15.2021.63
Esecuzione del sequestro. Computazione delle spese esistenziali del figlio maggiorenne apprendista nel minimo vitale del genitore
14 gennaio 2022Italiano10 min
di PI 1 il sequestro del conto corrente postale di quest’ultimo, “e se non sufficiente”, della sua rendita d’invalidità LPP, a garanzia del cre-dito
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.63
Lugano
14 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 4 giugno 2021 di
RI 1 __________ (per notifica: )
contro
l'operato dell'Ufficio d'esecuzione di Lugano,
o meglio contro i provvedimenti
(attestato di carenza di beni e verbale di sequestro) emessi rispettivamente il
12 e il 19 maggio 2021 nelle procedure n. __________0 e __________1 dell'Ufficio d’esecuzione di Lugano
promosse dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 12 maggio 2021 l’Ufficio
d'esecuzione (UE) di Lugano ha emesso un attestato di carenza di beni a favore
dell’avv. RI 1 per fr. 44'737.25 nell’esecuzione n. __________0 da lei promossa
nei confronti di PI 1, sulla scorta del calcolo del minimo esistenziale
dell’escusso, stabilito in fr. 4'025.–, che non risultava coperto dai suoi
redditi, di fr. 4'013.25 complessivi.
B. Cinque giorni dopo, a domanda dell’avv. RI 1 il
Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha decretato nei confronti
di PI 1 il sequestro del conto corrente postale di quest’ultimo, “e se non sufficiente”, della sua rendita d’invalidità LPP, a garanzia del cre-dito
incorporato nell’attestato di carenza di beni appena rilasciato, limitatamente
a fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 17 gennaio 2014.
C. Il
19 maggio 2021 l’Ufficio d'esecuzione (UE) di Lugano ha emesso il verbale di
sequestro (n. __________), con cui ha dichiarato il sequestro infruttuoso in
quanto il conto corrente postale presentava un saldo negativo di fr. 5.18,
mentre la rendita LPP percepita dall’escusso, unitamente alla rendita
d’invalidità e alle prestazioni complementari, risultavano impignorabili, nella
misura in cui il loro importo totale, di fr. 4'013.25, non copre il suo minimo
esistenziale stabilito in fr. 4'025.– arrotondati.
D. Con ricorso del 4 giugno 2021 RI 1 si aggrava
contro il verbale appena menzionato “cum ricusazione giudice Jaques”, “istanza di
organizzazione di pubblica udienza” ed “eccezione di falso”;
E. In
adempimento del termine impartitole il 22 novembre 2021 dal giudice delegato
della Camera, prorogato il 3 dicembre fino al 7 dicembre 2021, il 6 dicembre la
ricorrente ha inoltrato all’UE una versione emendata del ricorso priva delle
più gravi contumelie.
F. Con
osservazioni del 16 dicembre 2021, l’UE chiede che il ricorso sia dichiarato
irricevibile senza ulteriori atti istruttori.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La ricorrente chiede l’organizzazione di
un’equa e pubblica udienza per istruire la sua domanda di ricusazione del
giudice Jaques, fondata sull’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC (ricusa per altri
motivi, segnatamente a causa di amicizia o
inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una
prevenzione nella causa). La ricorrente ripropone per l’ennesima volta
la sua tesi secondo cui la magistratura ticinese non godrebbe della necessaria
indipendenza (in particolare rispetto al potere legislativo) e imparzialità a
causa del sistema di nomina e della durata limitata dei mandati, per cui la
selezione dei giudici sarebbe delegata “alle lobby retrostanti i partiti politici”, motivo per cui la prevenzione del giudice Jaques dovrebbe essere presunta, “volendo
prescindere da tutte le innumerevoli sentenze gravemente arbitrarie da lui rese
in danno [di lei], macigni che provano la non indipendenza di questo Giudice”;
