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Decisione

15.2021.35

Stima di un credito correntista e di azioni nominative di una società anonima di cui l’escusso è l’azionista maggioritario e unico amministratore, e di un veicolo rivendicato dall’escutente. Informazioni necessarie alla loro stima

8 settembre 2021Italiano22 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 maggio 2020 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarti n.

15.2021.35

15.2021.64

Lugano

8 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 16 aprile 2021 (inc. 15.2021.35)

di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,

o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 15 aprile 2021 nell’esecuzione

n. promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

(patrocinato dall’__________ PR 1, )

e sui ricorsi 19 (inc. 15.2021.64) e 22 aprile 2021 (inc. 15.2021.35)

di PI 1 avverso lo stesso verbale di pignoramento, poi rettificato il 16 aprile

2021;

procedure

che interessano anche il procedente

Stato

del Canton Ticino, Bellinzona

(rappresentato

dall’Ufficio di esazione e condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 maggio 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Locarno, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di complessivi

fr. 112'865.07 oltre agli interessi del 5% dal 4 ottobre 2019.

B. Dando

seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione presentata dal procedente,

il 25 settembre 2020 l’UE ha emesso l’avviso di pignoramento per il 5 ottobre

2020.

C. In

occasione dell’interrogatorio dell’escusso avvenuto il 12 ottobre anziché il 5

ottobre 2020, RI 1 ha dichiarato all’Uf­­ficio di non possedere alcun bene

pignorabile.

D. Dopo

aver inviato il 24 novembre 2020 a diversi istituti bancari della piazza

ticinese la notificazione del pignoramento di un credito di fr. 130'000.–,

l’Ufficio ha scoperto il giorno seguente che l’escusso è titolare di un conto

presso la __________ SA di __________, il cui saldo è di fr. 16'435.54.

E. A

seguito della richiesta per e-mail del 13 gennaio 2021 dell’escu­­tente di svolgere

accertamenti in merito alla società V__________ con sede a __________ (LU), di

cui l’e­­scusso è unico membro del consiglio di amministrazione, il 14 gennaio

2021 l’UE ha notificato alla stessa il pignoramento di “un credito derivante

dal diritto di partecipazione” di RI 1 a tale società sino a concorrenza di

fr. 122'993.20.

F. Sentito

nuovamente il debitore il 12 febbraio 2021, l’organo esecutivo ha pignorato un

autoveicolo Ford Thunderbird in possesso dell’escutente, stimato in fr. 80'000.–,

il credito derivante dal diritto di partecipazione dell’escusso alla V__________

AG, stimato in fr. 1.–, il saldo di fr. 16'435.54 presso la __________

SA, nonché un’automobile VW Maggiolino, stimata in fr. 0.–, che il

debitore ha dichiarato non essere di sua proprietà.

G. Mediante

e-mail del 18 marzo 2021 RI 1 ha trasmesso all’UE il bilancio chiuso al 31

dicembre 2019 della VRS-V__________ AG, da cui – a suo dire – risulta ch’egli vanta

nei suoi confronti un credito di fr. 532'456.98. L’escusso ha pure

comunicato che la società dispone di un magazzino del valore di oltre mezzo

milione di franchi, ragione per cui il credito di PI 1 “sembrerebbe essere garantito”. Ha infine chiesto all’Ufficio di adeguarne la stima, rilevando

altresì che il pignoramento della pretesa in questione e dell’autovettura Ford

Thunderbird “sembrerebbe già essere

sufficiente per la copertura del credito del sig. PI 1”.

H. Avendo

ricevuto in seguito dal debitore la copia del libro delle azio­ni della società

e scoperto ch’egli è proprietario di 70'000 azioni nominative di nominali fr. 1.–

ciascuna, il 7 e l’8 aprile 2021 l’or­­gano esecutivo ha notificato alla

società il pignoramento del credito di fr. 532'456.98 sino a concorrenza

di fr. 129'148.–, nonché del diritto di partecipazione derivante dalle

azioni nominative dalla n. 1 alla numero 70'000.

