15.2021.56
Minimo di esistenza. Premi dell’assicurazione malattia. Rischio infortunio. Computo di sussidi non percepiti. Riduzione del canone di locazione. Spese professionali. Trasferte del figlio in un liceo all’estero
15 ottobre 2021Italiano19 min
RI 1 ha fatto uso di tale facoltà con scritto del 29 settembre 2021, mentre l’escusso
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.56
Lugano
15 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 29 aprile 2021 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 26 aprile 2021 a favore
del gruppo n. 14, di cui fa parte l’esecuzione n. __________ promossa dalla
ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso l’11 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la RI 1
procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 1'815.90 oltre a interessi
e spese.
B. Il 24 marzo 2021 l’UE ha determinato la quota
pignorabile dei redditi dell’escusso, in sua assenza, sulla base del seguente
computo:
Redditi
Debitore
fr.
5'400.00
70.13%
Coniuge
fr.
2'300.00
29.87%
Totale
fr.
7'700.00
100%
Minimo
d’esistenza
Minimo base
fr.
1'700.00
Supplemento figlio PI 2
fr.
600.00
Supplemento figlio __________
fr.
400.00
Affitto
fr.
2'000.00
Assicurazione malattia
fr.
866.20
Premi CM moglie e figli
Altri
fr.
300.00
Olio combustibile riscaldamento
Assicurazione malattia
fr.
452.05
Premio debitore
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Pausa breve (debitore)
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Pausa breve (moglie)
Trasferte fino al luogo di
lavoro con il trasporto pubblico
fr.
74.00
Debitore
Trasferte del figlio PI 2
fr.
128.00
Frequenta liceo a __________
Totale
fr.
6'942.25
100%
L’UE
ha quindi stabilito in fr. 4'868.59 la quota (del 70.13%) del minimo
esistenziale comune a carico dell’escusso e in fr. 531.40 la quota
pignorabile del suo reddito da montatore indipendente d’impianti di
riscaldamento. Lo stesso 24 marzo l’UE ha ingiunto all’escusso di versargli
tale quota a partire dal 1° dicembre 2021 (scadenza
del pignoramento a favore del gruppo precedente, n. 13).
Scaduto
il termine di partecipazione di trenta giorni, il 26 aprile 2021 l’UE ha
inviato alle parti il verbale di pignoramento.
C. Con
“reclamo” (recte: ricorso) del
29 aprile 2021, la RI 1 ha chiesto la revisione del pignoramento in merito ai
premi della cassa malattia, all’affitto, alle spese per pasti fuori casa e al
costo delle trasferte del figlio al liceo di __________.
D. Nel termine impartitogli PI 1 è rimasto silente,
mentre nelle sue osservazioni del 21 maggio 2021 l’UE ha postulato la
reiezione del ricorso. Con una replica spontanea del 25 maggio, la ricorrente
ha confermato le proprie conclusioni.
E. Il
22 settembre 2021, il presidente della Camera ha tramesso alle parti gli
estratti conto del 6 settembre 2021 del __________ relativi ai pagamenti nel
2021 dei premi della cassa malattia di PI 1 da una parte e della moglie e di
entrambi i figli dall’altra, oltre alle polizze assicurative alla sola
ricorrente, impartendo loro un termine per formulare eventuali osservazioni.
La
RI 1 ha fatto uso di tale facoltà con scritto del 29 settembre 2021, mentre l’escusso
è rimasto un’altra volta silente.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 26 aprile 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio
ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Redditi e fabbisogni
devono essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o
del sequestro (DTF 112 III 19 consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del
Tribunale federale 5A_16/2011 del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che
delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid.
4).
3. La
ricorrente contesta anzitutto “il” premio dell’assicurazione malattia,
chiedendo di limitarlo alla “copertura base” e di permetterle di
visionare la polizza assicurativa. Ritiene inoltre necessario che l’escusso
chieda immediatamente il sussidio malattia “in quanto i creditori non devono
assumersi l’onere delle mancanze dei debitori”. Nelle proprie osservazioni
l’UE conferma di aver computato unicamente il premio dell’assicurazione
malattia obbligatoria (LAMal) per complessivi fr. 1'318.25 mensili per
tutta la famiglia, che secondo un’ulteriore
verifica della documentazione prodotta ammonterebbe in realtà a fr. 1'408.–.
