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Decisione

15.2021.38

Ricorso contro degli attestati di carenza beni. Accertamento dei redditi dell’escusso. Valenza di decisioni amministrative, civili e penali. Dovere di collaborazione dell’escutente. Immobili situati in Italia

15 ottobre 2021Italiano10 min

ha accertato che i suoi redditi, di complessivi fr. 6'069.– (salario di fr. 2'871.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.38

Lugano

15 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 24 marzo 2021 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro gli attestati di carenza beni emessi il 16 marzo 2021 nelle

esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________,

__________ e __________ promosse dalla ricorrente nei confronti del marito

separato

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il

12 marzo 2021, l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha proceduto, in presenza

dell’escusso PI 1, all’esecuzione del pignoramento sulla scorta delle

menzionate otto esecuzioni promosse dalla moglie separata RI 1. Ha ritenuto

impignorabile l’automobile dell’escusso (__________ del 2010 con 170'000 km) e

ha accertato che i suoi redditi, di complessivi fr. 6'069.– (salario di fr. 2'871.–

per la sua attività al 70% presso l’PI 4 di __________ e fr. 3'198.– quale

amministratore della __________ Srl), non coprono il minimo esistenziale suo e

delle figlie __________ (2008) e __________ (2009), di fr. 6'271.65. Nel

verbale interno è precisato che l’escusso ha dichiarato di non percepire

redditi dalla __________ Srl e di non avere altri conti correnti in Svizzera

oltre a quello postale.

B. Il

16 marzo 2021, l’UE ha emesso otto attestati di carenza di beni cui ha allegato

il calcolo del minimo esistenziale dell’escusso.

C. Con

ricorso del 24 marzo 2021, RI 1 chiede la “rivalutazione

del caso” e l’esame dell’intera documentazione

prodotta sia da lei che dal marito, affermando ch’egli dispone di tutte le

risorse necessarie per pagare gli alimenti e i precetti esecutivi.

D. Entro

il termine impartitogli l’escusso non ha presentato osservazioni al ricorso,

mentre nelle sue del 19 aprile 2021 l’UE ha ritenuto di aver agito

correttamente, ma si è comunque rimesso al giudizio della Camera.

E. Nella

sua “integrazione” (recte:

replica spontanea) del 21 aprile 2021, la ricorrente ha invitato ancora una

volta la Camera a “rivalutare il caso alla luce di

tutte le evidenze presentate”.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato emes­so

il 16 marzo 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente si duole anzitutto che l’UE non ha preso corretta visione di tutta

la documentazione da lei prodotta. Afferma che il marito è un imprenditore, è

proprietario della PI 2, un’azienda unipersonale in Italia, di cui egli è socio

unico e amministratore unico, ha una partecipazione del 30% nell’azienda

familiare PI 3 sempre in Italia, è proprietario di diversi immobili in Italia e

lavora come dipendente presso l’PI 4 in Svizzera.

2.1 Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostenta-mento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28

agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­­ficio

alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19

consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011

del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

2.2 Ci

si potrebbe chiedere se l’escutente poteva limitarsi a produrre documentazione

all’ufficio d’esecuzione senza spiegare in quale misura la stessa era idonea ad accertare beni pignorabili dell’escus­­so.

Il dovere di accertamento d’ufficio dei redditi e del fabbisogno del debitore

non è infatti illimitato, le parti essendo tenute a collaborare a tali

accertamenti (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; DTF 123 III 329 consid. 3), e

ciò già nella procedura gestita dall’ufficio d’ese­cuzione (DTF 119 III 71

consid. 1; sentenza del Tribunale federale 5A_405/2017 del 14 novembre 2017

consid. 2.3). La questione può però rimanere aperta, perché in ogni caso in

sede di ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF) il ricorrente è tenuto

a esporre chiare conclusioni e motivarle (art. 7 cpv. 3 lett. a-b della legge

cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento

[LPR, RL 280.200]). Deve, cioè, spiegare perché la decisione impugnata è da

annullare, ovvero, nel caso concreto, quali sono gli attivi pignorabili dell’escusso

che l’UE non ha preso in considerazione e da quali documenti agli atti se ne possono

dedurre l’esistenza e la consistenza. Nei prossimi considerandi, si

esamineranno pertanto solo le censure sufficientemente sostanziate.

2.3 Nella misura in cui allega che il marito è socio unico e amministratore

unico della PI 2 (e non al 30% come riportato per svista nelle osservazioni dell’UE) nonché dipendente presso l’PI 4

di __________, la reclamante si limita a rilevare circostanze di cui l’UE ha tenuto

conto nelle decisioni impugnate, senza criticare i redditi di fr. 3'198.– e

fr. 2'871.– indicati nel calcolo del minimo esistenziale accluso agli

attestati di carenza di beni. Su questi punti il ricorso cade nel vuoto.

2.4 Per quanto attiene alla partecipazione dell’escusso del 30% nel­l’azienda

familiare PI 3 Srl, la reclamante non indica i documenti dai quali risulterebbe

che, contrariamente a quanto il marito ha dichiarato in sede di pignoramento

Considerandi

(v. sopra ad A), egli per-cepirebbe redditi da tale società, suscettibili di

essere pignorati in Svizzera. Insufficientemente motivato, anche su questo

punto il ricorso si avvera inammissibile.

