15.2021.38
Ricorso contro degli attestati di carenza beni. Accertamento dei redditi dell’escusso. Valenza di decisioni amministrative, civili e penali. Dovere di collaborazione dell’escutente. Immobili situati in Italia
15 ottobre 2021Italiano10 min
ha accertato che i suoi redditi, di complessivi fr. 6'069.– (salario di fr. 2'871.–
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Incarto n.
15.2021.38
Lugano
15 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 24 marzo 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro gli attestati di carenza beni emessi il 16 marzo 2021 nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________,
__________ e __________ promosse dalla ricorrente nei confronti del marito
separato
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il
12 marzo 2021, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto, in presenza
dell’escusso PI 1, all’esecuzione del pignoramento sulla scorta delle
menzionate otto esecuzioni promosse dalla moglie separata RI 1. Ha ritenuto
impignorabile l’automobile dell’escusso (__________ del 2010 con 170'000 km) e
ha accertato che i suoi redditi, di complessivi fr. 6'069.– (salario di fr. 2'871.–
per la sua attività al 70% presso l’PI 4 di __________ e fr. 3'198.– quale
amministratore della __________ Srl), non coprono il minimo esistenziale suo e
delle figlie __________ (2008) e __________ (2009), di fr. 6'271.65. Nel
verbale interno è precisato che l’escusso ha dichiarato di non percepire
redditi dalla __________ Srl e di non avere altri conti correnti in Svizzera
oltre a quello postale.
B. Il
16 marzo 2021, l’UE ha emesso otto attestati di carenza di beni cui ha allegato
il calcolo del minimo esistenziale dell’escusso.
C. Con
ricorso del 24 marzo 2021, RI 1 chiede la “rivalutazione
del caso” e l’esame dell’intera documentazione
prodotta sia da lei che dal marito, affermando ch’egli dispone di tutte le
risorse necessarie per pagare gli alimenti e i precetti esecutivi.
D. Entro
il termine impartitogli l’escusso non ha presentato osservazioni al ricorso,
mentre nelle sue del 19 aprile 2021 l’UE ha ritenuto di aver agito
correttamente, ma si è comunque rimesso al giudizio della Camera.
E. Nella
sua “integrazione” (recte:
replica spontanea) del 21 aprile 2021, la ricorrente ha invitato ancora una
volta la Camera a “rivalutare il caso alla luce di
tutte le evidenze presentate”.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso
il 16 marzo 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente si duole anzitutto che l’UE non ha preso corretta visione di tutta
la documentazione da lei prodotta. Afferma che il marito è un imprenditore, è
proprietario della PI 2, un’azienda unipersonale in Italia, di cui egli è socio
unico e amministratore unico, ha una partecipazione del 30% nell’azienda
familiare PI 3 sempre in Italia, è proprietario di diversi immobili in Italia e
lavora come dipendente presso l’PI 4 in Svizzera.
2.1 Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostenta-mento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio
alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19
consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011
del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
2.2 Ci
si potrebbe chiedere se l’escutente poteva limitarsi a produrre documentazione
all’ufficio d’esecuzione senza spiegare in quale misura la stessa era idonea ad accertare beni pignorabili dell’escusso.
Il dovere di accertamento d’ufficio dei redditi e del fabbisogno del debitore
non è infatti illimitato, le parti essendo tenute a collaborare a tali
accertamenti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; DTF 123 III 329 consid. 3), e
ciò già nella procedura gestita dall’ufficio d’esecuzione (DTF 119 III 71
consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017
consid. 2.3). La questione può però rimanere aperta, perché in ogni caso in
sede di ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente è tenuto
a esporre chiare conclusioni e motivarle (art. 7 cpv. 3 lett. a-b della legge
cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento
[LPR, RL 280.200]). Deve, cioè, spiegare perché la decisione impugnata è da
annullare, ovvero, nel caso concreto, quali sono gli attivi pignorabili dell’escusso
che l’UE non ha preso in considerazione e da quali documenti agli atti se ne possono
dedurre l’esistenza e la consistenza. Nei prossimi considerandi, si
esamineranno pertanto solo le censure sufficientemente sostanziate.
2.3 Nella misura in cui allega che il marito è socio unico e amministratore
unico della PI 2 (e non al 30% come riportato per svista nelle osservazioni dell’UE) nonché dipendente presso l’PI 4
di __________, la reclamante si limita a rilevare circostanze di cui l’UE ha tenuto
conto nelle decisioni impugnate, senza criticare i redditi di fr. 3'198.– e
fr. 2'871.– indicati nel calcolo del minimo esistenziale accluso agli
attestati di carenza di beni. Su questi punti il ricorso cade nel vuoto.
2.4 Per quanto attiene alla partecipazione dell’escusso del 30% nell’azienda
familiare PI 3 Srl, la reclamante non indica i documenti dai quali risulterebbe
che, contrariamente a quanto il marito ha dichiarato in sede di pignoramento
Considerandi
(v. sopra ad A), egli per-cepirebbe redditi da tale società, suscettibili di
essere pignorati in Svizzera. Insufficientemente motivato, anche su questo
punto il ricorso si avvera inammissibile.
