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Decisione

15.2021.39

Ricorso contro la comunicazione della domanda di realizzazione di un pegno manuale. Contestazioni vertenti su questioni di merito. Rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo

3 agosto 2021Italiano7 min

o meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione emessa nell’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

15.2021.39

Lugano

3 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 11 aprile

2021 di

RI 1 IT-

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione emessa nell’esecuzione

n. __________ in via di realizzazione del pegno manuale promossa nei confronti

della ricorrente dalla

PI 1,

(patrocinata dall’ PA 1, )

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione di un pegno manuale sull’autovettura

Opel Karl dell’escus­­sa emesso il 7 novembre 2018 dall’Ufficio d’esecuzione

(UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incas­­so di fr. 4'930.–

oltre ad accessori in merito ai costi di un suo intervento con il

carroattrezzi, richiesto dalla polizia comunale di Lugano in seguito a un

incidente verificatosi il 12 settembre 2017, e ai costi di deposito del veicolo

dell’escussa presso la carrozzeria dell’istante;

che

dopo vari tentativi di notifica infruttuosi, il precetto esecutivo è pervenuto all’escussa

il 13 febbraio 2019, la quale vi ha interposto opposizione con uno scritto

inviato tramite posta elettronica certificata (pec) e tramite posta ordinaria;

che

il 22 febbraio 2019 l’escutente ha promosso istanza di conciliazione per

ottenere il pagamento della somma posta in esecuzione;

che

all’udienza del 27 maggio 2019 il Giudice supplente del Circolo di Taverne ha

constatato l’assenza della convenuta, che si era però opposta all’istanza con

un messaggio elettronico del 15 maggio 2019, sicché ha rilasciato all’istante l’autorizzazione

ad agire;

che

con petizione dell’8 luglio 2019 l’PI 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del

Circolo di Taverne di condannare RI 1 al pagamento di fr. 4'930.– oltre ad

accessori e di rigettare l’opposizione al precetto esecutivo in via definitiva;

che

con decisione del 22 febbraio 2021 il Giudice di pace ha accolto integralmente

la petizione;

che

la decisione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) del 24

febbraio 2021, come pure in precedenza le ordinan­ze del Giudice di pace volte

a fissare alla convenuta il termine per formulare osservazioni e a citarla all’udienza

dibattimentale, siccome essa risultava d’ignota dimora;

che

l’8 aprile 2021 l’escutente ha chiesto all’UE di procedere alla realizzazione

del pegno manuale sulla scorta della sentenza del Giudice di pace;

che

dando seguito a tale richiesta, lo stesso giorno l’Ufficio ha comunicato la

domanda di realizzazione all’escussa, unitamente a una copia della decisione

del Giudice di pace;

che

con ricorso dell’11 aprile 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto

provvedimento, opponendosi alla vendita del pegno;

che

mediante osservazioni del 21 aprile 2021 l’Ufficio ha chiesto alla Camera di

valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori

atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR;

che

la ricorrente reputa illegale la vendita dell’autoveicolo oggetto del pegno, sostenendo

di essersi opposta dinanzi al Giudice di pace (produce però l’opposizione al

precetto esecutivo inviata al-l’UE), facendo valere che non esiste alcun

documento atto a comprovare che la società escutente è sua creditrice;

Considerandi

che

a suo dire la procedente non sarebbe dovuta intervenire con un suo

carroattrezzi, siccome essa aveva una copertura assicurativa per tali

interventi, ragione per cui chiede d’interrompere l’e­secuzione e di

restituirle il veicolo;

che

a ben vedere la ricorrente non contesta l’operato dell’UE, ma si limita a

sollevare questioni che esulano dal potere cognitivo di questa Camera, la via

del ricorso all’autorità di vigilanza – sussidiaria a quella giudiziale (art.

17.

cpv. 1 LEF) – non consentendo al debitore di sollevare contestazioni di merito

attinenti in particolare alla validità materiale e all’importo del credito

posto in esecuzione (sentenza della CEF 15.2021.33 del 28 giugno 2021, consid.

