15.2021.39
Ricorso contro la comunicazione della domanda di realizzazione di un pegno manuale. Contestazioni vertenti su questioni di merito. Rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo
3 agosto 2021Italiano7 min
o meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione emessa nell’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2021.39
Lugano
3 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 11 aprile
2021 di
RI 1 IT-
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la comunicazione della domanda di realizzazione emessa nell’esecuzione
n. __________ in via di realizzazione del pegno manuale promossa nei confronti
della ricorrente dalla
PI 1,
(patrocinata dall’ PA 1, )
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione di un pegno manuale sull’autovettura
Opel Karl dell’escussa emesso il 7 novembre 2018 dall’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Lugano, l’PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 4'930.–
oltre ad accessori in merito ai costi di un suo intervento con il
carroattrezzi, richiesto dalla polizia comunale di Lugano in seguito a un
incidente verificatosi il 12 settembre 2017, e ai costi di deposito del veicolo
dell’escussa presso la carrozzeria dell’istante;
che
dopo vari tentativi di notifica infruttuosi, il precetto esecutivo è pervenuto all’escussa
il 13 febbraio 2019, la quale vi ha interposto opposizione con uno scritto
inviato tramite posta elettronica certificata (pec) e tramite posta ordinaria;
che
il 22 febbraio 2019 l’escutente ha promosso istanza di conciliazione per
ottenere il pagamento della somma posta in esecuzione;
che
all’udienza del 27 maggio 2019 il Giudice supplente del Circolo di Taverne ha
constatato l’assenza della convenuta, che si era però opposta all’istanza con
un messaggio elettronico del 15 maggio 2019, sicché ha rilasciato all’istante l’autorizzazione
ad agire;
che
con petizione dell’8 luglio 2019 l’PI 1 ha chiesto alla Giudicatura di pace del
Circolo di Taverne di condannare RI 1 al pagamento di fr. 4'930.– oltre ad
accessori e di rigettare l’opposizione al precetto esecutivo in via definitiva;
che
con decisione del 22 febbraio 2021 il Giudice di pace ha accolto integralmente
la petizione;
che
la decisione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) del 24
febbraio 2021, come pure in precedenza le ordinanze del Giudice di pace volte
a fissare alla convenuta il termine per formulare osservazioni e a citarla all’udienza
dibattimentale, siccome essa risultava d’ignota dimora;
che
l’8 aprile 2021 l’escutente ha chiesto all’UE di procedere alla realizzazione
del pegno manuale sulla scorta della sentenza del Giudice di pace;
che
dando seguito a tale richiesta, lo stesso giorno l’Ufficio ha comunicato la
domanda di realizzazione all’escussa, unitamente a una copia della decisione
del Giudice di pace;
che
con ricorso dell’11 aprile 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto
provvedimento, opponendosi alla vendita del pegno;
che
mediante osservazioni del 21 aprile 2021 l’Ufficio ha chiesto alla Camera di
valutare la possibilità di dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori
atti istruttori giusta l’art. 9 cpv. 2 LPR;
che
la ricorrente reputa illegale la vendita dell’autoveicolo oggetto del pegno, sostenendo
di essersi opposta dinanzi al Giudice di pace (produce però l’opposizione al
precetto esecutivo inviata al-l’UE), facendo valere che non esiste alcun
documento atto a comprovare che la società escutente è sua creditrice;
Considerandi
che
a suo dire la procedente non sarebbe dovuta intervenire con un suo
carroattrezzi, siccome essa aveva una copertura assicurativa per tali
interventi, ragione per cui chiede d’interrompere l’esecuzione e di
restituirle il veicolo;
che
a ben vedere la ricorrente non contesta l’operato dell’UE, ma si limita a
sollevare questioni che esulano dal potere cognitivo di questa Camera, la via
del ricorso all’autorità di vigilanza – sussidiaria a quella giudiziale (art.
17.
cpv. 1 LEF) – non consentendo al debitore di sollevare contestazioni di merito
attinenti in particolare alla validità materiale e all’importo del credito
posto in esecuzione (sentenza della CEF 15.2021.33 del 28 giugno 2021, consid.
