Lexipedia

Decisione

15.2021.56

Minimo di esistenza. Premi dell’assicurazione malattia. Rischio infortunio. Computo di sussidi non percepiti. Riduzione del canone di locazione. Spese professionali. Trasferte del figlio in un liceo a

15 ottobre 2021Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i coniugi hanno pagato regolarmente fino ad agosto del 2021 un premio mensile

di fr. 873.15, corrispondente al totale dei premi mensili figuranti sulle

tre polizze agli atti.

3.2.3 La

polizza a favore della moglie contiene però anche delle assicurazioni

complementari (“secondo la LCA”) per fr. 32.80 mensili che non possono

essere prese in considerazione ai fini della determinazione del minimo

esistenziale della famiglia (DTF 134 III 325 consid. 3). Lo stesso vale anche

per le assicurazioni complementari a favore dei figli, di fr. 52.90 per PI

2 e di fr. 39.40 per __________. Complessivamente possono quindi essere

computati soltan­to fr. 748.05 (fr. 873.15 ./. 32.80 ./. 52.90 ./.

39.40). In questa misura il ricorso va accolto.

3.2.4 La

richiesta di non computare i premi per il rischio d’infortunio dei coniugi,

formulata solo con lo scritto del 29 settembre 2021 (sopra ad E), è tardiva

(art. 17 cpv. 2 LEF). La ricorrente avrebbe infatti avuto la possibilità di

consultare le polizze d’assicurazione duran­te il termine di ricorso di dieci

giorni (sopra consid. 3.1).

3.3 Il

debitore ha sì l’obbligo di ridurre le sue spese al minimo indispensabile e l’ufficio

d’esecuzione può rifiutare di computare interamente un esborso fatto per

coprire un bisogno indispensabile se l’escusso potrebbe ridurne il costo a una

misura inferiore, adegua­ta alle sue necessità e possibilità (per un’applicazione

del principio alle spese abitative, v. sotto consid. 4). Qualora il debitore

e/o i suoi congiunti non abbiano problemi di salute, si potrebbe esigere che

scelgano una franchigia (più) alta per ridurre il premio mensi­le. L’opportunità

di una simile scelta va però ponderata attentamente, siccome nel minimo

esistenziale dell’escusso vanno anche inserite eventuali spese mediche poste a

suo carico dall’assi­­curazione perché rientrano nella franchigia o nelle

aliquote percentuali (partecipazioni) giusta l’art. 64 LAMal (DTF 129 III 244

seg.; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1).

3.3.1 Quanto

invece chiede la ricorrente, ossia di tenere conto dei sussidi cui potrebbero

avere diritto l’escusso e i suoi famigliari anche se, come risulta dagli

estratti conto assunti d’ufficio dalla Camera, essi non ne percepiscono al

momento attuale, non è a ben vedere una riduzione delle spese indispensabili,

bensì l’acquisizione di un reddito atto a coprire tutto o parte dei premi dell’assicurazione

obbligatoria. Orbene, è materialmente impossibile pignorare attivi me­ramente ipotetici quali redditi non conseguiti (ad esempio indennità di

disoccupazione non percepite od occasioni di attività professionali remunerate

non realizzate) oppure nel frattempo spesi (sentenze

della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c,

consid. 5; 15.2011.3 del 10 ottobre 2011, RtiD 2012 I 990 n. 59c, consid. 4).

3.3.2 Tranne

che per gli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI o Laps,

il diritto ai sussidi RIPAM è subordinato alla presentazione di un’istanza scritta (art. 25 cpv. 1 della legge di ap­plicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie [LCAMal, RL 853.100]). L’UE non può sostituirsi all’assicurato escusso

(v. art. 8 del Regolamento [RLCAMal, RL 853.110]). Si tratta del resto di un

diritto, non di un obbligo, che non ha carattere automatico, contrariamente alle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,

sicché in linea di massi­ma l’avente diritto vi può rinunciare (art. 20 della

legge sull’armo­­nizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps,

RL 870.100] e 31 RLCAMal). Sono prestazioni statali vincolate (v. ad esempio

art. 41 cpv. 3 LCAMal), destinate al pagamento dei premi dell’assicurazione

malattia obbligatoria, e non direttamente al pagamento dei debiti dell’assicurato

verso altri creditori. Ne segue che l’ufficio d’esecuzione non può, neppure

indirettamente, obbligare l’escusso a far capo ai sussidi deducendone l’ipotetico

importo dai premi da lui effettivamente pagati da computare nel suo minimo esistenziale. La domanda formulata dalla

ricorrente in que­sto senso va pertanto respinta, per tacere del fatto

ch’essa non ha dimostrato che l’escusso abbia davvero diritto a sussidi e in

quale misura.

Ciò

posto, non si può non rendere attento PI 1 che è nell’interesse suo e della sua

famiglia interessarsi sulla possibilità di ottenere sussidi RIPAM onde ridurre,

indirettamente e più velocemente, il proprio indebitamento.

