15.2021.52
Minimo di esistenza. Minimo di base di conviventi con un figlio comune. Ripartizione del minimo esistenziale comune. Spese di custodia del figlio
1 luglio 2021Italiano9 min
ricorso del 18 maggio 2021, RI 1 postula l’annullamento del pignoramento e l’accertamento
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.52
Lugano
1 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 maggio 2021 di
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro la decisione di pignoramento il 7 maggio 2021 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dal
PI 1, __________
(rappresentato da RA 1, __________)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 12 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il PI 1
procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'343.65 oltre a interessi
e spese.
B. Il 7 maggio 2021 l’UE ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:
Redditi
Debitore/rice
fr.
2'486.20
PI 2, impiegata (33.21%)
Coniuge o concubino
fr.
5'000.00
PI 2, venditore (66.79%)
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Suppl. figli di meno di 10 anni
fr.
400.00
Bambino __________
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato
fr.
100.00
Uso auto professionale (a carico benzina e gomme)
[debitrice]
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
“pdf” [debitrice]
Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato
fr.
307.00
728 km/mese a 0.422 fr./km = fr. 307.– (v.
circolare CEF n. 39/2015, versione 2021) [concubino]
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
[concubino]
Totale
fr.
2'929.00
100%
L’UE
ha quindi pignorato da subito presso la datrice di lavoro dell’escussa, la PI
2, l’importo eccedente la quota del minimo esistenziale
di spettanza dell’escussa, di fr. 972.73 (33.21% di fr. 2'929.–),
indicativamente fr. 1'512.45.
C. Con
ricorso del 18 maggio 2021, RI 1 postula l’annullamento del pignoramento e l’accertamento
dell’assenza di beni pignorabili. Il 4 giugno la ricorrente ha chiesto all’UE
la concessione dell’effetto sospensivo.
D. Entro
il termine impartitole per presentare osservazioni, la controparte è rimasta
silente. Con osservazioni dell’8 giugno 2021, da parte sua l’UE conclude per la
reiezione del ricorso, fatta eccezione del nuovo elemento relativo al costo per
la cura della figlia, e si rimette al giudizio della Camera quanto alla domanda
di effetto sospensivo.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,
ritirato da RI 1 il 10 maggio 2021, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di mas-sima sulla
Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in
seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul
Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove
altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola
come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale
comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso
per la somma dei redditi (Ochsner in:
Considerandi
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF).
Redditi
e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del
pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;
sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108
III 12 consid. 4).
3.
La
ricorrente si duole anzitutto che l’UE ha preso in considerazione nel calcolo
del suo minimo esistenziale i redditi del suo compagno, PI 3, con cui convive
da due anni, che secondo lei non risponde dei debiti di lei siccome non sono
sposati. Non può infatti essergli imputato un dovere d’assistenza secondo gli
art. 163 e 276 segg. CC, come risulterebbe da una recente sentenza del
Tribunale federale (DTF 144 III 502 segg.).
3.1
La
ricorrente non si avvede che la sentenza da lei citata riguarda invero la
questione – diversa da quella in esame – della determinazione del contributo di
mantenimento del diritto di famiglia dovuto da un genitore a favore di un
figlio che vive con l’altro genitore, in cui la garanzia del minimo
esistenziale di base del debitore degli alimenti che si è risposato o vive in
unione domestica registrata o in comunione con un nuovo partner è limitata alla
metà dell’importo di base per coniugi, per due persone che vivono in regime di
unione domestica registrata o per una coppia con figli (ovvero la metà di fr. 1'700.–,
v. cifra I/3 della Tabella), e ciò per evitare che i membri della nuova
famiglia, unione o comunione domestica del debitore degli alimenti siano
privilegiati rispetto al figlio creditore degli alimenti (DTF 144 III 506
consid. 6.5; 137 III 63 consid. 4.2.2).
3.2
Nel
caso in cui, invece, si tratta di calcolare, come nella fattispecie, il minimo
vitale del debitore che convive con una persona che non è il coniuge o il
partner registrato e uno o più figli comuni, il Tribunale federale equipara i
concubini a coniugi o partner registrati dal profilo pratico, riconoscendo loro
il minimo di base per coppia spo-sata o registrata, come risulta del resto
esplicitamente dalla cifra I/3 della Tabella già citata, e prescrivendo una
ripartizione del minimo esistenziale comune in proporzione ai redditi dei
conviventi (DTF 130 III 767 consid. 2.2, 106 III 17 consid. 3/d;
tra altre: sentenza della CEF 15.2017.43 del 27 luglio 2017 consid. 3.1). Nella misura in cui tiene conto di questa giurisprudenza, la
decisione impugnata è ineccepibile, dal momento che la ricorrente ammette di
convivere stabilmente con PI 3 e con la figlia avuta da lui il 18 dicembre
2019.
