15.2021.59
Minimo di esistenza. Inizio del pignoramento di reddito. Indennità IPG “Corona”. Prestiti di parenti e amici. Accertamenti. Spese per pasti fuori domicilio e trasferte con mezzo di trasporto privato
29 settembre 2021Italiano10 min
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 novembre 2020 dall’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.59
Lugano
29 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) sul “reclamo” (recte: ricorso) 18
maggio 2021 della
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 10 maggio 2021 a favore
del gruppo n. 3, composto oltre a due altre dell’esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 novembre 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione (UE) di Lugano, la RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di fr. 1'114.60
oltre ad accessori.
B. Il 31 marzo 2021 l’UE ha eseguito a favore del
gruppo n. 3, di cui fa parte la RI 1, il pignoramento dei redditi dell’escusso
proveniente dalla sua attività indipendente quale consulente marketing sulla
base del seguente conteggio:
Redditi
Debitore
fr.
3'000.00
Minimo
d’esistenza
Base mensile
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'050.00
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Pausa breve
Trasferte fino al luogo di lavoro in trasporto
privato
fr.
39.00
Totale
fr.
2'500.00
Lo
stesso giorno l’UE ha quindi notificato all’escusso il pignoramento del suo
reddito nella misura di fr. 500.– mensili a partire dal 1° ottobre 2021,
tenuto conto del precedente pignoramento a favore del gruppo n. 2 già in corso
dal 28 settembre 2020. Trascorso il termine di partecipazione di 30 giorni
(art. 110 LEF), il 10 maggio 2021 l’UE
ha trasmesso alle parti il verbale di pignoramento.
C. Con
ricorso del 18 maggio 2021, la RI 1 chiede la revisione del pignoramento nel
senso ch’esso inizi immediatamente, che l’escusso
presenti il bilancio e il conto economico degli ultimi 12 mesi, che le
spese per pasti fuori domicilio e per trasferte con mezzo di trasporto privato
siano stralciate dal minimo esistenziale e che le venga comunicata una copia
del contratto di locazione.
D. In
seguito a un richiamo il 20 aprile 2021 relativo al mancato pagamento della
quota pignorata di marzo, il 20 maggio l’UE ha sentito nuovamente l’escusso, il
quale ha dichiarato che a causa del Covid non ha potuto svolgere la propria
attività professionale, tanto da dover attingere a prestiti da parenti per
coprire il suo minimo esistenziale. Ha confermato di non avere beni pignorabili
e di non detenere bilanci o conti economici. Ha prodotto un estratto del suo
conto P__________ con i movimenti dal 1° dicembre 2020 al 19 maggio 2021, dal
quale risulta un saldo negativo di fr. 30'014.36 al 30 aprile 2021, e uno
scritto della P__________ SA del 10 maggio 2021, che gl’impartisce un termine
di venti giorni per rientrare nel “limite COVID-19” concordato (di fr. 30'000.–). Ha pure presentato le attestazioni
della P__________ SA in merito all’accredito sul suo conto il 24 dicembre 2020
di un’“IPG Corona” di fr. 1'909.65
e dell’addebito il 6 maggio 2021 di fr. 555.25 a favore della moglie __________
con la causale “Mantenimento Figli Dicembre”.
E. Con
osservazioni giunte all’UE il 1° giugno 2021, PI 1 ha postulato la reiezione
del ricorso, mentre nelle sue dello stesso 1° giugno, l’Ufficio ha concluso per
l’accoglimento della richiesta di revisione del pignoramento nel senso del rilascio
di attestati di carenza di beni.
F. Mediante
replica spontanea del 2 giugno 2021, la ricorrente ha postulato la conferma
delle proprie conclusioni “con l’aggiunta” delle sue considerazioni di replica.
G. In
seguito alla revisione del pignoramento dell’8 giugno 2021, il 23 giugno l’UE
ha emesso gli attestati di carenza di beni a favore dei creditori del gruppo n.
2.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato
emesso il 10 maggio 2021 dall’UE di Lugano, il ricorso – è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. Giusta
l’art. 93 LEF ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto a
giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le
autorità di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso,
deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al sostentamento
del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima sulla Tabella
per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF (detta in seguito
“Tabella”) allegata alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28
agosto 2009). Redditi e fabbisogni devono essere accertati d’ufficio
alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro (DTF 112 III 19
consid. 2/d; 108 III 12 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_16/2011
del 2 maggio 2011, consid. 2.1), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(art. 93 cpv. 3 LEF; DTF 108 III 12 consid. 4).
3. In
merito alla domanda della ricorrente di far iniziare il pignoramento
Considerandi
immediatamente, l’UE ha osservato che il pignoramento a favore del gruppo n. 2,
eseguito il 28 settembre 2020, verrà a scadenza (tenuto conto del termine di un
anno dell’art. 93 cpv. 2 LEF) a fine settembre del 2021, motivo per cui il
pignoramento a favore del gruppo (n. 3), di cui fa parte la ricorrente, avrà
effetto dall’ottobre del 2021. Nella sua replica, la ricorrente non contesta
tale motivazione, ma si duole, non a torto, che la menzione del pignoramento a
favore del gruppo n. 2 non figura sul verbale. Ciò non inficia però la validità
del pignoramento, per tacere del fatto che la censura in questione non è l’unica
sollevata dalla ricorrente, la quale avrebbe quindi ricorso lo stesso, secondo
ogni verosimi-glianza, anche se la precedenza del gruppo n. 2 fosse stata
indicata sul verbale di pignoramento. Ad ogni modo, il pignoramento a favore
del gruppo n. 3 ha iniziato in modo anticipato nel giugno di quest’anno, dopo l’annullamento
del pignoramento eseguito per il gruppo n. 2 (sopra ad G).
