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Decisione

15.2021.59

Minimo di esistenza. Inizio del pignoramento di reddito. Indennità IPG “Corona”. Prestiti di parenti e amici. Accertamenti. Spese per pasti fuori domicilio e trasferte con mezzo di trasporto privato

29 settembre 2021Italiano10 min

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 novembre 2020 dall’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.59

Lugano

29 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) sul “reclamo” (recte: ricorso) 18

maggio 2021 della

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 10 maggio 2021 a favore

del gruppo n. 3, composto oltre a due altre dell’ese­cuzione n. __________

promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 novembre 2020 dall’Ufficio

d’esecuzione (UE) di Lugano, la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 1'114.60

oltre ad accessori.

B. Il 31 marzo 2021 l’UE ha eseguito a favore del

gruppo n. 3, di cui fa parte la RI 1, il pignoramento dei redditi dell’escusso

proveniente dalla sua attività indipendente quale consulente marketing sulla

base del seguente conteggio:

Redditi

Debitore

fr.

3'000.00

Minimo

d’esistenza

Base mensile

fr.

1'200.00

Affitto

fr.

1'050.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Pausa breve

Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto

privato

fr.

39.00

Totale

fr.

2'500.00

Lo

stesso giorno l’UE ha quindi notificato all’escusso il pignoramento del suo

reddito nella misura di fr. 500.– mensili a partire dal 1° ottobre 2021,

tenuto conto del precedente pignoramento a favore del gruppo n. 2 già in corso

dal 28 settembre 2020. Trascorso il termine di partecipazione di 30 giorni

(art. 110 LEF), il 10 maggio 2021 l’UE

ha trasmesso alle parti il verbale di pignoramento.

C. Con

ricorso del 18 maggio 2021, la RI 1 chiede la revisio­ne del pignoramento nel

senso ch’esso inizi immediatamente, che l’escusso

presenti il bilancio e il conto economico degli ultimi 12 me­si, che le

spese per pasti fuori domicilio e per trasferte con mezzo di trasporto privato

siano stralciate dal minimo esistenziale e che le venga comunicata una copia

del contratto di locazione.

D. In

seguito a un richiamo il 20 aprile 2021 relativo al mancato pagamento della

quota pignorata di marzo, il 20 maggio l’UE ha sentito nuovamente l’escusso, il

quale ha dichiarato che a causa del Covid non ha potuto svolgere la propria

attività professionale, tanto da dover attingere a prestiti da parenti per

coprire il suo minimo esistenziale. Ha confermato di non avere beni pignorabili

e di non detenere bilanci o conti economici. Ha prodotto un estratto del suo

conto P__________ con i movimenti dal 1° dicembre 2020 al 19 maggio 2021, dal

quale risulta un saldo negativo di fr. 30'014.36 al 30 aprile 2021, e uno

scritto della P__________ SA del 10 maggio 2021, che gl’impartisce un termine

di venti giorni per rientrare nel “limite COVID-19” concordato (di fr. 30'000.–). Ha pure presentato le attestazioni

della P__________ SA in merito al­l’accredito sul suo conto il 24 dicembre 2020

di un’“IPG Corona” di fr. 1'909.65

e dell’addebito il 6 maggio 2021 di fr. 555.25 a favore della moglie __________

con la causale “Mantenimento Figli Dicembre”.

E. Con

osservazioni giunte all’UE il 1° giugno 2021, PI 1 ha postulato la reiezione

del ricorso, mentre nelle sue dello stesso 1° giugno, l’Ufficio ha concluso per

l’accoglimento della richiesta di revisione del pignoramento nel senso del rilascio

di attestati di carenza di beni.

F. Mediante

replica spontanea del 2 giugno 2021, la ricorrente ha postulato la conferma

delle proprie conclusioni “con l’aggiunta” delle sue considerazioni di replica.

G. In

seguito alla revisione del pignoramento dell’8 giugno 2021, il 23 giugno l’UE

ha emesso gli attestati di carenza di beni a favore dei creditori del gruppo n.

2.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato

emesso il 10 maggio 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso – è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. Giusta

l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a

giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del

debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le

autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,

deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di

acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento

del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella

per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito

“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28

agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’uf­­ficio

alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19

consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011

del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).

3. In

merito alla domanda della ricorrente di far iniziare il pignoramento

Considerandi

immediatamente, l’UE ha osservato che il pignoramento a favore del gruppo n. 2,

eseguito il 28 settembre 2020, verrà a scadenza (tenuto conto del termine di un

anno dell’art. 93 cpv. 2 LEF) a fine settembre del 2021, motivo per cui il

pignoramento a favore del gruppo (n. 3), di cui fa parte la ricorrente, avrà

effetto dall’otto­bre del 2021. Nella sua replica, la ricorrente non contesta

tale motivazione, ma si duole, non a torto, che la menzione del pignoramento a

favore del gruppo n. 2 non figura sul verbale. Ciò non inficia però la validità

del pignoramento, per tacere del fatto che la censura in questione non è l’unica

sollevata dalla ricorrente, la quale avrebbe quindi ricorso lo stesso, secondo

ogni verosimi-glianza, anche se la precedenza del gruppo n. 2 fosse stata

indicata sul verbale di pignoramento. Ad ogni modo, il pignoramento a favore

del gruppo n. 3 ha iniziato in modo anticipato nel giugno di quest’anno, dopo l’annullamento

del pignoramento eseguito per il gruppo n. 2 (sopra ad G).

4.

