15.2021.5
Minimo di esistenza. Contributi di mantenimento. Spese di trasferta. Pasti consumati fuori casa. Mancanza di giustificativi di pagamento
16 febbraio 2021Italiano14 min
Lugano, per la sua attività lavorativa presso il salone di bellezza “Atelier Symphony”, sino a concorrenza di fr. 11'853.10
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.5
Lugano
16 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 2 gennaio 2021 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o
meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza allestito nell’esecuzione del
sequestro n. __________ decretato il 18 dicembre 2020 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti del ricorrente su istanza di
PI 1,
(patrocinata dall’ PA 1, )
e sul “ricorso
adesivo” del 15 gennaio 2021 di PI 1 avverso lo stesso
calcolo del minimo d’esistenza;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Su
richiesta di PI 1, con decreto del 18 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro in particolare di ogni pretesa
salariale del marito RI 1 nei confronti della sua datrice di lavoro, la PI 2 di
Lugano, per la sua attività lavorativa presso il salone di bellezza “Atelier Symphony”, sino a concorrenza di fr. 11'853.10
oltre ad accessori.
B. Dando
seguito al decreto, il 21 dicembre 2020 l’UE ha determinato la quota pignorabile dei redditi dell’escusso sulla
base del seguente computo:
Redditi
Debitore
fr.
3'175.00
Totale
fr.
3'175.00
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
800.00
Assicurazione malattia
fr.
308.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Spese di trasferta
fr.
35.00
Abbonamento Arcobaleno mensile
Contributi di mantenimento
fr.
433.20
€ 400.– (cambio 23.12.2020, 1.08)
Totale
fr.
2'987.20
L’UE
ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro dell’escusso l’importo
eccedente fr. 2'987.20 (indicativamente fr. 187.80) dal 29 dicembre
2020 e ha emesso il relativo verbale lo stesso giorno.
C. Con
ricorso del 2 gennaio 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendo
in sostanza che gli siano riconosciute nel calcolo ulteriori spese ch’egli
reputa assolutamente indispensabili.
D. Mediante
un unico atto del 15 gennaio 2021 PI 1 ha presentato le proprie osservazioni,
con cui si oppone al gravame del debitore sequestrato, così come un “ricorso adesivo”, con
cui postula che vengano estromesse dal calcolo diverse spese. Con osservazioni
del 20 gennaio 2021 l’UE ha domandato che il ricorso di RI 1 venga respinto,
mentre non ha formulato conclusioni su quello di PI 1. RI 1 è pure rimasto
silente sul ricorso della moglie.
Considerato
in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla
procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti
davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione
o della decisione delle altre. Nel caso in esame, il fondamento
di fatto dei ricorsi è il medesimo, avendo
le parti impugnato lo stesso provvedimento emesso nell’esecuzione del
sequestro che le riguarda. Si giustifica pertanto di decidere i gravami con una
sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
2. Interposti
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 2 gennaio 2021 per RI 1 e
il 5 gennaio 2021 per PI 1, i ricorsi inviati il 3 gennaio 2021 dal primo e il 15
gennaio 2021 dalla seconda sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).
Nonostante la denominazione errata di “ricorso adesivo”, istituto non previsto
dalla LEF né dalla LPR, anche il gravame tempestivamente presentato da PI
1 può dunque essere esaminato nel merito.
3. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
4. RI
1 contesta anzitutto all’UE di non aver considerato che nel conteggio di
stipendio del novembre 2020, sul quale si è basato per accertare il suo
reddito, manca la deduzione del premio di previdenza professionale (LPP). Malgrado
egli non formuli precise conclusioni al riguardo, si comprende che intende
ottenere l’ammissione di tale spesa nel suo minimo esistenziale. Ora, a parte che
non indica a quanto ammonterebbe il premio in questione, occorre ricordare che
nel minimo d’esistenza possono essere prese in considerazione solo le spese
correnti indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (sentenza
della CEF 15.2019.59 del 23 ottobre 2019, consid. 5.2 e riferi-menti), ciò che RI
1 non ha fatto. In mancanza di qualsivoglia giustificativo di pagamento del
premio LPP, l’Ufficio ha dunque agito correttamente laddove si è attenuto alle
indicazioni del noto conteggio di stipendio, che non prevede appunto alcuna
deduzione in tal senso. Sotto questo profilo, il ricorso di RI 1 si rivela pertanto
infondato.
5. Il
debitore sequestrato fa altresì valere che l’Ufficio neppure ha tenuto conto
delle spese di posteggio comunale di fr. 40.– al mese. Tuttavia, anche in
tal caso egli si limita a mere allegazioni, senza giustificare alcun pagamento
effettivo di tale spesa (v. sopra, consid. 4), per tacere del fatto che nemmeno
ne dimostra l’assoluta necessità, omettendo di confrontarsi direttamente con
la decisione impugnata, ove l’UE ha ammesso unicamente il costo mensile dell’abbonamento
arcobaleno quale spesa di trasferta. Per tali ragioni, pure tale censura s’avvera
priva di fondamento.
