15.2021.44
Ricorso contro le condizioni d’incanto. Censure inammissibili, in quanto già trattate in una precedente sentenza passata in giudicato. Richiesta di nuova stima tardiva
15 giugno 2021Italiano9 min
per piani (PPP) n.__________ di 70⁄1000 e n. __________ di 130⁄1000 della parti-cella n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.44
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella
composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 29 aprile da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio
nelle esecuzioni n. __________ e __________ (gruppo n. 2) promosse nei
confronti del ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
PI 2, __________
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________
procedura
che interessa anche i creditori:
PI 5, __________
PI 4,
(patrocinata dall’__________ RA 1, __________)
PI 3,
(rappresentato dall’RA 1, dall’RA
3, e dall’RA 2
, tutti in
)
PI 4,
(rappresentato da RA 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ (gruppo n. 2) fatti
emettere rispettivamente da PI 2 e dall’ex marito PI 1 contro il marito
separato di lei, RI 1, per l’incasso di fr. 3'036.– e di fr. 66'650.–
oltre agli interessi, il 23 novembre 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di
Lugano ha proceduto al pignoramento delle unità di proprietà
per piani (PPP) n.__________ di 70⁄1000 e n. __________ di 130⁄1000 della parti-cella n. __________
RFD di __________, attribuendo alle stesse un valore di stima di fr. 410'000.–
complessivi.
B. Avendo
gli escutenti chiesto la realizzazione dei fondi il 27 maggio e l’11 giugno, il
4 ottobre 2019 l’UE di Mendrisio, responsabile del settore immobiliare del
Sottoceneri, ne ha pubblicato l’avviso d’incanto per il 21 gennaio 2020,
indicando un valore di stima peritale rispettivamente di fr. 80'000.– e fr. 200'000.–.
C. Il
3 dicembre 2019 l’UE di Mendrisio ha depositato le condizioni d’asta e l’elenco oneri, che stabiliva ipoteche
legali di fr. 31'643.45 e
ipoteche convenzionali di fr. 318'910.– a favore della PI 5,
gravanti tutte collettivamente ambedue i fondi. Essi sono inoltre oggetto di
restrizioni del diritto di disporre annotate a favore dei pignoramenti eseguiti
per PI 2 e PI 1, così come per i crediti dei
gruppi n. 3 (es. n. __________ di PI 1 e n. __________ dell’PI 4), n. 4 (es. n. __________ e __________
di PI 2) e n. 5 (es. n. __________ e __________ di PI 2, nonché n. __________
e __________ dello PI 3).
D. Il
ricorso interposto il 13 gennaio 2020 da RI 1 inteso in particolare a rimandare
l’asta pubblica e a procedere con urgenza a “una o più perizie professionali per determinare un
valore o piede d’asta più consono alla reale situazione degli appartamenti” è stato parzialmente accolto da questa Camera con sentenza del 16
marzo 2020 (inc. 15.2020.5), con cui è stato ordinato all’UE di Mendrisio di
fissare nuovamente l’asta dopo essersi organizzato in modo da garantire a
eventuali interessati la possibilità di visitare i fondi da realizzare, facendo
se del caso capo alla forza pubblica ove il debitore o terzi ne avessero
ostacolato la visita, e di appurare o far appurare la questione degli accessi
agli appartamenti, ritenuti poco chiari dalla perizia.
E. Il
3 novembre 2020, l’UE ha comunicato agli interessati di aver ricevuto un’offerta
di fr. 528'591.–, superiore al valore di stima, per l’acquisto a
trattative private di ambedue i fondi pignorati in blocco e assegnato loro un
termine di dieci giorni per formulare per scritto il loro consenso o la loro opposizione
al modo di realizzazione proposto. Solo RI 1 si è opposto all’offerta. Il ricorso
da lui interposto contro la decisione dell’UE con cui, scostandosi dalla sua opposizione,
ha stabilito la vendita a trattative private dei fondi è stato parzialmente accolto dalla Camera con sentenza dell’8 febbraio 2021
(inc. 15.2020.125), che l’ha annullata e ha invitato l’UE a indire un’asta
pubblica.
F. Dando
seguito alla sentenza appena menzionata, il 24 febbraio 2021 l’Ufficio ha
pubblicato l’avviso d’incanto per il 1° luglio 2021, indicandovi segnatamente
che eventuali interessati avrebbero potuto visitare i fondi da realizzare in
occasione di due sopralluoghi previsti per il 4 marzo e il 13 aprile 2021 dalle
ore 14:00 alle ore 15:00.
G. Il
21 aprile 2021 l’organo esecutivo ha emesso le condizioni d’incanto e le ha
inviate unitamente all’elenco oneri agli interessati.
