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Decisione

15.2021.52

Minimo di esistenza. Minimo di base di conviventi con un figlio comune. Ripartizione del minimo esistenziale comune. Spese di custodia del figlio

1 luglio 2021Italiano9 min

ricorso del 18 maggio 2021, RI 1 postula l’an­­nullamento del pignoramento e l’accertamento

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.52

Lugano

1 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 18 maggio 2021 di

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro la decisione di pignoramento il 7 maggio 2021 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dal

PI 1, __________

(rappresentato da RA 1, __________)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________

emesso il 12 novembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, il PI 1

procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 2'343.65 oltre a interessi

e spese.

B. Il 7 maggio 2021 l’UE ha determinato la quota

pignorabile dei redditi dell’escussa sulla base del seguente computo:

Redditi

Debitore/rice

fr.

2'486.20

PI 2, impiegata (33.21%)

Coniuge o concubino

fr.

5'000.00

PI 2, venditore (66.79%)

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Suppl. figli di meno di 10 anni

fr.

400.00

Bambino __________

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.

100.00

Uso auto professionale (a carico benzina e gomme)

[debitrice]

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

“pdf” [debitrice]

Trasferta fino al luogo di lavoro in trasporto privato

fr.

307.00

728 km/mese a 0.422 fr./km = fr. 307.– (v.

circolare CEF n. 39/2015, versione 2021) [concubino]

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

[concubino]

Totale

fr.

2'929.00

100%

L’UE

ha quindi pignorato da subito presso la datrice di lavoro del­l’escussa, la PI

2, l’importo eccedente la quota del minimo esistenziale

di spettanza dell’escussa, di fr. 972.73 (33.21% di fr. 2'929.–),

indicativamente fr. 1'512.45.

C. Con

ricorso del 18 maggio 2021, RI 1 postula l’an­­nullamento del pignoramento e l’accertamento

dell’assenza di beni pignorabili. Il 4 giugno la ricorrente ha chiesto all’UE

la concessione dell’effetto sospensivo.

D. Entro

il termine impartitole per presentare osservazioni, la controparte è rimasta

silente. Con osservazioni dell’8 giugno 2021, da parte sua l’UE conclude per la

reiezione del ricorso, fatta eccezione del nuovo elemento relativo al costo per

la cura della figlia, e si rimette al giudizio della Camera quanto alla domanda

di effetto sospensivo.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato,

ritirato da RI 1 il 10 maggio 2021, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di mas-sima sulla

Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in

seguito “Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul

Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Ove

altri membri della famiglia conseguano redditi, la quota pignorabile si calcola

come la differenza tra la somma di tutti i redditi e il minimo esistenziale

comune, moltiplicata per il quoziente della divisione del reddito dell’escusso

per la somma dei redditi (Ochsner in:

Considerandi

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 180 ad art. 93 LEF).

Redditi

e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio alla data del­l’esecuzione del

pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3;

sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108

III 12 consid. 4).

3.

La

ricorrente si duole anzitutto che l’UE ha preso in considerazio­ne nel calcolo

del suo minimo esistenziale i redditi del suo compagno, PI 3, con cui convive

da due anni, che secondo lei non risponde dei debiti di lei siccome non sono

sposati. Non può infatti essergli imputato un dovere d’assistenza secondo gli

art. 163 e 276 segg. CC, come risulterebbe da una recente sentenza del

Tribunale federale (DTF 144 III 502 segg.).

3.1

La

ricorrente non si avvede che la sentenza da lei citata riguarda invero la

questione – diversa da quella in esame – della determinazione del contributo di

mantenimento del diritto di famiglia dovuto da un genitore a favore di un

figlio che vive con l’altro genitore, in cui la garanzia del minimo

esistenziale di base del debitore degli alimenti che si è risposato o vive in

unione domestica registrata o in comunione con un nuovo partner è limitata alla

metà dell’importo di base per coniugi, per due persone che vivono in regime di

unione domestica registrata o per una coppia con figli (ovvero la metà di fr. 1'700.–,

v. cifra I/3 della Tabella), e ciò per evitare che i membri della nuova

famiglia, unione o comunione domestica del debitore degli alimenti siano

privilegiati rispetto al figlio creditore degli alimenti (DTF 144 III 506

consid. 6.5; 137 III 63 consid. 4.2.2).

