15.2021.49
Ricorso contro la decisione dell’ufficio d’esecuzione d’irricevibilità della contestazione dell’elenco oneri
15 giugno 2021Italiano12 min
per piani (PPP) n.__________ di 70⁄1000 e n. __________ di 130⁄1000 della parti-cella n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.49
Lugano
15 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo
nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso presentato
il 12 maggio 2021 da
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio
nelle esecuzioni n. __________ e __________ (gruppo n. 2) promosse nei confronti
del ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
PI 2, __________
(patrocinato dall’__________ PA 2, __________
procedura
che interessa anche i creditori:
PI 3, __________
PI 6,
(patrocinata dall’__________ RA 1, __________)
PI 3,
(rappresentato dall’RA 2,
dall’PI 5, e dall’RA 4
, tutti in )
PI 4,
(rappresentato da RA 1, )
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ (gruppo n. 2) fatti
emettere rispettivamente da PI 2 e dall’ex marito PI 1 contro il marito
separato di lei RI 1 per l’incasso di fr. 3'036.– e di fr. 66'650.–
oltre agli interessi, il 23 novembre 2018 l’Ufficio di esecuzione (UE) di
Lugano ha proceduto al pignoramento delle unità di proprietà
per piani (PPP) n.__________ di 70⁄1000 e n. __________ di 130⁄1000 della parti-cella n. __________
RFD di __________, attribuendo alle stesse un valore di stima di fr. 410'000.–
complessivi.
B. Avendo
gli escutenti chiesto la realizzazione dei fondi il 27 maggio e l’11 giugno, il
4 ottobre 2019 l’UE di Mendrisio ne ha pubblicato l’avviso d’incanto per il 21
gennaio 2020, indicando un valore di stima peritale rispettivamente di fr. 80'000.–
e fr. 200'000.–.
C. Il
3 dicembre 2019 l’UE di Mendrisio ha depositato le condizioni d’asta e l’elenco oneri, che stabilisce ipoteche
legali di fr. 31'643.45 e
ipoteche convenzionali di fr. 318'910.– a favore della PI 5,
gravanti tutte collettivamente ambedue i fondi. Essi sono inoltre oggetto di
restrizioni del diritto di disporre annotate a favore dei pignoramenti eseguiti
per PI 2 e PI 1, così come per i crediti dei
gruppi n. 3 (es. n. __________ di PI 1 e n. __________ dell’PI 4), n. 4 (es. n. __________ e __________
di PI 2) e n. 5 (es. n. __________ e __________ di PI 2, nonché n. __________
e __________ dello PI 3).
D. Il
ricorso interposto il 13 gennaio 2020 da RI 1 inteso in particolare a rimandare
l’asta pubblica e a procedere con urgenza a “una o più perizie professionali per determinare un
valore o piede d’asta più consono alla reale situazione degli appartamenti” è stato parzialmente accolto da questa Camera con sentenza del 16
marzo 2020 (inc. 15.2020.5), con cui è stato ordinato all’UE di Mendrisio di
fissare nuovamente l’asta dopo essersi organizzato in modo da garantire a
eventuali interessati la possibilità di visitare i fondi da realizzare, facendo
se del caso capo alla forza pubblica ove il debitore o terzi dovessero
ostacolarne la visita, e di appurare o far appurare la questione degli accessi
agli appartamenti, ritenuti poco chiari dalla perizia.
E. Il
3 novembre 2020, l’UE ha comunicato agli interessati di aver ricevuto un’offerta
di fr. 528'591.–, superiore al valore di stima, per l’acquisto a
trattative private di ambedue i fondi pignorati in blocco e assegnato loro un
termine di dieci giorni per formulare per scritto il loro consenso o la loro
opposizione al modo di realizzazione proposto. Solo RI 1 si è opposto all’offerta.
Il ricorso da lui interposto contro la decisione dell’UE con cui, scostandosi
dalla sua opposizione, ha stabilito la vendita a trattative private dei fondi è
stato parzialmente accolto dalla Camera con sentenza dell’8
febbraio 2021 (inc. 15.2020.125), che l’ha annullata e ha invitato l’UE a
indire un’asta pubblica.
F. Dando
seguito alla sentenza appena menzionata, il 24 febbraio 2021 l’Ufficio ha
pubblicato l’avviso d’incanto per il 1° luglio 2021, indicandovi segnatamente
che eventuali interessati avrebbero potuto visitare i fondi da realizzare in
occasione di due sopralluoghi previsti per il 4 marzo e il 13 aprile 2021 dalle
ore 14:00 alle ore 15:00.
G. Il
21 aprile 2021 l’organo esecutivo ha emesso le condizioni d’incanto e le ha
inviate unitamente all’elenco oneri agli interessati.
