15.2021.48
Stato di riparto del ricavo della realizzazione di una quota di comproprietà di un fondo. Spese di comunicazione agli interessati delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri.
6 ottobre 2021Italiano10 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 giugno 2018 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.48
Lugano
6 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 maggio 2021 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio, o meglio contro lo stato di riparto emesso il 23 marzo 2021
nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 giugno 2018 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Mendrisio, la RI 1 procede contro PI 1 per il rimborso di
un prestito personale di fr. 5'050.– oltre agli interessi. Il 17 maggio
2019 l’UE ha pignorato a favore del gruppo n. 6, di cui fa parte la RI 1
insieme a un’altra creditrice, la quota B di ⅓ dell’unità di comproprietà per piani (PPP) n. __________ della particella
n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso, poi realizzata
l’11 febbraio 2021 per fr 8'200.–.
B. Il
12 aprile 2021, l’UE ha avvisato la RI 1 che il giorno successivo avrebbe
depositato il conto finale e lo stato di riparto relativo al ricavo della
realizzazione (di fr. 8'200.–). Ne risulta che il saldo netto di fr. 4'550.–
(dedotte le spese di realizzazione di fr. 3'650.–) va versato in ragione
di fr. 482.75 al Comune __________ (creditore pignoratizio) e di fr. 4'067.25
al gruppo n. 6, il quale rimane scoperto per fr. 3'607.10. I gruppi n. 7,
8 e 9 in favore dei quali era stato pignorato la stessa quota non ricevono
nulla. Lo stesso 12 aprile 2021 l’UE ha pure inviato ai creditori del gruppo n.
6 il conteggio finale, dal quale si evince per la RI 1 un dividendo di fr. 3'660.50
e una perdita pari a fr. 3'607.10. Questi atti le sono giunti il 13 aprile
2021.
C. In
risposta alla richiesta della RI 1 del giorno precedente, volta a ottenere una
copia della fattura per la perizia del fondo (di fr. 1'370.–) e la
giustificazione dettagliata delle spese di fr. 1'026.– computate per l’invio
degli undici “fascicoli”, il 20 aprile 2021 l’UE ha trasmesso la fattura
richiesta e informato la procedente che la somma complessiva di fr. 1'026.30
si riferisce all’invio delle condizioni d’asta, fatturate fr. 40.– ogni
esemplare (5 pagine a fr. 8.– l’una giusta l’art. 9 cpv. 1 OTLEF), e dell’elenco
oneri, fatturato fr. 48.– ogni esemplare (6 pagine a fr. 8.– l’una
giusta l’art. 9 cpv. 1 OTLEF), oltre al costo dell’invio per raccomandata (fr. 5.30),
ossia fr. 93.30 per fascicolo, da moltiplicare per il numero (undici) d’interessati
(escusso, comproprietari, creditori pignoratizio e pignoranti dei gruppi da n. 6
a 9).
D. Con
ricorso del 25 maggio 2021, la RI 1 chiede alla Camera una presa di posizione
e una correzione del conteggio delle spese, che ritiene il frutto di un’errata
applicazione dell’art. 5 OTLEF.
E. Nelle
sue osservazioni dell’11 maggio 2021, l’UE chiede di dichiarare il ricorso
irricevibile in quanto tardivo.
Considerato
in diritto: 1. L’UE ritiene il ricorso tardivo poiché la ricorrente ha avuto
conoscenza del conto finale e dello stato di riparto già il 13 aprile 2021 per
il tramite del suo patrocinatore.
1.1 Giusta
l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso all’autorità cantonale di vigilanza dev’essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia
del provvedimento impugnato. Ciò vale anche per la contestazione delle spese
esecutive. Entro il termine di ricorso di dieci giorni il destinatario può
tuttavia richiedere, a sue spese, un conteggio particolareggiato delle spese
poste a suo carico (giusta l’art. 3 dell’Ordinanza sulle tasse riscosse
in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [OTLEF,
RS 281.35]), nel qual caso inizia a decorrere un nuovo termine di
dieci giorni dalla consegna del conteggio
particolareggiato per impugnare le relative spese (sentenza del Tribunale
federale 5A_122/2015 del 15 giugno 2015 consid. 2.1; sentenza della CEF
15.2020.116 del 20 dicembre 2020 pag. 2).
