Lexipedia

Decisione

15.2021.56

Minimo di esistenza. Premi dell’assicurazione malattia. Rischio infortunio. Computo di sussidi non percepiti. Riduzione del canone di locazione. Spese professionali. Trasferte del figlio in un liceo all’estero

15 ottobre 2021Italiano19 min

RI 1 ha fatto uso di tale facoltà con scritto del 29 settembre 2021, mentre l’escusso

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.56

Lugano

15 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 29 aprile 2021 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 26 aprile 2021 a favore

del gruppo n. 14, di cui fa parte l’esecuzione n. __________ promossa dalla

ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________

emesso l’11 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la RI 1

procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 1'815.90 oltre a interessi

e spese.

B. Il 24 marzo 2021 l’UE ha determinato la quota

pignorabile dei redditi dell’escusso, in sua assenza, sulla base del seguente

computo:

Redditi

Debitore

fr.

5'400.00

70.13%

Coniuge

fr.

2'300.00

29.87%

Totale

fr.

7'700.00

100%

Minimo

d’esistenza

Minimo base

fr.

1'700.00

Supplemento figlio PI 2

fr.

600.00

Supplemento figlio __________

fr.

400.00

Affitto

fr.

2'000.00

Assicurazione malattia

fr.

866.20

Premi CM moglie e figli

Altri

fr.

300.00

Olio combustibile riscaldamento

Assicurazione malattia

fr.

452.05

Premio debitore

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Pausa breve (debitore)

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Pausa breve (moglie)

Trasferte fino al luogo di

lavoro con il trasporto pubblico

fr.

74.00

Debitore

Trasferte del figlio PI 2

fr.

128.00

Frequenta liceo a __________

Totale

fr.

6'942.25

100%

L’UE

ha quindi stabilito in fr. 4'868.59 la quota (del 70.13%) del minimo

esistenziale comune a carico dell’escusso e in fr. 531.40 la quota

pignorabile del suo reddito da montatore indipendente d’impianti di

riscaldamento. Lo stesso 24 marzo l’UE ha ingiunto all’escusso di versargli

tale quota a partire dal 1° dicembre 2021 (scadenza

del pignoramento a favore del gruppo precedente, n. 13).

Scaduto

il termine di partecipazione di trenta giorni, il 26 aprile 2021 l’UE ha

inviato alle parti il verbale di pignoramento.

C. Con

“reclamo” (recte: ricorso) del

29 aprile 2021, la RI 1 ha chiesto la revisione del pignoramento in merito ai

premi della cassa malattia, all’affitto, alle spese per pasti fuori casa e al

costo delle trasferte del figlio al liceo di __________.

D. Nel termine impartitogli PI 1 è rimasto silente,

men­tre nelle sue osservazioni del 21 maggio 2021 l’UE ha postulato la

reiezione del ricorso. Con una replica spontanea del 25 maggio, la ricorrente

ha confermato le proprie conclusioni.

E. Il

22 settembre 2021, il presidente della Camera ha tramesso alle parti gli

estratti conto del 6 settembre 2021 del __________ relativi ai pagamenti nel

2021 dei premi della cassa malattia di PI 1 da una parte e della moglie e di

entrambi i figli dall’altra, oltre alle polizze assicurative alla sola

ricorrente, impartendo loro un termine per formulare eventuali osservazioni.

La

RI 1 ha fatto uso di tale facoltà con scritto del 29 settembre 2021, mentre l’escusso

è rimasto un’altra volta silente.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emes­so il 26 aprile 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio

ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni

devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o

del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del

Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che

delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.

4).

3. La

ricorrente contesta anzitutto “il” premio dell’assicurazione malattia,

chiedendo di limitarlo alla “copertura base” e di permetterle di

visionare la polizza assicurativa. Ritiene inoltre necessario che l’escusso

chieda immediatamente il sussidio malattia “in quanto i creditori non devono

assumersi l’onere delle mancanze dei debitori”. Nelle proprie osservazioni

l’UE conferma di aver computato unicamente il premio dell’assicurazione

malattia obbligatoria (LAMal) per complessivi fr. 1'318.25 mensili per

tutta la famiglia, che secondo un’ulteriore

verifica della documentazione prodotta ammonterebbe in realtà a fr. 1'408.–.

