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Decisione

15.2021.4

Avvisi di pignoramento. Ricorso tardivo

16 febbraio 2021Italiano5 min

beni (ACB) emessi in suo favore dal Betreibungsamt di __________ in altrettante esecuzioni volte all’esazio­­ne delle imposte cantonali

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.4

Lugano

16 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso presentato il 14 gennaio 2021 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 6 novembre 2020 nelle

esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________

promosse nei confronti del ricorrente dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta dei sei precetti esecutivi appena citati, emessi tra

Fatti

il 7 e il 18 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato

del Cantone Ticino ha escusso RI 1 per l’incasso di sei attestati di carenza di

beni (ACB) emessi in suo favore dal Betreibungsamt di __________ in altrettante esecuzioni volte all’esazio­­ne delle imposte cantonali

del 1997 (ACB del 15 febbraio 2001 di fr. 3'832.20), del 1998 (ACB del 15

febbraio 2001 di fr. 3'684.95), del

1999 (ACB del 16 novembre 2000 di fr. 3'238.–), del 2000 (ACB del

18 febbraio 2002 di fr. 3'400.15), del 2001 (ACB del 27 gennaio 2003 di fr. 3'077.55)

e del 2002 (ACB del 2 dicembre 2003 di fr. 3'027.80);

che

siccome non è stato possibile notificare i precetti esecutivi al­l’escusso né

in via postale né per il tramite della Securitas SA, incaricata di procedere a

una seconda notifica per conto del Comune di __________, e che RI 1 non ha dato

seguito al successivo invito a ritirarli presso lo sportello dell’UE, gli atti

sono stati pubblicati sul Foglio ufficiale cantonale del 21 luglio 2020;

che

non avendo l’escusso interposto opposizione, il 6 novembre 2020 l’UE ha emesso

gli avvisi di pignoramento per complessivi fr. 21'334.60, fissandone l’esecuzione

per il 19 gennaio 2021 presso i suoi sportelli;

che

con ricorso del 14 gennaio 2021, RI 1 chiede di sospendere il “sequestro” (recte: il

pignoramento), facendone valere l’illegalità, poiché si riferisce a suo dire a

esecuzioni notificategli almeno quindici anni fa, per le quali il termine di

perenzione legale di un anno è ampiamente trascorso;

che

il ricorrente postula inoltre l’annullamento della convocazione per il 19

gennaio 2021, affermando di non volersi imbattere nella “folla” che occupa

gli spazi dell’Ufficio, definendosi un “paziente ad alto rischio”;

che

con osservazioni del 25 gennaio 2021 l’UE considera il ricorso tardivo e chiede

quindi di dichiararlo irricevibile;

che

RI 1 non ha allegato al ricorso, spedito a questa Camera il 18 gennaio 2021,

gli avvisi di pignoramento contestati, inviati già il 6 novembre 2020, né la busta

d’intimazione o altro mez­zo per provare la data di notifica, come invece

richiede l’art. 7 cpv. 4 lett. a e b della legge cantonale sulla procedura

di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);

che

il ricorrente non ha neppure reagito alle osservazioni dell’UE, trasmessegli in

copia il 25 gennaio 2021;

che

Considerandi

il ricorso si avvera così tardivo;

che

ad ogni modo l’impugnazione risulta anche infondata nel merito;

che

gli avvisi di pignoramento avversati non sono infatti stati emessi nelle

esecuzioni sfociate nei sei ACB emessi a carico del ricorrente fra il 2001 e il

2003, bensì nelle esecuzioni n. __________, __________, __________,

__________, __________ e __________, nelle quali i precetti esecutivi gli sono

stati notificati il 21 luglio 2020;

che

per queste ultime il termine perentorio di un anno stabilito dall’art. 88 cpv.

2.

LEF non era di tutta evidenza scaduto quando, il 19 agosto 2020 lo Stato del

Canton Ticino ne ha chiesto la continuazione;

che

per quanto riguarda il rischio sanitario evocato dal ricorrente, occorre

rilevare che gli sportelli degli uffici d’esecuzione sono attualmente aperti

unicamente su appuntamento, ciò che evita gli assembramenti, e l’accesso agli

sportelli è organizzato in modo da rispettare le norme di protezione (obbligo

del porto della mascherina faciale, distanziamento e disinfettante);

che

in alternativa RI 1 può anche prendere contatto telefonicamente con l’UE per

convenire un’esecuzione del pignoramento al proprio domicilio o in via

telefonica (v. Istruzione n. 8 dell’Ufficio federale di giustizia del 28

settembre 2020, n. 14 e 15);

che

anche sotto questo aspetto il ricorso si rivela infondato;

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.