In replica, la ricorrente ribadisce la sua richiesta volta a visionare la
polizza assicurativa e a obbligare l’escusso a inoltrare immediatamente una
domanda di sussidi. Nelle osservazioni del 29 settembre 2021 (sopra ad E), la RI
1 afferma che “la rinuncia volontaria ad un diritto costituzionale, questo
caso al sussidio, va considerata come se il diritto fosse in essere” e
ricorda che i premi per il rischio d’infortunio dei coniugi non possono essere
considerati, in quanto essi sono già assicurati al riguardo dalla società di
lui e dal datore di lavoro di lei e che solo i premi per la copertura di base
sono computabili.
3.1 Non
si evince dagli atti che la ricorrente abbia chiesto la visione delle polizze
di assicurazione malattia prima dell’inoltro del ricorso né che l’UE vi si sia
opposto. In mancanza di una decisione impugnabile, la richiesta della
ricorrente è inammissibile in questa procedura, intesa unicamente a ottenere la modifica o l’annullamento di un provvedimento di un
ufficio d’esecuzione o dei fallimenti oppure l’adozione di una determinata
misura ingiustamente negata (cfr. art.
17 LEF). Nulla le impediva, del resto, di presentarsi in ogni momento
all’Ufficio durante gli orari d’apertura per consultare l’intero incarto,
comprese le polizze assicurative. La richiesta è comunque divenuta senza
oggetto visto che vi è stato dato seguito con l’ordinanza del 22 settembre 2021
(sopra ad E) nella misura in cui è stata interpretata quale domanda di
consultazione degli atti dell’incarto dell’UE.
3.2 Non
è chiaro come l’UE sia giunto ai supplementi di fr. 452.05 mensili per l’escusso
e di fr. 866.20 per la moglie e i figli riportati nel verbale di
pignoramento alla voce “assicurazione malattia” (sopra ad B). Sulla scorta
delle polizze d’assicurazione agli atti il premio mensile dell’assicurazione
obbligatoria delle cure secondo la LAMal, dedotte le tasse federali, è per l’escusso
di fr. 464.25, per la moglie di fr. 522.75 e per ambedue i figli di fr. 112.65
ciascuno, ovvero per i tre ultimi complessivamente fr. 748.05.
3.2.1 Non
è tuttavia necessario approfondire tale punto, perché quel che è determinante
per decidere se i costi in questione possano essere inclusi nel minimo
esistenziale dell’escusso non sono gli importi stabiliti nelle polizze, bensì
le somme effettivamente e regolarmente versate all’assicurazione, le uniche
computabili (ad esempio: sentenza della CEF 15.2009.115 del 19 gennaio 2010, consid.
3). Giustificativi di pagamento sono anche necessari per determinare se l’escusso
e i suoi famigliari percepiscono sussidi dello Stato (RIPAM), che riducono la
somma da conteggiare nel minimo esistenziale, giacché le polizze d’assicurazione
non contengono tale informazione (come esplicitamente menzionato sulle stesse
polizze).
3.2.2 L’incarto
trasmesso a questa Camera non conteneva i giustificativi di pagamento dei premi
dell’assicurazione malati, che per motivi di economia processuale sono stati
assunti d’ufficio e comunicati alle parti offrendo loro la possibilità di
formulare osservazioni. Ne risulta che PI 1 ha pagato regolarmente fino ad
agosto del 2021 un premio mensile di fr. 464.25 per sé stesso,
corrispondente al premio dell’assicurazione obbligatoria risultante dalla
polizza d’assicurazione agli atti (sopra consid. 3.2). Per la moglie e i figli,
i coniugi hanno pagato regolarmente fino ad agosto del 2021 un premio mensile
di fr. 873.15, corrispondente al totale dei premi mensili figuranti sulle
tre polizze agli atti.
3.2.3 La
polizza a favore della moglie contiene però anche delle assicurazioni
complementari (“secondo la LCA”) per fr. 32.80 mensili che non possono
essere prese in considerazione ai fini della determinazione del minimo
esistenziale della famiglia (DTF 134 III 325 consid. 3). Lo stesso vale anche
per le assicurazioni complementari a favore dei figli, di fr. 52.90 per PI
Considerandi
2.
e di fr. 39.40 per __________. Complessivamente possono quindi essere
computati soltanto fr. 748.05 (fr. 873.15 ./. 32.80 ./. 52.90 ./.
39.40). In questa misura il ricorso va accolto.
3.2.4
La
richiesta di non computare i premi per il rischio d’infortunio dei coniugi,
formulata solo con lo scritto del 29 settembre 2021 (sopra ad E), è tardiva
(art. 17 cpv. 2 LEF). La ricorrente avrebbe infatti avuto la possibilità di
consultare le polizze d’assicurazione durante il termine di ricorso di dieci
giorni (sopra consid. 3.1).