I. Il

15 aprile 2021 l’UE ha quindi emesso il verbale di pignoramento, che menziona i

seguenti beni pignorati:

N.

Oggetti

Valore di stima

1.

1 autovettura marca Ford Thunderbird, km

70000 ca., colore rosso e bianco, mod. 1955.

Fr. 80'000.–

Considerandi

2.

Un credito del debitore nei confronti della

società V__________, __________

Fr. 532'456.98

3.

Un conto corrente postale

Fr. 16'435.54

4.

Azioni al nominativo dal no. 1 al no. 70'000

della società V__________, __________

Fr. 70'000.–

Totale

Fr. 698'892.52

Al

pignoramento partecipa anche lo Stato del Canton Ticino in virtù delle esecuzioni

n. __________ per fr. 1'856.60 e __________ per fr. 2'822.55.

L. Il

16.

aprile 2021 l’Ufficio ha emesso un nuovo verbale di pignoramento in

sostituzione del precedente. Rispetto al primo, tra i beni pignorati è stata

aggiunta in prima posizione l’automobile VW targata __________ di colore rosso,

intestata alla V__________ AG, stimata in fr. 5'000.–, sicché il valore di

stima totale è stato rettificato in fr. 703'892.52. Il verbale indica

altresì che le due autovetture pignorate sono state rivendicate, la prima dalla

nota società e la seconda dall’escusso. Quello stesso giorno l’UE ha pure invitato

il debitore a consegnare le azioni.

M. Con

ricorso del 16 aprile 2021 (15.2021.35) RI 1 si aggrava contro il pignoramento

delle 70'000 azioni e del suo credito, chiedendone l’annullamento.

N. Mediante

scritto del 19 aprile 2021 PI 1 ha contestato la rivendicazione dell’escusso.

Egli ha pure chiesto all’organo esecutivo di prendere in custodia le 70'000

azioni nominative pignorate e di diffidare il debitore, sotto comminatoria dell’art.

292.

CP, dal porre in essere atti di straordinaria amministrazione quale amministratore

unico della V__________, limitandosi, fino a revoca, ad atti di amministrazione

ordinaria e conservativa. L’escutente ha infine aggiunto che nel caso in cui l’UE

“non ritenesse di poter dare

seguito a quanto richiesto […], la presente […] va considerata alla stregua di

un ricorso ex art. 17 LEF”. Al riguardo è stato aperto

l’inc. 15.2021.64.

O. Tramite

osservazioni del 22 aprile 2021 il procedente si è opposto al ricorso di RI 1,

postulando in via principale che sia dichiarato irricevibile, in via

subordinata che sia respinto e in via ancor più subordinata che venga respinto

e che i valori di stima dell’automobile Ford Thunderbird, del credito

correntista e delle 70'000 azioni siano rettificati ciascuno in fr. 1.–.

Lo Stato del Canton Ticino è invece rimasto silente.

P. Il

22.

aprile 2021 PI 1 ha pure presentato un ricorso avverso il verbale di

pignoramento del 16 aprile 2021 (incluso nell’inc. 15.2021.35 già aperto),

domandando in via principale di modificare i valori di stima dell’automobile

Ford Thunderbird, del credito correntista e delle 70'000 azioni nominative ciascuno

in fr. 1.–, in via subordinata di modificarli “a’ sensi dei considerandi” e

in via ancor più subordinata di retrocedere l’incarto all’UE per nuova

decisione “a’ sensi dei

considerandi”. Le altre parti interessate non hanno formulato

osservazioni.

Q. Con

scritto del 28 aprile 2021 RI 1 ha comunicato all’Ufficio che le azioni della

società, essendo nominative, non sono mai state stampate, sicché non possono

essere consegnate. L’escusso ha però rimarcato che il loro pignoramento è

indicato nel libro delle azioni, come risulta dalla copia allegata al suo scritto.

Preso atto della comunicazione, l’UE ne ha informato l’e­­scutente mediante

missiva del medesimo giorno.

