15.2021.42
Istanza di nuova stima immobiliare
27 agosto 2021Italiano4 min
n. __________ in via di realizzazione di pegni immobiliari promossa dall’RI 1, nei
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.42
Lugano
7 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sull’istanza di nuova stima presentata il 23 aprile 2021 dalla
RI 1
nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1,
(rappresentato dall’__________ PR 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ in via di realizzazione di pegni immobiliari promossa dall’RI 1, nei
confronti di PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 4'014'000.– oltre ad
accessori, il 12 agosto 2019 l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio (UE) ha
incaricato l’A__________, con sede a __________, di allestire la perizia
estimativa delle unità di proprietà per piani n. __________, __________
(limitatamente alle quote di comproprietà “N” e “U”) e __________ della
particella n. __________ RFD di __________.
B. Ricevuto
il referto peritale, il 15 aprile 2021 l’UE ha emesso l’avviso d’incanto per
il 2 settembre 2021, indicandovi che gli immobili sono stati stimati in complessivi
fr. 2'660'000.–, e ne ha trasmesso una copia all’RI 1 mediante
raccomandata dello stesso giorno. L’avviso è pure stato pubblicato sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale (FU)
del 16 aprile 2021.
C. Producendo
una propria perizia, che indica un valore sensibilmente superiore (di fr. 3'973'000.–)
rispetto a quello stabilito dall’UE, con istanza del 23 aprile 2021 l’RI 1 ha
chiesto all’Ufficio una nuova stima.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l’art. 9 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale
concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), applicabile
anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art.
99 cpv. 2 RFF, ogni interessato ha il diritto di rimettere in discussione la
stima allestita in vista della vendita e di chiedere
all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, previo deposito
delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid. 2 e 3/a). È quanto ha
fatto l’RI 1 con lo scritto del 23 aprile 2021.
2. Presentata
all’UE entro il termine di ricorso contro il pignoramento
(art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero entro dieci giorni
da quando l’interessata è venuta a conoscenza del valore di stima stabilito dall’Ufficio,
la richiesta di nuova stima è tempestiva.
3. Spetta
all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenza del Tribunale
Considerandi
federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1), come pure fissare l’ammontare
dell’anticipo, a carico del richiedente (sopra, consid. 1), e il termine entro
il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale
5A_472/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2017.89
del 22 novembre 2017 consid. 3). In caso di contestazione della nuova perizia,
decide in modo definitivo l’autorità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF,
ultimo periodo).
4.
Alla
luce di quanto precede, l’istanza va accolta e all’istante dev’essere
assegnato un termine per anticipare le spese presumibili della nuova perizia
estimativa, fermo restando che in difetto di tempestivo versamento, il valore
stabilito dall’UE in base all’attuale stima diventerà definitivo.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è accolta.
1.1
Di conseguenza l’RI 1, è invitata
a versare entro 10 giorni sul conto del Tribunale d’appello CCP
69-10370-9 a mezzo della polizza allegata fr. 5'000.– quale anticipo dei costi della nuova perizia delle unità di proprietà per piani n. __________, __________ (limitatamente alle quote di
comproprietà “N” e “U”) e ____________________ RFD di __________, che la
Camera affiderà al valutatore immobiliare __________, __________.
1.2
In difetto di tempestivo versamento dell’anticipo, il
valore presumibile di realizzazione dei fondi, stabilito dall’Ufficio d’esecuzione in fr. 2'660'000.–, diventerà definitivo.
2.
Notificazione a:
–, ;
–, , ,
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.