15.2021.62
Verbale di stima del pegno su masserizie e opere d’arte. Richiesta di una nuova perizia a mezzo di periti. Mancato versamento dell’anticipo delle spese
31 gennaio 2022Italiano8 min
manuale emesso il 18 gennaio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI
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Incarto n.
15.2021.62
Lugano
31 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) sulla richiesta di nuova stima per mezzo di
periti formulata il 25 maggio 2021 da
RI 1
in relazione con il verbale di stima del pegno emesso
il 12 maggio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della richiedente dalla
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Sulla
scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno
manuale emesso il 18 gennaio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI
1 procede contro RI 1 per l’incasso del prezzo di prestazioni di trasloco,
trasporto e magazzinaggio di masserizie, pari a fr. 38'915.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° maggio 2018, e la realizzazione delle masserizie
depositate presso il suo deposito di __________, sulle quali vanta un diritto
di ritenzione.
B. Avendo
l’escutente chiesto la realizzazione del pegno il 29 aprile 2019, il 16 marzo
2021 l’UE ha allestito il verbale di parte (92 oggetti) dei beni su cui grava
il diritto di ritenzione, stimandone il valore complessivo in fr. 3'943.–.
Il 12 maggio 2021, l’UE ha poi allestito il verbale di stima del pegno (146
oggetti), stabilendone il valore in fr. 90'143.– complessivi a fronte di
un credito aggiornato di fr. 44'990.30. Lo ha poi consegnato brevi manu
all’escussa il 18 maggio 2021.
C. Con
richiesta del 25 maggio 2021, RI 1 postula una nuova stima per mezzo di periti
per la “quasi la totalità” degli oggetti inventariati.
D. Con
ordinanza del 3 novembre 2021, il presidente della Camera ha assegnato a
RI 1 un termine di dieci giorni per precisare gli oggetti di cui chiede una
nuova stima peritale, indicandone il relativo numero d’ordine nel verbale di
stima del 12 maggio 2021, con l’avvertenza che in caso di silenzio si sarebbe
ritenuto ch’ella ha rinunciato alla domanda di nuova stima. Con e-mail del 19
novembre 2021, RI 1 ha chiesto una proroga del termine almeno sino al 15
dicembre. La sua richiesta è stata parzialmente ammessa mediante ordinanza del
22 novembre, nel senso della proroga del termine fino al 10 dicembre 2021, con
l’avvertenza che in caso di silenzio la richiesta di nuova perizia sarebbe
stata reputata vertere su tutti i beni inventariati e l’anticipo delle relative
spese peritali sarebbe stato calcolato di conseguenza.
E. Non
avendo reagito neppure entro il termine prorogato, il 12 gennaio 2022 la
richiedente è stata invitata a versare entro
dieci giorni sul conto del Tribunale d’appello fr. 18'000.– quale
anticipo dei costi della nuova perizia di tutti i beni elencati nel verbale di
stima, con l’avvertenza che in difetto di tempestivo versamento, la richiesta
di nuova stima sarebbe stata dichiarata irricevibile e le stime stabilite nel verbale del 12 maggio 2021
considerate definitive. L’anticipo non è giunto a questa Camera entro il
termine impartito.
Considerato
in diritto: 1. Interposta all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino
la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale del 12
maggio 2021, la richiesta è in linea di principio ricevibile (art. 9 cpv. 2 e
99 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione
forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).
Considerandi
2.
RI
1.
reputa le stime contenute nel verbale del 12 maggio 2021 “in parte superficial[i]”, nella misura in cui esso non elencherebbe il contenuto dei cartoni e
scatoloni depositati presso l’escutente, il cui contenuto avrebbe per la
maggior parte un valore economico e affettivo rilevante. Si duole inoltre che
le stime delle opere d’arte (quadri, fotografie, installazioni, sculture) non
si avvicinano “neppure
lontanamente” al valore di mercato. Per fare un esem-pio,
la richiedente cita le opere dell’artista contemporaneo __________, il cui
valore si calcola a suo dire “individuando BASE + ALTEZZA per i coefficienti di
valore di mercato nel caso sopra citato di __________ coefficiente 4”.