R. Tramite

osservazioni del 10 maggio 2021 ai tre ricorsi l’Ufficio si è rimesso al

giudizio di questa Camera.

S. Il

4.

giugno 2021 l’UE ha comunicato a PI 1 di non considerare il suo scritto del

19.

aprile 2021 quale ricorso, siccome aveva già dato seguito alle richieste ivi

contenute.

T. In

risposta, il 7 giugno 2021 l’escutente ha dichiarato di concordare con l’Ufficio

per quanto attiene alla richiesta di prendere in consegna le azioni, giacché

non sono mai state stampate e il pignoramento è stato riportato sul libro delle

azioni. Riguardo invece alla domanda di diffidare l’escusso, in qualità di

amministratore unico della società, dal porre in essere atti di straordinaria

amministrazione, PI 1 ha aggiunto di non averne visto traccia, sicché ha

mantenuto il ricorso su tale questione.

U. Con

scritto del 9 giugno 2021 l’UE ha provveduto a diffidare l’e­­scusso, sotto

minaccia delle pene previste dagli art. 169 e 292 CP, dal prendere decisioni in

nome e per conto della società che potrebbero ridurre il valore delle azioni e

dal porre in essere atti di straordinaria amministrazione, invitandolo a

informare l’Ufficio di eventuali assemblee o comunicazioni che riguardano gli

azionisti. Tale scritto è stato inviato in copia anche al procedente, che è

rimasto silente.

Considerato

in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla

procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione

o della decisione delle altre. Nel caso in esame, il fondamento

di fatto dei ricorsi in esame è il medesimo, avendo le parti impugnato lo

stesso provvedimento emesso nell’esecuzione che le riguarda. Si giustifica

pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia,

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

2.

In

merito al ricorso (eventuale) di PI 1 contenuto nel suo scritto del 19 aprile

2021, occorre rilevare che l’Ufficio ha dato seguito a tutte le domande ivi

proposte. Lo stesso escutente l’ha riconosciuto nella sua comunicazione del 7

giugno 2021 (sopra ad T) in merito alla consegna delle azioni nominative. Dallo

scritto del 9 giugno 2021 si evince inoltre che l’UE ha pure diffidato l’escus­so,

nella sua qualità di unico membro del consiglio di amministrazione della

società in questione, dal porre in essere atti di straordinaria

amministrazione, in modo da evitare un’eventuale diminuzione del valore delle

azioni. Non avendo PI 1 contestato tali circostanze, il suo ricorso è da

considerarsi senza ogget­to e va stralciato dai ruoli (art. 24b cpv. 1

della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]).

3.

Interposti

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emes­so dall’UE di Locarno il 15 aprile 2021 e nuovamente il 16 aprile 2021 in

sostituzione del primo, i ricorsi inviati il 16 e il 22 aprile 2021,

rispettivamente da RI 1 e PI 1, sono in linea di principio ricevibili (art. 17

LEF).

3.1

Per

quanto attiene alla tempestività del ricorso di RI 1, PI 1 sostiene invero che

secondo le allegazioni dello stesso escusso, il 14 gennaio 2021 l’UE ha

notificato alla V__________ AG l’avvenuto pignoramento del credito ch’egli

vanta nei confronti della stessa fino a concorrenza di fr. 122'993.20.

Siccome il debitore non si è aggravato contro tale atto, a mente del resistente

il gravame del 16 aprile 2021 si rivela tardivo e quindi irricevibile. Tale

argomentazione non può tuttavia essere seguita. A ben guardare, il 14 gennaio

2021.

l’UE si è limitato ad avvertire la società di eseguire ogni futuro

pagamento all’Ufficio anziché al debitore, con riferimento non tanto al credito

di fr. 532'456.98, cui allude PI 1, bensì

a “un credito derivante dal suo diritto di

partecipazione alla società”. Mediante tale

formulazione l’organo esecutivo faceva riferimento con tutta evidenza ai

diritti di partecipazione derivanti dalle azioni nominative emesse a nome di RI

1.