In replica, la ricorrente ribadisce la sua richiesta volta a visionare la

polizza assicurativa e a obbligare l’escusso a inoltrare immediatamente una

domanda di sussidi. Nelle osservazioni del 29 settembre 2021 (sopra ad E), la RI

1 afferma che “la rinuncia volontaria ad un diritto costituzionale, questo

caso al sussidio, va considerata come se il diritto fosse in essere” e

ricorda che i premi per il rischio d’infortunio dei coniugi non possono essere

considerati, in quanto essi sono già assicurati al riguardo dalla società di

lui e dal datore di lavoro di lei e che solo i premi per la copertura di base

sono computabili.

3.1 Non

si evince dagli atti che la ricorrente abbia chiesto la visione delle polizze

di assicurazione malattia prima dell’inoltro del ricorso né che l’UE vi si sia

opposto. In mancanza di una decisione impugnabile, la richiesta della

ricorrente è inammissibile in questa procedura, intesa unicamente a ottenere la modifica o l’annullamento di un provvedimento di un

ufficio d’esecuzione o dei fallimenti oppure l’adozione di una determinata

misura ingiustamente negata (cfr. art.

17 LEF). Nulla le impediva, del resto, di presentarsi in ogni momento

all’Ufficio durante gli orari d’apertura per consultare l’in­­tero incarto,

comprese le polizze assicurative. La richiesta è comunque divenuta senza

oggetto visto che vi è stato dato seguito con l’ordinanza del 22 settembre 2021

(sopra ad E) nella misura in cui è stata interpretata quale domanda di

consultazione degli atti dell’incarto dell’UE.

3.2 Non

è chiaro come l’UE sia giunto ai supplementi di fr. 452.05 mensili per l’escusso

e di fr. 866.20 per la moglie e i figli riportati nel verbale di

pignoramento alla voce “assicurazione malattia” (sopra ad B). Sulla scorta

delle polizze d’assicurazione agli atti il premio mensile dell’assicurazione

obbligatoria delle cure secondo la LAMal, dedotte le tasse federali, è per l’escusso

di fr. 464.25, per la moglie di fr. 522.75 e per ambedue i figli di fr. 112.65

ciascuno, ovvero per i tre ultimi complessivamente fr. 748.05.

3.2.1 Non

è tuttavia necessario approfondire tale punto, perché quel che è determinante

per decidere se i costi in questione possano essere inclusi nel minimo

esistenziale dell’escusso non sono gli importi stabiliti nelle polizze, bensì

le somme effettivamente e regolarmente versate all’assicurazione, le uniche

computabili (ad esempio: sentenza della CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, consid.

3). Giustificativi di pagamento sono anche necessari per determinare se l’escusso

e i suoi famigliari percepiscono sussidi dello Stato (RIPAM), che riducono la

somma da conteggiare nel minimo esistenziale, giacché le polizze d’assicurazione

non contengono tale informazione (come esplicitamente menzionato sulle stesse

polizze).

3.2.2 L’incarto

trasmesso a questa Camera non conteneva i giustificativi di pagamento dei premi

dell’assicurazione malati, che per motivi di economia processuale sono stati

assunti d’ufficio e comunicati alle parti offrendo loro la possibilità di

formulare osservazioni. Ne risulta che PI 1 ha pagato regolarmente fino ad

agosto del 2021 un premio mensile di fr. 464.25 per sé stesso,

corrispondente al premio dell’assicurazione obbligatoria risultante dalla

polizza d’assicurazione agli atti (sopra consid. 3.2). Per la moglie e i figli,

i coniugi hanno pagato regolarmente fino ad agosto del 2021 un premio mensile

di fr. 873.15, corrispondente al totale dei premi mensili figuranti sulle

tre polizze agli atti.

3.2.3 La

polizza a favore della moglie contiene però anche delle assicurazioni

complementari (“secondo la LCA”) per fr. 32.80 mensili che non possono

essere prese in considerazione ai fini della determinazione del minimo

esistenziale della famiglia (DTF 134 III 325 consid. 3). Lo stesso vale anche

per le assicurazioni complementari a favore dei figli, di fr. 52.90 per PI

Considerandi

2.

e di fr. 39.40 per __________. Complessivamente possono quindi essere

computati soltan­to fr. 748.05 (fr. 873.15 ./. 32.80 ./. 52.90 ./.

39.40). In questa misura il ricorso va accolto.

3.2.4

La

richiesta di non computare i premi per il rischio d’infortunio dei coniugi,

formulata solo con lo scritto del 29 settembre 2021 (sopra ad E), è tardiva

(art. 17 cpv. 2 LEF). La ricorrente avrebbe infatti avuto la possibilità di

consultare le polizze d’assicurazione duran­te il termine di ricorso di dieci

giorni (sopra consid. 3.1).