3.3
Il
debitore ha sì l’obbligo di ridurre le sue spese al minimo indispensabile e l’ufficio
d’esecuzione può rifiutare di computare interamente un esborso fatto per
coprire un bisogno indispensabile se l’escusso potrebbe ridurne il costo a una
misura inferiore, adeguata alle sue necessità e possibilità (per un’applicazione
del principio alle spese abitative, v. sotto consid. 4). Qualora il debitore
e/o i suoi congiunti non abbiano problemi di salute, si potrebbe esigere che
scelgano una franchigia (più) alta per ridurre il premio mensile. L’opportunità
di una simile scelta va però ponderata attentamente, siccome nel minimo
esistenziale dell’escusso vanno anche inserite eventuali spese mediche poste a
suo carico dall’assicurazione perché rientrano nella franchigia o nelle
aliquote percentuali (partecipazioni) giusta l’art. 64 LAMal (DTF 129 III 244
seg.; sentenza della CEF 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1).
3.3.1
Quanto
invece chiede la ricorrente, ossia di tenere conto dei sussidi cui potrebbero
avere diritto l’escusso e i suoi famigliari anche se, come risulta dagli
estratti conto assunti d’ufficio dalla Camera, essi non ne percepiscono al
momento attuale, non è a ben vedere una riduzione delle spese indispensabili,
bensì l’acquisizione di un reddito atto a coprire tutto o parte dei premi dell’assicurazione
obbligatoria. Orbene, è materialmente impossibile pignorare attivi meramente ipotetici quali redditi non conseguiti (ad esempio indennità di
disoccupazione non percepite od occasioni di attività professionali remunerate
non realizzate) oppure nel frattempo spesi (sentenze
della CEF 15.2016.101 dell’11 gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c,
consid. 5; 15.2011.3 del 10 ottobre 2011, RtiD 2012 I 990 n. 59c, consid. 4).
3.3.2
Tranne
che per gli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI o Laps,
il diritto ai sussidi RIPAM è subordinato alla presentazione di un’istanza scritta (art. 25 cpv. 1 della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione
malattie [LCAMal, RL 853.100]). L’UE non può sostituirsi all’assicurato escusso
(v. art. 8 del Regolamento [RLCAMal, RL 853.110]). Si tratta del resto di un
diritto, non di un obbligo, che non ha carattere automatico, contrariamente alle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
sicché in linea di massima l’avente diritto vi può rinunciare (art. 20 della
legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps,
RL 870.100] e 31 RLCAMal). Sono prestazioni statali vincolate (v. ad esempio
art. 41 cpv. 3 LCAMal), destinate al pagamento dei premi dell’assicurazione
malattia obbligatoria, e non direttamente al pagamento dei debiti dell’assicurato
verso altri creditori. Ne segue che l’ufficio d’esecuzione non può, neppure
indirettamente, obbligare l’escusso a far capo ai sussidi deducendone l’ipotetico
importo dai premi da lui effettivamente pagati da computare nel suo minimo esistenziale. La domanda formulata dalla
ricorrente in questo senso va pertanto respinta, per tacere del fatto
ch’essa non ha dimostrato che l’escusso abbia davvero diritto a sussidi e in
quale misura.
Ciò
posto, non si può non rendere attento PI 1 che è nell’interesse suo e della sua
famiglia interessarsi sulla possibilità di ottenere sussidi RIPAM onde ridurre,
indirettamente e più velocemente, il proprio indebitamento.
4.
La
ricorrente chiede inoltre che il supplemento per il costo della locazione sia
stabilito in funzione della media dei canoni locativi del luogo di residenza. L’UE
osserva che la prossima scadenza del contratto di locazione è il 30 giugno
2022.
Nella sua replica la ricorrente non parla più della questione.
4.1
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso
locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi
ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, n. 126, pag. 40). L’importo
del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (sentenza della
CEF 16 febbraio 1989 in re S. consid. 5/b). Il debitore non può essere
costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente
ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura
normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva
comodità (DTF 114 III 12-18 consid. 2 e 4). La decurtazione del quantum
può però essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119
III 73; Guidicelli/Piccirilli, op.
cit., n. 130 pag. 41), salvo che siano eccessivamente lunghi (cfr. DTF 129
III 526 segg.) o salvo che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo
costoso mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III
52.
seg.; Ochsner in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 117 ad art.
