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Decisione

15.2021.49

Ricorso contro la decisione dell’ufficio d’esecuzione d’irricevibilità della contestazione dell’elenco oneri

15 giugno 2021Italiano12 min

per piani (PPP) n.__________ di 70⁄1000 e n. __________ di 130⁄1000 della parti-cella n. __________

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.49

Lugano

15 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo

nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato

il 12 maggio 2021 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio

nelle esecuzioni n. __________ e __________ (gruppo n. 2) promosse nei confronti

del ricorrente da

PI 1, __________

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

PI 2, __________

(patrocinato dall’__________ PA 2, __________

procedura

che interessa anche i creditori:

PI 3, __________

PI 6,

(patrocinata dall’__________ RA 1, __________)

PI 3,

(rappresentato dall’RA 2,

dall’PI 5, e dall’RA 4

, tutti in )

PI 4,

(rappresentato da RA 1, )

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ (gruppo n. 2) fatti

emettere rispettivamente da PI 2 e dall’ex marito PI 1 contro il marito

separato di lei RI 1 per l’incasso di fr. 3'036.– e di fr. 66'650.–

oltre agli interessi, il 23 novembre 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di

Lugano ha proceduto al pignoramento delle unità di proprietà

per piani (PPP) n.__________ di 70⁄1000 e n. __________ di 130⁄1000 della parti-cella n. __________

RFD di __________, attribuendo alle stesse un valore di stima di fr. 410'000.–

complessivi.

B. Avendo

gli escutenti chiesto la realizzazione dei fondi il 27 maggio e l’11 giugno, il

4 ottobre 2019 l’UE di Mendrisio ne ha pubblicato l’avviso d’incanto per il 21

gennaio 2020, indicando un valore di stima peritale rispettivamente di fr. 80'000.–

e fr. 200'000.–.

C. Il

3 dicembre 2019 l’UE di Mendrisio ha depositato le condizioni d’asta e l’elenco oneri, che stabilisce ipoteche

legali di fr. 31'643.45 e

ipoteche convenzionali di fr. 318'910.– a favore della PI 5,

gravanti tutte collettivamente ambedue i fondi. Essi sono inoltre oggetto di

restrizioni del diritto di disporre annotate a favore dei pignoramenti eseguiti

per PI 2 e PI 1, così come per i crediti dei

gruppi n. 3 (es. n. __________ di PI 1 e n. __________ del­l’PI 4), n. 4 (es. n. __________ e __________

di PI 2) e n. 5 (es. n. __________ e __________ di PI 2, nonché n. __________

e __________ dello PI 3).

D. Il

ricorso interposto il 13 gennaio 2020 da RI 1 inteso in particolare a rimandare

l’asta pubblica e a procedere con urgenza a “una o più perizie professionali per determinare un

valore o piede d’asta più consono alla reale situazione degli appartamenti” è stato parzialmente accolto da questa Camera con sentenza del 16

marzo 2020 (inc. 15.2020.5), con cui è stato ordinato all’UE di Mendrisio di

fissare nuovamente l’asta dopo essersi organizzato in modo da garantire a

eventuali interessati la possibilità di visitare i fondi da realizzare, facendo

se del caso capo alla forza pubblica ove il debitore o terzi dovessero

ostacolarne la visita, e di appurare o far appurare la questione degli accessi

agli appartamenti, ritenuti poco chiari dalla perizia.

E. Il

3 novembre 2020, l’UE ha comunicato agli interessati di aver ricevuto un’offerta

di fr. 528'591.–, superiore al valore di stima, per l’acquisto a

trattative private di ambedue i fondi pignorati in blocco e assegnato loro un

termine di dieci giorni per formulare per scritto il loro consenso o la loro

opposizione al modo di realizzazione proposto. Solo RI 1 si è opposto all’offerta.

Il ricor­so da lui interposto contro la decisione dell’UE con cui, scostandosi

dalla sua opposizione, ha stabilito la vendita a trattative private dei fondi è

stato parzialmente accolto dalla Camera con sentenza dell’8

febbraio 2021 (inc. 15.2020.125), che l’ha annullata e ha invitato l’UE a

indire un’asta pubblica.

F. Dando

seguito alla sentenza appena menzionata, il 24 febbraio 2021 l’Ufficio ha

pubblicato l’avviso d’incanto per il 1° luglio 2021, indicandovi segnatamente

che eventuali interessati avrebbero potuto visitare i fondi da realizzare in

occasione di due sopralluoghi previsti per il 4 marzo e il 13 aprile 2021 dalle

ore 14:00 alle ore 15:00.

