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Decisione

15.2021.63

Esecuzione del sequestro. Computazione delle spese esistenziali del figlio maggiorenne apprendista nel minimo vitale del genitore

14 gennaio 2022Italiano10 min

di PI 1 il sequestro del conto corrente postale di quest’ultimo, “e se non sufficiente”, della sua rendita d’invalidità LPP, a garanzia del cre-dito

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.63

Lugano

14 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 4 giugno 2021 di

RI 1 __________ (per notifica: )

contro

l'operato dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano,

o meglio contro i provvedimenti

(attestato di carenza di beni e verbale di sequestro) emessi rispettivamente il

12 e il 19 maggio 2021 nelle procedure n. __________0 e __________1 dell'Ufficio d’esecuzione di Lugano

promosse dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 12 maggio 2021 l’Ufficio

d'esecuzione (UE) di Lugano ha emes­so un attestato di carenza di beni a favore

dell’avv. RI 1 per fr. 44'737.25 nell’esecuzione n. __________0 da lei promossa

nei confronti di PI 1, sulla scorta del calcolo del minimo esistenziale

dell’escusso, stabilito in fr. 4'025.–, che non risultava coperto dai suoi

redditi, di fr. 4'013.25 complessivi.

B. Cinque giorni dopo, a domanda dell’avv. RI 1 il

Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha decretato nei confronti

di PI 1 il sequestro del conto corrente postale di quest’ultimo, “e se non sufficiente”, della sua rendita d’invalidità LPP, a garanzia del cre-dito

incorporato nell’attestato di carenza di beni appena rilasciato, limitatamente

a fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 17 gennaio 2014.

C. Il

19 maggio 2021 l’Ufficio d'esecuzione (UE) di Lugano ha emes­so il verbale di

sequestro (n. __________), con cui ha dichiarato il sequestro infruttuoso in

quanto il conto corrente postale presentava un saldo negativo di fr. 5.18,

mentre la rendita LPP percepita dall’escusso, unitamente alla rendita

d’invalidità e alle prestazioni complementari, risultavano impignorabili, nella

misura in cui il loro importo totale, di fr. 4'013.25, non copre il suo minimo

esistenziale stabilito in fr. 4'025.– arrotondati.

D. Con ricorso del 4 giugno 2021 RI 1 si aggrava

contro il ver­bale appena menzionato “cum ricusazione giudice Jaques”, “istan­za di

organizzazione di pubblica udienza” ed “eccezione di falso”;

E. In

adempimento del termine impartitole il 22 novembre 2021 dal giudice delegato

della Camera, prorogato il 3 dicembre fino al 7 dicembre 2021, il 6 dicembre la

ricorrente ha inoltrato all’UE una versione emendata del ricorso priva delle

più gravi contumelie.

F. Con

osservazioni del 16 dicembre 2021, l’UE chiede che il ricorso sia dichiarato

irricevibile senza ulteriori atti istruttori.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La ricorrente chiede l’organizzazione di

un’equa e pubblica udien­za per istruire la sua domanda di ricusazione del

giudice Jaques, fondata sull’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC (ricusa per altri

motivi, segnatamente a causa di amicizia o

inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una

prevenzione nella causa). La ricorrente ripropone per l’ennesima volta

la sua tesi secondo cui la magistratura ticinese non godrebbe della necessaria

indipenden­za (in particolare rispetto al potere legislativo) e imparzialità a

cau­sa del sistema di nomina e della durata limitata dei mandati, per cui la

selezione dei giudici sarebbe delegata “alle lobby retrostanti i partiti politici”, motivo per cui la prevenzione del giudice Jaques do­vrebbe essere presunta, “volendo

prescindere da tutte le innumerevoli sentenze gravemente arbitrarie da lui rese

in danno [di lei], macigni che provano la non indipendenza di questo Giudice”;

