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Decisione

15.2021.43

Graduatoria nel fallimento. Omissione dell’ufficio dei fallimenti di statuire su un’insinuazione. Ricorso dopo il terzo deposito della graduatoria. Diritto di consultare la graduatoria e l’inventario

6 settembre 2021Italiano8 min

dichiarato lo scioglimento della succursale di __________ della società estera PI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.43

Lugano

6 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul ricorso 28 aprile 2021 dell’

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Viganello,

o meglio contro il rifiuto di accesso agli atti del fallimento emesso il 23

aprile 2021 nel fallimento n. __________ aperto nei confronti della

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

decreto del 30 dicembre 2016 il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha

dichiarato lo scioglimento della succursale di __________ della società estera PI

1, con sede a __________ (USA), e ne ha ordinato la liquidazione in via di

fallimento giusta l’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO.

B. Il

27 gennaio 2017, la __________, il cui patrimonio è stato poi trasferito all’RI

1 il 12 aprile 2017, ha insinuato nel fallimento una pretesa di fr. 1'028'495.65.

C. L’Ufficio

dei fallimenti (UF) di Mendrisio ha depositato la graduatoria una prima volta

dal 19 luglio all’8 agosto 2019, una seconda volta dal 2 marzo al 22 marzo 2021

e la terza volta dal 20 aprile al 10 maggio 2021. In nessuna di esse figura la

pretesa dell’RI 1.

D. Con

scritto del 20 aprile 2021 la banca ha chiesto all’UF di ricevere copia della

graduatoria e dell’inventario. L’Ufficio ha respinto la richiesta con riposta

del 23 aprile 2021, osservando che la banca non figura come creditrice nella

graduatoria, le cui due prime versioni sono passate in giudicato.

E. Con

ricorso del 28 aprile 2021, l’RI 1 postula che sia fatto ordine all’UF di

prendere posizione sulla pretesa da essa insinuata il 27 gennaio 2017 e di

trasmetterle copia della graduatoria e dell’inventario.

F. Mediante

osservazioni del 25 giugno 2021 l’UF ha ritenuto inammissibile la richiesta

della ricorrente di emettere una decisione sulla sua insinuazione e si è

rimesso al giudizio della Camera quanto alla domanda di accesso agli atti.

Considerato

in

diritto: 1. Nella misura in cui è

interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – contro il provvedimento del 23 aprile 2021 con cui l’UF

ha rifiutato di trasmettere copia della graduatoria e dell’inventario, il

ricorso, inoltrato il 28 aprile, è senz’al­tro tempestivo.

Considerandi

2.

La

questione della ricevibilità del ricorso si pone per contro in altri termini

per quanto riguarda la richiesta di una decisione sull’insi­nuazione della

banca del 27 gennaio 2017.

2.1

Certo, con il ricorso all’autorità di vigilanza a norma dell’art. 17 LEF

possono essere fatti valere (unicamente) errori formali e procedurali nell’allestimento

della graduatoria, ad esempio nei casi in cui la stessa è imprecisa o incomprensibile, non indica i motivi di reiezione di un’insinuazione

o ammette un credito non insinuato o insufficientemente sostanziato (DTF 114 III 113, 119 III 84; sentenza della CEF

15.2018.92

del 16 gennaio 2019).

2.1.1

Giusta

l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve però essere presentato entro dieci giorni

da quando il ricorrente ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato. In

linea di massima chi ha insinuato un credito nel fallimento è reputato avere

conoscenza della graduato-ria dalla data del suo deposito – effettivo –

indicata nella pubblicazione prevista dall’art. 249 cpv. 2 LEF (v. art. 250

cpv. 1 LEF per analogia; DTF 112 III 42 segg., 93 III 87 consid. 1). Le norme

relative all’obbligo di motivare il rigetto dei crediti nella graduatoria (art.

248.

LEF) e di notificare ai creditori che li hanno insinuati lo speciale avviso

circa il deposito della graduatoria e il rigetto, in tutto o in parte, del

credito per quanto concerne sia l’importo del credito che il suo grado (art.

249.

cpv. 3 LEF) sono prescrizioni d’ordine che non impediscono il passaggio in

giudicato della graduatoria se la loro violazione non è denunciata con ricorso

all’autorità di vigilanza entro dieci giorni dal deposito della graduatoria

(DTF 85 III 95 consid. 2; 38 I 228 consid. 2; sentenze del Tribunale federale 5A_66/ 2010 del 16 novembre 2010

consid. 5 e della CEF 15.2009. 104 del 28 dicembre 2009, RtiD 2011 I 731 segg.

n. 42c, consid. 3). Per contro se il creditore impugna tempestivamente la

lesione degli art. 248 e 249 cpv. 3 LEF, i termini di ricorso e d’azione

(giusta l’art. 250 LEF) iniziano a decorrere solo dal momento in cui egli

riceve la decisione di rigetto motivata (DTF 38 I 227 seg., consid. 1 e

2).

