioni, l’Ufficio stabilirà i valori di stima del
credito correntista e delle azioni, applicando i principi esposti sopra
(consid. 5.3.1). Terrà conto nella sua valutazione di un eventuale rifiuto od
omissione dell’escusso di produrre, in tutto o in parte, i documenti e le
informazioni richieste nel senso di non dare credito alle sue relative
allegazioni. Qualora la stima complessiva dei beni pignorati dovesse superare ancora
gli importi dei crediti posti in esecuzione, compresi interessi e spese
esecutive, in applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF l’UE dovrà liberare a favore
del debitore quanto pignorato in eccesso tenendo conto dell’ordine di
pignoramento stabilito dall’art. 95 LEF segnatamente per quanto attiene ai beni
rivendicati (sopra, consid. 5.2).
6.
Per legge non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso del 16 aprile 2021 di RI 1 (n. 6/2021, inc. 15.2021.35) è
parzialmente accolto. Di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione
di Locarno affinché proceda come indicato al considerando 5.4.
2.
Il
ricorso del 19 aprile 2021 di PI 1 (inc. 15.2021.64) è senza oggetto e la causa
va dunque stralciata dai ruoli.
3.
Il
ricorso del 22 aprile 2021 di PI 1 (n. 7/2021, inc. 15.2021.35) è parzialmente
accolto. Di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio di esecuzione di
Locarno affinché proceda come indicato al considerando 5.4.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a:
–
;
– , , .
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.