1.1

La censura è doppiamente inammissibile,

sia perché ripropone in modo temerario tesi già più volte dichiarate

inammissibili e abusive (ad esempio sentenze della CEF 15.2016.91

del 29 novem-bre 2016 consid. 4; 14.2017.5 del 16 febbraio 2017 consid. 6,

15.2017.73/74 del 7 novembre 2017 consid. 2), sia perché secon­do costante

giurisprudenza il tribunale di cui è chiesta la ricusa in blocco può di massima

dichiarare esso stesso la domanda inammissibile quando essa sia abusiva o priva

di ogni fondamento (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2), in particolare

quando si fonda su un motivo generico che, se ammesso, porterebbe

all’esclusione di un’intera corte se non addirittura di tutto il tribunale –

ciò che è il caso nella fattispecie, giacché la doglianza della ricorrente

riguarda potenzialmente tutti i giudici del Tribunale cantonale (e più in

generale di quasi tutti i magistrati ticinesi) – o è basata sul

fatto che sono già state emanate delle sentenze

sfavorevoli al ricusante o su altri motivi astrusi (senza pretesa di esaustività: sentenze del

Tribunale federale 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 3.5 e 5.3, 4A_593/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.2, 5A_962/ 2016 del 13

febbraio 2017, 4D_19/2017 del 4 aprile 2017 consid. 4; della CEF 15.2016. 104 del 9 maggio 2017, 15.2016.91 del 29 novembre 2016 consid. 1 e 14.2017.27 del 3 luglio 2017

consid. 2).

1.2

Va

anche ribadito che le domande di ricusa di membri delle autorità di vigilanza

cantonali sono disciplinate dalla LEF, è più precisamente dall’art. 10 (art. 5

cpv. 2 LPR). In virtù di tale norma compete alla stessa autorità cantonale di

vigilanza (unica o superiore) statuire sulla questione di una sua eventuale

astensione, fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale (in

ultimo luo­go: sentenze della CEF 15.2020.80 [RtiD 2021 II 748 n. 37c] consid.

2.1, 15.2020.101 pag. 3 e 15.2020.116 pag. 3, emesse tutte il 17 dicembre 2020 in merito a domande di ricusa del giudice Jaques, contro le

quali i ricorsi interposto dall’avv. RI 1 al

Tribunale federale sono tutti stati dichiarati inammissibili con tre

sentenze 5A_63-64-65/2021 del

31.

maggio 2021).

1.3

La

richiesta di tenuta di un’udienza pubblica per istruire la richiesta di ricusa risulta

così senza oggetto.

2.

L’UE ha stabilito l’impignorabilità della rendita

d’invalidità dell’escus­so sulla scorta del seguente computo:

Redditi

Debitore

Rendita LPP

fr.

255.25

Debitore

Prestazione complementare

fr.

2'952.00

Debitore

Rendita AI

fr.

806.00

__________ B__________

Rendita completiva figlio

fr.

323.00

__________ K__________

Rendita completiva figlio

fr.

323.00

__________ K__________

Apprendista aiuto medico

fr.

800.00

Totale [per il solo debitore]

fr.

4'013.25

Minimo

d’esistenza

Comune

Base mensile

fr.

1'700.00

__________ K__________

Supplemento figlio

fr.

600.00

__________ B__________

Supplemento figlio

fr.

600.00

Comune

Affitto

fr.

1'607.00

Affitto totale Fr. 1'750 – Fr. 143.00 ecced. rendita AI della figlia __________

__________ B__________

./. contrib. figlia minorenne

(fr.

107.67)

1/3 rendita completiva fr. 323.00

__________ K__________

./. contrib. figlio

maggiorenne

(fr.

374.35)

1/3 redditi fr. 323.00 + fr. 800.00

Totale

fr.

4'025.00

2.1

Nel

merito RI 1 contesta i due supplementi di fr. 600.– computati per figli

minorenni, a suo dire indicati falsamente dal­l’UE essere due, mentre i figli

dell’escusso sono invero quattro e solo l’ultima è minorenne.

2.2

In

realtà, il penultimo figlio, K__________, è correttamente menzionato nel

verbale di sequestro come “figlio

maggiorenne in formazione apprendista” (pag. 5 del

calcolo del minimo d’esistenza). Ora, il supplemento di fr. 600.– per “ogni

figlio oltre 10 anni” è riconosciuto anche ai figli maggiorenni nei confronti

dei quali il genitore escusso ha un obbligo

di mantenimento giusta l’art. 277 cpv. 2 CC (Ochsner

in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 105-106 ad

art. 93 LEF), ovvero per quelli che non hanno

terminato la prima formazione (Tabella per il calcolo del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo [allegata alla Circolare

CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009], n. I/4 e II/6).

