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Decisione

15.2021.62

Verbale di stima del pegno su masserizie e opere d’arte. Richiesta di una nuova perizia a mezzo di periti. Mancato versamento dell’anticipo delle spese

31 gennaio 2022Italiano8 min

manuale emesso il 18 gennaio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.62

Lugano

31 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) sulla richiesta di nuova stima per mezzo di

periti formulata il 25 maggio 2021 da

RI 1

in relazione con il verbale di stima del pegno emesso

il 12 maggio 2021 dall’Ufficio d’e­secuzione di Lugano nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti della richiedente dalla

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Sulla

scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno

manuale emesso il 18 gennaio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, la PI

1 procede contro RI 1 per l’incasso del prezzo di prestazioni di trasloco,

trasporto e magazzinaggio di masserizie, pari a fr. 38'915.– oltre agli

interessi del 5% dal 1° maggio 2018, e la realizzazione delle masserizie

depositate presso il suo deposito di __________, sulle quali vanta un diritto

di ritenzione.

B. Avendo

l’escutente chiesto la realizzazione del pegno il 29 aprile 2019, il 16 marzo

2021 l’UE ha allestito il verbale di parte (92 oggetti) dei beni su cui grava

il diritto di ritenzione, stimandone il valore complessivo in fr. 3'943.–.

Il 12 maggio 2021, l’UE ha poi allestito il verbale di stima del pegno (146

oggetti), stabilendone il valore in fr. 90'143.– complessivi a fronte di

un credito aggiornato di fr. 44'990.30. Lo ha poi consegnato brevi manu

all’escussa il 18 maggio 2021.

C. Con

richiesta del 25 maggio 2021, RI 1 postula una nuova stima per mezzo di periti

per la “quasi la totalità” degli oggetti inventariati.

D. Con

ordinanza del 3 novembre 2021, il presidente della Camera ha assegnato a

RI 1 un termine di dieci giorni per precisare gli oggetti di cui chiede una

nuova stima peritale, indicandone il relativo numero d’ordine nel verbale di

stima del 12 maggio 2021, con l’avvertenza che in caso di silenzio si sarebbe

ritenuto ch’ella ha rinunciato alla domanda di nuova stima. Con e-mail del 19

novembre 2021, RI 1 ha chiesto una proroga del termine almeno sino al 15

dicembre. La sua richiesta è stata parzialmente ammessa mediante ordinanza del

22 novembre, nel senso della proroga del termine fino al 10 dicembre 2021, con

l’avvertenza che in caso di silenzio la richiesta di nuova perizia sarebbe

stata reputata vertere su tutti i beni inventariati e l’anticipo delle relative

spese peritali sarebbe stato calcolato di conseguenza.

E. Non

avendo reagito neppure entro il termine prorogato, il 12 gennaio 2022 la

richiedente è stata invitata a versare entro

dieci giorni sul conto del Tribunale d’appello fr. 18'000.– quale

anticipo dei costi della nuova perizia di tutti i beni elencati nel verbale di

stima, con l’avvertenza che in difetto di tempestivo versamento, la richiesta

di nuova stima sarebbe stata dichiarata irricevibile e le stime stabilite nel verbale del 12 maggio 2021

considerate definitive. L’anticipo non è giunto a questa Camera entro il

termine impartito.

Considerato

in diritto: 1. Interposta all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino

la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica del verbale del 12

maggio 2021, la richiesta è in linea di principio ricevibile (art. 9 cpv. 2 e

99 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione

forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).

Considerandi

2.

RI

1.

reputa le stime contenute nel verbale del 12 maggio 2021 “in parte superficial[i]”, nella misura in cui esso non elencherebbe il contenuto dei cartoni e

scatoloni depositati presso l’escu­tente, il cui contenuto avrebbe per la

maggior parte un valore economico e affettivo rilevante. Si duole inoltre che

le stime delle ope­re d’arte (quadri, fotografie, installazioni, sculture) non

si avvicina­no “neppure

lontanamente” al valore di mercato. Per fare un esem-pio,

la richiedente cita le opere dell’artista contemporaneo __________, il cui

valore si calcola a suo dire “individuando BASE + ALTEZZA per i coefficienti di

valore di mercato nel caso sopra citato di __________ coefficiente 4”.

3.

