15.2021.43
Graduatoria nel fallimento. Omissione dell’ufficio dei fallimenti di statuire su un’insinuazione. Ricorso dopo il terzo deposito della graduatoria. Diritto di consultare la graduatoria e l’inventario
6 settembre 2021Italiano8 min
dichiarato lo scioglimento della succursale di __________ della società estera PI
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.43
Lugano
6 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul ricorso 28 aprile 2021 dell’
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Viganello,
o meglio contro il rifiuto di accesso agli atti del fallimento emesso il 23
aprile 2021 nel fallimento n. __________ aperto nei confronti della
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
decreto del 30 dicembre 2016 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha
dichiarato lo scioglimento della succursale di __________ della società estera PI
1, con sede a __________ (USA), e ne ha ordinato la liquidazione in via di
fallimento giusta l’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO.
B. Il
27 gennaio 2017, la __________, il cui patrimonio è stato poi trasferito all’RI
1 il 12 aprile 2017, ha insinuato nel fallimento una pretesa di fr. 1'028'495.65.
C. L’Ufficio
dei fallimenti (UF) di Mendrisio ha depositato la graduatoria una prima volta
dal 19 luglio all’8 agosto 2019, una seconda volta dal 2 marzo al 22 marzo 2021
e la terza volta dal 20 aprile al 10 maggio 2021. In nessuna di esse figura la
pretesa dell’RI 1.
D. Con
scritto del 20 aprile 2021 la banca ha chiesto all’UF di ricevere copia della
graduatoria e dell’inventario. L’Ufficio ha respinto la richiesta con riposta
del 23 aprile 2021, osservando che la banca non figura come creditrice nella
graduatoria, le cui due prime versioni sono passate in giudicato.
E. Con
ricorso del 28 aprile 2021, l’RI 1 postula che sia fatto ordine all’UF di
prendere posizione sulla pretesa da essa insinuata il 27 gennaio 2017 e di
trasmetterle copia della graduatoria e dell’inventario.
F. Mediante
osservazioni del 25 giugno 2021 l’UF ha ritenuto inammissibile la richiesta
della ricorrente di emettere una decisione sulla sua insinuazione e si è
rimesso al giudizio della Camera quanto alla domanda di accesso agli atti.
Considerato
in
diritto: 1. Nella misura in cui è
interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – contro il provvedimento del 23 aprile 2021 con cui l’UF
ha rifiutato di trasmettere copia della graduatoria e dell’inventario, il
ricorso, inoltrato il 28 aprile, è senz’altro tempestivo.
Considerandi
2.
La
questione della ricevibilità del ricorso si pone per contro in altri termini
per quanto riguarda la richiesta di una decisione sull’insinuazione della
banca del 27 gennaio 2017.
2.1
Certo, con il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF
possono essere fatti valere (unicamente) errori formali e procedurali nell’allestimento
della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione
o ammette un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato (DTF 114 III 113, 119 III 84; sentenza della CEF
15.2018.92
del 16 gennaio 2019).
2.1.1
Giusta
l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve però essere presentato entro dieci giorni
da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato. In
linea di massima chi ha insinuato un credito nel fallimento è reputato avere
conoscenza della graduato-ria dalla data del suo deposito – effettivo –
indicata nella pubblicazione prevista dall’art. 249 cpv. 2 LEF (v. art. 250
cpv. 1 LEF per analogia; DTF 112 III 42 segg., 93 III 87 consid. 1). Le norme
relative all’obbligo di motivare il rigetto dei crediti nella graduatoria (art.
248.
LEF) e di notificare ai creditori che li hanno insinuati lo speciale avviso
circa il deposito della graduatoria e il rigetto, in tutto o in parte, del
credito per quanto concerne sia l’importo del credito che il suo grado (art.
249.
cpv. 3 LEF) sono prescrizioni d’ordine che non impediscono il passaggio in
giudicato della graduatoria se la loro violazione non è denunciata con ricorso
all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dal deposito della graduatoria
(DTF 85 III 95 consid. 2; 38 I 228 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_66/ 2010 del 16 novembre 2010
consid. 5 e della CEF 15.2009. 104 del 28 dicembre 2009, RtiD 2011 I 731 segg.
n. 42c, consid. 3). Per contro se il creditore impugna tempestivamente la
lesione degli art. 248 e 249 cpv. 3 LEF, i termini di ricorso e d’azione
(giusta l’art. 250 LEF) iniziano a decorrere solo dal momento in cui egli
riceve la decisione di rigetto motivata (DTF 38 I 227 seg., consid. 1 e
2).
