Lexipedia

Decisione

15.2021.41

Ricorso contro la graduatoria nel fallimento. Assenza di motivazione da parte dell'UF del rigetto parziale della pretesa di un creditore non coperta dal pegno. Termine per impugnare la graduatoria in tal caso. Insinuazine tardiva

13 agosto 2021Italiano7 min

gli anni dal 1997 al 2020, poi modificata il 22 dicembre successivo, di fr. 334'814.11

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.41

Lugano

13 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 23 aprile

2021 del

Comune RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,

o meglio la graduatoria nel fallimento depositata il 9 marzo 2021 nella

procedura di liquidazione in via di fallimento della

PI 1 già in __________

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che il 23 luglio 2020 la Pretura

Fatti

di Lugano ha ordinato la liquidazione d’ufficio in via di fallimento (art. 573

cpv. 1 CC e 193 LEF) dell’eredità giacente fu PI 1, deceduto il 25 aprile 2020;

che

il 30 novembre 2020 il Comune RI 1 ha insinuato una sua pretesa per imposte per

gli anni dal 1997 al 2020, poi modificata il 22 dicembre successivo, di fr. 334'814.11

complessivi, facendo valere a garanzia una cartella ipotecaria di primo grado

di fr. 110'000.– gravante il fondo n. __________ RFD di __________

appartenente al contribuente;

che

il 9 marzo 2021 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha depositato la graduatoria

e gli elenchi oneri relativi ai fondi di PI 1, da cui si evince che la cartella

ipotecaria fatta valere dal Comune RI 1 è stata ammessa per fr. 149'202.75;

che

a richiesta del Comune, il 15 aprile 2021 l’UF gli ha trasmesso per e-mail la

graduatoria, gli elenchi oneri e l’inventario;

che

con il ricorso in esame, del 23 aprile 2021, il Comune RI 1 chiede la

restituzione del diritto di opporsi alla graduatoria, lamentando l’assenza di

una motivazione nella graduatoria della mancata ammissione della parte della

pretesa da esso insinuata non coperta dal pegno e della comunicazione della

relativa decisione giusta l’art. 249 LEF, l’accertamento del fatto che la sua

pretesa dev’essere considerata come credito chirografario per la parte non

coperta dalla cartella ipotecaria e la conseguente modifica della graduatoria

nel senso della sua ammissione in terza classe a concorrenza di fr. 334'814.11;

che

il 28 aprile 2021 il presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo al

ricorso;

che

con osservazioni del 7 maggio il Comune RI 1 ha confermato il proprio credito e

si è rimesso al giudizio della Camera, mentre il 22 giugno l’UF ha comunicato

di non avere osservazioni da formulare;

che

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­pello (art. 3 LPR) – contro l’omissione dell’UE di emettere una decisione

sulla parte della pretesa insinuata non coperta dalla cartella ipotecaria, il

ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);

che,

infatti, con il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17

LEF possono essere fatti valere (unicamente) errori formali e procedurali nell’allestimento

della graduatoria, ad esempio nei ca­si in cui la stessa è imprecisa o

incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette

un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato (DTF 114 III 113, 119 III 84; sentenza della CEF

15.2018.92 del 16 gennaio 2019);

che

giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni

da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato;

che in

linea di massima chi ha insinuato un credito nel fallimento è reputato avere

conoscenza della graduatoria dalla data del suo deposito – effettivo – indicata

nella pubblicazione prevista dall’art. 249 cpv. 2 LEF (v. art. 250 cpv. 1 LEF

per analogia; DTF 112 III 42 segg., 93 III 87 consid. 1);

che le

norme relative all’obbligo di motivare il rigetto dei crediti nel­la

graduatoria (art. 248 LEF) e di notificare ai creditori che li hanno insinuati

lo speciale avviso circa il deposito della graduatoria e il rigetto, in tutto o

in parte, del credito per quanto concerne sia l’im­porto del credito che il suo

grado (art. 249 cpv. 3 LEF) sono prescrizioni d’ordine che non impediscono il

passaggio in giudicato della graduatoria se la loro violazione non è denunciata

Considerandi

con ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dal deposito della

graduatoria (DTF 85 III 95 consid. 2; 38 I 228 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_66/2010 del

16.

novembre 2010 consid. 5 e della CEF 15.2009.104 del 28 dicembre 2009, RtiD

2011.

I 731 segg. n. 42c, consid. 3);

che per

contro se il creditore impugna tempestivamente la lesione degli art. 248 e 249

cpv. 3 LEF, i termini di ricorso e d’azione (giusta l’art. 250 LEF) iniziano a

decorrere solo dal momento in cui egli riceve la decisione di rigetto motivata

(DTF 38 I 227 seg., consid. 1 e 2);

che,

tuttavia, se l’amministrazione del fallimento non si è determinata su un’insinuazione,

o non in modo chiaro e comprensibile, neppure con una decisione di ammissione o

di rigetto errata o non motivata, il creditore può ricorrere in ogni tempo

contro la graduatoria, nella misura in cui essa è inidonea

quale base per il riparto del ricavo dell’attivo fallimentare (DTF 106 III 26 consid. 2; 99 III 69 consid. 2;

97.

III 42 consid. 2; 85 III 97 consid. 2 i.f.);

che nella fattispecie l’UF non si è determinato

sulla quota della pre­tesa insinuata

dal ricorrente non coperta dal pegno, la quale secondo l’art. 219 cpv. 4 LEF è

da collocare in una delle tre classi previste dalla legge, siccome tale quota

non è menzionata tra i crediti chirografari né come ammessa né come rigettata;

che tale

omissione era però già manifesta al momento del deposito della graduatoria –

sicché il Comune RI 1 avrebbe già potuto ricorrere a quel momento – e non osta

in sé al riparto, il quale

potrà aver luogo senza tenere conto della

quota della sua pretesa non coperta dal pegno, insinuata ma non iscritta tra i crediti chirografari;

che come

questa Camera ha già avuto modo di precisare (sentenza 15.2004.62 del 16

settembre 2004, massimata in RtiD 2005 I 912 n. 129c), per il principio della

parità di trattamento il creditore che non ha ricorso tempestivamente contro l’omissione

dell’ammi­nistrazione di riportare nella graduatoria la propria insinuazione de­-v’essere

trattato allo stesso modo del creditore che non ha tempestivamente impugnato la

reiezione – seppur, per ipotesi, erronea e immotivata – della propria

insinuazione;

che in assenza di una decisione dell’UF (positiva o negativa) sulla quota

della pretesa del ricorrente non coperta dal pegno, nulla osta a considerare la

richiesta d’iscrizione della quota in terza classe contenuta nel ricorso come

un’insinuazione tardiva giusta l’art. 251 LEF (v. già citata sentenza della CEF

15.2004.62);

che

il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che l’UF di Lugano,

dietro una conveniente anticipazione delle spese giusta l’art. 251 cpv. 2 LEF,

dovrà determinarsi sulla parte non coperta del credito insinuato dal ricorrente

e procedere se del caso al deposito di una graduatoria complementare (cfr. art.

69.

RUF);

che

per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza, l’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, dietro una conveniente anticipazione delle spe­se giusta

l’art. 251 cpv. 2 LEF, si determinerà sulla parte non coperta del credito

insinuato dal ricorrente e procederà se del caso al deposito di una graduatoria

complementare.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione all’ .

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.