3.3

Il

debitore ha sì l’obbligo di ridurre le sue spese al minimo indispensabile e l’ufficio

d’esecuzione può rifiutare di computare interamente un esborso fatto per

coprire un bisogno indispensabile se l’escusso potrebbe ridurne il costo a una

misura inferiore, adegua­ta alle sue necessità e possibilità (per un’applicazione

del principio alle spese abitative, v. sotto consid. 4). Qualora il debitore

e/o i suoi congiunti non abbiano problemi di salute, si potrebbe esigere che

scelgano una franchigia (più) alta per ridurre il premio mensi­le. L’opportunità

di una simile scelta va però ponderata attentamente, siccome nel minimo

esistenziale dell’escusso vanno anche inserite eventuali spese mediche poste a

suo carico dall’assi­­curazione perché rientrano nella franchigia o nelle

aliquote percentuali (partecipazioni) giusta l’art. 64 LAMal (DTF 129 III 244

seg.; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1).

3.3.1

Quanto

invece chiede la ricorrente, ossia di tenere conto dei sussidi cui potrebbero

avere diritto l’escusso e i suoi famigliari anche se, come risulta dagli

estratti conto assunti d’ufficio dalla Camera, essi non ne percepiscono al

momento attuale, non è a ben vedere una riduzione delle spese indispensabili,

bensì l’acquisizione di un reddito atto a coprire tutto o parte dei premi dell’assicurazione

obbligatoria. Orbene, è materialmente impossibile pignorare attivi me­ramente ipotetici quali redditi non conseguiti (ad esempio indennità di

disoccupazione non percepite od occasioni di attività professionali remunerate

non realizzate) oppure nel frattempo spesi (sentenze

della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c,

consid. 5; 15.2011.3 del 10 ottobre 2011, RtiD 2012 I 990 n. 59c, consid. 4).

3.3.2

Tranne

che per gli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI o Laps,

il diritto ai sussidi RIPAM è subordinato alla presentazione di un’istanza scritta (art. 25 cpv. 1 della legge di ap­plicazione della legge federale sull’assicurazione

malattie [LCAMal, RL 853.100]). L’UE non può sostituirsi all’assicurato escusso

(v. art. 8 del Regolamento [RLCAMal, RL 853.110]). Si tratta del resto di un

diritto, non di un obbligo, che non ha carattere automatico, contrariamente alle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,

sicché in linea di massi­ma l’avente diritto vi può rinunciare (art. 20 della

legge sull’armo­­nizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps,

RL 870.100] e 31 RLCAMal). Sono prestazioni statali vincolate (v. ad esempio

art. 41 cpv. 3 LCAMal), destinate al pagamento dei premi dell’assicurazione

malattia obbligatoria, e non direttamente al pagamento dei debiti dell’assicurato

verso altri creditori. Ne segue che l’ufficio d’esecuzione non può, neppure

indirettamente, obbligare l’escusso a far capo ai sussidi deducendone l’ipotetico

importo dai premi da lui effettivamente pagati da computare nel suo minimo esistenziale. La domanda formulata dalla

ricorrente in que­sto senso va pertanto respinta, per tacere del fatto

ch’essa non ha dimostrato che l’escusso abbia davvero diritto a sussidi e in

quale misura.

Ciò

posto, non si può non rendere attento PI 1 che è nell’interesse suo e della sua

famiglia interessarsi sulla possibilità di ottenere sussidi RIPAM onde ridurre,

indirettamente e più velocemente, il proprio indebitamento.

4.

La

ricorrente chiede inoltre che il supplemento per il costo della locazione sia

stabilito in funzione della media dei canoni locativi del luogo di residenza. L’UE

osserva che la prossima scadenza del contratto di locazione è il 30 giugno

2022.

Nella sua replica la ricorrente non parla più della questione.

4.1

Nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso

locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’a­­bitazione adeguata alle sue necessità e

possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi

ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, n. 126, pag. 40). L’importo

del canone va messo in relazione con il reddito del­l’escusso (sentenza della

CEF 16 febbraio 1989 in re S. consid. 5/b). Il debitore non può essere

costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente

ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura

normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva

comodità (DTF 114 III 12-18 consid. 2 e 4). La decurtazione del quantum

può però essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119

III 73; Guidicelli/Piccirilli, op.

cit., n. 130 pag. 41), salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129

III 526 segg.) o salvo che l’escusso si sia procurato un alloggio trop­po

costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III

52.

seg.; Ochsner in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 117 ad art.

