15.2021.46
Ricorso contro la notificazione del precetto esecutivo dopo l’inoltro della domanda di realizzazione. Buona fede nell’invocare vizi che potevano essere invocati precedentemente
24 settembre 2021Italiano11 min
n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 16'994'472.–
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.46
Lugano
24 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso presentato il 3 maggio 2021 da
RI 1 UAE-
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1 IM-
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla PI 1 nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 16'994'472.–
oltre ad accessori a convalida del sequestro n. __________ decretato il 1° ottobre
2018 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, contro la stessa escussa,
il 6 novembre 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha inviato a RI 1 mediante
un’unica raccomandata con avviso di ricevimento il decreto di sequestro, il
verbale di sequestro e il precetto esecutivo all’indirizzo di “Via __________”.
B. Dall’avviso
di ricevimento (__________), ritornato all’UE il 3 dicembre 2018, risulta che
il recapito è avvenuto il 12 novembre 2018.
C. In
mancanza di opposizione al precetto esecutivo, il 18 gennaio 2019 l’Ufficio ha
dato seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione inoltrata il 20
dicembre 2018 dalla PI 1, emettendo l’avviso di pignoramento per il 20 febbraio
2019 e spedendolo all’escussa allo stesso indirizzo già usato in precedenza.
D. Il
20 febbraio 2019 l’organo esecutivo ha eseguito il pignoramento dei beni
sequestrati, ovvero dei fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________
di proprietà di RI 1, e l’11 aprile 2019 ha emesso e inviato il relativo
verbale alla debitrice sempre al noto indirizzo italiano.
E. Con
scritto del 12 novembre 2019 l’PI 2, precedente patrocinatore dell’escussa, ha
chiesto all’UE di mettergli a disposizione la documentazione relativa all’esecuzione
n. __________.
F. Il
15 novembre 2019 RI 1 ha fatto opposizione al decreto di sequestro dinanzi alla
Pretura di Lugano, sezione 5.
G. Mediante
comunicazione del 22 novembre 2019 l’PI 2 ha dichiarato all’Ufficio di aver
scoperto l’8 novembre 2019, nell’ambito di un altro procedimento promosso
contro RI 1, che contro quest’ultima è stato ordinato un pignoramento.
Sostenendo ch’essa non avesse mai ricevuto il precetto esecutivo, in nome e per
conto della sua assistita egli ha quindi interposto opposizione “nel termine di 20 giorni dalla conoscenza
dell’esistenza del precetto”.
H. In
risposta, il 26 novembre 2019 l’UE ha comunicato all’PI 2 di aver inviato
tramite raccomandata internazionale con avviso di ricevimento il decreto di
sequestro, il verbale di sequestro, il precetto esecutivo e il formulario
ufficiale per la notifica degli atti giudiziari all’estero secondo la
Convenzione dell’Aia del 14 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla
comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia
civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131). L’Ufficio ha inoltre rilevato che, “come si evince dalla ricevuta allegata, sono
stati regolarmente recapitati alla debitrice in data 12.11.2018”.
I. Il 30
ottobre 2020 l’PI 2 ha comunicato all’UE di non rappresentare più RI 1.
L. Il
12 febbraio 2021 l’escutente ha chiesto all’Ufficio di procedere alla
realizzazione dei beni pignorati, sicché lo stesso giorno l’organo esecutivo
ha inviato la comunicazione della domanda di vendita all’PI 2. Con scritto del
16 febbraio 2021 costui ha ribadito all’Ufficio di non rappresentare più la
debitrice e l’ha invitato a inviare ogni atto o corrispondenza direttamente a RI
1 in “Via __________”.
M. Con
ricorso del 3 maggio 2021 RI 1 si aggrava contro la continuazione dell’esecuzione
e contro tutti gli atti emessi in seguito dall’UE, vale a dire l’avviso di
pignoramento, il verbale di pignoramento e la comunicazione della domanda di
realizzazione, nonché tutti gli atti di preparazione della vendita degli
immobili, chiedendo a questa Camera di dichiararne la nullità e di ordinare all’Ufficio
di notificarle il precetto esecutivo in modo giuridicamente valido giusta gli
art. da 64 a 66 LEF. In subordine, postula l’annullamento della domanda di
realizzazione, della comunicazione di tale domanda e di tutti gli atti
preparatori della vendita degli immobili, come pure di far ordine all’UE di
notificarle il verbale di pignoramento in modo giuridicamente valido giusta gli
art. da 64 a 66 LEF.