93.
LEF).
4.2
Da
quanto appena esposto si evince che l’UE non può, come chiesto dalla
ricorrente, stabilire in ogni caso le spese di locazione da computare nel
minimo esistenziale in funzione della media dei canoni locativi del luogo di
residenza dell’escusso. Deve valutare se nelle circostanze del caso concreto si
possa esigere dall’escusso che si trasferisca in un’abitazione meno cara
adeguata alle sue necessità e possibilità, verificando in particolare la
disponibilità effettiva di appartamenti con tali caratteristiche nel luogo di
residenza dell’escusso. Deve inoltre tenere conto del fatto che la riduzione
della posta per l’alloggio non può, di regola, avvenire prima della scadenza
contrattuale, nella fattispecie il 30 giugno 2022, ovvero dopo la fine dell’anno
di pignoramento (art. 93 cpv. 2 LEF), che scadrà nel marzo del 2022.
4.3
La
richiesta generica della ricorrente, che non espone i motivi per cui la spesa
per alloggio computata dall’UE potrebbe e dovrebbe essere ridotta nel caso di
specie né l’interesse di una simile riduzione, risulta pertanto irricevibile.
5.
La
RI 1 contesta altresì i supplementi riconosciuti al debitore per spese
professionali (costi dei pasti consumati fuori casa e delle trasferte), che
ritiene già comprese nelle spese aziendali della ditta individuale del
debitore, prese in considerazione per stabilire l’utile pignorabile. Formula
inoltre richiesta di visione del bilancio e conto economico per il 2019, 2020 e
i primi quattro mesi del 2021. Nelle sue osservazioni l’UE precisa che la spesa
per pasti fuori domicilio è legata alla professione dell’escusso, mentre sono
state riconosciute spese di trasferte unicamente per la moglie e il figlio PI 2.
In replica, la ricorrente ribadisce quanto scritto nel ricorso.
5.1
Per
quanto attiene alla richiesta di visione del bilancio e del conto economico,
vale quanto già esposto per le polizze di assicurazio-ne (sopra consid. 3.1).
La richiesta è pertanto irricevibile in questa sede. Ad ogni modo i documenti
in questione non sono agli atti e non sono di rilievo nella fattispecie (v.
sotto consid. 5.2).
5.2
Nelle
osservazioni al ricorso, l’UE ha precisato che il reddito mensile dell’escusso
di fr. 5'400.– è stato calcolato in base alla media mensile delle
indennità perdita di guadagno “Corona” riconosciutegli per i mesi precedenti al
pignoramento (invero dal 17 maggio al 16 settembre 2020 secondo le decisioni
agli atti).
Ora,
tali indennità, se la perdita di guadagno è totale, ammontano all’80% del
reddito soggetto all’AVS conseguito prima dell’inizio del diritto, ma al
massimo a 196 franchi al giorno (www.bsv.admin.ch/
bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-corona.
html#-2097826963 e art. 15 della Legge Covid-19, RS 818.102),
importo quest’ultimo interamente riconosciuto all’escusso nella fattispecie. Se
ne deve pertanto dedurre ch’egli ha smesso completamente la propria attività
lucrativa. Ad ogni modo egli non ha contestato l’accertamento dell’UE, neppure
in questa sede. Non ha pertanto il diritto di vedersi computare spese
professionali – in particolare costi dei pasti consumati fuori casa e delle
trasferte – che non ha. Su questo punto il ricorso va accolto.
5.3
In
sede di replica la ricorrente ha chiesto la tariffa di riferimento usata per
determinare le spese di trasferta della moglie. La domanda è però tardiva in
questa procedura, dal momento che la RI 1 non ha contestato il costo in
questione nel ricorso.
6.
La
ricorrente contesta infine pure le spese di trasferta del figlio PI 2 per
recarsi al liceo di __________, sostenendo ch’egli potrebbe seguire lo stesso
percorso di studi a __________. L’UE specifica di aver considerato solo le
spese di trasferta (per fr. 128.– mensili) e non la tassa d’iscrizione
annua alla scuola. In replica la ricorrente concede quale unico costo
computabile quello di un abbonamento Arcobaleno giovani 2 zone per raggiungere
la “sede scolastica __________”, di fr. 30.90. Chiede poi che l’escusso presenti
il costo d’iscrizione del figlio alla scuola italiana e che “tale
importo venga detratto dalla base mensile”.
