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Decisione

15.2021.44

Ricorso contro le condizioni d’incanto. Censure inammissibili, in quanto già trattate in una precedente sentenza passata in giudicato. Richiesta di nuova stima tardiva

15 giugno 2021Italiano9 min

per piani (PPP) n.__________ di 70⁄1000 e n. __________ di 130⁄1000 della parti-cella n. __________

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.44

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella

composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato il 29 aprile da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio

nelle esecuzioni n. __________ e __________ (gruppo n. 2) promosse nei

confronti del ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

PI 2, __________

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________

procedura

che interessa anche i creditori:

PI 5, __________

PI 4,

(patrocinata dall’__________ RA 1, __________)

PI 3,

(rappresentato dall’RA 1, dall’RA

3, e dall’RA 2

, tutti in

)

PI 4,

(rappresentato da RA 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ (gruppo n. 2) fatti

emettere rispettivamente da PI 2 e dall’ex marito PI 1 contro il marito

separato di lei, RI 1, per l’incasso di fr. 3'036.– e di fr. 66'650.–

oltre agli interessi, il 23 novembre 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di

Lugano ha proceduto al pignoramento delle unità di proprietà

per piani (PPP) n.__________ di 70⁄1000 e n. __________ di 130⁄1000 della parti-cella n. __________

RFD di __________, attribuendo alle stesse un valore di stima di fr. 410'000.–

complessivi.

B. Avendo

gli escutenti chiesto la realizzazione dei fondi il 27 maggio e l’11 giugno, il

4 ottobre 2019 l’UE di Mendrisio, responsabile del settore immobiliare del

Sottoceneri, ne ha pubblicato l’avviso d’in­­canto per il 21 gennaio 2020,

indicando un valore di stima peritale rispettivamente di fr. 80'000.– e fr. 200'000.–.

C. Il

3 dicembre 2019 l’UE di Mendrisio ha depositato le condizioni d’asta e l’elenco oneri, che stabiliva ipoteche

legali di fr. 31'643.45 e

ipoteche convenzionali di fr. 318'910.– a favore della PI 5,

gravanti tutte collettivamente ambedue i fondi. Essi sono inoltre oggetto di

restrizioni del diritto di disporre annotate a favore dei pignoramenti eseguiti

per PI 2 e PI 1, così come per i crediti dei

gruppi n. 3 (es. n. __________ di PI 1 e n. __________ del­l’PI 4), n. 4 (es. n. __________ e __________

di PI 2) e n. 5 (es. n. __________ e __________ di PI 2, nonché n. __________

e __________ dello PI 3).

D. Il

ricorso interposto il 13 gennaio 2020 da RI 1 inteso in particolare a rimandare

l’asta pubblica e a procedere con urgenza a “una o più perizie professionali per determinare un

valore o piede d’asta più consono alla reale situazione degli appartamenti” è stato parzialmente accolto da questa Camera con sentenza del 16

marzo 2020 (inc. 15.2020.5), con cui è stato ordinato all’UE di Mendrisio di

fissare nuovamente l’asta dopo essersi organizzato in modo da garantire a

eventuali interessati la possibilità di visitare i fondi da realizzare, facendo

se del caso capo alla forza pubblica ove il debitore o terzi ne avessero

ostacolato la visita, e di appurare o far appurare la questione degli accessi

agli appartamenti, ritenuti poco chiari dalla perizia.

E. Il

3 novembre 2020, l’UE ha comunicato agli interessati di aver ricevuto un’offerta

di fr. 528'591.–, superiore al valore di stima, per l’acquisto a

trattative private di ambedue i fondi pignorati in blocco e assegnato loro un

termine di dieci giorni per formulare per scritto il loro consenso o la loro opposizione

al modo di realizzazione proposto. Solo RI 1 si è opposto all’offerta. Il ricor­so

da lui interposto contro la decisione dell’UE con cui, scostandosi dalla sua opposizione,

ha stabilito la vendita a trattative private dei fondi è stato parzialmente accolto dalla Camera con sentenza dell’8 febbraio 2021

(inc. 15.2020.125), che l’ha annullata e ha invitato l’UE a indire un’asta

pubblica.

F. Dando

seguito alla sentenza appena menzionata, il 24 febbraio 2021 l’Ufficio ha

pubblicato l’avviso d’incanto per il 1° luglio 2021, indicandovi segnatamente

che eventuali interessati avrebbero potuto visitare i fondi da realizzare in

occasione di due sopralluoghi previsti per il 4 marzo e il 13 aprile 2021 dalle

ore 14:00 alle ore 15:00.

G. Il

21 aprile 2021 l’organo esecutivo ha emesso le condizioni d’in­­canto e le ha

inviate unitamente all’elenco oneri agli interessati.