1.2 Nel caso specifico, il
conto finale e lo stato di riparto sono stati notificati alla ricorrente il 13
aprile 2021 (sopra ad B). Secondo la giurisprudenza appena citata, essa aveva
dieci giorni per chiedere un conteggio particolareggiato
delle spese poste a suo carico (art. 3 OTLEF), ciò che ha tempestivamente fatto
con la sua richiesta del 19 aprile (sopra ad C). Il conto delle tasse e spese,
consultabile con il conto finale, non può essere assimilato a un conteggio
particolareggiato giusta l’art. 3 OTLEF, siccome non menziona gli articoli
della OTLEF che sono stati applicati. Poiché la risposta 20 aprile dell’UE è
stata spedita per posta A, non è d’altronde possibile determinare quando è
giunta alla RI 1, prova che incombe all’autorità – in
casu l’UE – che intende trarne una conseguenza
giuridica (DTF 136 V 309 consid. 5.9; sentenza della CEF 15.2016.22
del 5 luglio 2016, consid. 1). Interposto
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – il 5 maggio (data sulla busta dell’invio), il ricorso
deve pertanto essere considerato tempestivo.
2. La
ricorrente si duole che l’UE non ha tenuto conto dell’art. 5 OTLEF, secondo cui
le pagine che contengono solo testi standard, com’è il caso delle pagine 2 a 5
dell’elenco oneri, non devono essere computate nel calcolo della tassa, e fa
valere che il "fascicolo" di 11 pagine è la fotocopia di atti
esistenti, che secondo l’art. 9 cpv. 3 OTLEF possono dar luogo solo a una tassa
di fr. 2.– per fotocopia.
2.1 Stante
Considerandi
l’art. 5 OTLEF, quando la tassa è calcolata secondo il numero di pagine di un
documento, ogni pagina iniziata conta per una pagina intera (cpv. 1). Le pagine
che contengono soltanto testi standard, come testi di legge o note esplicative,
non si contano (cpv. 2).
2.1.1
Nel
caso specifico, le condizioni d’asta non contengono solo testi standard. È
evidente per la prima pagina, come lo riconosce anche la ricorrente, ma anche
le pagine successive includono disposizioni specifiche al caso concreto (a
pagina 2: entità del prezzo minimo d’aggiudicazione [n. 1] e importo dei
rilanci [n. 2]; a pagina 3: importi degli acconti [n. 14]; a pagina 4:
indicazioni sull’assicu-razione contro i danni [n. 20]; a pagina 5:
indicazioni speciali [n. 23]). L’originale non è un documento che può
semplicemente essere fotocopiato o scaricato da internet, ma dev’essere
compilato dall’Ufficio e adattato al caso concreto. In principio sarebbe
pertanto corretto prelevare per il suo allestimento una tassa di fr. 40.– (5
pagine a fr. 8.– l’una, art. 9 cpv. 1 lett. a OTLEF). Sennonché l’art. 29
cpv. 2 OTLEF prevede specificatamente una tassa di fr.150.– per l’allestimento
delle condizioni d’asta per ogni fondo, tassa che l’UE ha del resto computato
tra le spese di realizzazione (v. conto delle tasse e delle spese). Di
carattere speciale, essa osta al prelievo della tassa dell’art. 9 cpv. 1 lett.
a OTLEF, concepita “per la stesura di un atto non espressamente previsto” dall’OTLEF.