6.1
Giusta
il punto II.6. della Tabella dei minimi d’esistenza, le spese particolari per l’istruzione
dei figli (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico ecc.) sono da
considerare nel calcolo fino alla maggiore età. In linea di massima non entrano
in linea di conto i costi di una scuola privata se i figli dell’escusso hanno
la possibilità di frequentare la scuola
statale gratuita (Winkler
in: Kren-Kostkiewicz/Vock,
Kommentar SchKG, 2017, n. 52 ad art. 93 LEF). La retta per una
scuola privata può essere riconosciuta unicamente nel caso in cui, per ragioni
imperative di carattere pedagogico, medico o altro, la scuola pubblica non può
fornire una formazione adeguata in base all’età e alle capacità del figlio (DTF 119
III 73 consid. 3/b; sentenze del Tribunale federale 5A_43/2019 del 16
agosto 2019, consid. 4.6.2.1, 7B.144/2006 del 27
settembre 2006 consid. 3.2.2 e della CEF 15.2020.3 del 10 marzo 2020 consid.
6.1
e 15.2009.120 del 3 dicembre 2009 consid. 4.4; Winkler, op. cit., loc. cit.).
6.2
Nel
caso di specie, né l’escusso né l’UE hanno indicato eventuali ragioni
imperative di carattere pedagogico, medico o altro per cui la scuola pubblica
ticinese non potrebbe fornire una formazione adeguata in base all’età e alle
capacità di
PI 2 (nato nel 2005). I costi supplementari di trasferta a __________ rispetto
a quelli da sostenere se egli frequentasse il liceo a __________ non possono
quindi essere inseriti nel minimo esistenziale dell’escusso. Al posto dei fr. 128.–
riconosciuti dall’UE va così computato il costo di un abbonamento
Arcobaleno giovani 2 zone di fr. 30.90
mensili ammesso dalla ricorrente.
6.3
La richiesta di presentazione del costo d’iscrizione
del figlio alla scuola italiana e della sua detrazione dalla base mensile,
formulata dalla ricorrente solo in sede di replica, è tardiva, e pertanto
inammissibile, oltre che di difficile comprensione.
7.
In
riforma della decisione impugnata il minimo esistenziale di PI 1 e della sua
famiglia va rettificato in fr. 6'560.15 e la sua quota (70.13%) in fr. 4'600.65
secondo il seguente calcolo
Minimo base
fr.
1'700.00
Supplemento figlio PI 2
fr.
600.00
Supplemento figlio __________
fr.
400.00
Affitto
fr.
2'000.00
Assicurazione malattia
fr.
748.05
Premi CM moglie e figli
Altri
fr.
300.00
Olio combustibile riscaldamento
Assicurazione malattia
fr.
464.25
Premio debitore
Pasti fuori domicilio
fr.
0.00
Pausa breve (debitore)
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Pausa breve (moglie)
Trasferte fino al luogo di
lavoro con il trasporto pubblico
fr.
0.00
Debitore
Trasferte del figlio PI 2
fr.
30.90
Frequenta liceo a __________
Totale
fr.
6'454.20
100%
Il
ricorso va di conseguenza parzialmente accolto nel senso che il minimo esistenziale di PI 1 e della sua famiglia
nel pignoramento a favore
del gruppo n. 14 va ridotto da fr. 6'942.25
a fr. 6'454.20, la propria quota del
medesimo (70.13%) a fr. 4'526.30, di modo che la quota pignorabile del suo reddito va aumentata da fr. 531.40
a fr. 873.65.
8.
Nella
sua replica spontanea, la RI 1 chiede che “l’Ufficio di
esecuzione sia reso attento [al] fatto che è al servizio del creditore e non
del debitore”. In realtà l’ufficio non è “al servizio”
delle parti ma della legge, alla quale, come rileva a ragione la ricorrente, esso
deve adeguarsi. Orbene, il funzionario che procede al pignoramento deve in
generale conciliare, per quanto possibile, gli interessi del creditore e quelli
del debitore (art. 95 cpv. 5 LEF; DTF 117 III 62 consid. 2). Non è pertanto “al
servizio” del creditore, o perlomeno non lo è più di quanto lo sia a favore del
debitore.
9.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto
e di conseguenza il minimo esistenziale di PI 1 e della sua famiglia nel
pignoramento a favore del gruppo n. 14 è ridotto da fr. 6'942.25
a fr. 6'454.20 e la propria quota del medesimo (del 70.13%)
a fr. 4'526.30, sicché la quota pignorabile del suo reddito aumenta da fr. 531.40
a fr. 873.65.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.