H. Mediante scritto del 29 aprile 2020 (recte: 2021) il debitore ha
contestato l’elenco oneri, o meglio tutte le pretese ivi iscritte. Con ricorso
dello stesso giorno egli si è pure aggravato contro le condizioni d’incanto, chiedendo
di procedere a una nuova perizia dei fondi da realizzare, senza ch’egli debba
anticiparne le spese, e fissare un numero sufficiente di visite (almeno venti
diverse date) degli immobili di almeno quattro ore ciascuna con presenza del
proprietario e divieto di partecipazione dei creditori o di loro
rappresentanti.
I. Il 6 maggio 2021 l’organo esecutivo ha comunicato a RI 1 che la
contestazione dell’elenco oneri è irricevibile, siccome doveva essere presentata
durante il termine di deposito del precedente elenco oneri allestito il 3
dicembre 2019, conformemente all’art. 65 cpv. 1 RFF, secondo cui l’elenco oneri
allestito in vista di un precedente incanto fa stato anche per quelli ulteriori
per tutti i diritti che figurano e non sono stati tempestivamente contestati in
occasione del primo deposito.
L. Con ricorso del 12 maggio 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendo che la contestazione dell’elenco oneri sia ammessa e che venga dato
seguito alle richieste di revisione ivi contenute. Egli postula inoltre le
medesime domande proposte nel ricorso 29 aprile 2021.
M. Tramite
osservazioni del 4 e 20 maggio 2021 l’UE si è opposto ai gravami, chiedendo
alla Camera di respingere i ricorsi senza ulte-riori atti istruttori giusta l’art.
9 cpv. 2 LPR.
N.
Con odierna sentenza 15.2021.44
questa Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso 29 aprile 2020, nella misura
in cui non è senza oggetto, come pure le domande di nuova stima e di ammissione
al beneficio del gratuito patrocinio.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato emesso il 6 maggio 2021 dall’UE di
Mendrisio, il ricorso trasmesso direttamente alla Camera il 12 maggio 2021 è,
da questo punto di vista, in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Il
ricorrente sostiene che l’UE abbia commesso un abuso di potere nel dichiarare
irricevibile la sua contestazione dell’elenco oneri. Al riguardo osserva che il
documento in questione menziona la possibilità di contestarlo entro dieci
giorni dalla sua ricezione, ciò che egli ha fatto. Rileva inoltre che l’elenco
oneri è stato modificato rispetto a quello di due anni fa e se ne differenzia
in diverse sue parti. Osserva infine che il nuovo elenco oneri non contiene
nessuna clausola che renda attenti a quanto indicato dall’UE, ovvero che la
Considerandi
contestazione andava fatta durante il deposito del precedente elenco.
2.1
In
virtù dell’art. 65 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale federale concernente la
realizzazione forzata di fondi (RFF, RS 281.42), l’elenco oneri allestito per il
precedente incanto fa stato anche per quelli ulteriori per tutti i diritti che
vi figurano e non sono stati tempestivamente contestati in occasione del primo
deposito (sentenza del Tribunale federale 5A_387/2019 del 14 agosto 2019,
consid. 5.2; sentenza della CEF 15.2021.28 del 30 aprile 2021, consid. 3). Tuttavia,
se sono stati in seguito iscritti nuovi oneri di diritto pubblico sorti dopo il
primo deposito, un complemento dell’elenco sarà comunicato agli interessati in
conformità dell’art. 140 cpv. 2 LEF (art. 65 cpv. 1 terzo periodo RFF),
assegnando dunque loro un termine di dieci giorni per contestarli.
2.2
Nel
caso in rassegna, l’elenco emesso il 21 aprile 2021 contiene nuovi oneri di
diritto pubblico rispetto a quello depositato il 3 dicembre 2019. Sono invero state
aggiunte a favore dello PI 7 sia le imposte cantonali 2020 e 2021 oltre agli
interessi (in totale fr. 365.70), garantite da ipoteche legali dirette (v.
posizione n. 2 dell’elenco oneri), sia un credito di fr. 40'736.85 a
titolo di ulteriore rimborso delle spese di assistenza fornite dall’RA 4,
garantito da un’ipoteca legale indiretta di 3° grado (v. posizione n. 4b dell’elenco
oneri), e sono state inserite a favore del PI 4 diverse imposte immobiliari e
sulla sostanza dal 2013 al 2021 oltre agli interessi (in totale fr. 3'024.90),
garantite da ipoteche legali dirette (v. posizione n. 1a e 1b dell’elenco
oneri). Ora, contrariamente a quanto indicato dall’UE, limitatamente a tali
oneri che non figuravano nell’elenco depositato il 3 dicembre 2019, il
ricorrente ha diritto di presentare una contestazione entro dieci giorni in
virtù dei combinati art. 65 cpv. 1 RFF e 140 cpv. 2 LEF. L’Ufficio avrebbe
dovuto quindi dichiarare irricevibili siccome tardive soltanto le contestazioni
di RI 1 riguardanti i diritti già iscritti nell’elenco oneri depositato il 3
dicembre 2021 e che sono dunque divenuti definitivi, il ricorrente non avendoli
contestati in occasione del primo deposito.
