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Decisione

15.2021.55

Precetto esecutivo notificato al marito dell’escussa presso lo sportello dell’ufficio postale

30 agosto 2021Italiano7 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2020 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.55

Lugano

30 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 6 maggio 2021 di

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,

o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 16 marzo 2021 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino procede contro RI 1

per l’incasso di una quota (giusta l’art. 12 LT) dell’imposta cantonale per gli

anni dal 1999 al 2002 di fr. 12'212.05. L’atto esecutivo è stato

notificato il 15 febbraio 2021 nelle mani

del marito dell’escussa presso lo sportello della Posta di __________. Egli non

ha interposto opposizione.

B. A

domanda dell’escutente, il 16 marzo 2021 l’UE di Locarno, diventato competente

in seguito al trasloco dell’escussa a __________, ha emesso l’avviso di

pignoramento per il 3 maggio 2021, attribuendo all’esecuzione il nuovo n. __________.

C. Con

ricorso del 6 maggio 2021, RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento e di

ammettere la sua opposizione al precetto esecutivo, della cui esistenza

pretende di aver avuto conoscenza solo il 27 aprile 2021 a ricezione dell’avviso

di pignoramento.

D. Con

osservazioni 14 maggio 2021 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto la reiezione

del ricorso, che ritiene inoltre ampiamente tardivo. L’UE giunge

sostanzialmente alle stesse conclusioni nelle sue osservazioni del 20 maggio

2021.

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale

– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci

giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF), emesso nella

fattispecie il 16 marzo 2021. L’escutente ritiene il ricorso, inoltrato il 6

maggio 2021, ampiamente tardivo. Da parte sua, l’UE reputa poco probabile l’affermazione

della ricorrente secondo cui essa avrebbe ricevuto comunicazione dell’avviso di

pignoramento solo il 27 aprile. Il problema è che l’onere della prova della

notifica incombe all’UE, che non è in grado di dimostrarla perché non ha

comunicato l’av­viso di pignoramento con raccomandata. In queste circostanze bisogna

attenersi alle dichiarazioni del debitore sul momento in cui è venuto a

conoscenza dell’atto ai fini dell’esame della tempestività del ricorso (cfr. DTF

129 I 10 consid. 2.2; sentenze della CEF 14.2018.8 del 16 aprile

2018 consid. 2.3 e 15.2020.54 del 21 luglio 2020 consid. 3.3.2).

Esso risulta così ricevibile.

2. La

ricorrente si duole che il precetto esecutivo è stato consegnato in posta al

marito, il quale non l’ha informata. Ammette che la notificazione degli atti

esecutivi può avvenire nella cerchia familiare, ma nel caso concreto afferma di

essere stata fatta al marito “già

disastrato dal profilo finanziario ed esecutivo” in

modo tale da non permetterle di far valere i suoi diritti. L’escutente ritiene

invece la notificazione regolare giusta l’art. 64 cpv.1 LEF e l’UE precisa che

l’eventuale mancata trasmissione del precetto esecutivo alla moglie non è di

rilievo secondo la giurisprudenza, perché l’escusso risponde della colpa dei

membri dell’economia domestica.

2.1 A

norma dell’art. 64 cpv.1 LEF, gli atti esecutivi si notificano al debitore

nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione.

Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta

della sua famiglia o a un suo impiegato. Dal testo della norma e dal suo scopo,

Considerandi

volto a garantire una trasmissione effettiva dell’atto esecutivo all’escusso in

tempi utili (Angst

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 64 LEF), si evince che la notificazione può essere fatta

a un membro adulto della sua economia domestica solo nell’abitazione del debitore

ove questi non vi si trovi – nello stesso modo che la notifica a un impiegato

dell’escusso può avvenire solo sul luogo di lavoro (DTF 72 III 80) o al suo domicilio se l’impiegato,

come nel caso di un collaboratore domestico, coabita con l’escusso (sentenza del Tribunale federale 5A_817/2020 del 28 gennaio 2021,

consid. 4.1.2). Una notifica fuori dal domicilio non è invece possibile, a meno che il membro sia in possesso di una

procura speciale, debitamente comunicata all’ufficio d’esecuzione, che lo

abilita a ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso (Jaques, De la notification des actes de

poursuite, BlSchK 2011, pag. 184 nota 38; contra: Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 64 LEF, la cui opinione, secondo cui la

notifica potrebbe anche aver luogo in altri luoghi come l’ufficio d’esecuzione

o la posta, mal si concilia con il carattere sussidiario di quel tipo di

notificazione, che esige da parte dell’agente notificatore la verifica dell’assenza

temporanea dell’escusso).

2.2

Nel

caso in esame la notificazione avversata è avvenuta al marito dell’escussa

presso lo sportello della posta di __________ e non al domicilio. Non risulta

quindi valida nel senso dell’art. 64 cpv. 1 LEF (sopra consid. 2.1). D’altronde,

secondo l’accertamento eseguito dall’UE su incarico della Camera la ricorrente

non ha conferito al marito una procura generale per ritirare la corrispondenza

indirizzata a lei, e men che meno una procura speciale per il ritiro degli atti

esecutivi. Di conseguenza, la consegna del precetto esecutivo al marito il 16

febbraio 2021 non costituisce una valida notifica nei confronti della

ricorrente. Dagli atti non si evince ch’essa ne abbia avuto conoscenza prima della ricezione dell’avviso di pignoramen­to,

a suo dire il 27 aprile 2021. L’opposizione da lei interposta quel­lo stesso

giorno (mediante lo scritto allegato al ricorso) va quindi considerata valida e

tempestiva. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’onere della prova della

notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità notificatrice,

sicché ove l’ufficio d’esecuzione non fornisca alcun elemento di prova al

riguardo, ci si deve fondare sulle allegazioni dell’escusso (cfr. sentenza

della CEF 15.2016.22 del 5 luglio 20216, consid. 1). Ne segue che il ricorso

merita accoglimento.

3.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1

Di

conseguenza, è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Locarno d’i­­scrivere nel

suo registro l’opposizione interposta dall’escussa al­l’esecuzione n. __________ il 27 aprile 2021.

1.2

L’avviso

di pignoramento emesso nella stessa esecuzione è annullato.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.