2.3

L’UE

ha però dedotto quale partecipazione al minimo vitale del

genitore escusso (pag. 5 del calcolo del minimo d’esistenza) solo un terzo dei

redditi di K__________, di fr. 1'123.– (rendita completiva per figlio di fr.

323.– e salario di fr. 800.–), pari a fr. 374.35. Sennonché la cifra IV/2 primo

paragrafo della Tabella, cui l’UE si è verosimilmente riferito, riguarda i

redditi da lavoro dei figli minorenni secondo l’art. 323 cpv. 2 CC (ovvero

finché dura l’autorità parentale dei genitori, v. Papaux van Delden in: Commentaire romand, Code civil I,

2010, n. 10 ad art. 318 e n. 14 ad art. 323 CC),

mentre i redditi dei figli maggiorenni a carico dei genitori devono essere

dedotti integralmente dalle spese esistenziali (supplemen­to di base di fr.

600.–, premi dell’assicurazione malattia, spese per l’istruzione e per le

trasferte, ecc.) computate per loro nel minimo esistenziale del genitore (sentenza

della CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014 consid. 3.1/b). In concreto mancano

accertamenti sui premi dell’assicurazione malattia obbligatoria eventualmente

pagati dal figlio K__________ e su possibili altre sue spese indispensabili

oltre al supplemento per pasti consumati fuori domicilio, stabiliti dall’UE in

fr. 211.– (Tabella, ad II/4/b), e ai costi di trasferta fino al luogo di lavoro

con i trasporti pubblici, determinati in fr. 71.– mensili, pari al costo

dell’abbonamento Arcobaleno (Tabella, ad II/4/d).

2.4

La

causa va quindi retrocessa all’UE per eseguire i dovuti accertamenti e se del

caso modificare il calcolo del minimo esistenziale, riportandovi solo la quota

delle spese indispensabili del figlio non coperte dai redditi di lui, da

calcolare nel seguente modo: fr. 600.– + fr. 211.– + fr. 71.– + fr. xxx (ev.

premi della cassa malati + ev. altre spese indispensabili) ./. fr. 1'123.– (fr.

800.– + 323.–).

3.

Per quanto riguarda la richiesta della ricorrente

volta a ottenere l’edi­zione dalla __________ dell’estratto del conto

dell’escusso di almeno 12 mesi e dalla Fondazione Istituto Collettore LPP di un’attestazione

della rendita mensile e annuale LPP percepita dal medesimo, dai documenti

allegati al ricorso non si evince che tale richiesta sia stata fatta “svariate” volte all’UE: l’e-mail (doc. 2)

verte su altre richieste, mentre la memoria d’udienza del 10 marzo 2021 è indirizzata

al giudice del sequestro e non all’UE.

3.1

Ad

ogni modo l’UE ha correttamente accertato che il saldo del conto postale

dell’escusso era negativo (- fr. 5.18) al momento del sequestro (dichiarazione

18.

maggio 2021 della __________, consultabile nell’incarto dell’UE) e che la

prestazione d’invalidità versata all’escusso dalla Fondazione Istituto

Collettore LPP ammon­ta a fr. 765.70 trimestrali (attestazione 5 febbraio 2021,

pure essa consultabile nell’incarto dell’UE).

3.2

L’ufficio

d’esecuzione non può peraltro estendere il sequestro a beni non menzionati nel

decreto di sequestro né eseguire accertamenti al riguardo (DTF 130 III 583

consid. 2.2.3; sentenze della CEF 15.2020.70 del 24 settembre 2020 pag. 3 con i

rinvii e 15.2020.45 del 10 luglio 2020 consid. 4), sicché è inutile accertare

la consistenza del conto o delle rendite prima del sequestro. Priva

d’interesse, la richiesta della ricorrente è inammissibile.

4.

Siccome il giudizio odierno di rinvio non

pregiudica la sorte della questione oggetto della retrocessione, sulla quale l’UE

statuirà con pieno potere di apprezzamento, la causa può essergli rinviata sen­za

prima interpellare l’escusso (cfr. sentenza del Tribunale federa­le 6B_432/2015

del 1° febbraio 2016, consid. 4).

5.

Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. La domanda di ricusa è irricevibile.

2.

Nella

misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è

fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di eseguire i dovuti accertamenti sulle

spese indispensabili di K__________ __________ e di determinarsi nel senso del

considerando 2.4.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all'Ufficio d'esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine

non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2

LTF.