15.2021.45
Richiesta di accertamento della nullità del decreto di sequestro. Sequestro di una somma depositata sul conto dell’ufficio in base a un precedente sequestro non convalidato tempestivamente
16 luglio 2021Italiano10 min
Assicurazioni SA alla debitrice per la parte eccedente fr. 590.10 mensili, e ciò a concorrenza di fr. 8'951.55
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.45
Lugano
16 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 3 maggio
2021 di
RI 1 __________
(rappresentata da PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione
di Bellinzona, o meglio contro l’esecuzione il 14 aprile 2021 del
sequestro n. __________ decretato nei confronti della ricorrente a domanda di
PI 1
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A domanda di PI 1, il 12 aprile 2021 il Pretore
aggiunto del Distretto di Bellinzona ha decretato nei confronti di RI 1 il
sequestro della rendita mensile d’invalidità LAINF erogata dall’__________
Assicurazioni SA alla debitrice per la parte eccedente fr. 590.10 mensili, e ciò a concorrenza di fr. 8'951.55
oltre agli interessi del 5% su fr. 600.–
dal 24 novembre 2014, su fr. 500.– dal 13 luglio 2015, su fr. 400.–
dal 13 dicembre 2016 e su fr. 1'000.– dal 27 gennaio 2021. Quali cause del
sequestro sono state indicate le cifre 4 (debitore all’estero), 5 (attestato di
carenza di beni) e 6 (decisione esecutiva) dell’art. 271 cpv. 1 LEF.
B. Il
giorno successivo, ovvero il 13 aprile 2021, il Pretore aggiunto ha emesso un
nuovo decreto di sequestro in annullamento e sostituzione di quello del giorno
precedente, aggiungendo ai beni da sequestrare tutte le somme già sequestrate
presso l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Bellinzona.
C. Il
14 aprile 2021, l’UE ha proceduto all’esecuzione del sequestro (n. __________98) allestendone il
verbale, da cui risultano come sequestrati la somma di fr. 6'000.–
depositata presso lo stesso ufficio in esecuzione di un precedente sequestro
(n. __________15), convalidato con l’esecuzione
n. __________28, e la rendita erogata dall’__________ limitatamente alla parte
eccedente il minimo vitale di fr. 960.–.
D. A
convalida del secondo sequestro, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 9'220.45
oltre a interessi e spese con precetto
esecutivo n. __________56 emesso il 27 aprile 2021 dall’UE di
Bellinzona.
E. Con
ricorso del 3 maggio 2021, RI 1 chiede di accertare “(pregiudizialmente)” la
nullità del decreto di sequestro, con restituzione immediata a suo favore di fr. 6'000.–,
“di ambo i decreti di
sequestro del Pretore di Bellinzona del 12 e del 13 aprile 2021” e di “tutti i
sequestri”. Postula anche la ricusazione del
presidente della Camera, giudice Jaques, e la concessione dell’effetto
sospensivo “e/o pronuncia
misure supercautelari”.
F. Stante
il prevedibile esito del giudizio odierno il ricorso non è stato notificato
alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR).
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato ritirato
dalla ricorrente il 22 aprile 2021, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. La
ricorrente chiede anzitutto di accertare “pregiudizialmente” la
nullità assoluta del (primo) decreto di sequestro emesso dal Giudice di pace di
Bellinzona il 17 agosto 2020 in applicazione dell’art. 280 n. 1 LEF, asserendo
che l’escutente non l’ha convalidato entro i termini e condizioni dettati dall’art.
279 LEF. Postula l’immediata restituzione a suo favore della somma di fr. 6'000.–
depositata presso l’UE nel quadro del primo sequestro.