2.5
Come
rettamente rilevato nelle osservazioni dell’UE, gli immobili dell’escusso
situati in Italia non possono essere pignorati in Svizzera (Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 13 ad art. 89 LEF) per il
principio della territorialità dell’esecuzione forzata (Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. I, 1999, n. 12-14 ad art. 1-30 LEF). Semmai la
reclamante dovrebbe avviare delle procedure esecutive in Italia. Al riguardo il
ricorso è dunque infondato.
3.
La
ricorrente si duole inoltre che il marito ha dichiarato all’udienza di divorzio
del 14 ottobre 2020 davanti alla Pretura di Lugano, sezione 6, una situazione
economica diversa rispetto a quella esposta in sede di pignoramento. In realtà,
PI 1 ha dichiarato in quella sede di conseguire un reddito dalla sua attività
per la PI 2 e per l’PI 4 di fr. 6'000.– o fr. 5'550.– netti. L’importo
computato dall’UE è di fr. 6'069.– (sopra ad A). Nella procedura di
divorzio, egli ha d’altronde dichiarato di non aver mai percepito dividendi
dalla PI 3 Srl, ciò che corrisponde a quanto affermato anche in sede di
pignoramento (v. sopra consid. 2.4). Non è pertanto dato di capire quali
differenze vi siano tra le situazioni economiche riferite dall’escusso in un
contesto e nell’altro. La censura risulta così infondata.
4.
La
ricorrente allega ancora che la situazione economica del marito, accertata dall’ufficio
migrazione come sufficientemente florida per rilasciargli un permesso B di
soggiorno per persona senz’attività lucrativa, non è mutata dal suo ingresso
in Svizzera il 9 novembre 2014, anzi probabilmente è leggermente migliorata,
tanto che il 19 dicembre 2018 il Pretore di Lugano della sezione 6 ha posto a
carico di lui un contributo di mantenimento di fr. 3'580.– mensili per lei,
oltre a un contributo di fr. 1'000.– mensili per le figlie, la metà degli
assegni familiari (pari a fr. 100.–), cosi come i premi della cassa malati
e tutte le spese straordinarie per le figlie.
L’affermazione
della ricorrente sull’immutabilità della situazione economica del marito dal
2014.
(se non di leggero miglioramento) non trova però riscontro nella decisione
19.
dicembre 2018 citata, in cui non figura alcun accertamento delle risorse di
lui, “la misura del reddito del marito rimane[ndo]
contestata tra le parti”. Non fornisce neppure indizi
concreti di altri attivi o di redditi superiori a quelli accertati dall’UE, suscettibili
di essere pignorati in Svizzera.
5.
La
ricorrente evoca altresì i tre decreti d’accusa emessi a carico del marito per
il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento nei suoi confronti
(art. 317 CP), la pendenza di un quarto procedimento penale per lo stesso
titolo e un procedimento presso la Camera dei reclami penali per falsa
testimonianza “su diverse circostanze”. I decreti d’accusa acclusi al ricorso non menzionano però le
risultanze degli accertamenti relativi alle risorse economiche di PI 1 sulle
quali i magistrati penali si sono fondati per ritenere ch’egli abbia o “possa
avere” i mezzi per corrispondere alla
moglie, “quantomeno
in parte”, i contributi
di mantenimento di fr. 3'580.– stabiliti nella transazione
giudiziaria omologata il 19 dicembre 2018.
6.
La
ricorrente reputa infine che il marito disponga di tutte le risorse necessarie a
pagare gli alimenti e i precetti esecutivi, e che anche nel caso ipotetico, a
suo dire quanto improbabile, di difficoltà finanziarie egli potrebbe ottenere
le somme necessarie con la richiesta di un prestito in banca o attraverso la
vendita d’immobili o terreni di sua proprietà.
6.1
Già
si è detto che RI 1 non ha reso verosimile con
indicazioni precise e concrete l’esistenza di altre o maggiori risorse del
marito rispetto a quelle accertate dall’UE. Ch’egli possa finanziare gli
alimenti per la moglie grazie a prestiti bancari è un’allegazione generica di
lei che non è sostanziata con indizi oggettivi e concreti. Al momento attuale
tali mezzi finanziari sono puramente ipotetici e di conseguenza impignorabili (cfr. sentenze della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 5; 15.2011.3 del
10.
ottobre 2011, RtiD 2012 I 990 n. 59c, consid. 4). Non si giustifica
perciò neppure di tenerne conto nel calcolo del minimo esistenziale dell’escusso,
anche perché l’UE non dispone di elementi sufficientemente precisi per
valutarne la possibile consistenza.
6.2
Ciò
vale anche per l’ipotetico provento della realizzazione dei fondi situati in
Italia. L’UE non ha in particolare il potere di ordinarne una perizia volta a
stabilirne il valore di stima. Il principio della territorialità dell’esecuzione
forzata individuale implica piuttosto che la moglie eserciti i suoi diritti su
quei fondi con i mezzi esecutivi predisposti dal diritto italiano. In
definitiva, nella misura in cui è ammissibile il ricorso va dunque respinto.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.