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Decisione

15.2021.45

Richiesta di accertamento della nullità del decreto di sequestro. Sequestro di una somma depositata sul conto dell’ufficio in base a un precedente sequestro non convalidato tempestivamente

16 luglio 2021Italiano10 min

Assicurazioni SA alla debitrice per la parte eccedente fr. 590.10 mensili, e ciò a concorrenza di fr. 8'951.55

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.45

Lugano

16 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 3 maggio

2021 di

RI 1 __________

(rappresentata da PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione

di Bellinzona, o meglio contro l’esecuzione il 14 apri­le 2021 del

sequestro n. __________ decretato nei confronti della ricorrente a domanda di

PI 1

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A domanda di PI 1, il 12 aprile 2021 il Pretore

aggiunto del Distretto di Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il

sequestro della rendita mensile d’invalidità LAINF erogata dall’__________

Assicurazioni SA alla debitrice per la parte eccedente fr. 590.10 mensili, e ciò a concorrenza di fr. 8'951.55

oltre agli interessi del 5% su fr. 600.–

dal 24 novembre 2014, su fr. 500.– dal 13 luglio 2015, su fr. 400.–

dal 13 dicembre 2016 e su fr. 1'000.– dal 27 gennaio 2021. Quali cause del

sequestro sono state indicate le cifre 4 (debitore all’estero), 5 (attestato di

carenza di beni) e 6 (decisione esecutiva) dell’art. 271 cpv. 1 LEF.

B. Il

giorno successivo, ovvero il 13 aprile 2021, il Pretore aggiunto ha emesso un

nuovo decreto di sequestro in annullamento e sostituzione di quello del giorno

precedente, aggiungendo ai beni da sequestrare tutte le somme già sequestrate

presso l’Ufficio d’ese­­cuzione (UE) di Bellinzona.

C. Il

14 aprile 2021, l’UE ha proceduto all’esecuzione del sequestro (n. __________98) allestendone il

verbale, da cui risultano come sequestrati la somma di fr. 6'000.–

depositata presso lo stesso ufficio in esecuzione di un precedente sequestro

(n. __________15), convalidato con l’esecuzione

n. __________28, e la rendita erogata dall’__________ limitatamente alla parte

eccedente il minimo vitale di fr. 960.–.

D. A

convalida del secondo sequestro, PI 1 ha escus­so RI 1 per l’incasso di fr. 9'220.45

oltre a interessi e spese con precetto

esecutivo n. __________56 emesso il 27 apri­le 2021 dall’UE di

Bellinzona.

E. Con

ricorso del 3 maggio 2021, RI 1 chiede di accertare “(pregiudizialmente)” la

nullità del decreto di sequestro, con restituzione immediata a suo favore di fr. 6'000.–,

“di ambo i decreti di

sequestro del Pretore di Bellinzona del 12 e del 13 aprile 2021” e di “tutti i

sequestri”. Postula anche la ricusazione del

presidente della Camera, giudice Jaques, e la concessione dell’effet­­to

sospensivo “e/o pronuncia

misure supercautelari”.

F. Stante

il prevedibile esito del giudizio odierno il ricorso non è stato notificato

alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR).

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato ritirato

dalla ricorrente il 22 aprile 2021, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. La

ricorrente chiede anzitutto di accertare “pregiudizialmente” la

nullità assoluta del (primo) decreto di sequestro emesso dal Giudice di pace di

Bellinzona il 17 agosto 2020 in applicazione dell’art. 280 n. 1 LEF, asserendo

che l’escutente non l’ha convalidato entro i termini e condizioni dettati dall’art.

279 LEF. Postula l’imme­­diata restituzione a suo favore della somma di fr. 6'000.–

depositata presso l’UE nel quadro del primo sequestro.