3.
In virtù dell’art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche
nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 99
cpv. 2 RFF e per analogia ai beni mobili (sentenza della CEF 15.2014.2 dell’8
maggio 2014 consid. 7.3), ogni interessato può chiedere all’autorità di
vigilanza una nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese
occorrenti. Ogni interessato ha quindi il diritto di rimettere in discussione
la stima allestita in vista della vendita e di esigere (ai sensi dell’art. 9
cpv. 2 RFF) una nuova stima da parte di un perito (DTF 122 III 339 seg. consid.
3/a; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 177 ad art. 140 LEF). In caso di contestazione della nuova perizia decide in
modo definitivo l’autorità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo
periodo).
3.1
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
133.
III 538, consid. 4.1 i.f.), il
ricorso diretto contro la stima è da considerare come tale se verte sui criteri
da considerare nella stima giusta l’art. 9 cpv. 1 RFF (ad esempio se l’ufficio
si è erroneamente fondato sulla stima fiscale, cfr. Zopfi, in: Kurzkommentar zum VZG, 2011,
n. 9 ad art. 9 RFF) o sul principio
stesso del ricorso a un perito in virtù
dell’art. 97 cpv. 1 LEF (DTF 101 III 34-5, consid. 2b/c; sentenze della
CEF 15.2016.110 dell’8 marzo 2017 consid. 4.2, 15.2005.47/57 del 2 giugno 2005,
consid. 3), mentre contestazioni sullo stesso valore di stima vanno di regola
assimilate a una richiesta di una nuova stima a mezzo di periti nel senso dell’art.
9.
cpv. 2 RFF (sentenze della CEF 15.2016.110 dell’8 marzo 2017 consid. 4.2, e i
rinvii).
3.2
Nel
caso specifico, RI 1 emette alcune critiche sulle stime, che riguardano però il
loro valore e non sui criteri da considerare nella stima giusta l’art. 9 cpv. 1
RFF né sul principio stesso del ricorso a
un perito. Al contrario, non ne chiede l’annullamento, bensì postula nuove stime a mezzo di
perito. A difetto di una domanda,
che l’atto di ricorso deve necessariamente contenere (art. 7 cpv. 3 lett. a
LPR), la richiesta in esame non può considerarsi un
ricorso contro la perizia (v. sentenza della CEF 15.2017.36/37 del 12 maggio
20217.
consid. 4.2), per tacere del fatto che il contenuto dei cartoni
inventariati appare sufficientemente dettagliato, il valore affettivo non è un
criterio da prendere in considerazione giusta l’art. 9 cpv. 1 RFF (secondo cui
è determinate il presumibile valore venale o commerciale dell’oggetto al
momento della realizzazione, sentenza della CEF 15.2017.89 del 21 agosto 2018
con-sid. 3.2, massimato in RtiD 2019 I 649 n. 69c) e le affermazioni sul valore
di mercato degli oggetti e in particolare del quadro di __________ non sono
sostanziate con elementi concreti e oggettivi.
3.3
I
costi della nuova perizia devono essere anticipati dal richiedente (sopra
consid. 3.1). Spetta poi all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il
perito (sentenze del Tribunale federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013,
consid. 2.1, e della CEF 15.2016.110 dell’8 marzo 2017 consid. 4.3) come pure
fissare l’ammontare dell’anticipo e il termine entro il quale esso va versato
(DTF 60 III 189; sentenze del Tribunale
federale 5A_472/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3, e della CEF 15.2016.110
dell’8 marzo 2017 consid. 4.3, 15.2014.73 del 12 novembre 2014 consid. 5).
3.4
Nella
fattispecie, RI 1 non ha versato l’anticipo delle spese della nuova perizia
entro il termine assegnatole. Come esplicitamente precisato nell’ordinanza del
12.
gennaio 2022 (sopra ad E), la richiesta di nuova stima dev’essere quindi dichiarata
irricevibile e le stime stabilite nel
verbale del 12 maggio 2021 considerate definitive.
4.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. L’istanza è irricevibile.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione
impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74
cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è
sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.