4. La

ricorrente chiede inoltre che il supplemento per il costo della locazione sia

stabilito in funzione della media dei canoni locativi del luogo di residenza. L’UE

osserva che la prossima scadenza del contratto di locazione è il 30 giugno

2022. Nella sua replica la ricorrente non parla più della questione.

4.1 Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso

locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’a­­bitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi

ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, n. 126, pag. 40). L’importo

del canone va messo in relazione con il reddito del­l’escusso (sentenza della

CEF 16 febbraio 1989 in re S. consid. 5/b). Il debitore non può essere

costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente

ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura

normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva

comodità (DTF 114 III 12-18 consid. 2 e 4). La decurtazione del quantum

può però essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119

III 73; Guidicelli/Piccirilli, op.

cit., n. 130 pag. 41), salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129

III 526 segg.) o salvo che l’escusso si sia procurato un alloggio trop­po

costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III

52 seg.; Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 117 ad art.

93 LEF).

4.2 Da

quanto appena esposto si evince che l’UE non può, come chiesto dalla

ricorrente, stabilire in ogni caso le spese di locazione da computare nel

minimo esistenziale in funzione della media dei canoni locativi del luogo di

residenza dell’escusso. Deve valutare se nelle circostanze del caso concreto si

possa esigere dall’escusso che si trasferisca in un’abitazione meno cara

adeguata alle sue necessità e possibilità, verificando in particolare la

disponibilità effettiva di appartamenti con tali caratteristiche nel luogo di

residen­za dell’escusso. Deve inoltre tenere conto del fatto che la riduzio­ne

della posta per l’alloggio non può, di regola, avvenire prima della scadenza

contrattuale, nella fattispecie il 30 giugno 2022, ovvero dopo la fine dell’anno

di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), che scadrà nel marzo del 2022.

4.3 La

richiesta generica della ricorrente, che non espone i motivi per cui la spesa

per alloggio computata dall’UE potrebbe e dovrebbe essere ridotta nel caso di

specie né l’interesse di una simile riduzione, risulta pertanto irricevibile.

5. La

RI 1 contesta altresì i supplementi riconosciuti al debitore per spese

professionali (costi dei pasti consumati fuori casa e delle trasferte), che

ritiene già comprese nelle spese aziendali della ditta individuale del

debitore, prese in considerazione per stabilire l’utile pignorabile. Formula

inoltre richiesta di visione del bilancio e conto economico per il 2019, 2020 e

i primi quattro mesi del 2021. Nelle sue osservazioni l’UE precisa che la spesa

per pasti fuori domicilio è legata alla professione dell’escusso, mentre sono

state riconosciute spese di trasferte unicamente per la moglie e il figlio PI 2.

In replica, la ricorrente ribadisce quanto scrit­to nel ricorso.

5.1 Per

quanto attiene alla richiesta di visione del bilancio e del conto economico,

vale quanto già esposto per le polizze di assicurazio­-ne (sopra consid. 3.1).

La richiesta è pertanto irricevibile in questa sede. Ad ogni modo i documenti

in questione non sono agli atti e non sono di rilievo nella fattispecie (v.

sotto consid. 5.2).

5.2 Nelle

osservazioni al ricorso, l’UE ha precisato che il reddito mensile dell’escusso

di fr. 5'400.– è stato calcolato in base alla media mensile delle

indennità perdita di guadagno “Corona” riconosciutegli per i mesi precedenti al

Considerandi

pignoramento (invero dal 17 maggio al 16 settembre 2020 secondo le decisioni

agli atti).

Ora,

tali indennità, se la perdita di guadagno è totale, ammontano all’80% del

reddito soggetto all’AVS conseguito prima dell’inizio del diritto, ma al

massimo a 196 franchi al giorno (www.bsv.admin.ch/

bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.

html#-2097826963 e art. 15 della Legge Covid-19, RS 818.102),

importo quest’ultimo interamente riconosciuto all’escusso nella fattispecie. Se

ne deve pertanto dedurre ch’egli ha smesso completamente la propria attività

lucrativa. Ad ogni modo egli non ha contestato l’accertamento dell’UE, neppure

in questa sede. Non ha pertanto il diritto di vedersi computare spese

professionali – in particolare costi dei pasti consumati fuori casa e delle

trasferte – che non ha. Su questo punto il ricorso va accolto.

5.3

In

sede di replica la ricorrente ha chiesto la tariffa di riferimento usata per

determinare le spese di trasferta della moglie. La domanda è però tardiva in

questa procedura, dal momento che la RI 1 non ha contestato il costo in

questione nel ricorso.

6.