La

ricorrente chiede d’altronde che l’escusso presenti il bilancio e

il conto economico degli ultimi 12 mesi e nella replica che in difetto di ciò l’UE

proceda a stimare il suo guadagno basandosi sulla media svizzera della

professione specifica.

4.1

A

parte il fatto che PI 1 ha già dichiarato di non tenere un bilancio né un conto

economico (sopra ad D) – e non risulta tenuto per legge a farlo (art. 957 CO

sull’obbligo delle imprese individuali con cifra d’affare di meno di fr. 500'000.–

di tenere la contabilità solo delle entrate e delle uscite [«conto del latte»] e

del patrimonio), la richiesta della ricorrente potrebbe invero essere senza

oggetto, dal momento che l’escusso, nelle sue osservazioni al ricorso, ha

affermato che il reddito di fr. 3'000.– computato dal­l’UE si riferiva al

mese di marzo del 2020, prima della pandemia, e che successivamente ha ricevuto

il 24 dicembre un’indennità di perdita guadagno (IPG) “Corona” di fr. 1'980.–

per 15 giorni di settembre oltre all’intero ottobre, e rimane tuttora in attesa

del resto, “[andando] avanti tramite prestiti di

parenti e amici”.

4.2

A

prima vista, la situazione redittuale dell’escusso pare quindi mutata, sicché è

inutile accertare quella precedente, anteriore all’ap­parente interruzione o

consistente diminuzione della sua attività professionale, ricordato che è

materialmente impossibile pignorare attivi meramente ipotetici quali redditi

non conseguiti o nel frattempo spesi (sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11

gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 5).

4.3

Ciò

posto, è necessario accertare la nuova situazione reddituale dell’escusso. I

documenti da lui prodotti in occasione dell’interro­gatorio del 20 maggio 2021

(sopra ad D) sono al riguardo insufficienti. Egli, infatti, non ha trasmesso la

documentazione relativa alle indennità IPG “Corona” (richiesta/e, decisione/i),

in base alla quale si potrebbe determinare a quali prestazioni egli ha ancora

diritto e se le stesse sono suscettibili di essere pignorate. Non ha inoltre

prodotto giustificativi sui “prestiti di parenti e

amici” con cui afferma di mantenersi, se non tre

accrediti, di fr. 3'910.39 (del 27 gennaio 2021), fr. 877.36 (dell’8

marzo 2021) e fr. 860.88 (del 9 aprile 2021), evidenziati sull’estratto

del conto postale con la menzione “prestito”, la cui origine è però sconosciuta – l’ultimo indica addirittura come

causale un “versamento sul proprio conto”. Oc-corre pertanto rinviare l’incarto

all’UE affinché assumi la documen­tazione relativa alle indennità IPG e

chieda a PI 1 di produrre giustificativi sui “prestiti

di parenti e amici”, atti a determinare da chi li riceve

e sotto che forma (sentenza della CEF 15.2008.53 del 27 novembre 2008, RtiD

2009.

II 745, n. 53c, consid. 3). Se necessario, l’UE procederà a un nuovo

interrogatorio dell’escus­­so. Altre ricerche di redditi, la cui esistenza si

fonda su mere presunzioni dell’escutente non confortate da indizi concreti e

facilmente verificabili (come i redditi in nero cui accenna la ricorrente nella

replica), non possono essere imposte all’Ufficio, ma spettano al creditore (v.

decisione appena menzionata).

4.4

A scanso di equivoci, giova precisare che

eventuali mancanze del­l’escusso nel conseguire redditi a sua portata o

a cui avrebbe diritto (come ad esempio indennità IPG Corona più elevate) non

possono condurre al pignoramento – materialmente impossibile –di redditi

meramente ipotetici, quindi inesistenti (sentenza della CEF 15.2011.3 del 10

ottobre 2011, RtiD 2012 I 990 n. 59c, consid. 4, relativa a indennità di

disoccupazione non percepite o occasioni di attività professionali remunerate

non realizzate).

5.

La

ricorrente chiede inoltre di stralciare dal minimo esistenziale di PI 1 le

spese per pasti fuori domicilio (fr. 211.–) e per trasferte con mezzo di

trasporto privato (fr. 39.–). Anche su questo punto la situazione dell’escusso

potrebbe essere cambiata. Se non ha più alcuna attività professionale o se l’ha

ridotta, i supplementi in questione dovranno essere tolti o ridotti. L’UE si

determinerà al riguardo al termine degli accertamenti relativi ai redditi dell’escus­­so

(sopra consid. 4.3).

6.

La

ricorrente domanda infine che le venga comunicata una copia del contratto di

locazione alfine di valutare se “sono fattibili

eventuali soluzioni più economiche”. Non si

evince dagli atti che la ricorrente abbia espresso tale domanda prima dell’inoltro

del ricorso né che l’UE vi si sia opposto. In mancanza di una decisione

impugnabile, la richiesta della ricorrente è inammissibile in questa procedura,

intesa unicamente a ottenere la modifica o l’annulla­mento di un

provvedimento di un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti oppure l’adozione di

una determinata misura ingiustamente negata (cfr. art. 17 LEF).

Nulla le impediva, del resto, di presentarsi in ogni momento all’Ufficio

durante gli orari d’apertura per consultare l’intero incarto, compreso il

contratto di locazione.

7.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto

e di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione affinché

proceda agli accertamenti indicati al considerando 4.3 ed emetta una nuova

decisione di conferma o modifica del pignoramento, tenuto conto dell’indicazione

contenuta nel considerando 5.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.