15.2021.4
Avvisi di pignoramento. Ricorso tardivo
16 febbraio 2021Italiano5 min
beni (ACB) emessi in suo favore dal Betreibungsamt di __________ in altrettante esecuzioni volte all’esazione delle imposte cantonali
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.4
Lugano
16 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso presentato il 14 gennaio 2021 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 6 novembre 2020 nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________ e __________
promosse nei confronti del ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta dei sei precetti esecutivi appena citati, emessi tra
Fatti
il 7 e il 18 febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato
del Cantone Ticino ha escusso RI 1 per l’incasso di sei attestati di carenza di
beni (ACB) emessi in suo favore dal Betreibungsamt di __________ in altrettante esecuzioni volte all’esazione delle imposte cantonali
del 1997 (ACB del 15 febbraio 2001 di fr. 3'832.20), del 1998 (ACB del 15
febbraio 2001 di fr. 3'684.95), del
1999 (ACB del 16 novembre 2000 di fr. 3'238.–), del 2000 (ACB del
18 febbraio 2002 di fr. 3'400.15), del 2001 (ACB del 27 gennaio 2003 di fr. 3'077.55)
e del 2002 (ACB del 2 dicembre 2003 di fr. 3'027.80);
che
siccome non è stato possibile notificare i precetti esecutivi all’escusso né
in via postale né per il tramite della Securitas SA, incaricata di procedere a
una seconda notifica per conto del Comune di __________, e che RI 1 non ha dato
seguito al successivo invito a ritirarli presso lo sportello dell’UE, gli atti
sono stati pubblicati sul Foglio ufficiale cantonale del 21 luglio 2020;
che
non avendo l’escusso interposto opposizione, il 6 novembre 2020 l’UE ha emesso
gli avvisi di pignoramento per complessivi fr. 21'334.60, fissandone l’esecuzione
per il 19 gennaio 2021 presso i suoi sportelli;
che
con ricorso del 14 gennaio 2021, RI 1 chiede di sospendere il “sequestro” (recte: il
pignoramento), facendone valere l’illegalità, poiché si riferisce a suo dire a
esecuzioni notificategli almeno quindici anni fa, per le quali il termine di
perenzione legale di un anno è ampiamente trascorso;
che
il ricorrente postula inoltre l’annullamento della convocazione per il 19
gennaio 2021, affermando di non volersi imbattere nella “folla” che occupa
gli spazi dell’Ufficio, definendosi un “paziente ad alto rischio”;
che
con osservazioni del 25 gennaio 2021 l’UE considera il ricorso tardivo e chiede
quindi di dichiararlo irricevibile;
che
RI 1 non ha allegato al ricorso, spedito a questa Camera il 18 gennaio 2021,
gli avvisi di pignoramento contestati, inviati già il 6 novembre 2020, né la busta
d’intimazione o altro mezzo per provare la data di notifica, come invece
richiede l’art. 7 cpv. 4 lett. a e b della legge cantonale sulla procedura
di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 280.200);
che
il ricorrente non ha neppure reagito alle osservazioni dell’UE, trasmessegli in
copia il 25 gennaio 2021;
che
Considerandi
il ricorso si avvera così tardivo;
che
ad ogni modo l’impugnazione risulta anche infondata nel merito;
che
gli avvisi di pignoramento avversati non sono infatti stati emessi nelle
esecuzioni sfociate nei sei ACB emessi a carico del ricorrente fra il 2001 e il
2003, bensì nelle esecuzioni n. __________, __________, __________,
__________, __________ e __________, nelle quali i precetti esecutivi gli sono
stati notificati il 21 luglio 2020;
che
per queste ultime il termine perentorio di un anno stabilito dall’art. 88 cpv.
2.
LEF non era di tutta evidenza scaduto quando, il 19 agosto 2020 lo Stato del
Canton Ticino ne ha chiesto la continuazione;
che
per quanto riguarda il rischio sanitario evocato dal ricorrente, occorre
rilevare che gli sportelli degli uffici d’esecuzione sono attualmente aperti
unicamente su appuntamento, ciò che evita gli assembramenti, e l’accesso agli
sportelli è organizzato in modo da rispettare le norme di protezione (obbligo
del porto della mascherina faciale, distanziamento e disinfettante);
che
in alternativa RI 1 può anche prendere contatto telefonicamente con l’UE per
convenire un’esecuzione del pignoramento al proprio domicilio o in via
telefonica (v. Istruzione n. 8 dell’Ufficio federale di giustizia del 28
settembre 2020, n. 14 e 15);
che
anche sotto questo aspetto il ricorso si rivela infondato;
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.