6.
e riferimento citato);
che
le censure in questione andavano fatte valere dinanzi al Giudice di pace, ciò
che l’escussa ha però fatto soltanto in occasione del tentativo di
conciliazione, ma non durante la procedura semplificata promossa dall’PI 1 dopo
l’ottenimento dell’autorizzazione ad agire (v. copia allegata al ricorso);
che,
invero, dall’incarto del Giudice di pace si evince che l’ordinanza 12 luglio
2019.
con cui ha impartito ad RI 1 un termine di 15 giorni per formulare
osservazioni alla petizione (act. I dell’inc. 4/2019) le è stata notificata per
posta raccomandata al suo indirizzo in via __________, da lei stessa indicato
nell’opposizione al precetto esecutivo del 13 febbraio 2019 (acclusa al ricorso), seppur con la precisazione “attualmente domiciliata
presso un luogo diverso
dalla residenza di origine, per motivi strettamente personali e privati”, in diversi suoi scritti precedenti (doc. G e L acclusi alla
petizione) e nell’intestazione dello stesso ricorso in esame;
che
seppure l’ordinanza sia tornata al mittente con la menzione “traslocato” (act. II), andava considerata
validamente notificata in virtù dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC siccome
la convenuta doveva aspettarsene la notifica, dal momento che il verbale di
conciliazione e l’autorizzazione ad agire, acclusi al ricorso, le erano stati
comunicati per posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata
(“pec”) “__________@pec” da lei indicato su tutte le sue comunicazioni;
che
l’istanza di conciliazione determina infatti la litispendenza della causa (art.
61.
cpv. 1 CPC), ovvero il momento a partire dal quale le parti sono tenute in
buona fede a vegliare in particolare a che gli atti dell’autorità possano
essere notificati loro (DTF 138 III 227 consid. 3.1; sentenza del Tribunale
federale 4P.30/2007 del 13.3.2007 consid. 5.3);
che
ad ogni modo alla convenuta è stato impartito un nuovo termine per esprimersi e
per designare un recapito in Svizzera tramite invio al suo indirizzo “pec” del 10
ottobre 2019 (act. IIIA) e successiva raccomandata dell’11 dicembre 2019
(act. V) al fermo posta di __________ segnalato dall’istante su indicazione del
Ministero pubblico ticinese (act. VII), senza reazione da parte della
destinataria, di modo che l’invito a presentare eventuali osservazioni è
finalmente stato pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale (FUC) del __________
2020.
(act. X), come pure la citazione all’udienza dibattimentale del 15
dicembre 2020 (sul FUC del __________ 2020, act. XIII) e la sentenza del 22
febbraio 2021 (sul FUC del __________ 2021, act. XVI);
che
RI 1 non ha contestato di aver avuto, o dovuto avere conoscenza della petizione
e della decisione del 22 febbraio 2021, neppure dopo aver ricevuto le
osservazioni al ricorso inoltrate il 21 aprile 2021 dall’UE (notificate per
e-mail e per raccomandata all’indirizzo da lei indicato nell’e-mail del 21
aprile 2021, ovvero lo Studio legale avv. __________ di __________), in cui ha
specificato di aver dato seguito alla domanda di realizzazione del pegno sulla
scorta della decisione di rigetto definitivo dell’opposizione emessa il 22
febbraio 2021 dal Giudice di pace del circolo di Taverne;
che
l’opposizione interposta dalla ricorrente al precetto esecutivo risulta quindi
essere stata validamente rigettata in via definitiva il 22 febbraio 2021;
che
nella (limitata) misura in cui è ricevibile, il ricorso s’avvera manifestamente
infondato, sicché non è necessario
notificare all’escutente né l’atto ricorsuale né la decisione odierna (cfr. art.
9.
cpv. 2 LPR);
che per legge non si preleva la tassa di giustizia
e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS
281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
(anticipata
via e-mail all’indirizzo:
__________);
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.