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Decisione

15.2021.42

Istanza di nuova stima immobiliare

27 agosto 2021Italiano4 min

n. __________ in via di realizzazione di pegni immobiliari promossa dall’RI 1, nei

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.42

Lugano

7 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sull’istanza di nuova stima presentata il 23 aprile 2021 dalla

RI 1

nell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione

di Mendrisio promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1,

(rappresentato dall’__________ PR 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ in via di realizzazione di pegni immobiliari promossa dall’RI 1, nei

confronti di PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 4'014'000.– oltre ad

accessori, il 12 agosto 2019 l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio (UE) ha

incaricato l’A__________, con sede a __________, di allestire la perizia

estimativa delle unità di proprietà per piani n. __________, __________

(limitatamente alle quote di comproprietà “N” e “U”) e __________ della

particella n. __________ RFD di __________.

B. Ricevuto

il referto peritale, il 15 aprile 2021 l’UE ha emesso l’av­viso d’incanto per

il 2 settembre 2021, indicandovi che gli immobili sono stati stimati in complessivi

fr. 2'660'000.–, e ne ha trasmesso una copia all’RI 1 mediante

raccomandata dello stesso giorno. L’avviso è pure stato pubblicato sul Foglio

ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e sul Foglio ufficiale cantonale (FU)

del 16 aprile 2021.

C. Producendo

una propria perizia, che indica un valore sensibilmen­te superiore (di fr. 3'973'000.–)

rispetto a quello stabilito dall’UE, con istanza del 23 aprile 2021 l’RI 1 ha

chiesto all’Ufficio una nuova stima.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l’art. 9 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale

concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), applicabile

anche all’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art.

99 cpv. 2 RFF, ogni interessato ha il diritto di rimettere in discussione la

stima allestita in vista della vendita e di chiedere

all’autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti, pre­vio deposito

delle spese occorrenti (DTF 122 III 340 consid. 2 e 3/a). È quanto ha

fatto l’RI 1 con lo scritto del 23 aprile 2021.

2. Presentata

all’UE entro il termine di ricorso contro il pignoramento

(art. 9 cpv. 2 RFF che rinvia all’art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero entro dieci giorni

da quando l’interessata è venuta a conoscenza del valore di stima stabilito dall’Ufficio,

la richiesta di nuova stima è tempestiva.

3. Spetta

all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il perito (sentenza del Tribunale

Considerandi

federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013, consid. 2.1), come pure fissare l’ammontare

dell’anticipo, a carico del richiedente (sopra, consid. 1), e il termine entro

il quale esso va versato (DTF 60 III 189; sentenza del Tribunale federale

5A_472/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3; sentenza della CEF 15.2017.89

del 22 novembre 2017 consid. 3). In caso di contestazione della nuova perizia,

decide in modo definitivo l’autorità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF,

ultimo periodo).

4.

Alla

luce di quanto precede, l’istanza va accolta e all’istante de­v’essere

assegnato un termine per anticipare le spese presumibili della nuova perizia

estimativa, fermo restando che in difetto di tempestivo versamento, il valore

stabilito dall’UE in base all’at­tuale stima diventerà definitivo.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è accolta.

1.1

Di conseguenza l’RI 1, è invi­tata

a versare entro 10 giorni sul conto del Tribunale d’appello CCP

69-10370-9 a mezzo della polizza allegata fr. 5'000.– quale anticipo dei costi della nuova perizia delle unità di proprietà per piani n. __________, __________ (limitatamente alle quote di

comproprietà “N” e “U”) e ____________________ RFD di __________, che la

Camera affiderà al valutatore immobiliare __________, __________.

1.2

In difetto di tempestivo versamento dell’anticipo, il

valore presumibile di realizzazione dei fondi, stabilito dall’Ufficio d’esecuzione in fr. 2'660'000.–, diventerà definitivo.

2.

Notificazione a:

–, ;

–, , ,

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.