N. Con
ordinanza del 14 giugno 2021, il presidente di questa Camera ha accolto la
domanda di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso.
O. Tramite
osservazioni del 15 luglio 2021 la PI 1 si è opposta al ricorso, postulando che
sia dichiarato irricevibile o che sia respinto. Ha inoltre chiesto la revoca
dell’effetto sospensivo. L’UE si è invece rimesso al giudizio della Camera
nelle sue osservazioni del 20 luglio 2021.
Considerato
in diritto: 1. La ricorrente sostiene anzitutto di non aver mai ricevuto il
precetto esecutivo e di essere venuta a conoscenza della pendenza di una
procedura di vendita forzata dei suoi immobili soltanto il 23 aprile 2021,
allorquando aveva ricevuto un’e-mail dal suo fiduciario, che la informava di
tale circostanza, di modo che i suoi attuali rappresentanti legali avevano
contattato l’UE e ottenuto una copia della comunicazione della domanda di
realizzazione. Essa contesta in particolare l’avviso di ricevimento del
precetto esecutivo in possesso dell’organo esecutivo, facendo valere che l’indirizzo
ivi indicato (“Via __________”) non corrisponde all’allora suo domicilio (in “Via
__________ a __________”), ma è la sede di un albergo,
che vi sono tre firme diverse sulla ricevuta di ritorno, di cui due uguali, ma
nessuna di esse è la sua, che il nome del destinatario e la sua relazione con l’escussa
non sono indicati e, infine, che neppure la data di consegna è menzionata. A
fronte di tali circostanze, essa è del parere che la notificazione del precetto
sia avvenuta in modo irregolare e sia pertanto nulla. Per la ricorrente sono
altrettanto nulli l’avviso e il verbale di pignoramento, siccome non li ha mai
ricevuti e recano anch’essi lo stesso indirizzo errato menzionato sul precetto
esecutivo.
Da
parte sua, nelle proprie osservazioni l’Ufficio rileva in particolare di aver
inviato all’PI 2, su sua richiesta, tutta la documentazione riguardante la
procedura in esame, più precisamente le copie del decreto e del verbale di
sequestro, del precetto esecutivo e del verbale di pignoramento. Rimarca altresì
di aver risposto, con comunicazione del 26 novembre 2019, allo scritto 22
novembre 2019 dell’PI 2, confermandogli che il precetto esecutivo era già stato
formalmente recapitato a RI 1 il 12 novembre 2018 insieme al decreto e al
verbale di sequestro. L’organo esecutivo fa notare infine che contro tale
comunicazione non sono state sollevate contestazioni.
1.1 La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio
sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel
termine di dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è
mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua
nullità può e dev’essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il
vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del
contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128
III 101 consid. 1/b e 2; 120 III 119 consid. 2/c; 117 III 7 consid. 3/c; 110
III 9 consid. 2). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la
notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da
tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale
5A_548/2011 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 e 5A_6/2008 del 5 febbraio 2008,
consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2020.34 del 10 giugno 2020, consid. 4 e
rimandi).
1.2 Nel
caso in rassegna, è pacifico che mediante comunicazione del 22 novembre 2019 la
ricorrente ha dichiarato, tramite il suo precedente patrocinatore, di aver
scoperto l’8 novembre 2019 che un pignoramento era stato eseguito nei suoi
confronti. Ora, è vero che nel medesimo scritto essa ha pure addotto di non
aver mai ricevuto il precetto esecutivo, cui ha dichiarato d’interporre opposizione,
ma non ha in seguito contestato lo scritto 26 novembre 2019, al quale l’UE aveva
allegato l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il precetto, il
decreto e il verbale di sequestro, confermandole che il recapito degli atti in
questione era avvenuto il 12 novembre 2018 e rifiutando, implicitamente, la sua
opposizione. L’insorgente neppure ha contestato le osservazioni dell’Ufficio in
cui sono state ribadite tali circostanze.