G. Il

21 aprile 2021 l’organo esecutivo ha emesso le condizioni d’in­­canto e le ha

inviate unitamente all’elenco oneri agli interessati.

H. Mediante scritto del 29 aprile 2020 (recte: 2021) il debitore ha

contestato l’elenco oneri, o meglio tutte le pretese ivi iscritte. Con ricorso

dello stesso giorno egli si è pure aggravato contro le condizioni d’incanto, chiedendo

di procedere a una nuova perizia dei fondi da realizzare, senza ch’egli debba

anticiparne le spese, e fissare un numero sufficiente di visite (almeno venti

diverse date) degli immobili di almeno quattro ore ciascuna con presenza del

proprietario e divieto di partecipazione dei creditori o di loro

rappresentanti.

I. Il 6 maggio 2021 l’organo esecutivo ha comunicato a RI 1 che la

contestazione dell’elenco oneri è irricevibile, siccome doveva essere presentata

durante il termine di deposito del precedente elenco oneri allestito il 3

dicembre 2019, conformemente all’art. 65 cpv. 1 RFF, secondo cui l’elenco oneri

allestito in vista di un precedente incanto fa stato anche per quelli ulteriori

per tutti i diritti che figurano e non sono stati tempestivamente contestati in

occasione del primo deposito.

L. Con ricorso del 12 maggio 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,

chiedendo che la contestazione dell’elenco oneri sia ammessa e che venga dato

seguito alle richieste di revisione ivi contenute. Egli postula inoltre le

medesime domande proposte nel ricorso 29 aprile 2021.

M. Tramite

osservazioni del 4 e 20 maggio 2021 l’UE si è opposto ai gravami, chiedendo

alla Camera di respingere i ricorsi senza ulte-riori atti istruttori giusta l’art.

9 cpv. 2 LPR.

N.

Con odierna sentenza 15.2021.44

questa Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso 29 aprile 2020, nella misura

in cui non è senza oggetto, come pure le domande di nuova stima e di ammissione

al beneficio del gratuito patrocinio.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci

giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 maggio 2021 dall’UE di

Mendrisio, il ricorso trasmesso direttamente alla Camera il 12 maggio 2021 è,

da questo punto di vista, in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Il

ricorrente sostiene che l’UE abbia commesso un abuso di potere nel dichiarare

irricevibile la sua contestazione dell’elenco oneri. Al riguardo osserva che il

documento in questione menziona la possibilità di contestarlo entro dieci

giorni dalla sua ricezione, ciò che egli ha fatto. Rileva inoltre che l’elenco

oneri è stato modificato rispetto a quello di due anni fa e se ne differenzia

in diverse sue parti. Osserva infine che il nuovo elenco oneri non contiene

nessuna clausola che renda attenti a quanto indicato dall’UE, ovvero che la

Considerandi

contestazione andava fatta durante il deposito del precedente elenco.

2.1

In

virtù dell’art. 65 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente la

realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), l’elenco oneri allestito per il

precedente incanto fa stato anche per quelli ulteriori per tutti i diritti che

vi figurano e non sono stati tempestivamente contestati in occasione del primo

deposito (sentenza del Tribunale federale 5A_387/2019 del 14 agosto 2019,

consid. 5.2; sentenza della CEF 15.2021.28 del 30 aprile 2021, consid. 3). Tuttavia,

se sono stati in seguito iscritti nuovi oneri di diritto pubblico sorti dopo il

primo deposito, un complemento del­l’elenco sarà comunicato agli interessati in

conformità dell’art. 140 cpv. 2 LEF (art. 65 cpv. 1 terzo periodo RFF),

assegnando dunque loro un termine di dieci giorni per contestarli.

2.2

Nel

caso in rassegna, l’elenco emesso il 21 aprile 2021 contiene nuovi oneri di

diritto pubblico rispetto a quello depositato il 3 dicembre 2019. Sono invero state

aggiunte a favore dello PI 7 sia le imposte cantonali 2020 e 2021 oltre agli

interessi (in totale fr. 365.70), garantite da ipoteche legali dirette (v.

posizione n. 2 dell’elenco oneri), sia un credito di fr. 40'736.85 a

titolo di ulteriore rimborso delle spese di assistenza fornite dall’RA 4,

garantito da un’ipo­teca legale indiretta di 3° grado (v. posizione n. 4b dell’elenco

oneri), e sono state inserite a favore del PI 4 diverse imposte immobiliari e

sulla sostanza dal 2013 al 2021 oltre agli interessi (in totale fr. 3'024.90),

garantite da ipoteche legali dirette (v. posizione n. 1a e 1b dell’elenco

oneri). Ora, contrariamente a quanto indicato dall’UE, limitatamente a tali

oneri che non figuravano nell’elenco depositato il 3 dicembre 2019, il

ricorrente ha diritto di presentare una contestazione entro dieci giorni in

virtù dei combinati art. 65 cpv. 1 RFF e 140 cpv. 2 LEF. L’Ufficio avreb­be

dovuto quindi dichiarare irricevibili siccome tardive soltanto le contestazioni

di RI 1 riguardanti i diritti già iscritti nell’elenco oneri depositato il 3

dicembre 2021 e che sono dunque divenuti definitivi, il ricorrente non avendoli

contestati in occasione del primo deposito.

