15.2021.55
Precetto esecutivo notificato al marito dell’escussa presso lo sportello dell’ufficio postale
30 agosto 2021Italiano7 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2020 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.55
Lugano
30 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 6 maggio 2021 di
RI 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno,
o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 16 marzo 2021 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino procede contro RI 1
per l’incasso di una quota (giusta l’art. 12 LT) dell’imposta cantonale per gli
anni dal 1999 al 2002 di fr. 12'212.05. L’atto esecutivo è stato
notificato il 15 febbraio 2021 nelle mani
del marito dell’escussa presso lo sportello della Posta di __________. Egli non
ha interposto opposizione.
B. A
domanda dell’escutente, il 16 marzo 2021 l’UE di Locarno, diventato competente
in seguito al trasloco dell’escussa a __________, ha emesso l’avviso di
pignoramento per il 3 maggio 2021, attribuendo all’esecuzione il nuovo n. __________.
C. Con
ricorso del 6 maggio 2021, RI 1 ha chiesto di annullare il pignoramento e di
ammettere la sua opposizione al precetto esecutivo, della cui esistenza
pretende di aver avuto conoscenza solo il 27 aprile 2021 a ricezione dell’avviso
di pignoramento.
D. Con
osservazioni 14 maggio 2021 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto la reiezione
del ricorso, che ritiene inoltre ampiamente tardivo. L’UE giunge
sostanzialmente alle stesse conclusioni nelle sue osservazioni del 20 maggio
2021.
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso dev’essere interposto all’autorità di vigilanza cantonale
– nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci
giorni dalla notifica dell’atto impugnato (art. 17 cpv. 2 LEF), emesso nella
fattispecie il 16 marzo 2021. L’escutente ritiene il ricorso, inoltrato il 6
maggio 2021, ampiamente tardivo. Da parte sua, l’UE reputa poco probabile l’affermazione
della ricorrente secondo cui essa avrebbe ricevuto comunicazione dell’avviso di
pignoramento solo il 27 aprile. Il problema è che l’onere della prova della
notifica incombe all’UE, che non è in grado di dimostrarla perché non ha
comunicato l’avviso di pignoramento con raccomandata. In queste circostanze bisogna
attenersi alle dichiarazioni del debitore sul momento in cui è venuto a
conoscenza dell’atto ai fini dell’esame della tempestività del ricorso (cfr. DTF
129 I 10 consid. 2.2; sentenze della CEF 14.2018.8 del 16 aprile
2018 consid. 2.3 e 15.2020.54 del 21 luglio 2020 consid. 3.3.2).
Esso risulta così ricevibile.
2. La
ricorrente si duole che il precetto esecutivo è stato consegnato in posta al
marito, il quale non l’ha informata. Ammette che la notificazione degli atti
esecutivi può avvenire nella cerchia familiare, ma nel caso concreto afferma di
essere stata fatta al marito “già
disastrato dal profilo finanziario ed esecutivo” in
modo tale da non permetterle di far valere i suoi diritti. L’escutente ritiene
invece la notificazione regolare giusta l’art. 64 cpv.1 LEF e l’UE precisa che
l’eventuale mancata trasmissione del precetto esecutivo alla moglie non è di
rilievo secondo la giurisprudenza, perché l’escusso risponde della colpa dei
membri dell’economia domestica.
2.1 A
norma dell’art. 64 cpv.1 LEF, gli atti esecutivi si notificano al debitore
nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione.
Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta
della sua famiglia o a un suo impiegato. Dal testo della norma e dal suo scopo,
Considerandi
volto a garantire una trasmissione effettiva dell’atto esecutivo all’escusso in
tempi utili (Angst
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 64 LEF), si evince che la notificazione può essere fatta
a un membro adulto della sua economia domestica solo nell’abitazione del debitore
ove questi non vi si trovi – nello stesso modo che la notifica a un impiegato
dell’escusso può avvenire solo sul luogo di lavoro (DTF 72 III 80) o al suo domicilio se l’impiegato,
come nel caso di un collaboratore domestico, coabita con l’escusso (sentenza del Tribunale federale 5A_817/2020 del 28 gennaio 2021,
consid. 4.1.2). Una notifica fuori dal domicilio non è invece possibile, a meno che il membro sia in possesso di una
procura speciale, debitamente comunicata all’ufficio d’esecuzione, che lo
abilita a ricevere atti esecutivi per conto dell’escusso (Jaques, De la notification des actes de
poursuite, BlSchK 2011, pag. 184 nota 38; contra: Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. I, 1999, n. 26 ad art. 64 LEF, la cui opinione, secondo cui la
notifica potrebbe anche aver luogo in altri luoghi come l’ufficio d’esecuzione
o la posta, mal si concilia con il carattere sussidiario di quel tipo di
notificazione, che esige da parte dell’agente notificatore la verifica dell’assenza
temporanea dell’escusso).
2.2
Nel
caso in esame la notificazione avversata è avvenuta al marito dell’escussa
presso lo sportello della posta di __________ e non al domicilio. Non risulta
quindi valida nel senso dell’art. 64 cpv. 1 LEF (sopra consid. 2.1). D’altronde,
secondo l’accertamento eseguito dall’UE su incarico della Camera la ricorrente
non ha conferito al marito una procura generale per ritirare la corrispondenza
indirizzata a lei, e men che meno una procura speciale per il ritiro degli atti
esecutivi. Di conseguenza, la consegna del precetto esecutivo al marito il 16
febbraio 2021 non costituisce una valida notifica nei confronti della
ricorrente. Dagli atti non si evince ch’essa ne abbia avuto conoscenza prima della ricezione dell’avviso di pignoramento,
a suo dire il 27 aprile 2021. L’opposizione da lei interposta quello stesso
giorno (mediante lo scritto allegato al ricorso) va quindi considerata valida e
tempestiva. Secondo la giurisprudenza, infatti, l’onere della prova della
notificazione di un atto ufficiale e della sua data incombe all’autorità notificatrice,
sicché ove l’ufficio d’esecuzione non fornisca alcun elemento di prova al
riguardo, ci si deve fondare sulle allegazioni dell’escusso (cfr. sentenza
della CEF 15.2016.22 del 5 luglio 20216, consid. 1). Ne segue che il ricorso
merita accoglimento.
3.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1
Di
conseguenza, è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Locarno d’iscrivere nel
suo registro l’opposizione interposta dall’escussa all’esecuzione n. __________ il 27 aprile 2021.
1.2
L’avviso
di pignoramento emesso nella stessa esecuzione è annullato.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.