6. Non
trovano sorte diversa le contestazioni secondo cui l’organo esecutivo non ha preso
in considerazione i costi di trasferta per far visita ai figli e un non meglio
precisato “bonifico” di € 800.–
nel mese di dicembre 2020. Oltre a non fornire indicazioni più chiare, per
nessuna di queste spese RI 1 ha invero prodotto un documento giustificativo,
sicché l’Ufficio giustamente non ne ha tenuto conto (v. sopra, consid. 4). Per
quanto attiene invece al fatto che, secondo il debitore sequestrato, l’UE ha
dimenticato di computare spese per l’“utenza
telefonica” e l’“Ail”,
basti dire che in mancanza di ulteriori indicazioni e prove fornite al riguardo
da RI 1, le spese di telecomunicazione indispensabili non professionali e le
spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina sono già comprese nell’importo
di base di fr. 1'200.– per un debitore che vive da solo (v. Tabella, ad
I), ragione per cui non si possono computare una seconda volta come supplementi.
7. RI
1 si duole pure che l’UE ha ammesso contributi di mantenimento per la moglie e
i figli di € 400.– anziché € 550.–. Ora, è vero che in base alla decisione del
Tribunale __________ prodotta dal debitore sequestrato in fase di esecuzione
del sequestro risulta ch’egli è tenuto a pagare € 550.– mensili (€ 400.– per i
figli e € 150.– per la moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie, ma
dagli atti, o meglio dall’estratto bancario relativo ai pagamenti eseguiti a
favore di PI 1 nel periodo dal dicembre 2019 al novembre 2020 emerge che il
predetto importo è stato versato interamente soltanto nei mesi di marzo, aprile
e maggio 2020. Nei restanti mesi, e in particolare dall’agosto 2020 in avanti, egli ha sempre versato mensilmente € 400.–, oltre
a ulteriori € 102.– il 2 ottobre 2020 e € 250.– il 16 novembre
2020, probabilmente quale contributo a spese straordinarie. Alla luce di tali
circostanze, l’Ufficio ha tenuto conto giustamente dell’importo effettivo versato
dal marito alla moglie nei sei mesi precedenti l’esecuzione del sequestro. Anche
tale contestazione si rivela dunque infondata. Va ad ogni modo ricordato a RI 1
che, qualora dovesse tornare a pagare mensilmente € 550.–, egli potrà sempre
chiedere all’UE la revisione del calcolo del minimo d’esistenza (combinati art.
93 cpv. 3 e 275 LEF).
8. Da
ultimo, RI 1 contesta di dovere pagare le spese straordinarie e i contributi di
mantenimento a favore dei figli e della moglie, nonché parte del debito posto
in esecuzione. Tali censure sono tuttavia manifestamente irricevibili, la via
del ricorso all’autorità di vigilanza – sussidiaria a quella giudiziale (art.
17 cpv. 1 LEF) – non consentendo al debitore sequestrato di sollevare questioni
di merito, attinenti in particolare alla validità materiale e all’importo del
credito posto in esecuzione (sentenza della CEF 15.2020.72 del 30 ottobre
2020). La sorte del ricorso di RI 1 è dunque segnata.
9. Nel
suo ricorso, PI 1 fa valere anzitutto che il reddito percepito dal marito non è
assolutamente in linea con i salari usualmente versati a parrucchieri con
formazione ed esperienza in Ticino e neppure con il contratto collettivo di
lavoro valido per questa professione, che prevede uno stipendio lordo tra fr. 3'350.–
e fr. 4'000.–. Essa chiede pertanto l’edizione degli estratti del conto
bancario del marito, sul quale viene versato il salario. Postula inoltre che il
reddito lordo venga rivisto, prendendo in considerazione nella peggiore delle
ipotesi uno stipendio di almeno fr. 3'500.–, oltre a fr. 400.– per assegni
famigliari.
In
proposito, va ricordato che il pignoramento (o il sequestro) di redditi
meramente ipotetici è materialmente impossibile (sentenza della CEF 15.2014.85
del 5 novembre 2014, consid. 3.3 e riferimento). L’UE non può pertanto considerare
ai fini del calcolo del minimo d’esistenza un reddito superiore a quello accertato
soltanto perché per una determinata
posizione lavorativa il debitore avrebbe in principio diritto a un
salario maggiore. Ad ogni modo, nel caso specifico l’Ufficio non ha pignorato
una quota fissa, ma tutto quanto eccede il minimo d’esistenza di fr. 2'987.20,
sicché la datrice di lavoro del debitore sequestrato è tenuta a versare l’intera
eccedenza mensile, comprese anche eventuali somme superiori ai fr. 187.80
accertati quale eccedenza indicativa al momento dell’esecuzione del sequestro.
Ne segue che non è necessario allo stato attuale pretendere da RI 1 la
produzione de-gli estratti del conto bancario sul quale viene versato il
salario. La censura risulta quindi infondata.