2.5

Come

rettamente rilevato nelle osservazioni dell’UE, gli immobili dell’escusso

situati in Italia non possono essere pignorati in Svizzera (Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 13 ad art. 89 LEF) per il

principio della territorialità dell’esecuzione forzata (Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. I, 1999, n. 12-14 ad art. 1-30 LEF). Semmai la

reclamante dovrebbe avviare delle procedure esecutive in Italia. Al riguardo il

ricorso è dunque infondato.

3.

La

ricorrente si duole inoltre che il marito ha dichiarato all’udienza di divorzio

del 14 ottobre 2020 davanti alla Pretura di Lugano, sezione 6, una situazione

economica diversa rispetto a quella esposta in sede di pignoramento. In realtà,

PI 1 ha dichiarato in quella sede di conseguire un reddito dalla sua attività

per la PI 2 e per l’PI 4 di fr. 6'000.– o fr. 5'550.– netti. L’importo

computato dall’UE è di fr. 6'069.– (sopra ad A). Nella procedura di

divorzio, egli ha d’altronde dichiarato di non aver mai percepito dividendi

dalla PI 3 Srl, ciò che corrisponde a quanto affermato anche in sede di

pignoramento (v. sopra consid. 2.4). Non è pertanto dato di capire quali

differenze vi siano tra le situazioni economiche riferite dall’escusso in un

contesto e nell’altro. La censura risulta così infondata.

4.

La

ricorrente allega ancora che la situazione economica del marito, accertata dall’ufficio

migrazione come sufficientemente florida per rilasciargli un permesso B di

soggiorno per persona senz’atti­vità lucrativa, non è mutata dal suo ingresso

in Svizzera il 9 novembre 2014, anzi probabilmente è leggermente migliorata,

tanto che il 19 dicembre 2018 il Pretore di Lugano della sezione 6 ha posto a

carico di lui un contributo di mantenimento di fr. 3'580.– mensili per lei,

oltre a un contributo di fr. 1'000.– mensili per le figlie, la metà degli

assegni familiari (pari a fr. 100.–), cosi come i premi della cassa malati

e tutte le spese straordinarie per le figlie.

L’affermazione

della ricorrente sull’immutabilità della situazione economica del marito dal

2014.

(se non di leggero miglioramento) non trova però riscontro nella decisione

19.

dicembre 2018 citata, in cui non figura alcun accertamento delle risorse di

lui, “la misura del reddito del marito rimane[ndo]

contestata tra le parti”. Non fornisce neppure indizi

concreti di altri attivi o di redditi superiori a quelli accertati dall’UE, suscettibili

di essere pignorati in Svizzera.

5.

La

ricorrente evoca altresì i tre decreti d’accusa emessi a carico del marito per

il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimen­to nei suoi confronti

(art. 317 CP), la pendenza di un quarto procedimento penale per lo stesso

titolo e un procedimento presso la Camera dei reclami penali per falsa

testimonianza “su diverse circostanze”. I decreti d’accusa acclusi al ricorso non menzionano però le

risultanze degli accertamenti relativi alle risorse economiche di PI 1 sulle

quali i magistrati penali si sono fondati per ritenere ch’egli abbia o “possa

avere” i mezzi per corrispondere alla

moglie, “quantomeno

in parte”, i contributi

di mantenimen­to di fr. 3'580.– stabiliti nella transazione

giudiziaria omologata il 19 dicembre 2018.

6.

La

ricorrente reputa infine che il marito disponga di tutte le risorse necessarie a

pagare gli alimenti e i precetti esecutivi, e che anche nel caso ipotetico, a

suo dire quanto improbabile, di difficoltà finanziarie egli potrebbe ottenere

le somme necessarie con la richiesta di un prestito in banca o attraverso la

vendita d’immobili o terreni di sua proprietà.

6.1

Già

si è detto che RI 1 non ha reso verosimile con

indicazioni precise e concrete l’esistenza di altre o maggiori risorse del

marito rispetto a quelle accertate dall’UE. Ch’egli possa finanziare gli

alimenti per la moglie grazie a prestiti bancari è un’al­legazione generica di

lei che non è sostanziata con indizi oggettivi e concreti. Al momento attuale

tali mezzi finanziari sono puramen­te ipotetici e di conseguenza impignorabili (cfr. sentenze della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 5; 15.2011.3 del

10.

ottobre 2011, RtiD 2012 I 990 n. 59c, consid. 4). Non si giustifica

perciò neppure di tenerne conto nel calcolo del minimo esistenziale dell’escusso,

anche perché l’UE non dispone di elementi sufficientemente precisi per

valutarne la possibile consistenza.

6.2

Ciò

vale anche per l’ipotetico provento della realizzazione dei fon­di situati in

Italia. L’UE non ha in particolare il potere di ordinarne una perizia volta a

stabilirne il valore di stima. Il principio della territorialità dell’esecuzione

forzata individuale implica piuttosto che la moglie eserciti i suoi diritti su

quei fondi con i mezzi esecutivi predisposti dal diritto italiano. In

definitiva, nella misura in cui è ammissibile il ricorso va dunque respinto.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.