6.

e riferimento citato);

che

le censure in questione andavano fatte valere dinanzi al Giudice di pace, ciò

che l’escussa ha però fatto soltanto in occasione del tentativo di

conciliazione, ma non durante la procedura semplificata promossa dall’PI 1 dopo

l’ottenimento dell’auto­­rizzazione ad agire (v. copia allegata al ricorso);

che,

invero, dall’incarto del Giudice di pace si evince che l’ordi­­nanza 12 luglio

2019.

con cui ha impartito ad RI 1 un termine di 15 giorni per formulare

osservazioni alla petizione (act. I dell’inc. 4/2019) le è stata notificata per

posta raccomandata al suo indirizzo in via __________, da lei stessa indicato

nell’opposizione al precetto esecutivo del 13 febbraio 2019 (acclusa al ricorso), seppur con la precisazio­ne “attualmente domiciliata

presso un luogo diverso

dalla residenza di origine, per motivi strettamente personali e privati”, in diversi suoi scritti precedenti (doc. G e L acclusi alla

petizione) e nell’intesta­­zione dello stesso ricorso in esame;

che

seppure l’ordinanza sia tornata al mittente con la menzione “traslocato” (act. II), andava considerata

validamente notificata in virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC siccome

la convenuta doveva aspettarsene la notifica, dal momento che il verbale di

conciliazione e l’autorizzazione ad agire, acclusi al ricorso, le erano stati

comunicati per posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata

(“pec”) “__________@pec” da lei indicato su tutte le sue comunicazioni;

che

l’istanza di conciliazione determina infatti la litispendenza della causa (art.

61.

cpv. 1 CPC), ovvero il momento a partire dal quale le parti sono tenute in

buona fede a vegliare in particolare a che gli atti dell’autorità possano

essere notificati loro (DTF 138 III 227 consid. 3.1; sentenza del Tribunale

federale 4P.30/2007 del 13.3.2007 consid. 5.3);

che

ad ogni modo alla convenuta è stato impartito un nuovo termine per esprimersi e

per designare un recapito in Svizzera tramite invio al suo indirizzo “pec” del 10

ottobre 2019 (act. IIIA) e successiva raccomandata dell’11 dicembre 2019

(act. V) al fermo posta di __________ segnalato dall’istante su indicazione del

Ministero pubblico ticinese (act. VII), senza reazione da parte della

destinataria, di modo che l’invito a presentare eventuali osservazioni è

finalmente stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) del __________

2020.

(act. X), come pure la citazione all’udienza dibattimentale del 15

dicembre 2020 (sul FUC del __________ 2020, act. XIII) e la sentenza del 22

febbraio 2021 (sul FUC del __________ 2021, act. XVI);

che

RI 1 non ha contestato di aver avuto, o dovuto avere conoscenza della petizione

e della decisione del 22 febbraio 2021, neppure dopo aver ricevuto le

osservazioni al ricorso inoltrate il 21 aprile 2021 dall’UE (notificate per

e-mail e per raccomandata all’indirizzo da lei indicato nell’e-mail del 21

aprile 2021, ovvero lo Studio legale avv. __________ di __________), in cui ha

specificato di aver dato seguito alla domanda di realizzazione del pegno sulla

scorta della decisione di rigetto definitivo dell’op­­posizione emessa il 22

febbraio 2021 dal Giudice di pace del circolo di Taverne;

che

l’opposizione interposta dalla ricorrente al precetto esecutivo risulta quindi

essere stata validamente rigettata in via definitiva il 22 febbraio 2021;

che

nella (limitata) misura in cui è ricevibile, il ricorso s’avvera manifestamente

infondato, sicché non è necessario

notificare all’e­­scutente né l’atto ricorsuale né la decisione odierna (cfr. art.

9.

cpv. 2 LPR);

che per legge non si preleva la tassa di giustizia

e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.

a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS

281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

(anticipata

via e-mail all’indirizzo:

__________);

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.