2.1.2

Tuttavia,

se l’amministrazione del fallimento non si è determinata su un’insinuazione, o

non in modo chiaro e comprensibile, neppure con una decisione di ammissione o

di rigetto errata o non motivata, il creditore può ricorrere in ogni tempo

contro la graduatoria, nella misura in cui essa si riveli inidonea

quale base per il riparto del ricavo dell’attivo fallimentare (DTF 106 III 26 consid. 2; 99 III 69 consid. 2;

97.

III 42 consid. 2; 85 III 97 consid. 2 i.f.).

2.2

Nella fattispecie, l’UF ammette nelle osservazioni

al ricorso di non essersi determinato, presumibilmente per svista, sull’insinuazione

della banca, benché figurasse nel suo incarto. Tale omissione era però già manifesta al momento del primo e del

secondo deposito della graduatoria – sicché l’RI 1 avrebbe già potuto ricorrere

a quel momento – e non osta in sé al riparto, il quale potrebbe aver luogo senza tenere conto della sua pretesa. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare (sentenze

15.2004.62

del 16 settembre 2004, massimata in RtiD 2005 I 912 n. 129c, e

15.2021.41

del 13 agosto 2021 pagg. 3-4), per il principio della parità di

trattamento il creditore che non ha ricorso tempestivamente contro l’omissione

dell’amministrazione di riportare nella graduatoria la propria insinuazione dev’essere

trattato allo stesso modo del creditore che non ha tempestivamente impugnato la

reiezione – seppur, per ipotesi, erronea e immotivata – della propria

insinuazione. Nella misura in cui tende a una modifica della graduatoria già

depositata, il ricorso si avvera di conseguenza tardivo e pertanto inammissibile.

2.3

Ciò

nonostante, in assenza di una decisione dell’UF (positiva

o negativa) sulla pretesa della ricorrente, nulla osta a considerare la sua

richiesta di decisione come un’insinuazione tardiva giusta l’art. 251 LEF (v.

già citate sentenze 15.2004.62 e 15.2021.41), ammissibile fino alla chiusura del fallimento. In questa misura, il

ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso che l’UF di Lugano, dietro

una conveniente anticipazione delle spese giusta l’art. 251 cpv. 2 LEF, dovrà

determinarsi sulla pretesa insinuata dalla ricorrente e procedere se del caso

al deposito di una graduatoria complementare (cfr. art. 69 RUF).

3.

Chiunque

renda verosimile un interesse può consultare i verbali e i registri degli

uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti, nonché chiederne estratti

(art. 8a cpv. 1 LEF). Nel caso in esame, la banca ha allegato alla sua

insinuazione gli estratti dei movimenti della relazione bancaria che la fallita

intratteneva con lei e la sua situazione patrimoniale, dalla quale risulta un

saldo passivo di fr. 1'028'495.65 (valutazione del portafoglio al 27

gennaio 2017, pag. 2). L’UF era del resto già a conoscenza della relazione,

come risulta dal suo invito del 24 gennaio 2017 alla banca di chiuderla

(fascicoletto rosso contenente la decisione impugnata). Ciò basta per considerare,

dal profilo della semplice verosimiglianza, che la banca ha un interesse

sufficiente a consultare gli atti del fallimento, in particolare la graduatoria

e l’inventario. Su questo punto il ricorso è fondato.

A scanso di equivoci, invero, è d’uopo evidenziare che, contrariamente

a quanto pare credere la banca, la comunicazione della graduatoria non le

permetterà di contestare le pretese la cui collocazione è già passata in

giudicato, comprese le modifiche oggetto del terzo deposito. Anche l’eventuale

ammissione dell’insi­nuazione tardiva (sopra consid. 2.3) non farà rinascere la

facoltà di contestare precedenti decisioni dell’assemblea dei creditori né

altri provvedimenti divenuti definitivi (sentenze del Tribunale federale

5A_247/2011 del 30 maggio 2011, consid. 2, e della CEF 15.2017.54 del

20.

ottobre 2017 consid. 3.1).

4.

Non

è necessario notificare il ricorso né il giudizio odierno ai creditori ammessi

nella graduatoria, siccome essi potranno far valere i propri diritti impugnando

l’eventuale complemento di graduatoria (sopra ad 2.3). L’art. 8a LEF non

prescrive poi la loro consultazione prima del rilascio di un’informazione.

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, l’Ufficio dei fallimenti di Lugano, dietro una conveniente

anticipazione delle spese giusta l’art. 251 cpv. 2 LEF, si determinerà sulla

pretesa insinuata dall’RI 1 e procede­rà se del caso al deposito di una

graduatoria complementare.

1.2

Dietro

pagamento della relativa tassa, l’ufficio dei fallimenti trasmetterà all’RI 1 copia

della graduatoria e dell’inventa­rio.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione .

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è

stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.