10. La
creditrice sequestrante afferma inoltre che dall’aprile 2019 al novembre 2020 RI
1 le ha corrisposto contributi di mantenimento per soli € 7'549.30 e dunque
mediamente € 397.30, che corrispondono a fr. 430.–. A suo dire, egli si è
limitato a riversare unicamente gli assegni famigliari percepiti, oltre a fr. 30.–.
Per PI 1 è dunque chiara la volontà del marito di continuare a corrispondere somme
da lui liberamente stabilite invece di quanto deciso dal Tribunale __________.
Ciò posto, secondo essa, se venissero sequestrati
mensilmente fr. 188.–, come deciso dall’UE, con ogni probabilità RI
1 verserà a lei e ai figli soli fr. 242.– (vale a dire fr. 430.– ./. fr. 188.–),
così che alla fine continuerà a pagare
mediamente i soliti fr. 430.–. Dal momento che, per costante
giurisprudenza, nel minimo d’esistenza viene preso in considerazione soltanto
il contributo di mantenimento effettivamente versato e che verrà
presumibilmente versato nel corso del pignoramento (o del sequestro), PI 1 è
del parere che l’importo riconosciuto vada rivisto in non più di fr. 242.–
o, ancora meglio, che non sia considerato in alcun modo, onde evitare che il
debitore sequestrato non corrisponda più nemmeno i restanti fr. 242.–.
Ora,
a prescindere dal fatto che, come già esposto sopra (consid. 9), l’UE non ha
sequestrato un importo fisso di fr. 188.–, ma tutto quanto eccede il
minimo d’esistenza del debitore sequestrato, a quest’ultimo vanno riconosciute effettivamente
le spese correnti indispensabili il cui effettivo pagamento è comprovato
(sopra, consid. 4), ciò ch’egli ha fatto per quanto attiene ai contributi di
mantenimento, seppur solo sino a concorrenza di € 400.– mensili, pari a fr. 433.20
(v. estratto bancario agli atti). La decisione dell’Ufficio s’avvera pertanto
corretta. Ad ogni modo, l’UE dovrà tenere conto, anche su segnalazione
documentata da parte della creditrice sequestrante, di modificazioni
determinanti per il sequestro (combinati art. 93 cpv. 3 e 275 LEF). Procederà quindi
a un riesame del calcolo qualora il debitore sequestrato dovesse smettere di
versare il contributo o ridurne a proprio piacimento l’importo (sopra, consid.
7). In tale evenienza, l’organo esecutivo è invitato altresì a valutare se nel
caso concreto non sarà opportuno procedere, con l’accordo di RI 1, al pagamento
diretto dei contributi di mantenimento a PI 1 o al loro computo nel minimo d’esistenza,
esigendo però dal debitore sequestrato la produzione spontanea, ogni mese, dei
giustificativi di pagamento, pena la loro esclusione dal calcolo (sentenza
della CEF 15.2020. 56 del 19 gennaio 2020 consid. 6 e riferimento).
11. PI
1 contesta infine all’Ufficio di aver conteggiato a torto due supplementi,
ovvero fr. 211.– per pasti consumati fuori domicilio e fr. 35.– per
la trasferta fino al luogo di lavoro con il trasporto pubblico. Secondo la
ricorrente, tali spese non sono affatto necessarie, siccome il marito vive a
soli 5 minuti a piedi dal luogo di lavoro (con un passo sostenuto) o 10 minuti in
base alle indicazioni di “Google
Maps”.
Chiede dunque l’estromissione di queste spese.
RI
1 vive effettivamente a soli 750 metri dal suo luogo di lavoro, percorribili in
circa 9 minuti sia a piedi sia con il trasporto pubblico (bus) in base alle
indicazioni fornite da “Google
Maps” per
il tragitto dal domicilio in Via __________ al luogo di lavoro in Via __________
(v. estratto di “Google Maps” agli atti). In tale circostanza, non si comprende
per quale ragione oggettiva l’Ufficio abbia ammesso nel calcolo sia le spese di
trasporto pubblico sia quelle per i pasti consumati fuori casa. Il verbale
interno delle operazioni di sequestro del resto non fornisce indicazioni al
riguardo e RI 1 non contesta di potersi recare al lavoro a piedi e tornare a
casa sul mezzogiorno per consumare il pranzo. Non si giustificano dunque i
supplementi contestati, sicché il ricorso di PI 1 merita accoglimento su questo
punto.
12. Alla
luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso di PI 1 (sopra,
consid. 11), il calcolo del minimo d’esistenza va rettificato come segue:
Minimo d’esistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
800.00
Assicurazione malattia
fr.
308.00
Pasti fuori domicilio
fr.
0.00
Spese di trasferta
fr.
0.00
Contributi di mantenimento
fr.
433.20
Totale
fr.
2'741.20
Di
conseguenza l’UE sequestrerà presso la PI 2 la quota di salario eccedente il
minimo d’esistenza di RI 1 determinato in fr. 2'741.20 mensili (anziché fr. 2'987.20).
13. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
[RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Il
ricorso di PI 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza
il minimo vitale di RI 1 è
stabilito in fr. 2'741.20.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.