2.1.2
Tuttavia,
se l’amministrazione del fallimento non si è determinata su un’insinuazione, o
non in modo chiaro e comprensibile, neppure con una decisione di ammissione o
di rigetto errata o non motivata, il creditore può ricorrere in ogni tempo
contro la graduatoria, nella misura in cui essa si riveli inidonea
quale base per il riparto del ricavo dell’attivo fallimentare (DTF 106 III 26 consid. 2; 99 III 69 consid. 2;
97.
III 42 consid. 2; 85 III 97 consid. 2 i.f.).
2.2
Nella fattispecie, l’UF ammette nelle osservazioni
al ricorso di non essersi determinato, presumibilmente per svista, sull’insinuazione
della banca, benché figurasse nel suo incarto. Tale omissione era però già manifesta al momento del primo e del
secondo deposito della graduatoria – sicché l’RI 1 avrebbe già potuto ricorrere
a quel momento – e non osta in sé al riparto, il quale potrebbe aver luogo senza tenere conto della sua pretesa. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare (sentenze
15.2004.62
del 16 settembre 2004, massimata in RtiD 2005 I 912 n. 129c, e
15.2021.41
del 13 agosto 2021 pagg. 3-4), per il principio della parità di
trattamento il creditore che non ha ricorso tempestivamente contro l’omissione
dell’amministrazione di riportare nella graduatoria la propria insinuazione dev’essere
trattato allo stesso modo del creditore che non ha tempestivamente impugnato la
reiezione – seppur, per ipotesi, erronea e immotivata – della propria
insinuazione. Nella misura in cui tende a una modifica della graduatoria già
depositata, il ricorso si avvera di conseguenza tardivo e pertanto inammissibile.
2.3
Ciò
nonostante, in assenza di una decisione dell’UF (positiva
o negativa) sulla pretesa della ricorrente, nulla osta a considerare la sua
richiesta di decisione come un’insinuazione tardiva giusta l’art. 251 LEF (v.
già citate sentenze 15.2004.62 e 15.2021.41), ammissibile fino alla chiusura del fallimento. In questa misura, il
ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che l’UF di Lugano, dietro
una conveniente anticipazione delle spese giusta l’art. 251 cpv. 2 LEF, dovrà
determinarsi sulla pretesa insinuata dalla ricorrente e procedere se del caso
al deposito di una graduatoria complementare (cfr. art. 69 RUF).
3.
Chiunque
renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli
uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti
(art. 8a cpv. 1 LEF). Nel caso in esame, la banca ha allegato alla sua
insinuazione gli estratti dei movimenti della relazione bancaria che la fallita
intratteneva con lei e la sua situazione patrimoniale, dalla quale risulta un
saldo passivo di fr. 1'028'495.65 (valutazione del portafoglio al 27
gennaio 2017, pag. 2). L’UF era del resto già a conoscenza della relazione,
come risulta dal suo invito del 24 gennaio 2017 alla banca di chiuderla
(fascicoletto rosso contenente la decisione impugnata). Ciò basta per considerare,
dal profilo della semplice verosimiglianza, che la banca ha un interesse
sufficiente a consultare gli atti del fallimento, in particolare la graduatoria
e l’inventario. Su questo punto il ricorso è fondato.
A scanso di equivoci, invero, è d’uopo evidenziare che, contrariamente
a quanto pare credere la banca, la comunicazione della graduatoria non le
permetterà di contestare le pretese la cui collocazione è già passata in
giudicato, comprese le modifiche oggetto del terzo deposito. Anche l’eventuale
ammissione dell’insinuazione tardiva (sopra consid. 2.3) non farà rinascere la
facoltà di contestare precedenti decisioni dell’assemblea dei creditori né
altri provvedimenti divenuti definitivi (sentenze del Tribunale federale
5A_247/2011 del 30 maggio 2011, consid. 2, e della CEF 15.2017.54 del
20.
ottobre 2017 consid. 3.1).
4.
Non
è necessario notificare il ricorso né il giudizio odierno ai creditori ammessi
nella graduatoria, siccome essi potranno far valere i propri diritti impugnando
l’eventuale complemento di graduatoria (sopra ad 2.3). L’art. 8a LEF non
prescrive poi la loro consultazione prima del rilascio di un’informazione.
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, l’Ufficio dei fallimenti di Lugano, dietro una conveniente
anticipazione delle spese giusta l’art. 251 cpv. 2 LEF, si determinerà sulla
pretesa insinuata dall’RI 1 e procederà se del caso al deposito di una
graduatoria complementare.
1.2
Dietro
pagamento della relativa tassa, l’ufficio dei fallimenti trasmetterà all’RI 1 copia
della graduatoria e dell’inventario.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione .
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è
stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.