2.1 Dal

profilo formale, il decreto di sequestro non diventa nullo se il sequestro non

è convalidato tempestivamente, ma il sequestro stesso decade, ovvero i suoi

effetti cessano (art. 280 LEF nelle versioni in tedesco e in francese). D’altronde,

le autorità esecutive (ufficio d’esecuzione e autorità di vigilanza) non sono

competenti per dichiarare, neppure pregiudizialmente, la nullità di una decisione

giudiziaria, e segnatamente di un decreto di sequestro. Tut­t’al più, ove il

decreto si riveli incontestabilmente nullo, in particolare quando è lacunoso,

impreciso o inficiato da evidente nullità, segnatamente perché non designa i

beni da sequestrare con sufficiente precisione, non contiene tutte le

informazioni richieste dell’art. 274 LEF o è reso da un giudice manifestamente

incompetente, l’ufficio d’esecuzione è tenuto a rifiutarne l’esecuzione (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della

CEF 15.2018.57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c, consid. 3), la quale è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.

49 ad § 51, n. 49 con rif.; Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 13 ad art.

275 LEF). La domanda di accertamento della nullità del primo decreto di

sequestro si rivela pertanto inammissibile.

2.2 Anche

volendo interpretare la domanda in questione come intesa alla revoca del

sequestro medesimo, il suo esito non sarebbe migliore per la ricorrente. Il

secondo sequestro è infatti stato eseguito mentre la somma oggetto del primo

sequestro era ancora sul conto dell’UE e gli effetti della seconda misura

ostano alla restituzione richiesta dalla ricorrente (art. 96 e 275 LEF). A

prescindere dal fatto che la mancata convalida del sequestro non è un caso di

nullità dell’esecuzione dello stesso, bensì di “revoca” giusta l’art. 280 n.

1 LEF, accertare la revoca del primo sequestro in seguito alla mancata presentazione tempestiva dell’istanza di rigetto

dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________28

si rivelerebbe così senza oggetto.

3. RI

1 postula inoltre l’accertamento della nullità assoluta del (secondo) decreto

di sequestro del 12 aprile 2021, rimproverando al Pretore aggiunto di aver

avallato “le illecite pretese

della falsa creditrice, la quale non solo ha riproposto e ripetuto il medesimo

credito derivante dalla sentenza della Pretura di Lugano, sez. 4, del

24.11.2014, inc. DI.2010.166” oggetto di due

precedenti pignoramenti, “ma lo ha scorporato

ripetendo le spese già incluse nel conteggio del pignoramento del 02.08.2021 (cfr. Doc.

A), e aggiun­gendone delle

altre, o illegittime oppure inventate di tutto punto […]”.

Già

si è detto, però, che le autorità esecutive non sono competenti per accertare

la nullità dei decreti di sequestro. E le censure fatte valere dalla ricorrente

non rientrano tra quelle che secondo la giurisprudenza determinano la nullità

dell’esecuzione del sequestro (sopra consid.

2.1). Esse andavano proposte con un’opposizione al sequestro nel senso

dell’art. 278 LEF. Nella ridotta misura in cui è ricevibile, anche la seconda

domanda va respinta.

4. Lo

stesso discorso vale per la domanda volta ad accertare la nullità assoluta del

decreto di sequestro del 13 aprile 2021. La contestazione della facoltà per il

Pretore aggiunto di annullare e sostituire il decreto di sequestro del 12

aprile con quello del giorno successivo andava esercitata con un’opposizione al

decreto del 13 aprile (art. 278 LEF). Siffatto atto giudiziario non risulta

infatti manifestamente nullo (v. sopra

consid. 2.1).

5. La ricorrente invoca

ancora il preteso difetto di giurisdizione del Pretore aggiunto e dell’UE di

Bellinzona e la conseguente nullità di ambo i decreti di sequestro, osservando

come la __________ Infortuni SA – la terza debitrice delle quote di rendita

sequestrate – abbia la sede legale a __________ e nessuna succursale in Ticino.

A parte il fatto che la censura vale solo per le

rendite non ancora versate all’UE, mentre quelle depositate sul suo conto risultano localizzate presso lo

stesso UE, la cui sede si trova in Ticino, la Camera ha già avuto modo, nell’ambito

di un ricorso contro il primo sequestro, di motivare dettagliatamente le

ragioni per le quali il diritto alle rendite erogate dalla __________ Infortuni

SA sia da considerare situato presso il suo servizio clienti a Bellinzona ai sensi dell’art. 272 cpv. 1 LEF (decisione 15.2020.63/14.2020.135

del 19 ottobre 2020 consid.