93.

LEF).

4.2

Da

quanto appena esposto si evince che l’UE non può, come chiesto dalla

ricorrente, stabilire in ogni caso le spese di locazione da computare nel

minimo esistenziale in funzione della media dei canoni locativi del luogo di

residenza dell’escusso. Deve valutare se nelle circostanze del caso concreto si

possa esigere dall’escusso che si trasferisca in un’abitazione meno cara

adeguata alle sue necessità e possibilità, verificando in particolare la

disponibilità effettiva di appartamenti con tali caratteristiche nel luogo di

residen­za dell’escusso. Deve inoltre tenere conto del fatto che la riduzio­ne

della posta per l’alloggio non può, di regola, avvenire prima della scadenza

contrattuale, nella fattispecie il 30 giugno 2022, ovvero dopo la fine dell’anno

di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), che scadrà nel marzo del 2022.

4.3

La

richiesta generica della ricorrente, che non espone i motivi per cui la spesa

per alloggio computata dall’UE potrebbe e dovrebbe essere ridotta nel caso di

specie né l’interesse di una simile riduzione, risulta pertanto irricevibile.

5.

La

RI 1 contesta altresì i supplementi riconosciuti al debitore per spese

professionali (costi dei pasti consumati fuori casa e delle trasferte), che

ritiene già comprese nelle spese aziendali della ditta individuale del

debitore, prese in considerazione per stabilire l’utile pignorabile. Formula

inoltre richiesta di visione del bilancio e conto economico per il 2019, 2020 e

i primi quattro mesi del 2021. Nelle sue osservazioni l’UE precisa che la spesa

per pasti fuori domicilio è legata alla professione dell’escusso, mentre sono

state riconosciute spese di trasferte unicamente per la moglie e il figlio PI 2.

In replica, la ricorrente ribadisce quanto scrit­to nel ricorso.

5.1

Per

quanto attiene alla richiesta di visione del bilancio e del conto economico,

vale quanto già esposto per le polizze di assicurazio­-ne (sopra consid. 3.1).

La richiesta è pertanto irricevibile in questa sede. Ad ogni modo i documenti

in questione non sono agli atti e non sono di rilievo nella fattispecie (v.

sotto consid. 5.2).

5.2

Nelle

osservazioni al ricorso, l’UE ha precisato che il reddito mensile dell’escusso

di fr. 5'400.– è stato calcolato in base alla media mensile delle

indennità perdita di guadagno “Corona” riconosciutegli per i mesi precedenti al

pignoramento (invero dal 17 maggio al 16 settembre 2020 secondo le decisioni

agli atti).

Ora,

tali indennità, se la perdita di guadagno è totale, ammontano all’80% del

reddito soggetto all’AVS conseguito prima dell’inizio del diritto, ma al

massimo a 196 franchi al giorno (www.bsv.admin.ch/

bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.

html#-2097826963 e art. 15 della Legge Covid-19, RS 818.102),

importo quest’ultimo interamente riconosciuto all’escusso nella fattispecie. Se

ne deve pertanto dedurre ch’egli ha smesso completamente la propria attività

lucrativa. Ad ogni modo egli non ha contestato l’accertamento dell’UE, neppure

in questa sede. Non ha pertanto il diritto di vedersi computare spese

professionali – in particolare costi dei pasti consumati fuori casa e delle

trasferte – che non ha. Su questo punto il ricorso va accolto.

5.3

In

sede di replica la ricorrente ha chiesto la tariffa di riferimento usata per

determinare le spese di trasferta della moglie. La domanda è però tardiva in

questa procedura, dal momento che la RI 1 non ha contestato il costo in

questione nel ricorso.

6.

La

ricorrente contesta infine pure le spese di trasferta del figlio PI 2 per

recarsi al liceo di __________, sostenendo ch’egli potrebbe seguire lo stesso

percorso di studi a __________. L’UE specifica di aver considerato solo le

spese di trasferta (per fr. 128.– mensili) e non la tassa d’iscrizione

annua alla scuola. In replica la ricorrente concede quale unico costo

computabile quello di un abbonamento Arcobaleno giovani 2 zone per raggiungere

la “sede scolastica __________”, di fr. 30.90. Chiede poi che l’escusso presenti

il costo d’i­­scri­zione del figlio alla scuola italiana e che “tale

importo venga detratto dalla base mensile”.