2.1 Dal
profilo formale, il decreto di sequestro non diventa nullo se il sequestro non
è convalidato tempestivamente, ma il sequestro stesso decade, ovvero i suoi
effetti cessano (art. 280 LEF nelle versioni in tedesco e in francese). D’altronde,
le autorità esecutive (ufficio d’esecuzione e autorità di vigilanza) non sono
competenti per dichiarare, neppure pregiudizialmente, la nullità di una decisione
giudiziaria, e segnatamente di un decreto di sequestro. Tutt’al più, ove il
decreto si riveli incontestabilmente nullo, in particolare quando è lacunoso,
impreciso o inficiato da evidente nullità, segnatamente perché non designa i
beni da sequestrare con sufficiente precisione, non contiene tutte le
informazioni richieste dell’art. 274 LEF o è reso da un giudice manifestamente
incompetente, l’ufficio d’esecuzione è tenuto a rifiutarne l’esecuzione (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; sentenza della
CEF 15.2018.57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c, consid. 3), la quale è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF (Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.
49 ad § 51, n. 49 con rif.; Reiser, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 13 ad art.
275 LEF). La domanda di accertamento della nullità del primo decreto di
sequestro si rivela pertanto inammissibile.
2.2 Anche
volendo interpretare la domanda in questione come intesa alla revoca del
sequestro medesimo, il suo esito non sarebbe migliore per la ricorrente. Il
secondo sequestro è infatti stato eseguito mentre la somma oggetto del primo
sequestro era ancora sul conto dell’UE e gli effetti della seconda misura
ostano alla restituzione richiesta dalla ricorrente (art. 96 e 275 LEF). A
prescindere dal fatto che la mancata convalida del sequestro non è un caso di
nullità dell’esecuzione dello stesso, bensì di “revoca” giusta l’art. 280 n.
1 LEF, accertare la revoca del primo sequestro in seguito alla mancata presentazione tempestiva dell’istanza di rigetto
dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo n. __________28
si rivelerebbe così senza oggetto.
3. RI
1 postula inoltre l’accertamento della nullità assoluta del (secondo) decreto
di sequestro del 12 aprile 2021, rimproverando al Pretore aggiunto di aver
avallato “le illecite pretese
della falsa creditrice, la quale non solo ha riproposto e ripetuto il medesimo
credito derivante dalla sentenza della Pretura di Lugano, sez. 4, del
24.11.2014, inc. DI.2010.166” oggetto di due
precedenti pignoramenti, “ma lo ha scorporato
ripetendo le spese già incluse nel conteggio del pignoramento del 02.08.2021 (cfr. Doc.
A), e aggiungendone delle
altre, o illegittime oppure inventate di tutto punto […]”.
Già
si è detto, però, che le autorità esecutive non sono competenti per accertare
la nullità dei decreti di sequestro. E le censure fatte valere dalla ricorrente
non rientrano tra quelle che secondo la giurisprudenza determinano la nullità
dell’esecuzione del sequestro (sopra consid.
2.1). Esse andavano proposte con un’opposizione al sequestro nel senso
dell’art. 278 LEF. Nella ridotta misura in cui è ricevibile, anche la seconda
domanda va respinta.
4. Lo
stesso discorso vale per la domanda volta ad accertare la nullità assoluta del
decreto di sequestro del 13 aprile 2021. La contestazione della facoltà per il
Pretore aggiunto di annullare e sostituire il decreto di sequestro del 12
aprile con quello del giorno successivo andava esercitata con un’opposizione al
decreto del 13 aprile (art. 278 LEF). Siffatto atto giudiziario non risulta
infatti manifestamente nullo (v. sopra
consid. 2.1).
5. La ricorrente invoca
ancora il preteso difetto di giurisdizione del Pretore aggiunto e dell’UE di
Bellinzona e la conseguente nullità di ambo i decreti di sequestro, osservando
come la __________ Infortuni SA – la terza debitrice delle quote di rendita
sequestrate – abbia la sede legale a __________ e nessuna succursale in Ticino.
A parte il fatto che la censura vale solo per le
rendite non ancora versate all’UE, mentre quelle depositate sul suo conto risultano localizzate presso lo
stesso UE, la cui sede si trova in Ticino, la Camera ha già avuto modo, nell’ambito
di un ricorso contro il primo sequestro, di motivare dettagliatamente le
ragioni per le quali il diritto alle rendite erogate dalla __________ Infortuni
SA sia da considerare situato presso il suo servizio clienti a Bellinzona ai sensi dell’art. 272 cpv. 1 LEF (decisione 15.2020.63/14.2020.135
del 19 ottobre 2020 consid.
