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Decisione

15.2021.46

Ricorso contro la notificazione del precetto esecutivo dopo l’inoltro della domanda di realizzazione. Buona fede nell’invocare vizi che potevano essere invocati precedentemente

24 settembre 2021Italiano11 min

n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 16'994'472.–

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.46

Lugano

24 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso presentato il 3 maggio 2021 da

RI 1 UAE-

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1 IM-

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 16'994'472.–

oltre ad accessori a convalida del sequestro n. __________ decretato il 1° ottobre

2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, contro la stessa escussa,

il 6 novembre 2018 l’Ufficio d’esecu­zione (UE) di Lugano ha inviato a RI 1 mediante

un’unica raccomandata con avviso di ricevimento il decreto di sequestro, il

verbale di sequestro e il precetto esecutivo all’indirizzo di “Via __________”.

B. Dall’avviso

di ricevimento (__________), ritornato all’UE il 3 dicembre 2018, risulta che

il recapito è avvenuto il 12 novembre 2018.

C. In

mancanza di opposizione al precetto esecutivo, il 18 gennaio 2019 l’Ufficio ha

dato seguito alla domanda di continuazione del­l’esecuzione inoltrata il 20

dicembre 2018 dalla PI 1, emettendo l’avviso di pignoramento per il 20 febbraio

2019 e spedendolo all’escussa allo stesso indirizzo già usato in precedenza.

D. Il

20 febbraio 2019 l’organo esecutivo ha eseguito il pignoramento dei beni

sequestrati, ovvero dei fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________

di proprietà di RI 1, e l’11 aprile 2019 ha emesso e inviato il relativo

verbale alla debitrice sempre al noto indirizzo italiano.

E. Con

scritto del 12 novembre 2019 l’PI 2, precedente patrocinatore dell’escussa, ha

chiesto all’UE di mettergli a disposizione la documentazione relativa all’esecuzione

n. __________.

F. Il

15 novembre 2019 RI 1 ha fatto opposizione al decreto di sequestro dinanzi alla

Pretura di Lugano, sezione 5.

G. Mediante

comunicazione del 22 novembre 2019 l’PI 2 ha dichiarato all’Ufficio di aver

scoperto l’8 novembre 2019, nell’am­bito di un altro procedimento promosso

contro RI 1, che contro quest’ultima è stato ordinato un pignoramento.

Sostenendo ch’essa non avesse mai ricevuto il precetto esecutivo, in nome e per

conto della sua assistita egli ha quindi interposto opposizione “nel termine di 20 giorni dalla conoscenza

dell’esistenza del precetto”.

H. In

risposta, il 26 novembre 2019 l’UE ha comunicato all’PI 2 di aver inviato

tramite raccomandata internazionale con avviso di ricevimento il decreto di

sequestro, il verbale di sequestro, il precetto esecutivo e il formulario

ufficiale per la notifica degli atti giudiziari all’estero secondo la

Convenzione dell’Aia del 14 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla

comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia

civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131). L’Ufficio ha inoltre rilevato che, “come si evince dalla ricevuta allegata, sono

stati regolarmente recapitati alla debitrice in data 12.11.2018”.

I. Il 30

ottobre 2020 l’PI 2 ha comunicato all’UE di non rappresentare più RI 1.

L. Il

12 febbraio 2021 l’escutente ha chiesto all’Ufficio di procedere alla

realizzazione dei beni pignorati, sicché lo stesso giorno l’or­­gano esecutivo

ha inviato la comunicazione della domanda di vendita all’PI 2. Con scritto del

16 febbraio 2021 costui ha ribadito all’Ufficio di non rappresentare più la

debitrice e l’ha invitato a inviare ogni atto o corrispondenza direttamente a RI

1 in “Via __________”.

M. Con

ricorso del 3 maggio 2021 RI 1 si aggrava contro la continuazione dell’esecuzione

e contro tutti gli atti emessi in seguito dall’UE, vale a dire l’avviso di

pignoramento, il verbale di pignoramento e la comunicazione della domanda di

realizzazione, nonché tutti gli atti di preparazione della vendita degli

immobili, chiedendo a questa Camera di dichiararne la nullità e di ordinare all’Ufficio

di notificarle il precetto esecutivo in modo giuridicamente valido giusta gli

art. da 64 a 66 LEF. In subordine, postula l’annul­­lamento della domanda di

realizzazione, della comunicazione di tale domanda e di tutti gli atti

preparatori della vendita degli immobili, come pure di far ordine all’UE di

notificarle il verbale di pignoramento in modo giuridicamente valido giusta gli

art. da 64 a 66 LEF.