H. Con ricorso del 29 aprile 2020 (recte: 2021) RI 1 si aggrava

contro le condizioni d’incanto, chiedendo di procedere a una nuova perizia dei

fondi da realizzare, senza ch’egli debba anticiparne le spese, e fissare un

numero sufficiente di visite (in almeno venti diverse date) degli immobili di non

meno di quattro ore ciascuna in presenza del proprietario e con divieto di partecipazione

dei creditori o di loro rappresentanti. Egli postula altresì la concessione del

gratuito patrocinio e il conferimento dell’effetto sospensivo al gravame.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci

giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 21 aprile 2021 dall’UE di

Mendrisio, il ricorso trasmesso direttamente alla Camera il 29 aprile 2021 è in

linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente si duole anzitutto (di nuovo) del valore di stima attribuito ai

fondi da realizzare, domandando una nuova perizia, come d’altronde già aveva

fatto con il precedente ricorso del 25 novembre 2020. Sennonché, questa Camera

ha già deciso sulla questione con sentenza dell’8 febbraio 2021 (inc. 15.2020.125),

di-chiarando inammissibile la richiesta del ricorrente, siccome manifestamente

tardiva. RI 1 ha poi impugnato la decisione davanti al Tribunale federale, che

ha respinto il ricorso con sentenza del 30 marzo 2021 (inc. 5A_137/2021). Il

rispetto del termine di ricorso stabilito dall’art. 17 LEF e dei giudizi

definitivi come quello emesso dalla Camera l’8 febbraio 2021 imponendosi a ogni

persona, sia essa patrocinata o no, la censura del valore di stima si rivela irricevibile,

come pure la domanda di nuova stima.

3. L’insorgente

fa pure valere che perfino le foto pubblicate sul sito delle aste online sono

sbagliate, in quanto – a sua detta – mostra­no la cucina di una quota di PPP

che non è di sua proprietà. Rileva in proposito che la credibilità di un

referto peritale si vede anche da questi dettagli e si lamenta (nuovamente) di

non essere stato coinvolto nella perizia, sebbene egli fosse la persona

responsabile dei lavori di ristrutturazione degli immobili effettuati tra il

2010 e il 2013. Ora, la Camera ha già stabilito che le lamentele sulla perizia

sono tardive (sopra considerando 2). Non risulta che la critica sulle foto

abbia una portata propria, giacché il ricorrente ne deduce solo dubbi sulla

credibilità della perizia e non chiede una rettifica della pubblicazione. Anche

sotto questo profilo il ricorso è inammissibile.

4. RI

1 si duole altresì dell’offerta di vendita a trattative private che aveva formulato

il figlio primogenito di PI 2 e PI 1 (consid. E), sostenendo in sostanza che

questi ultimi avevano intenzione di acquistare gli immobili a un prezzo ridicolo.

La censura è senza oggetto (art. 24b cpv. 1 LPR), questa Camera avendo

annullato la decisione del­l’UE volta alla vendita a trattative private dei

fondi con sentenza dell’8 febbraio 2021 (inc. 15.2020.125) e ordinato all’Ufficio

d’in­dire un’asta pubblica, ciò ch’esso ha del resto fatto.

5. Il

ricorrente rimprovera inoltre all’organo esecutivo di aver limitato le visite

ai noti fondi a soli due giorni per un’ora al giorno e di non averle fissate a

date più vicine a quella prevista per l’asta. Trova scorretto tale modo di

agire, giacché non ha potuto promuovere e far visitare le sue proprietà con un

certo agio. Chiede pertanto di stabilire non meno di venti distinte visite di

almeno quattro ore ciascuna, facendo divieto ai creditori o ai loro rappresentanti

di parteciparvi. Anche in tal caso la contestazione s’avvera inammissibile. Non

solo essa esula dall’oggetto del ricorso, diretto invero contro le condizioni d’incanto,

ma è pure ampiamente tardiva, l’in­­sorgente non avendo impugnato entro il termine

previsto dall’art. 17 cpv. 2 LEF l’avviso d’incanto ricevuto il 24 febbraio

2021 (v. tracciamento della raccomandata agli atti), ove è indicato che l’Uf­-ficio

avrebbe organizzato due visite degli immobili il 4 marzo e il 13 aprile 2021

dalle ore 14:00 alle ore 15:00.

6. Stante l’esito del giudizio odierno, la domanda

di conferimento del­l’effetto sospensivo al ricorso diventa senza

oggetto e neppure è necessario notificare alle altre parti interessate l’atto

ricorsuale e la decisione (cfr. art. 9 cpv. 2 LPR). Va inoltre respinta la

domanda di ammissione al gratuito patrocinio, il ricorso, nella misura in cui

non risulta privo d’oggetto, essendo manifestamente irricevibile e quindi

sprovvisto d’acchito di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3 LEF e

13 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

[LAG, RL 178.300]).

7. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

La

richiesta di nuova perizia è inammissibile.

3.

La

domanda di gratuito patrocinio è respinta.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a Massimo .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.