3.2, che la ricorrente ha impugnato senza successo al Tribunale federale con un
ricorso dichiarato inammissibile con sentenza 5A_954/2020 del 27 gennaio 2021).
RI 1 si limita a contestare l’applicazione dell’art. 12 CPC, “che la CEF è solita ad
opporre”, senza
avvedersi che nel caso del sequestro di una rendita LAINF la Camera ha esplicitamente ritenuto inadeguato il
riferimento all’art. 12 CPC, giacché il credito sequestrato non è fondato sul
diritto privato, bensì sul diritto pubblico (o meglio la LAINF) (sentenza già
citata, consid. 3.2). Ha invece localizzato il foro del sequestro presso il “servizio” dell’assicurazione che gestisce o ha gestito la rendita da sequestrare (giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA). Al riguardo
la ricorrente non spende una parola. Insufficientemente
motivata, la censura va pertanto considerata irricevibile (art. 7 cpv. 3 lett.
b LPR).
6. La ricorrente rimprovera
inoltre al Pretore aggiunto di aver deciso in violazione dell’art. 272 cpv. 2
LEF ch’essa sarebbe domiciliata presso l’UE di Bellinzona, mentre la norma
citata si applica solo al creditore, non al debitore.
Ancora una volta la doglianza
riguarda i decreti di sequestro e non la loro esecuzione, sicché esula dalla
competenza di questa Camera (sopra consid. 2.1). Dal profilo esecutivo l’indicazione
“con
domicilio legale presso l’Ufficio esecuzione di Bellinzona” apposta sui decreti di sequestro sotto
la designazione della debitrice si avvera senza rilievo dal momento che il decreto
e il verbale di sequestro sono stati notificati alla debitrice presso la sua
rappresentante PA 1, la quale ha presentato il ricorso in esame. Il suo diritto
di essere sentita è quindi stato garantito. La domanda implicita di
annullamento dell’esecuzione del sequestro cade di conseguenza nel vuoto.
7. La ricorrente eccepisce
infine la violazione dell’art. 276 LEF in quanto l’UE ha ordinato all’__________
di trattenere la quota della rendita eccedente fr. 960.– ancor prima di
aver steso il verbale e accertato alcunché, “così alla cieca, all’«ignorante»”.
Orbene, in virtù dell’art. 276
cpv. 1 LEF l’ufficio d’esecuzione stende il verbale di sequestro attestando a
piè del decreto “l’avvenuto” sequestro. Misura conservativa urgente, il
sequestro va eseguito “all’improvvista” prima di essere comunicato al debitore
mediante il verbale, il cui scopo è di accertare l’avvenuta esecuzione del
sequestro, generalmente tramite presa in custodia dei beni sequestrati o
diffide ai terzi debitori (art. 98 segg. LEF per il rinvio dell’art. 98 LEF; cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. IV, 2003, n.
7 segg. ad art. 276 LEF). Nulla può quindi essere rimproverato all’UE a questo
riguardo.
8.
More solito la ricorrente chiede la ricusa del
presidente della Camera, giudice Jaques, con ricorrenti argomenti, la cui
irricevibilità è già stata rilevata in diverse procedure promosse da lei
(sentenze 15.2017.75 del 28
febbraio 2018 consid. 5, 14.2017.27 del 3 luglio 2017 consid. 2, 15.2016.104 del 9 maggio 2017 sull’istanza di ricusa) o dalla sua rappresentante PA 1 (in ultimo
luogo: sentenza 15.2020.80 del 17 dicembre 2020 consid. 2.2, oggetto di
un ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con decisione
5A_63/2021 del 31 maggio 2021),
anche per il loro carattere gravemente oltraggioso e
sconveniente. La nuova domanda di ricusa, sulla quale l’autorità
cantonale di vigilanza (unica o superiore) può statuire essa stessa in virtù
dell’art. 10 LEF, fatto salvo il ricorso in materia
civile al Tribunale federale (già citata sentenza 15.2020.80, consid. 2.1), va
di conseguenza dichiarata irricevibile.
9. Con
l’emanazione del giudizio odierno, la domanda di effetto sospensivo diventa
senza oggetto.
10. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile.
Considerandi
2.
Nella
misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.