3.2, che la ricorrente ha impugnato senza successo al Tribunale federale con un

ricorso dichiarato inammissibile con sentenza 5A_954/2020 del 27 gennaio 2021).

RI 1 si limita a contestare l’applicazione dell’art. 12 CPC, “che la CEF è solita ad

opporre”, senza

avvedersi che nel caso del sequestro di una rendita LAINF la Camera ha esplicitamente ritenuto inadeguato il

riferimento all’art. 12 CPC, giacché il credito sequestrato non è fondato sul

diritto privato, bensì sul diritto pubblico (o meglio la LAINF) (sentenza già

citata, consid. 3.2). Ha invece localizzato il foro del sequestro presso il “servizio” dell’assicura­­zione che gestisce o ha gestito la rendita da sequestrare (giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA). Al riguardo

la ricorrente non spende una parola. Insufficientemente

motivata, la censura va pertanto considerata irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett.

b LPR).

6. La ricorrente rimprovera

inoltre al Pretore aggiunto di aver deciso in violazione dell’art. 272 cpv. 2

LEF ch’essa sarebbe domiciliata presso l’UE di Bellinzona, mentre la norma

citata si applica solo al creditore, non al debitore.

Ancora una volta la doglianza

riguarda i decreti di sequestro e non la loro esecuzione, sicché esula dalla

competenza di questa Camera (sopra consid. 2.1). Dal profilo esecutivo l’indicazione

“con

domicilio legale presso l’Ufficio esecuzione di Bellinzona” apposta sui decreti di sequestro sotto

la designazione della debitrice si avvera senza rilievo dal momento che il decreto

e il verbale di sequestro sono stati notificati alla debitrice presso la sua

rappresentante PA 1, la quale ha presentato il ricorso in esame. Il suo diritto

di essere sentita è quindi stato garantito. La domanda implicita di

annullamento dell’esecuzione del sequestro cade di conseguenza nel vuoto.

7. La ricorrente eccepisce

infine la violazione dell’art. 276 LEF in quanto l’UE ha ordinato all’__________

di trattenere la quota della rendita eccedente fr. 960.– ancor prima di

aver steso il verbale e accertato alcunché, “così alla cieca, all’«ignorante»”.

Orbene, in virtù dell’art. 276

cpv. 1 LEF l’ufficio d’esecuzione sten­de il verbale di sequestro attestando a

piè del decreto “l’avvenuto” sequestro. Misura conservativa urgente, il

sequestro va eseguito “all’improvvista” prima di essere comunicato al debitore

mediante il verbale, il cui scopo è di accertare l’avvenuta esecuzione del

sequestro, generalmente tramite presa in custodia dei beni sequestrati o

diffide ai terzi debitori (art. 98 segg. LEF per il rinvio dell’art. 98 LEF; cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n.

7 segg. ad art. 276 LEF). Nulla può quindi essere rimproverato all’UE a questo

riguardo.

8.

More solito la ricorrente chiede la ricusa del

presidente della Camera, giudice Jaques, con ricorrenti argomenti, la cui

irricevibilità è già stata rilevata in diverse procedure promosse da lei

(sentenze 15.2017.75 del 28

febbraio 2018 consid. 5, 14.2017.27 del 3 luglio 2017 consid. 2, 15.2016.104 del 9 maggio 2017 sull’istanza di ricusa) o dalla sua rappresentante PA 1 (in ultimo

luogo: sentenza 15.2020.80 del 17 dicembre 2020 consid. 2.2, oggetto di

un ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con decisione

5A_63/2021 del 31 maggio 2021),

anche per il loro carattere gravemente oltraggioso e

sconveniente. La nuova doman­da di ricusa, sulla quale l’autorità

cantonale di vigilanza (unica o superiore) può statuire essa stessa in virtù

dell’art. 10 LEF, fatto salvo il ricorso in materia

civile al Tribunale federale (già citata sentenza 15.2020.80, consid. 2.1), va

di conseguenza dichiarata irricevibile.

9. Con

l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa

senza oggetto.

10. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.

Considerandi

2.

Nella

misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.