3.2

Ad

ogni modo, l’atto in questione non costituisce ancora il pignoramento effettivo

delle azioni, eseguito in realtà soltanto l’8 aprile 2021 (sopra ad H), ma una

misura conservativa adottata in vista del pignoramento, che ha fatto seguito

proprio alla richiesta del 13 gennaio 2021 di PI 1 di accertare le eventuali

pretese dell’escusso nei confronti della società di cui è unico membro del

consiglio di amministrazione con firma individuale (sopra ad E). Va del resto

ricordato che, qualora le circostanze lo esigano, è in particolare

consentito all’ufficio d’esecuzione di preparare il pignoramento e di

salvaguardare gli interessi del creditore mediante un provvedimento

conservativo con il quale sono bloccati globalmente gli attivi del debitore che

si trovano presso un terzo (DTF 107 III 67 consid. 2, sentenza della CEF

15.2014.49

del 2 luglio 2014, consid. 2.1), facoltà di cui l’UE ha fatto uso proprio

nel caso specifico.

4.

Nel

suo ricorso, RI 1 sostiene che i pignoramenti decisi dall’UE sono largamente

superiori a quanto necessario per soddisfare i creditori che partecipano al

pignoramento, ciò che è in contrasto con l’art. 97 cpv. 2 LEF. Posto che le

pretese dei creditori pignoranti ammontano a fr. 117'533.20 più interessi

e spese, a suo dire mal si comprende come mai dopo aver eseguito il 12 febbraio

2021.

un pignoramento per complessivi fr. 96'436.54, il 7 aprile 2021 l’Ufficio

abbia proceduto a un ulteriore pignoramento del credito correntista e delle

azioni nominative, il cui valore eccede ampiamente i crediti posti nelle

esecuzioni per cui sono stati eseguiti i pignoramenti, giacché il verbale del

15.

aprile 2021 indica beni per un valore totale di fr. 698'892.52. Il

ricorrente fa altresì notare che il valore delle azioni supera di gran lunga

quello nominale, dal momento che “nel

marzo/luglio 2020” 30'000 azioni sono state vendute al

prezzo di EUR 310'000.–, come risulta dalla copia del contratto di

compravendita allegata al ricorso (doc. L).

Da

parte sua, il resistente osserva che dall’esame del bilancio del­l’esercizio

2019.

della V__________ AG appare quanto mai sorprendente che una società avente

per scopo l’ero­­gazione di beni immateriali, segnatamente prestazioni di

servizio, esponga quale unico sostanziale valore patrimoniale un magazzino (“Warenlager”) valutato

in fr. 528'000.–, pari al 95,17% degli attivi. Annota in proposito che l’escusso

non ha fornito alcuna spiegazione a sostegno dell’esistenza di tale magazzino e

della sua composizione, avendo omesso in particolare di annettere un inventario

debitamente verificato da un terzo indipendente. Fa valere inoltre che la

società non dispone di un ufficio di revisione, motivo per cui le cifre esposte

nel bilancio sono semplici affermazioni di parte. Egli reputa pertanto che,

contrariamente a quanto sembra intendere il debitore, il credito da lui vantato

nei confronti della società potrebbe essere coperto “se, e solo se, i valori patrimoniali – di cui nulla

sappiamo – costituenti nel loro insieme il magazzino presentassero a valori di

liquidazione a margine di una vendita ai pubblici incanti una consistenza pari

al valore allibrato a bilancio, il quale, notoriamente, risponde ad un’altra

logica, rappresentando – nella migliore delle ipotesi – il valore di continuità

d’esercizio (art. 958a cpv. 1 CO)”. Tenuto inoltre

conto che dal bilancio risultano perdite già a partire dall’esercizio 2018, a

detta del resistente il credito correntista non può essere stimato per un

importo superiore a fr. 1.–, come pure le azioni nominative, il valore di

tali beni dipendendo essenzialmente dalla sostanza economica della società.