2.3
Per
le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso dev’essere fatto
ordine all’UE di avviare la procedura di appuramento dell’elenco oneri emesso
il 21 aprile 2021 limitatamente ai nuovi oneri di diritto pubblico contestati
dal debitore, vale a dire le posizioni n. 1a e 1b (imposte comunali), n. 2 (limitatamente
alle imposte cantonali 2020 e 2021 oltre agli interessi) e n. 4b (spese di
assistenza) dell’elenco in questione. A tal uopo, l’Ufficio dovrà procedere
secondo gli art. 107 cpv. 5 LEF e 39 RFF, assegnando a RI 1 il termine di venti
giorni per promuovere azione di contestazione dell’elenco oneri, dal momento
che i diritti contestati o risultano iscritti nel registro fondiario (v. la
pretesa n. 4b dell’elenco oneri; art. 39 RFF) oppure sono garantiti da
ipoteca legale diretta (v. le pretese n. 1a, 1b, e 2; cfr. Kuhn in: Commentaire ORFI, 2012, n. 2 ad
art. 39 RFF).
2.4
È
per contro inammissibile la richiesta del ricorrente tesa a far rettificare
direttamente da questa Camera i diritti contestati, siccome la competenza
decisionale in caso di contestazione dell’esistenza, dell’estensione,
del grado o dell’esigibilità di una pretesa iscritta nell’elenco oneri spetta
al giudice e non all’autorità di vigilanza,
cui competono unicamente contese concernenti aspetti procedurali (DTF 141 III 143 consid. 4.2; sentenza
della CEF 15.2018.38 del 5 ottobre 2018, consid. 2).
3.
Sono
altresì irricevibili, siccome non motivate, le domande volte a procedere a una
nuova perizia, senza che il ricorrente debba an-ticiparne le spese, e a fissare un numero sufficiente di visite (almeno venti diverse date)
degli immobili di almeno quattro ore ciascuna con presenza del proprietario e
divieto di partecipazione dei creditori o di loro rappresentanti. Sono
ad ogni modo irricevibili, per giunta, per gli stessi motivi indicati nell’odierna
sentenza della Camera 15.2021.44, cui si
rinvia, che concerne il ricorso del 29 aprile 2020 con cui l’insorgente
ha formulato le medesime richieste.
4.
Stante l’esito del giudizio odierno, la
domanda di conferimento dell’effetto sospensivo al
ricorso diventa senza oggetto. Dal momento che la contestazione dell’elenco
oneri formulata dal ricorrente non dev’essere comunicata agli interessati prima
della fissazione del termine per agire (DTF 112 III 109; Kuhn, op. cit., n. 4 ad art. 39), si
prescinde dal notificare la decisione ai creditori, cui il ricorso non è del
resto stato notificato.
5.
La richiesta di gratuito patrocinio soggiace agli art. 117 e segg. CPC
e alla legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
(LAG; RL 3.1.1.7). La designazione di un patrocinatore d’ufficio è
quindi subordinata, oltre all’indigenza del richiedente e alle possibilità di
successo della domanda (art. 117 CPC per il rinvio degli art. 20a cpv. 3
LEF e 13 LAG), all’esigenza che la misura sia necessaria per tutelare i diritti
dell’interessato (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC; sentenza della CEF 15.2017.44 del 21 agosto 2017 consid. 7.1). Secondo la giurisprudenza, il diritto al gratuito patrocinio non è in
principio escluso nella procedura di ricorso ai sensi degli art. 17 segg. LEF,
ma, essendo quest’ultima dominata dal principio dell’ufficialità, l’assistenza
di un avvocato non è in generale necessaria, potendosi ciononostante rivelarsi
indispensabile allorquando il caso o le questioni da risolvere sono complesse,
il richiedente fruisce di scarse conoscenze giuridiche o vi sono importanti
interessi in gioco (sentenza della CEF 15.2020.98 del 12 maggio 2021 e
riferimenti citati).
Nel
caso in rassegna non risultava d’acchito data la necessità oggettiva di
patrocinio, siccome le questioni da risolvere non sono complesse e l’insorgente
ha potuto senza difficoltà sollevare le sue critiche nei confronti della
decisione impugnata con il ricorso al vaglio, oltretutto senza far capo a un
avvocato. La domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio va
pertanto respinta.
6.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio di avviare
la procedura di contestazione dell’elenco oneri emesso il 21 aprile 2021 nelle
esecuzioni n. __________ e __________ contro RI 1 nel senso del considerando 2.3.
2.
La
richiesta di nuova perizia è inammissibile.
3.
La
domanda di gratuito patrocinio è respinta.
4.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5.
Notificazione a RI 1, .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.