3.2

Nel

caso in cui, invece, si tratta di calcolare, come nella fattispecie, il minimo

vitale del debitore che convive con una persona che non è il coniuge o il

partner registrato e uno o più figli comuni, il Tribunale federale equipara i

concubini a coniugi o partner registrati dal profilo pratico, riconoscendo loro

il minimo di base per coppia spo-sata o registrata, come risulta del resto

esplicitamente dalla cifra I/3 della Tabella già citata, e prescrivendo una

ripartizione del minimo esistenziale comune in proporzione ai redditi dei

conviventi (DTF 130 III 767 consid. 2.2, 106 III 17 consid. 3/d;

tra altre: sentenza della CEF 15.2017.43 del 27 luglio 2017 consid. 3.1). Nella misura in cui tiene conto di questa giurisprudenza, la

decisione impugnata è ineccepibile, dal momento che la ricorrente ammette di

convivere stabilmente con PI 3 e con la figlia avu­ta da lui il 18 dicembre

2019.

Il ricorso è al riguardo infondato.

4.

Nel

“calcolo corretto” riportato nel ricorso (ad 7), RI 1 indica una spesa per l’alloggio

comune di fr. 1'200.–, di cui la metà sarebbe a suo carico, e un premio

della cassa malati di fr. 348.85, ma non fornisce alcuna prova del

regolare pagamento di tali importi. L’attestazione 15 maggio 2021 di PI 3 (doc.

6) è al riguardo insufficiente, perché l’esistenza di spese abitative per “ipoteca, elettricità, assicurazione ecc.” non è stata dimostrata. Stante il principio giurisprudenziale

consolidato secondo cui possono essere considerate nel calcolo del minimo di

esisten­za solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è

dimostrato (DTF 121 III 22, consid. 3/a), i supplementi di cui si

prevale la ricorrente non possono essere computati nel minimo esistenziale

comune.

5.

Nel

suo “calcolo corretto” la ricorrente rivendica altresì spese per pasti fuori domicilio di fr. 180.–

mensili senza rendersi conto che l’UE ha già computato al riguardo fr. 211.–

mensili. Anche tale richiesta è infondata.

6.

Senza

specificazione né giustificativi, nel “calcolo corretto” la ricorrente aggiunge “spese di cura per paradentosi” di fr. 100.– mensili. Per il principio di effettività e

regolarità delle spese computabili appena ricordato (sopra consid. 4), neppure

la spesa in questione può essere presa in considerazione.

Nulla

mutano in proposito le fatture per cure dentarie prestate dal dott. __________

alla ricorrente e da lei prodotte solo l’8

giugno 2021, trattandosi di prestazioni anteriori all’esecuzione del

pignoramento (DTF 85 III 67), di cui la ricorrente non ha

dimostrato il carattere ricorrente e attuale (sentenza

della CEF 15.2019.72 del 23 ottobre 2019 consid. 5.2). Anche su questo punto il

ricorso va disatteso.

7.

Le

spese di telefono indispensabili per uso privato sono già comprese nel minimo esistenziale di base (sentenza

della CEF 15.2019. 59 del 23 ottobre 2019 consid. 7 e i rinvii). Non

possono di conse-guenza essere computate come supplemento, come invece implicitamente

richiesto dalla ricorrente.

8.

Sempre

senz’alcuna motivazione, la ricorrente menziona nel suo “calcolo corretto” una spesa di fr. 250.–

a copertura della metà dei costi di custodia della figlia durante le sue ore di

lavoro. A sostegno di tale posta produce la dichiarazione 17 maggio 2021 di

tale PI 4, presumibilmente la madre del convivente e nonna della figlia __________

(doc. 7).

8.1

È

invero sorprendente che RI 1 non ne abbia parlato in occasione del suo

interrogatorio il 13 aprile 2021, anche perché è una spesa di un certo rilievo

ed è inusuale che la custodia affidata (verosimilmente) a un famigliare sia

onerosa. S’im­­pone quindi di rinviare la causa all’UE perché convochi PI 4 affinché

essa precisi le date in cui sono avvenuti i pagamenti ricevuti dai genitori. In

base alla risposta, se del caso l’UE ricalcolerà il minimo esistenziale aggiungendo,

a partire dal mese in cui è avvenuto il primo pagamento durante il

pignoramento, il costo effettivo della custodia della figlia, fermo restando

che come le altre spese esistenziali tale costo verrà ripartito tra i

conviventi in funzione dei rispettivi redditi (e non metà per parte come

proposto dalla ricorrente).

8.2

Ove

la PI 2 avesse nel frattempo versato le trattenute dei mesi di maggio e giugno

(ciò che è tenuta a fare, pena la sanzione penale dell’art. 159 CP), l’UE ne

procederà al riparto solo dopo la nuova decisione – di conferma o di modifica –

successiva all’au­­dizione di PI 4. In questo senso la domanda di effetto

sospensivo della ricorrente è parzialmente accolta.

9.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto

nel senso dei considerandi 8.1 e 8.2.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– RA 1, .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46 cpv. 2 LTF.