Anche

facendo astrazione del credito correntista e delle azioni, a detta del

resistente il valore dei beni pignorati non sarebbe comunque pari a fr. 96'436.54,

come fa valere RI 1, ma semmai a fr. 16'435.54, siccome l’automobile Ford

Thunderbird è in possesso del creditore procedente, presunto proprietario in

virtù dell’art. 930 cpv. 1 CC, sicché esso non può e non deve essere

considerato quale substrato pignorabile.

Il

resistente contesta infine il valore che il debitore attribuisce alle azioni

pignorate, dubitando dell’autenticità del contratto di compravendita prodotto

dall’escusso e chiedendo che costui venga invitato a esibirne l’originale. A suo

dire, la società a fine 2019 si presentava in una situazione di grave fragilità

di bilancio, ragione per cui è assai inverosimile che pochi mesi dopo abbia,

secondo quanto emerge dal contratto, che rinvia a un precedente accordo del 12

marzo 2020, un valore commerciale di € 600'000.– e alla data della stipulazione

del contratto (25 giugno 2020) addirittura di € 1'250'000.–.

Nel

proprio ricorso, PI 1 fa valere gli stessi motivi invocati nelle osservazioni, chiedendo

in sostanza che i valori di stima dell’autovettura Ford Thunderbird, del

credito correntista e delle azioni siano ridotti ciascuno a fr. 1.–.

5.

Da

entrambi i ricorsi appena esposti emerge che la questione cardine è sapere se i

valori di stima attribuiti dall’UE al credito correntista, alle azioni e all’automobile

Ford Thunderbird sono corretti. Determinato ciò, sarà possibile stabilire se l’Ufficio

ha pignorato più di quanto necessario a coprire i crediti, compresi gli

interessi e le spese.

5.1

Giusta

l’art. 97 cpv. 1 LEF, l’UE deve stimare i beni pignorati facendosi

assistere, ove occorra, da periti. In linea di principio la stima può essere

contestata con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) e le parti

possono chiedere una nuova stima a mezzo periti, anticipandone le spese (art. 9

cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione

forzata di fondi [RFF, RS 281.42], applicabile per analogia ai beni mobili, v.

sentenza della CEF 15.2018.27 del 20 luglio 2018, consid. 3). Il pignoramento è

però limitato a quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale,

interessi e spese, i creditori pignoranti (art. 97 cpv. 2 LEF).

5.2

Riguardo alla stima dell’automobile Ford Thunderbird, va rilevato che

tale bene è stato rivendicato da PI 1. Ora, nell’e­­secuzione del pignoramento

l’organo esecutivo deve tener conto anche del rischio che eventuali oggetti

rivendicati possano essere esclusi dal pignoramento al termine della procedura

di rivendicazione. Ove occorra, in deroga all’art. 97 cpv. 2 LEF il pignoramen­to

dovrà quindi essere esteso ad altri beni che possano se del caso sostituirsi in

parte ai beni poi rivendicati con successo, quan­d’anche così facendo la stima

totale degli oggetti pignorati superi quanto strettamente necessario per

coprire il credito, gli interessi e le spese esecutive (cfr. DTF 108 III

123.

consid. 5 in materia d’in­­ventario di ritenzione, ma applicabile a maggior

ragione al pignoramento; sentenza della CEF 15.2020.62 del 29 luglio 2020,

consid. 3.1). Il rischio che il bene rivendicato, che va ad ogni modo pignorato

per ultimo (art. 95 cpv. 3 LEF), venga estromesso dal pignoramento al termine

della procedura di rivendicazione non incide tuttavia sul suo valore di stima,

che va in ogni caso stabilito secondo l’art. 97 cpv. 1 LEF. Di conseguenza, anche

se dovesse essere mantenuto il pignoramento della Ford Thunderbird, non si può

dar seguito alla richiesta di PI 1 di ridurre la sua stima a fr. 1.– solo

perché è stato rivendicato. Sotto questo profilo, il suo ricorso risulta dunque

infondato.