4.
La
ricorrente chiede d’altronde che l’escusso presenti il bilancio e
il conto economico degli ultimi 12 mesi e nella replica che in difetto di ciò l’UE
proceda a stimare il suo guadagno basandosi sulla media svizzera della
professione specifica.
4.1
A
parte il fatto che PI 1 ha già dichiarato di non tenere un bilancio né un conto
economico (sopra ad D) – e non risulta tenuto per legge a farlo (art. 957 CO
sull’obbligo delle imprese individuali con cifra d’affare di meno di fr. 500'000.–
di tenere la contabilità solo delle entrate e delle uscite [«conto del latte»] e
del patrimonio), la richiesta della ricorrente potrebbe invero essere senza
oggetto, dal momento che l’escusso, nelle sue osservazioni al ricorso, ha
affermato che il reddito di fr. 3'000.– computato dall’UE si riferiva al
mese di marzo del 2020, prima della pandemia, e che successivamente ha ricevuto
il 24 dicembre un’indennità di perdita guadagno (IPG) “Corona” di fr. 1'980.–
per 15 giorni di settembre oltre all’intero ottobre, e rimane tuttora in attesa
del resto, “[andando] avanti tramite prestiti di
parenti e amici”.
4.2
A
prima vista, la situazione redittuale dell’escusso pare quindi mutata, sicché è
inutile accertare quella precedente, anteriore all’apparente interruzione o
consistente diminuzione della sua attività professionale, ricordato che è
materialmente impossibile pignorare attivi meramente ipotetici quali redditi
non conseguiti o nel frattempo spesi (sentenza della CEF 15.2016.101 dell’11
gennaio 2017, RtiD 2017 II 898 n. 60c, consid. 5).
4.3
Ciò
posto, è necessario accertare la nuova situazione reddituale dell’escusso. I
documenti da lui prodotti in occasione dell’interrogatorio del 20 maggio 2021
(sopra ad D) sono al riguardo insufficienti. Egli, infatti, non ha trasmesso la
documentazione relativa alle indennità IPG “Corona” (richiesta/e, decisione/i),
in base alla quale si potrebbe determinare a quali prestazioni egli ha ancora
diritto e se le stesse sono suscettibili di essere pignorate. Non ha inoltre
prodotto giustificativi sui “prestiti di parenti e
amici” con cui afferma di mantenersi, se non tre
accrediti, di fr. 3'910.39 (del 27 gennaio 2021), fr. 877.36 (dell’8
marzo 2021) e fr. 860.88 (del 9 aprile 2021), evidenziati sull’estratto
del conto postale con la menzione “prestito”, la cui origine è però sconosciuta – l’ultimo indica addirittura come
causale un “versamento sul proprio conto”. Oc-corre pertanto rinviare l’incarto
all’UE affinché assumi la documentazione relativa alle indennità IPG e
chieda a PI 1 di produrre giustificativi sui “prestiti
di parenti e amici”, atti a determinare da chi li riceve
e sotto che forma (sentenza della CEF 15.2008.53 del 27 novembre 2008, RtiD
2009.
II 745, n. 53c, consid. 3). Se necessario, l’UE procederà a un nuovo
interrogatorio dell’escusso. Altre ricerche di redditi, la cui esistenza si
fonda su mere presunzioni dell’escutente non confortate da indizi concreti e
facilmente verificabili (come i redditi in nero cui accenna la ricorrente nella
replica), non possono essere imposte all’Ufficio, ma spettano al creditore (v.
decisione appena menzionata).
4.4
A scanso di equivoci, giova precisare che
eventuali mancanze dell’escusso nel conseguire redditi a sua portata o
a cui avrebbe diritto (come ad esempio indennità IPG Corona più elevate) non
possono condurre al pignoramento – materialmente impossibile –di redditi
meramente ipotetici, quindi inesistenti (sentenza della CEF 15.2011.3 del 10
ottobre 2011, RtiD 2012 I 990 n. 59c, consid. 4, relativa a indennità di
disoccupazione non percepite o occasioni di attività professionali remunerate
non realizzate).
5.
La
ricorrente chiede inoltre di stralciare dal minimo esistenziale di PI 1 le
spese per pasti fuori domicilio (fr. 211.–) e per trasferte con mezzo di
trasporto privato (fr. 39.–). Anche su questo punto la situazione dell’escusso
potrebbe essere cambiata. Se non ha più alcuna attività professionale o se l’ha
ridotta, i supplementi in questione dovranno essere tolti o ridotti. L’UE si
determinerà al riguardo al termine degli accertamenti relativi ai redditi dell’escusso
(sopra consid. 4.3).
6.
La
ricorrente domanda infine che le venga comunicata una copia del contratto di
locazione alfine di valutare se “sono fattibili
eventuali soluzioni più economiche”. Non si
evince dagli atti che la ricorrente abbia espresso tale domanda prima dell’inoltro
del ricorso né che l’UE vi si sia opposto. In mancanza di una decisione
impugnabile, la richiesta della ricorrente è inammissibile in questa procedura,
intesa unicamente a ottenere la modifica o l’annullamento di un
provvedimento di un ufficio d’esecuzione o dei fallimenti oppure l’adozione di
una determinata misura ingiustamente negata (cfr. art. 17 LEF).
Nulla le impediva, del resto, di presentarsi in ogni momento all’Ufficio
durante gli orari d’apertura per consultare l’intero incarto, compreso il
contratto di locazione.
7.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto
e di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio d’esecuzione affinché
proceda agli accertamenti indicati al considerando 4.3 ed emetta una nuova
decisione di conferma o modifica del pignoramento, tenuto conto dell’indicazione
contenuta nel considerando 5.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.