15.2021.41
Ricorso contro la graduatoria nel fallimento. Assenza di motivazione da parte dell'UF del rigetto parziale della pretesa di un creditore non coperta dal pegno. Termine per impugnare la graduatoria in tal caso. Insinuazine tardiva
13 agosto 2021Italiano7 min
gli anni dal 1997 al 2020, poi modificata il 22 dicembre successivo, di fr. 334'814.11
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.41
Lugano
13 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 23 aprile
2021 del
Comune RI 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano,
o meglio la graduatoria nel fallimento depositata il 9 marzo 2021 nella
procedura di liquidazione in via di fallimento della
PI 1 già in __________
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 23 luglio 2020 la Pretura
Fatti
di Lugano ha ordinato la liquidazione d’ufficio in via di fallimento (art. 573
cpv. 1 CC e 193 LEF) dell’eredità giacente fu PI 1, deceduto il 25 aprile 2020;
che
il 30 novembre 2020 il Comune RI 1 ha insinuato una sua pretesa per imposte per
gli anni dal 1997 al 2020, poi modificata il 22 dicembre successivo, di fr. 334'814.11
complessivi, facendo valere a garanzia una cartella ipotecaria di primo grado
di fr. 110'000.– gravante il fondo n. __________ RFD di __________
appartenente al contribuente;
che
il 9 marzo 2021 l’Ufficio dei fallimenti (UF) di Lugano ha depositato la graduatoria
e gli elenchi oneri relativi ai fondi di PI 1, da cui si evince che la cartella
ipotecaria fatta valere dal Comune RI 1 è stata ammessa per fr. 149'202.75;
che
a richiesta del Comune, il 15 aprile 2021 l’UF gli ha trasmesso per e-mail la
graduatoria, gli elenchi oneri e l’inventario;
che
con il ricorso in esame, del 23 aprile 2021, il Comune RI 1 chiede la
restituzione del diritto di opporsi alla graduatoria, lamentando l’assenza di
una motivazione nella graduatoria della mancata ammissione della parte della
pretesa da esso insinuata non coperta dal pegno e della comunicazione della
relativa decisione giusta l’art. 249 LEF, l’accertamento del fatto che la sua
pretesa dev’essere considerata come credito chirografario per la parte non
coperta dalla cartella ipotecaria e la conseguente modifica della graduatoria
nel senso della sua ammissione in terza classe a concorrenza di fr. 334'814.11;
che
il 28 aprile 2021 il presidente della Camera ha conferito effetto sospensivo al
ricorso;
che
con osservazioni del 7 maggio il Comune RI 1 ha confermato il proprio credito e
si è rimesso al giudizio della Camera, mentre il 22 giugno l’UF ha comunicato
di non avere osservazioni da formulare;
che
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – contro l’omissione dell’UE di emettere una decisione
sulla parte della pretesa insinuata non coperta dalla cartella ipotecaria, il
ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF);
che,
infatti, con il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17
LEF possono essere fatti valere (unicamente) errori formali e procedurali nell’allestimento
della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o
incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione o ammette
un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato (DTF 114 III 113, 119 III 84; sentenza della CEF
15.2018.92 del 16 gennaio 2019);
che
giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso dev’essere presentato entro dieci giorni
da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato;
che in
linea di massima chi ha insinuato un credito nel fallimento è reputato avere
conoscenza della graduatoria dalla data del suo deposito – effettivo – indicata
nella pubblicazione prevista dall’art. 249 cpv. 2 LEF (v. art. 250 cpv. 1 LEF
per analogia; DTF 112 III 42 segg., 93 III 87 consid. 1);
che le
norme relative all’obbligo di motivare il rigetto dei crediti nella
graduatoria (art. 248 LEF) e di notificare ai creditori che li hanno insinuati
lo speciale avviso circa il deposito della graduatoria e il rigetto, in tutto o
in parte, del credito per quanto concerne sia l’importo del credito che il suo
grado (art. 249 cpv. 3 LEF) sono prescrizioni d’ordine che non impediscono il
passaggio in giudicato della graduatoria se la loro violazione non è denunciata
Considerandi
con ricorso all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dal deposito della
graduatoria (DTF 85 III 95 consid. 2; 38 I 228 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_66/2010 del
16.
novembre 2010 consid. 5 e della CEF 15.2009.104 del 28 dicembre 2009, RtiD
2011.
I 731 segg. n. 42c, consid. 3);
che per
contro se il creditore impugna tempestivamente la lesione degli art. 248 e 249
cpv. 3 LEF, i termini di ricorso e d’azione (giusta l’art. 250 LEF) iniziano a
decorrere solo dal momento in cui egli riceve la decisione di rigetto motivata
(DTF 38 I 227 seg., consid. 1 e 2);
che,
tuttavia, se l’amministrazione del fallimento non si è determinata su un’insinuazione,
o non in modo chiaro e comprensibile, neppure con una decisione di ammissione o
di rigetto errata o non motivata, il creditore può ricorrere in ogni tempo
contro la graduatoria, nella misura in cui essa è inidonea
quale base per il riparto del ricavo dell’attivo fallimentare (DTF 106 III 26 consid. 2; 99 III 69 consid. 2;
97.
III 42 consid. 2; 85 III 97 consid. 2 i.f.);
che nella fattispecie l’UF non si è determinato
sulla quota della pretesa insinuata
dal ricorrente non coperta dal pegno, la quale secondo l’art. 219 cpv. 4 LEF è
da collocare in una delle tre classi previste dalla legge, siccome tale quota
non è menzionata tra i crediti chirografari né come ammessa né come rigettata;
che tale
omissione era però già manifesta al momento del deposito della graduatoria –
sicché il Comune RI 1 avrebbe già potuto ricorrere a quel momento – e non osta
in sé al riparto, il quale
potrà aver luogo senza tenere conto della
quota della sua pretesa non coperta dal pegno, insinuata ma non iscritta tra i crediti chirografari;
che come
questa Camera ha già avuto modo di precisare (sentenza 15.2004.62 del 16
settembre 2004, massimata in RtiD 2005 I 912 n. 129c), per il principio della
parità di trattamento il creditore che non ha ricorso tempestivamente contro l’omissione
dell’amministrazione di riportare nella graduatoria la propria insinuazione de-v’essere
trattato allo stesso modo del creditore che non ha tempestivamente impugnato la
reiezione – seppur, per ipotesi, erronea e immotivata – della propria
insinuazione;
che in assenza di una decisione dell’UF (positiva o negativa) sulla quota
della pretesa del ricorrente non coperta dal pegno, nulla osta a considerare la
richiesta d’iscrizione della quota in terza classe contenuta nel ricorso come
un’insinuazione tardiva giusta l’art. 251 LEF (v. già citata sentenza della CEF
15.2004.62);
che
il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che l’UF di Lugano,
dietro una conveniente anticipazione delle spese giusta l’art. 251 cpv. 2 LEF,
dovrà determinarsi sulla parte non coperta del credito insinuato dal ricorrente
e procedere se del caso al deposito di una graduatoria complementare (cfr. art.
69.
RUF);
che
per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza, l’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, dietro una conveniente anticipazione delle spese giusta
l’art. 251 cpv. 2 LEF, si determinerà sulla parte non coperta del credito
insinuato dal ricorrente e procederà se del caso al deposito di una graduatoria
complementare.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione all’ .
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.