5.3

Per

quanto attiene alle azioni, occorre ricordare che il ricorso a un perito per

stimarne il valore di realizzazione è consentito soltanto in presenza di

criteri di stima riconosciuti, ciò che non è il caso di azioni non quotate in

borsa (DTF 101 III 35 consid. 2/b), ad ogni modo nella misura in cui la perizia

comporti costi eccessivi e sia eseguibile in tempi non compatibili con il

termine legale massimo di realizzazione di due mesi (sentenza della CEF 15.2018.27

citata, consid. 4). Nel caso in rassegna le azioni della V__________

AG non sono quotate in borsa. In linea di massima una stima peritale è dunque

esclusa, e ciò vale anche per il credito che RI 1 vanta nei confronti

della società, il cui valore dipende dalla sostanza

economica della stessa. Bisogna dunque verificare se la stima attribuita dall’UE

a tali beni sulla scorta dei documenti agli atti è conforme alla legge,

cominciando dal credito correntista il cui valore potrebbe invero da solo

coprire interamente i crediti degli escutenti.

5.3.1

In

caso di pignoramento di crediti del debitore contro un terzo, l’UE non può

attenersi unicamente alle dichiarazioni dell’escusso per stabilirne la stima,

ma deve raccogliere informazioni su di essi e sulla possibilità che siano

coperti, a meno che tali circostanze non appaiano d’acchito indiscutibili. Ciò

può condurre anche a un esa­me della solvibilità del terzo debitore (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 20 ad art. 97 LEF; de

Gottrau in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 7 ad art. 97 LEF; Foëx in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 12 ad art. 97 LEF). Non si può

tuttavia pretendere che l’UE e le autorità cantonali di vigilanza svolgano un’indagine

approfondita sulla situazione finanziaria del terzo debitore e ricorrano all’intervento

di un perito, operazioni dispendiose e spesso impraticabili (DTF 51 III

115-116). Se, informazioni alla mano, non vi sono ragioni decisive per

riconoscere che il terzo debitore è insolvibile, il credito dev’es­­sere stimato

al suo valore nominale (DTF 35 I 620-621, consid. 3; Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 97).

5.3.2

Nel

caso in esame, l’Ufficio ha stimato il credito correntista al suo valore

nominale basandosi sul bilancio 2019 della V__________ AG. Tale documento

suscita però serie perples-sità. Anzitutto non si tratta di un bilancio

revisionato da un ufficio di revisione indipendente, ma di un documento

allestito dall’unico membro del consiglio di amministrazione, ovvero l’escusso,

la società non essendo tenuta per legge alla revisione ordinaria e aven­do

rinunciato alla revisione limitata (doc. 4). L’attendibilità del bilancio è pertanto

paragonabile a mere dichiarazioni del debitore stesso.

5.3.3

Sono

inoltre condivisibili i dubbi espressi da PI 1, giacché sia per l’esercizio

2018.

sia per quello del 2019 risultano perdite aziendali rispettivamente di fr. 99'818.68

e fr. 30'023.41 e un capitale proprio negativo di -fr. 5'462.85 e -fr. 35'486.26

(doc. H). Il credito correntista è controbilanciato unicamente dall’attivo

denominato “Warenlager”, ovvero da un non meglio specificato magazzino del valore di fr. 528'000.–,

che da solo rappresenta quasi l’intero attivo della società (95,17%). A

prescindere dal fatto che appare strano che una società, il cui scopo è

prestare servizi nel­l’ambito finanziario (doc. 4), abbia un magazzino, e di

tali proporzioni, nulla è dato di sapere sulla sua composizione, indi sulla

vera sostanza economica della società. In mancanza di giustificativi, i

bilanci, anche perché non sono i più aggiornati, non sono un elemento

sufficiente e indiscutibile per poter attribuire al credito correntista un

valore di stima corrispondente a quello nominale. Neppure sono d’ausilio le decisioni di tassazione della società del

2014.

e del 2015 presenti agli atti, prima di tutto perché sono fondate

su dati inattuali, e in secondo luogo perché sono state emesse d’uffi­­cio,

ovverosia sulla base di semplici valutazioni (art. 130 cpv. 2 LIFD [RS 642.11]).