6.1

Giusta

il punto II.6. della Tabella dei minimi d’esistenza, le spese particolari per l’istruzione

dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.) sono da

considerare nel calcolo fino alla maggiore età. In linea di massima non entrano

in linea di conto i costi di una scuola privata se i figli dell’escusso hanno

la possibilità di frequentare la scuola

statale gratuita (Winkler

in: Kren-Kostkie­wicz/Vock,

Kommentar SchKG, 2017, n. 52 ad art. 93 LEF). La retta per una

scuola privata può essere riconosciuta unicamente nel caso in cui, per ragioni

imperative di carattere pedagogico, medico o altro, la scuola pubblica non può

fornire una formazione adeguata in base all’età e alle capacità del figlio (DTF 119

III 73 consid. 3/b; sentenze del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16

agosto 2019, consid. 4.6.2.1, 7B.144/2006 del 27

settembre 2006 consid. 3.2.2 e della CEF 15.2020.3 del 10 marzo 2020 consid.

6.1

e 15.2009.120 del 3 dicembre 2009 consid. 4.4; Winkler, op. cit., loc. cit.).

6.2

Nel

caso di specie, né l’escusso né l’UE hanno indicato eventuali ragioni

imperative di carattere pedagogico, medico o altro per cui la scuola pubblica

ticinese non potrebbe fornire una formazione adeguata in base all’età e alle

capacità di

PI 2 (nato nel 2005). I costi supplementari di trasferta a __________ rispetto

a quelli da sostenere se egli frequentasse il liceo a __________ non possono

quindi essere inseriti nel minimo esistenziale dell’escusso. Al posto dei fr. 128.–

riconosciuti dall’UE va così computato il costo di un abbonamento

Arcobaleno giovani 2 zone di fr. 30.90

mensili ammesso dalla ricorrente.

6.3

La richiesta di presentazione del costo d’iscrizione

del figlio alla scuola italiana e della sua detrazione dalla base mensile,

formulata dalla ricorrente solo in sede di replica, è tardiva, e pertanto

inammissibile, oltre che di difficile comprensione.

7.

In

riforma della decisione impugnata il minimo esistenziale di PI 1 e della sua

famiglia va rettificato in fr. 6'560.15 e la sua quota (70.13%) in fr. 4'600.65

secondo il seguente calcolo

Minimo base

fr.

1'700.00

Supplemento figlio PI 2

fr.

600.00

Supplemento figlio __________

fr.

400.00

Affitto

fr.

2'000.00

Assicurazione malattia

fr.

748.05

Premi CM moglie e figli

Altri

fr.

300.00

Olio combustibile riscaldamento

Assicurazione malattia

fr.

464.25

Premio debitore

Pasti fuori domicilio

fr.

0.00

Pausa breve (debitore)

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Pausa breve (moglie)

Trasferte fino al luogo di

lavoro con il trasporto pubblico

fr.

0.00

Debitore

Trasferte del figlio PI 2

fr.

30.90

Frequenta liceo a __________

Totale

fr.

6'454.20

100%

Il

ricorso va di conseguenza parzialmente accolto nel senso che il minimo esistenziale di PI 1 e della sua famiglia

nel pignoramento a favore

del gruppo n. 14 va ridotto da fr. 6'942.25

a fr. 6'454.20, la propria quota del

medesimo (70.13%) a fr. 4'526.30, di modo che la quota pignorabile del suo reddito va aumentata da fr. 531.40

a fr. 873.65.

8.

Nella

sua replica spontanea, la RI 1 chiede che “l’Ufficio di

esecuzione sia reso attento [al] fatto che è al servizio del creditore e non

del debitore”. In realtà l’ufficio non è “al servizio”

delle parti ma della legge, alla quale, come rileva a ragione la ricorrente, esso

deve adeguarsi. Orbene, il funzionario che procede al pignoramento deve in

generale conciliare, per quanto possibile, gli interessi del creditore e quelli

del debitore (art. 95 cpv. 5 LEF; DTF 117 III 62 consid. 2). Non è pertanto “al

servizio” del creditore, o perlomeno non lo è più di quanto lo sia a favore del

debitore.

9.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto

e di conseguenza il minimo esistenziale di PI 1 e della sua famiglia nel

pignoramento a favore del gruppo n. 14 è ridotto da fr. 6'942.25

a fr. 6'454.20 e la propria quota del medesimo (del 70.13%)

a fr. 4'526.30, sicché la quota pignorabile del suo reddito aumenta da fr. 531.40

a fr. 873.65.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.