La

ricorrente contesta infine pure le spese di trasferta del figlio PI 2 per

recarsi al liceo di __________, sostenendo ch’egli potrebbe seguire lo stesso

percorso di studi a __________. L’UE specifica di aver considerato solo le

spese di trasferta (per fr. 128.– mensili) e non la tassa d’iscrizione

annua alla scuola. In replica la ricorrente concede quale unico costo

computabile quello di un abbonamento Arcobaleno giovani 2 zone per raggiungere

la “sede scolastica __________”, di fr. 30.90. Chiede poi che l’escusso presenti

il costo d’i­­scri­zione del figlio alla scuola italiana e che “tale

importo venga detratto dalla base mensile”.

6.1

Giusta

il punto II.6. della Tabella dei minimi d’esistenza, le spese particolari per l’istruzione

dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.) sono da

considerare nel calcolo fino alla maggiore età. In linea di massima non entrano

in linea di conto i costi di una scuola privata se i figli dell’escusso hanno

la possibilità di frequentare la scuola

statale gratuita (Winkler

in: Kren-Kostkie­wicz/Vock,

Kommentar SchKG, 2017, n. 52 ad art. 93 LEF). La retta per una

scuola privata può essere riconosciuta unicamente nel caso in cui, per ragioni

imperative di carattere pedagogico, medico o altro, la scuola pubblica non può

fornire una formazione adeguata in base all’età e alle capacità del figlio (DTF 119

III 73 consid. 3/b; sentenze del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16

agosto 2019, consid. 4.6.2.1,7B.144/2006 del 27

settembre 2006 consid. 3.2.2 e della CEF 15.2020.3 del 10 marzo 2020 consid.

6.1

e 15.2009.120 del 3 dicembre 2009 consid. 4.4; Winkler, op. cit., loc. cit.).

6.2

Nel

caso di specie, né l’escusso né l’UE hanno indicato eventuali ragioni

imperative di carattere pedagogico, medico o altro per cui la scuola pubblica

ticinese non potrebbe fornire una formazione adeguata in base all’età e alle

capacità di

PI 2 (nato nel 2005). I costi supplementari di trasferta a __________ rispetto

a quelli da sostenere se egli frequentasse il liceo a __________ non possono

quindi essere inseriti nel minimo esistenziale dell’escusso. Al posto dei fr. 128.–

riconosciuti dall’UE va così computato il costo di un abbonamento

Arcobaleno giovani 2 zone di fr. 30.90

mensili ammesso dalla ricorrente.

6.3

La richiesta di presentazione del costo d’iscrizione

del figlio alla scuola italiana e della sua detrazione dalla base mensile,

formulata dalla ricorrente solo in sede di replica, è tardiva, e pertanto

inammissibile, oltre che di difficile comprensione.

7.

In

riforma della decisione impugnata il minimo esistenziale di PI 1 e della sua

famiglia va rettificato in fr. 6'560.15 e la sua quota (70.13%) in fr. 4'600.65

secondo il seguente calcolo

Minimo base

fr.

1'700.00

Supplemento figlio PI 2

fr.

600.00

Supplemento figlio __________

fr.

400.00

Affitto

fr.

2'000.00

Assicurazione malattia

fr.

748.05

Premi CM moglie e figli

Altri

fr.

300.00

Olio combustibile riscaldamento

Assicurazione malattia

fr.

464.25

Premio debitore

Pasti fuori domicilio

fr.

0.00

Pausa breve (debitore)

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Pausa breve (moglie)

Trasferte fino al luogo di

lavoro con il trasporto pubblico

fr.

0.00

Debitore

Trasferte del figlio PI 2

fr.

30.90

Frequenta liceo a __________

Totale

fr.

6'454.20

100%

Il

ricorso va di conseguenza parzialmente accolto nel senso che il minimo esistenziale di PI 1 e della sua famiglia

nel pignoramento a favore

del gruppo n. 14 va ridotto da fr. 6'942.25

a fr. 6'454.20, la propria quota del

medesimo (70.13%) a fr. 4'526.30, di modo che la quota pignorabile del suo reddito va aumentata da fr. 531.40

a fr. 873.65.

8.

Nella

sua replica spontanea, la RI 1 chiede che “l’Ufficio di

esecuzione sia reso attento [al] fatto che è al servizio del creditore e non

del debitore”. In realtà l’ufficio non è “al servizio”

delle parti ma della legge, alla quale, come rileva a ragione la ricorrente, esso

deve adeguarsi. Orbene, il funzionario che procede al pignoramento deve in

generale conciliare, per quanto possibile, gli interessi del creditore e quelli

del debitore (art. 95 cpv. 5 LEF; DTF 117 III 62 consid. 2). Non è pertanto “al

servizio” del creditore, o perlomeno non lo è più di quanto lo sia a favore del

debitore.

9.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto

e di conseguenza il minimo esistenziale di PI 1 e della sua famiglia nel

pignoramento a favore del gruppo n. 14 è ridotto da fr. 6'942.25

a fr. 6'454.20 e la propria quota del medesimo (del 70.13%)

a fr. 4'526.30, sicché la quota pignorabile del suo reddito aumenta da fr. 531.40

a fr. 873.65.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.