2.1.2
Anche
l’elenco oneri contiene indicazioni specifiche al caso di specie in ognuna
delle sue sei pagine. Per il motivo appena menzionato, l’originale non poteva
tuttavia essere fatturato fr. 48.– (6 pagine a fr. 8.– l’una) in più
della tassa speciale di fr. 300.– computata dall’UE per l’allestimento del
documento in virtù dell’art. 29 cpv. 1 OTLEF (v. conto delle tasse e delle
spese).
2.2
D’altronde
gli esemplari per gli interessati di ambedue i documenti, che hanno tutti
esattamente lo stesso contenuto, possono essere fatturati solo fr. 2.– a
pagina (art. 9 cpv. 3 OTLEF). Su questo punto il ricorso merita quindi
accoglimento, nel senso che il costo di ogni “fascicolo” contenente l’elenco
oneri e le condizioni d’asta dev’essere ridotto a fr. 27.30 (11 pagine a fr. 2.–
l’una, oltre alle spese d’invio per raccomandata di fr. 5.30).
2.3
L’UE
ha computato come spese di realizzazione gli esemplari delle condizioni d’asta
e dell’elenco oneri non solo per l’escusso, il creditore ipotecario e i due
creditori pignoranti del gruppo n. 6, ma anche per i cinque (altri) creditori
dei gruppi n. 7 a 9 (anzi sei, ma uno è stato dimenticato) e per i due
comproprietari.
2.3.1
Ci
si potrebbe invero chiedere se le spese di comunicazione dell’elenco oneri e
delle condizioni d’asta ai creditori dei gruppi successivi al gruppo n. 6 siano
da considerare quali spese a carico dei rispettivi gruppi nel senso dell’art.
11.
cpv. 4 del Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema
d’esecuzione e di fallimento e sulla contabilità [Rform, RS 281.31]), nel qual
caso dal provento della realizzazione andrebbero dedotte solo le spese relative
ai procedenti del gruppo n. 6 (quelle riferite ai creditori dei gruppi
successivi dovendosi sopportare dagli stessi), oppure se siano da qualificare
come spese di realizzazione, da menzionare nel verbale d’incanto (art. 16 n. 2
Rform) e da dedurre “sempre” dal ricavo, senza riguardo al gruppo cui si
riferiscono, immediatamente dopo l’asta (art. 17 cpv. 2 Rform). La
questione può tuttavia rimanere indecisa siccome la ricorrente non ha sollevato
alcuna doglianza al riguardo.
2.3.2
Vi
sarebbe inoltre da chiedersi se tra gli “interessati” nel senso degli art. 140 cpv. 2 LEF, 37 cpv. 1 e 73d del Regolamento del Tribunale federale
concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42])
rientrano anche i comproprietari del fondo sul quale grava la quota da
realizzare, i quali non vi sono citati, al contrario di quanto pare essere il
caso nell’art. 30 cpv. 1 RFF, relativo alla comunicazione dell’avviso d’incanto,
che tra gli “interessati” menziona le “altre persone che posseggono sul fondo
un diritto qualsiasi iscritto od annotato nel registro fondiario”. Anche su
questo punto non è però necessario statuire, dal momento che la ricorrente non
ha formulato specifiche censure in proposito.
2.3
Ne
segue che il ricorso va parzialmente accolto nel senso che le spese computate
dall’UE in fr. 1'026.– per l’invio delle condizioni d’asta e dell’elenco
oneri vanno ridotte a fr. 300.30 (11 x fr. 27.30, v. sopra consid.
2.2). La differenza (fr. 725.70) va restituita ai creditori del gruppo n.
6.
in ragione di fr. 665.45 alla ricorrente (pari a fr. 725.70 x 3'660.50/3'991.80,
v. conteggio finale del 12 aprile 2021) e di fr. 60.25 alla __________ AG.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza le spese d’invio
delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri sono ridotte a fr. 300.30 e la
differenza di fr. 725.70 prelevata in troppo è restituita ai creditori del
gruppo n. 6 in ragione di fr. 665.45 alla RI 1 e di fr. 60.25 alla __________
AG.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.