In virtù dell’art. 9 cpv. 2 RFF, applicabile anche

nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 99

cpv. 2 RFF e per analogia ai beni mobili (sentenza della CEF 15.2014.2 dell’8

maggio 2014 consid. 7.3), ogni interessato può chiedere all’auto­rità di

vigilanza una nuova stima a mezzo di perito, previo deposito delle spese

occorrenti. Ogni interessato ha quindi il diritto di rimettere in discussione

la stima allestita in vista della vendita e di esigere (ai sensi dell’art. 9

cpv. 2 RFF) una nuova stima da parte di un perito (DTF 122 III 339 seg. consid.

3/a; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 177 ad art. 140 LEF). In caso di contestazione della nuova perizia decide in

modo definitivo l’auto­rità di vigilanza cantonale (art. 9 cpv. 2 RFF, ultimo

periodo).

3.1

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF

133.

III 538, consid. 4.1 i.f.), il

ricorso diretto contro la stima è da considerare come tale se verte sui criteri

da considerare nella stima giusta l’art. 9 cpv. 1 RFF (ad esempio se l’ufficio

si è erroneamente fondato sulla stima fiscale, cfr. Zopfi, in: Kurzkommentar zum VZG, 2011,

n. 9 ad art. 9 RFF) o sul principio

stesso del ricorso a un perito in virtù

dell’art. 97 cpv. 1 LEF (DTF 101 III 34-5, consid. 2b/c; sentenze della

CEF 15.2016.110 dell’8 marzo 2017 consid. 4.2, 15.2005.47/57 del 2 giugno 2005,

consid. 3), mentre contestazioni sullo stesso valore di stima vanno di regola

assimilate a una richiesta di una nuova stima a mezzo di periti nel senso dell’art.

9.

cpv. 2 RFF (sentenze della CEF 15.2016.110 dell’8 marzo 2017 consid. 4.2, e i

rinvii).

3.2

Nel

caso specifico, RI 1 emette alcune critiche sulle stime, che riguardano però il

loro valore e non sui criteri da considerare nella stima giusta l’art. 9 cpv. 1

RFF né sul principio stesso del ricorso a

un perito. Al contrario, non ne chiede l’annullamento, ben­sì postula nuove stime a mezzo di

perito. A difetto di una domanda,

che l’atto di ricorso deve necessariamente contenere (art. 7 cpv. 3 lett. a

LPR), la richiesta in esame non può considerarsi un

ricorso contro la perizia (v. sentenza della CEF 15.2017.36/37 del 12 maggio

20217.

consid. 4.2), per tacere del fatto che il contenuto dei cartoni

inventariati appare sufficientemente dettagliato, il valore affettivo non è un

criterio da prendere in considerazione giusta l’art. 9 cpv. 1 RFF (secondo cui

è determinate il presumibile valore venale o commerciale dell’oggetto al

momento della realizzazione, sentenza della CEF 15.2017.89 del 21 agosto 2018

con-sid. 3.2, massimato in RtiD 2019 I 649 n. 69c) e le affermazioni sul valore

di mercato degli oggetti e in particolare del quadro di __________ non sono

sostanziate con elementi concreti e oggettivi.

3.3

I

costi della nuova perizia devono essere anticipati dal richiedente (sopra

consid. 3.1). Spetta poi all’autorità cantonale di vigilanza scegliere il

perito (sentenze del Tribunale federale 5A_789/2012 del 24 gennaio 2013,

consid. 2.1, e della CEF 15.2016.110 dell’8 marzo 2017 consid. 4.3) come pure

fissare l’ammontare dell’anti­­cipo e il termine entro il quale esso va versato

(DTF 60 III 189; sentenze del Tribunale

federale 5A_472/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.2.3, e della CEF 15.2016.110

dell’8 marzo 2017 consid. 4.3, 15.2014.73 del 12 novembre 2014 consid. 5).

3.4

Nella

fattispecie, RI 1 non ha versato l’anticipo delle spese della nuova perizia

entro il termine assegnatole. Come esplicitamente precisato nell’ordinanza del

12.

gennaio 2022 (sopra ad E), la richiesta di nuova stima dev’essere quindi dichiarata

irricevibile e le stime stabilite nel

verbale del 12 maggio 2021 considerate definitive.

4.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza è irricevibile.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione

impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74

cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.