N. Con

ordinanza del 14 giugno 2021, il presidente di questa Camera ha accolto la

domanda di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

O. Tramite

osservazioni del 15 luglio 2021 la PI 1 si è opposta al ricorso, postulando che

sia dichiarato irricevibile o che sia respinto. Ha inoltre chiesto la revoca

dell’effetto sospensivo. L’UE si è invece rimesso al giudizio della Camera

nelle sue osservazioni del 20 luglio 2021.

Considerato

in diritto: 1. La ricorrente sostiene anzitutto di non aver mai ricevuto il

precetto esecutivo e di essere venuta a conoscenza della pendenza di una

procedura di vendita forzata dei suoi immobili soltanto il 23 aprile 2021,

allorquando aveva ricevuto un’e-mail dal suo fiduciario, che la informava di

tale circostanza, di modo che i suoi attuali rappresentanti legali avevano

contattato l’UE e ottenuto una copia della comunicazione della domanda di

realizzazione. Essa contesta in particolare l’avviso di ricevimento del

precetto esecutivo in possesso dell’organo esecutivo, facendo valere che l’indirizzo

ivi indicato (“Via __________”) non corrisponde al­l’allora suo domicilio (in “Via

__________ a __________”), ma è la sede di un albergo,

che vi sono tre firme diverse sulla ricevuta di ritorno, di cui due uguali, ma

nessuna di esse è la sua, che il nome del destinatario e la sua relazione con l’escussa

non sono indicati e, infine, che neppure la data di consegna è menzionata. A

fronte di tali circostanze, essa è del parere che la notificazione del precetto

sia avvenuta in modo irregolare e sia pertanto nulla. Per la ricorrente sono

altrettanto nulli l’avviso e il verbale di pignoramento, siccome non li ha mai

ricevuti e recano anch’essi lo stesso indirizzo errato menzionato sul precetto

esecutivo.

Da

parte sua, nelle proprie osservazioni l’Ufficio rileva in particolare di aver

inviato all’PI 2, su sua richiesta, tutta la documentazione riguardante la

procedura in esame, più precisamente le copie del decreto e del verbale di

sequestro, del precetto esecutivo e del verbale di pignoramento. Rimarca altresì

di aver risposto, con comunicazione del 26 novembre 2019, allo scritto 22

novembre 2019 dell’PI 2, confermandogli che il precetto esecutivo era già stato

formalmente recapitato a RI 1 il 12 novembre 2018 insieme al decreto e al

verbale di sequestro. L’organo esecutivo fa notare infine che contro tale

comunicazione non sono state sollevate contestazioni.

1.1 La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio

sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel

termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è

mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua

nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il

vizio inerente alla notifi­ca, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del

contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128

III 101 consid. 1/b e 2; 120 III 119 consid. 2/c; 117 III 7 consid. 3/c; 110

III 9 consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la

notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da

tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale

5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008,

consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2020.34 del 10 giugno 2020, consid. 4 e

rimandi).

1.2 Nel

caso in rassegna, è pacifico che mediante comunicazione del 22 novembre 2019 la

ricorrente ha dichiarato, tramite il suo precedente patrocinatore, di aver

scoperto l’8 novembre 2019 che un pignoramento era stato eseguito nei suoi

confronti. Ora, è vero che nel medesimo scritto essa ha pure addotto di non

aver mai ricevuto il precetto esecutivo, cui ha dichiarato d’interporre opposizione,

ma non ha in seguito contestato lo scritto 26 novembre 2019, al quale l’UE aveva

allegato l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il precetto, il

decreto e il verbale di sequestro, confermandole che il recapito degli atti in

questione era avvenuto il 12 novembre 2018 e rifiutando, implicitamente, la sua

opposizione. L’insorgente neppure ha contestato le osservazioni dell’Ufficio in

cui sono state ribadite tali circostanze.