5.3.4

A

fronte delle circostanze appena evocate, l’UE avrebbe dovuto raccogliere altre

informazioni sull’esistenza e la copertura del credito correntista. Ciò vale

anche per la stima delle azioni, giacché il loro valore dipende pure dalla

sostanza economica della società. È vero che dalla copia del contratto di

compravendita del 20 giugno 2020 acclusa al ricorso (doc. L) risulta che tale __________

ha comprato da RI 1 in un primo tempo 10'000 azioni per € 60'000.–, poi altre 20'000

per € 250'000.–, impegnandosi inoltre a versare € 400'000.– direttamente

alla società. Dubbi sull’effettività dell’operazione sono però leciti alla luce

dei bilanci prodotti con il ricorso, che attestano una situazione societaria

deficitaria, e del fatto che le somme che il compratore avrebbe dovuto versare al

venditore entro il 30 giugno 2020 non risultavano più nella sua disponibilità

il 12 ottobre 2020, data in cui ha dichiarato all’UE di non possedere alcun

bene pignorabile, né il 25 novembre 2020,

quando l’UE ha scoperto il suo conto presso la __________ SA, sul quale

il prezzo delle azioni sarebbe dovuto essere versato secondo il contratto, che presentava

un saldo di soli fr. 16'435.54. In sé, dunque, nemmeno il contratto del 20

giugno 2020 è idoneo a stabilire il valore delle azioni. Sono necessari

accertamenti supplementari (v. sotto, consid. 5.4).

5.4

Ciò

posto, in parziale accoglimento dei ricorsi del 16 e del 22 aprile 2021, l’incarto

dev’essere retrocesso all’UE affinché proceda a ulteriori approfondimenti (art.

21.

cpv. 4 LPR). A tal uopo, l’organo esecutivo inviterà l’escusso, nella sua

veste di unico membro del consiglio di amministrazione della V__________ AG, a

fornire il bilancio 2020, l’ultima dichiarazione fiscale e gli ultimi tre

rendiconto IVA inoltrati dalla società, l’estratto dal registro delle

esecuzioni della società, nonché l’inventario aggiornato dei beni di cui è

composto il magazzino (“Warenlager”), con le eventuali pezze giustificative atte a stabilire il valore di

stima riportato nel bilancio. Chiederà inoltre la produzione delle ricevute

delle somme incassate in base al contratto di compravendita delle azio­ni del

20.

giugno 2020 (doc. L), compresi i fr. 400'000.– da bonificare a favore

della società, così come dell’indirizzo postale completo del compratore __________

e di un suo eventuale indirizzo di posta elettronica.

Sulla

scorta delle nuove informazioni, l’Ufficio stabilirà i valori di stima del

credito correntista e delle azioni, applicando i principi esposti sopra

(consid. 5.3.1). Terrà conto nella sua valutazione di un eventuale rifiuto od

omissione dell’escusso di produrre, in tutto o in parte, i documenti e le

informazioni richieste nel senso di non dare credito alle sue relative

allegazioni. Qualora la stima complessiva dei beni pignorati dovesse superare ancora

gli importi dei crediti posti in esecuzione, compresi interessi e spese

esecutive, in applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF l’UE dovrà liberare a favore

del debitore quanto pignorato in eccesso tenendo conto dell’or­­dine di

pignoramento stabilito dall’art. 95 LEF segnatamente per quanto attiene ai beni

rivendicati (sopra, consid. 5.2).

6.

Per legge non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso del 16 aprile 2021 di RI 1 (n. 6/2021, inc. 15.2021.35) è

parzialmente accolto. Di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione

di Locarno affinché proceda come indicato al considerando 5.4.

2.

Il

ricorso del 19 aprile 2021 di PI 1 (inc. 15.2021.64) è senza oggetto e la causa

va dunque stralciata dai ruoli.

3.

Il

ricorso del 22 aprile 2021 di PI 1 (n. 7/2021, inc. 15.2021.35) è parzialmente

accolto. Di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio di esecuzione di

Locarno affinché proceda come indicato al considerando 5.4.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a:

;

– , , .

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.