Il ricorso è al riguardo infondato.
4.
Nel
“calcolo corretto” riportato nel ricorso (ad 7), RI 1 indica una spesa per l’alloggio
comune di fr. 1'200.–, di cui la metà sarebbe a suo carico, e un premio
della cassa malati di fr. 348.85, ma non fornisce alcuna prova del
regolare pagamento di tali importi. L’attestazione 15 maggio 2021 di PI 3 (doc.
6) è al riguardo insufficiente, perché l’esistenza di spese abitative per “ipoteca, elettricità, assicurazione ecc.” non è stata dimostrata. Stante il principio giurisprudenziale
consolidato secondo cui possono essere considerate nel calcolo del minimo di
esistenza solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è
dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a), i supplementi di cui si
prevale la ricorrente non possono essere computati nel minimo esistenziale
comune.
5.
Nel
suo “calcolo corretto” la ricorrente rivendica altresì spese per pasti fuori domicilio di fr. 180.–
mensili senza rendersi conto che l’UE ha già computato al riguardo fr. 211.–
mensili. Anche tale richiesta è infondata.
6.
Senza
specificazione né giustificativi, nel “calcolo corretto” la ricorrente aggiunge “spese di cura per paradentosi” di fr. 100.– mensili. Per il principio di effettività e
regolarità delle spese computabili appena ricordato (sopra consid. 4), neppure
la spesa in questione può essere presa in considerazione.
Nulla
mutano in proposito le fatture per cure dentarie prestate dal dott. __________
alla ricorrente e da lei prodotte solo l’8
giugno 2021, trattandosi di prestazioni anteriori all’esecuzione del
pignoramento (DTF 85 III 67), di cui la ricorrente non ha
dimostrato il carattere ricorrente e attuale (sentenza
della CEF 15.2019.72 del 23 ottobre 2019 consid. 5.2). Anche su questo punto il
ricorso va disatteso.
7.
Le
spese di telefono indispensabili per uso privato sono già comprese nel minimo esistenziale di base (sentenza
della CEF 15.2019. 59 del 23 ottobre 2019 consid. 7 e i rinvii). Non
possono di conse-guenza essere computate come supplemento, come invece implicitamente
richiesto dalla ricorrente.
8.
Sempre
senz’alcuna motivazione, la ricorrente menziona nel suo “calcolo corretto” una spesa di fr. 250.–
a copertura della metà dei costi di custodia della figlia durante le sue ore di
lavoro. A sostegno di tale posta produce la dichiarazione 17 maggio 2021 di
tale PI 4, presumibilmente la madre del convivente e nonna della figlia __________
(doc. 7).
8.1
È
invero sorprendente che RI 1 non ne abbia parlato in occasione del suo
interrogatorio il 13 aprile 2021, anche perché è una spesa di un certo rilievo
ed è inusuale che la custodia affidata (verosimilmente) a un famigliare sia
onerosa. S’impone quindi di rinviare la causa all’UE perché convochi PI 4 affinché
essa precisi le date in cui sono avvenuti i pagamenti ricevuti dai genitori. In
base alla risposta, se del caso l’UE ricalcolerà il minimo esistenziale aggiungendo,
a partire dal mese in cui è avvenuto il primo pagamento durante il
pignoramento, il costo effettivo della custodia della figlia, fermo restando
che come le altre spese esistenziali tale costo verrà ripartito tra i
conviventi in funzione dei rispettivi redditi (e non metà per parte come
proposto dalla ricorrente).
8.2
Ove
la PI 2 avesse nel frattempo versato le trattenute dei mesi di maggio e giugno
(ciò che è tenuta a fare, pena la sanzione penale dell’art. 159 CP), l’UE ne
procederà al riparto solo dopo la nuova decisione – di conferma o di modifica –
successiva all’audizione di PI 4. In questo senso la domanda di effetto
sospensivo della ricorrente è parzialmente accolta.
9.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto
nel senso dei considerandi 8.1 e 8.2.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– RA 1, .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46 cpv. 2 LTF.