1.2.1 Orbene,

in un caso analogo il Tribunale federale ha avuto l’occa­sione di stabilire

che, ove non contesti il pignoramento mediante ricorso o senza lamentarsi di

vizi procedurali intervenuti precedentemente, il debitore non può più in

seguito, in particolare una volta conclusa la procedura esecutiva ed emesso l’attestato

di carenza di beni, contestare eventuali irregolarità della notificazione del

precetto esecutivo, pena la violazione del principio della buona fede (art.

Considerandi

2.

cpv. 1 CC e 52 CPC; sentenza del Tribunale federale 5C. 127/2005

del 4 ottobre 2005, consid. 2.2, citata nella 5A_913/ 2013 del 18 marzo 2014,

consid. 4.1). Tale principio impone inve­ro al debitore,

venuto a conoscenza dell’esistenza di un precetto esecutivo, d’informarsi

dell’esistenza e del contenuto dello stesso

e, se del caso, di contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale

5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV

232.

consid. 1.3; sentenza della CEF 15.2020.101 del 17 dicembre 2020, pag. 3).

1.2.2

Nella

fattispecie, la debitrice si è avvalsa di vizi legati alla notifica del

precetto esecutivo, riguardanti in particolare l’indirizzo e le fir­me che

figurano sull’avviso di ricevimento, a distanza di quasi un anno e mezzo da

quando è venuta a conoscenza del pignoramen­to e di quell’avviso di ricevimento

della raccomandata contenente in particolare il precetto esecutivo (oltre al

decreto di sequestro, al quale ha peraltro fatto opposizione), ciò che

costituisce una chiara violazione del principio della buona fede, giacché essa

avrebbe potuto e dovuto sollevare tali censure al più tardi entro dieci giorni dalla

ricezione della risposta 26 novembre 2019 (sopra ad H).

Nella

sua replica inoltrata l’8 aprile 2020 nella procedura di opposizione al

sequestro, la ricorrente ha del resto ammesso l’avve­nuta notifica del decreto

di sequestro (e pertanto del precetto esecutivo) al suo domicilio romano, pur sostenendo

di non aver compreso di cosa si trattasse (doc. S accluso alle osservazioni al

ricorso, ad 2.1 e 2.3 pagg. 5-6). Non ha però contestato la regolarità della

notifica secondo la CLA65. Il ricorso in esame si rivela così ampiamente tardivo

– e perciò inammissibile – per quanto concer­ne la notifica del precetto

esecutivo. Altrettanto vale per l’avviso e il verbale di pignoramento, dal

momento che l’insorgente avrebbe potuto e dovuto lamentarsi di eventuali irregolarità

nella loro notifica entro lo stesso termine.

2.

In

subordine, la ricorrente chiede di annullare la domanda di realizzazione e

tutti gli atti di preparazione della vendita degli immobili, siccome – a sua detta

– non le è stato notificato il verbale di pignoramento, che riporta lo stesso

indirizzo indicato nel precetto esecutivo.

2.1

Ora,

nella misura in cui la contestazione verte sul verbale di pignoramento il ricorso

è tardivo, poiché la stessa debitrice ha dichiarato, per mezzo del precedente

patrocinatore, di aver scoper­to l’esistenza del pignoramento già l’8 novembre

2019.

(sopra consid. 1.2). Essa avrebbe quindi potuto e dovuto lamentarsi di

eventuali vizi di notificazione del verbale di pignoramento entro dieci giorni

da quella data.

2.2

Nella

misura invece in cui concerne la domanda di realizzazione, il ricorso si avvera

tempestivo, giacché l’UE l’ha comunicata il 12 febbraio 2021 per posta semplice

e per di più al precedente patrocinatore della debitrice, ragione per cui non è

in gra­do di dimostrare che RI 1 ne sia venuta a conoscenza prima della data –

il 23 aprile 2021 – in cui dice di averne saputo dell’esisten­­za. Ciò non le

dà però il diritto di esigere una nuova notificazione, siccome ammette di

esserne venuta in possesso al più tardi il 23 aprile 2021 e del resto ne ha

allegato una copia al ricorso (doc. 2). Non dimostra pertanto un interesse

degno di protezione a una nuova comunicazione (cfr. sopra consid. 1.1),

sicché nulla osta al proseguimento della procedura esecutiva.

2.3

Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso, infondato, va di conseguenza respinto.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.