H. Con ricorso del 29 aprile 2020 (recte: 2021) RI 1 si aggrava
contro le condizioni d’incanto, chiedendo di procedere a una nuova perizia dei
fondi da realizzare, senza ch’egli debba anticiparne le spese, e fissare un
numero sufficiente di visite (in almeno venti diverse date) degli immobili di non
meno di quattro ore ciascuna in presenza del proprietario e con divieto di partecipazione
dei creditori o di loro rappresentanti. Egli postula altresì la concessione del
gratuito patrocinio e il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 aprile 2021 dall’UE di
Mendrisio, il ricorso trasmesso direttamente alla Camera il 29 aprile 2021 è in
linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente si duole anzitutto (di nuovo) del valore di stima attribuito ai
fondi da realizzare, domandando una nuova perizia, come d’altronde già aveva
fatto con il precedente ricorso del 25 novembre 2020. Sennonché, questa Camera
ha già deciso sulla questione con sentenza dell’8 febbraio 2021 (inc. 15.2020.125),
di-chiarando inammissibile la richiesta del ricorrente, siccome manifestamente
tardiva. RI 1 ha poi impugnato la decisione davanti al Tribunale federale, che
ha respinto il ricorso con sentenza del 30 marzo 2021 (inc. 5A_137/2021). Il
rispetto del termine di ricorso stabilito dall’art. 17 LEF e dei giudizi
definitivi come quello emesso dalla Camera l’8 febbraio 2021 imponendosi a ogni
persona, sia essa patrocinata o no, la censura del valore di stima si rivela irricevibile,
come pure la domanda di nuova stima.
3. L’insorgente
fa pure valere che perfino le foto pubblicate sul sito delle aste online sono
sbagliate, in quanto – a sua detta – mostrano la cucina di una quota di PPP
che non è di sua proprietà. Rileva in proposito che la credibilità di un
referto peritale si vede anche da questi dettagli e si lamenta (nuovamente) di
non essere stato coinvolto nella perizia, sebbene egli fosse la persona
responsabile dei lavori di ristrutturazione degli immobili effettuati tra il
2010 e il 2013. Ora, la Camera ha già stabilito che le lamentele sulla perizia
sono tardive (sopra considerando 2). Non risulta che la critica sulle foto
abbia una portata propria, giacché il ricorrente ne deduce solo dubbi sulla
credibilità della perizia e non chiede una rettifica della pubblicazione. Anche
sotto questo profilo il ricorso è inammissibile.
4. RI
1 si duole altresì dell’offerta di vendita a trattative private che aveva formulato
il figlio primogenito di PI 2 e PI 1 (consid. E), sostenendo in sostanza che
questi ultimi avevano intenzione di acquistare gli immobili a un prezzo ridicolo.
La censura è senza oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR), questa Camera avendo
annullato la decisione dell’UE volta alla vendita a trattative private dei
fondi con sentenza dell’8 febbraio 2021 (inc. 15.2020.125) e ordinato all’Ufficio
d’indire un’asta pubblica, ciò ch’esso ha del resto fatto.
5. Il
ricorrente rimprovera inoltre all’organo esecutivo di aver limitato le visite
ai noti fondi a soli due giorni per un’ora al giorno e di non averle fissate a
date più vicine a quella prevista per l’asta. Trova scorretto tale modo di
agire, giacché non ha potuto promuovere e far visitare le sue proprietà con un
certo agio. Chiede pertanto di stabilire non meno di venti distinte visite di
almeno quattro ore ciascuna, facendo divieto ai creditori o ai loro rappresentanti
di parteciparvi. Anche in tal caso la contestazione s’avvera inammissibile. Non
solo essa esula dall’oggetto del ricorso, diretto invero contro le condizioni d’incanto,
ma è pure ampiamente tardiva, l’insorgente non avendo impugnato entro il termine
previsto dall’art. 17 cpv. 2 LEF l’avviso d’incanto ricevuto il 24 febbraio
2021 (v. tracciamento della raccomandata agli atti), ove è indicato che l’Uf-ficio
avrebbe organizzato due visite degli immobili il 4 marzo e il 13 aprile 2021
dalle ore 14:00 alle ore 15:00.
6. Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda
di conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso diventa senza
oggetto e neppure è necessario notificare alle altre parti interessate l’atto
ricorsuale e la decisione (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR). Va inoltre respinta la
domanda di ammissione al gratuito patrocinio, il ricorso, nella misura in cui
non risulta privo d’oggetto, essendo manifestamente irricevibile e quindi
sprovvisto d’acchito di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e
13 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
[LAG, RL 178.300]).
7. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
La
richiesta di nuova perizia è inammissibile.
3.
La
domanda di gratuito patrocinio è respinta.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a Massimo .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.