1.2.1 Orbene,
in un caso analogo il Tribunale federale ha avuto l’occasione di stabilire
che, ove non contesti il pignoramento mediante ricorso o senza lamentarsi di
vizi procedurali intervenuti precedentemente, il debitore non può più in
seguito, in particolare una volta conclusa la procedura esecutiva ed emesso l’attestato
di carenza di beni, contestare eventuali irregolarità della notificazione del
precetto esecutivo, pena la violazione del principio della buona fede (art.
Considerandi
2.
cpv. 1 CC e 52 CPC; sentenza del Tribunale federale 5C. 127/2005
del 4 ottobre 2005, consid. 2.2, citata nella 5A_913/ 2013 del 18 marzo 2014,
consid. 4.1). Tale principio impone invero al debitore,
venuto a conoscenza dell’esistenza di un precetto esecutivo, d’informarsi
dell’esistenza e del contenuto dello stesso
e, se del caso, di contestarlo tempestivamente (sentenza del Tribunale federale
5A_570/2010 del 17 giugno 2011, consid. 3.3.3, con rimandi; DTF 139 IV
232.
consid. 1.3; sentenza della CEF 15.2020.101 del 17 dicembre 2020, pag. 3).
1.2.2
Nella
fattispecie, la debitrice si è avvalsa di vizi legati alla notifica del
precetto esecutivo, riguardanti in particolare l’indirizzo e le firme che
figurano sull’avviso di ricevimento, a distanza di quasi un anno e mezzo da
quando è venuta a conoscenza del pignoramento e di quell’avviso di ricevimento
della raccomandata contenente in particolare il precetto esecutivo (oltre al
decreto di sequestro, al quale ha peraltro fatto opposizione), ciò che
costituisce una chiara violazione del principio della buona fede, giacché essa
avrebbe potuto e dovuto sollevare tali censure al più tardi entro dieci giorni dalla
ricezione della risposta 26 novembre 2019 (sopra ad H).
Nella
sua replica inoltrata l’8 aprile 2020 nella procedura di opposizione al
sequestro, la ricorrente ha del resto ammesso l’avvenuta notifica del decreto
di sequestro (e pertanto del precetto esecutivo) al suo domicilio romano, pur sostenendo
di non aver compreso di cosa si trattasse (doc. S accluso alle osservazioni al
ricorso, ad 2.1 e 2.3 pagg. 5-6). Non ha però contestato la regolarità della
notifica secondo la CLA65. Il ricorso in esame si rivela così ampiamente tardivo
– e perciò inammissibile – per quanto concerne la notifica del precetto
esecutivo. Altrettanto vale per l’avviso e il verbale di pignoramento, dal
momento che l’insorgente avrebbe potuto e dovuto lamentarsi di eventuali irregolarità
nella loro notifica entro lo stesso termine.
2.
In
subordine, la ricorrente chiede di annullare la domanda di realizzazione e
tutti gli atti di preparazione della vendita degli immobili, siccome – a sua detta
– non le è stato notificato il verbale di pignoramento, che riporta lo stesso
indirizzo indicato nel precetto esecutivo.
2.1
Ora,
nella misura in cui la contestazione verte sul verbale di pignoramento il ricorso
è tardivo, poiché la stessa debitrice ha dichiarato, per mezzo del precedente
patrocinatore, di aver scoperto l’esistenza del pignoramento già l’8 novembre
2019.
(sopra consid. 1.2). Essa avrebbe quindi potuto e dovuto lamentarsi di
eventuali vizi di notificazione del verbale di pignoramento entro dieci giorni
da quella data.
2.2
Nella
misura invece in cui concerne la domanda di realizzazione, il ricorso si avvera
tempestivo, giacché l’UE l’ha comunicata il 12 febbraio 2021 per posta semplice
e per di più al precedente patrocinatore della debitrice, ragione per cui non è
in grado di dimostrare che RI 1 ne sia venuta a conoscenza prima della data –
il 23 aprile 2021 – in cui dice di averne saputo dell’esistenza. Ciò non le
dà però il diritto di esigere una nuova notificazione, siccome ammette di
esserne venuta in possesso al più tardi il 23 aprile 2021 e del resto ne ha
allegato una copia al ricorso (doc. 2). Non dimostra pertanto un interesse
degno di protezione a una nuova comunicazione (cfr. sopra consid. 1.1),
sicché nulla osta al proseguimento della procedura esecutiva.
2.3
Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso, infondato, va di conseguenza respinto.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.