2.3

Per

le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso dev’essere fatto

ordine all’UE di avviare la procedura di appuramento dell’elenco oneri emesso

il 21 aprile 2021 limitatamente ai nuovi oneri di diritto pubblico contestati

dal debitore, vale a dire le posizioni n. 1a e 1b (imposte comunali), n. 2 (limitatamente

alle imposte cantonali 2020 e 2021 oltre agli interessi) e n. 4b (spese di

assistenza) dell’elenco in questione. A tal uopo, l’Ufficio dovrà procedere

secondo gli art. 107 cpv. 5 LEF e 39 RFF, assegnando a RI 1 il termine di venti

giorni per promuovere azione di contestazione dell’elenco oneri, dal momento

che i diritti contestati o risultano iscritti nel registro fondiario (v. la

pretesa n. 4b dell’elenco oneri; art. 39 RFF) oppure sono garantiti da

ipoteca legale diretta (v. le pretese n. 1a, 1b, e 2; cfr. Kuhn in: Commentaire ORFI, 2012, n. 2 ad

art. 39 RFF).

2.4

È

per contro inammissibile la richiesta del ricorrente tesa a far rettificare

direttamente da questa Camera i diritti contestati, siccome la competenza

decisionale in caso di contestazione dell’esistenza, dell’estensione,

del grado o dell’esigibilità di una pretesa iscritta nell’elenco oneri spetta

al giudice e non all’autorità di vigilanza,

cui competono unicamente contese concernenti aspetti procedurali (DTF 141 III 143 consid. 4.2; sentenza

della CEF 15.2018.38 del 5 ottobre 2018, consid. 2).

3.

Sono

altresì irricevibili, siccome non motivate, le domande volte a procedere a una

nuova perizia, senza che il ricorrente debba an-ticiparne le spese, e a fissare un numero sufficiente di visite (almeno venti diverse date)

degli immobili di almeno quattro ore ciascuna con presenza del proprietario e

divieto di partecipazione dei creditori o di loro rappresentanti. Sono

ad ogni modo irricevibili, per giunta, per gli stessi motivi indicati nell’odierna

sentenza della Camera 15.2021.44, cui si

rinvia, che concerne il ricorso del 29 apri­le 2020 con cui l’insorgente

ha formulato le medesime richieste.

4.

Stante l’esito del giudizio odierno, la

domanda di conferimento del­l’effetto sospensivo al

ricorso diventa senza oggetto. Dal momento che la contestazione dell’elenco

oneri formulata dal ricorrente non dev’essere comunicata agli interessati prima

della fissazione del termine per agire (DTF 112 III 109; Kuhn, op. cit., n. 4 ad art. 39), si

prescinde dal notificare la decisione ai creditori, cui il ricorso non è del

resto stato notificato.

5.

La richiesta di gratuito patrocinio soggiace agli art. 117 e segg. CPC

e alla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

(LAG; RL 3.1.1.7). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è

quindi subordinata, oltre all’indigenza del richieden­te e alle possibilità di

successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3

LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti

dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in

principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF,

ma, essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza

di un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi

indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono comples­se,

il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti

interessi in gioco (sentenza della CEF 15.2020.98 del 12 maggio 2021 e

riferimenti citati).

Nel

caso in rassegna non risultava d’acchito data la necessità oggettiva di

patrocinio, siccome le questioni da risolvere non sono complesse e l’insorgente

ha potuto senza difficoltà sollevare le sue critiche nei confronti della

decisione impugnata con il ricorso al vaglio, oltretutto senza far capo a un

avvocato. La domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va

pertanto respinta.

6.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio di avviare

la procedura di contestazione dell’elenco oneri emesso il 21 aprile 2021 nelle

esecuzioni n. __________ e __________ contro RI 1 nel senso del considerando 2.3.

2.

La

richiesta di nuova perizia è inammissibile.

3.

La

domanda di gratuito patrocinio è respinta.

4.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

5.

Notificazione a RI 1, .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.