1.1
La censura è doppiamente inammissibile,
sia perché ripropone in modo temerario tesi già più volte dichiarate
inammissibili e abusive (ad esempio sentenze della CEF 15.2016.91
del 29 novem-bre 2016 consid. 4; 14.2017.5 del 16 febbraio 2017 consid. 6,
15.2017.73/74 del 7 novembre 2017 consid. 2), sia perché secondo costante
giurisprudenza il tribunale di cui è chiesta la ricusa in blocco può di massima
dichiarare esso stesso la domanda inammissibile quando essa sia abusiva o priva
di ogni fondamento (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2), in particolare
quando si fonda su un motivo generico che, se ammesso, porterebbe
all’esclusione di un’intera corte se non addirittura di tutto il tribunale –
ciò che è il caso nella fattispecie, giacché la doglianza della ricorrente
riguarda potenzialmente tutti i giudici del Tribunale cantonale (e più in
generale di quasi tutti i magistrati ticinesi) – o è basata sul
fatto che sono già state emanate delle sentenze
sfavorevoli al ricusante o su altri motivi astrusi (senza pretesa di esaustività: sentenze del
Tribunale federale 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 3.5 e 5.3, 4A_593/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.2, 5A_962/ 2016 del 13
febbraio 2017, 4D_19/2017 del 4 aprile 2017 consid. 4; della CEF 15.2016. 104 del 9 maggio 2017, 15.2016.91 del 29 novembre 2016 consid. 1 e 14.2017.27 del 3 luglio 2017
consid. 2).
1.2
Va
anche ribadito che le domande di ricusa di membri delle autorità di vigilanza
cantonali sono disciplinate dalla LEF, è più precisamente dall’art. 10 (art. 5
cpv. 2 LPR). In virtù di tale norma compete alla stessa autorità cantonale di
vigilanza (unica o superiore) statuire sulla questione di una sua eventuale
astensione, fatto salvo il ricorso in materia civile al Tribunale federale (in
ultimo luogo: sentenze della CEF 15.2020.80 [RtiD 2021 II 748 n. 37c] consid.
2.1, 15.2020.101 pag. 3 e 15.2020.116 pag. 3, emesse tutte il 17 dicembre 2020 in merito a domande di ricusa del giudice Jaques, contro le
quali i ricorsi interposto dall’avv. RI 1 al
Tribunale federale sono tutti stati dichiarati inammissibili con tre
sentenze 5A_63-64-65/2021 del
31.
maggio 2021).
1.3
La
richiesta di tenuta di un’udienza pubblica per istruire la richiesta di ricusa risulta
così senza oggetto.
2.
L’UE ha stabilito l’impignorabilità della rendita
d’invalidità dell’escusso sulla scorta del seguente computo:
Redditi
Debitore
Rendita LPP
fr.
255.25
Debitore
Prestazione complementare
fr.
2'952.00
Debitore
Rendita AI
fr.
806.00
__________ B__________
Rendita completiva figlio
fr.
323.00
__________ K__________
Rendita completiva figlio
fr.
323.00
__________ K__________
Apprendista aiuto medico
fr.
800.00
Totale [per il solo debitore]
fr.
4'013.25
Minimo
d’esistenza
Comune
Base mensile
fr.
1'700.00
__________ K__________
Supplemento figlio
fr.
600.00
__________ B__________
Supplemento figlio
fr.
600.00
Comune
Affitto
fr.
1'607.00
Affitto totale Fr. 1'750 – Fr. 143.00 ecced. rendita AI della figlia __________
__________ B__________
./. contrib. figlia minorenne
(fr.
107.67)
1/3 rendita completiva fr. 323.00
__________ K__________
./. contrib. figlio
maggiorenne
(fr.
374.35)
1/3 redditi fr. 323.00 + fr. 800.00
Totale
fr.
4'025.00
2.1
Nel
merito RI 1 contesta i due supplementi di fr. 600.– computati per figli
minorenni, a suo dire indicati falsamente dall’UE essere due, mentre i figli
dell’escusso sono invero quattro e solo l’ultima è minorenne.
2.2
In
realtà, il penultimo figlio, K__________, è correttamente menzionato nel
verbale di sequestro come “figlio
maggiorenne in formazione apprendista” (pag. 5 del
calcolo del minimo d’esistenza). Ora, il supplemento di fr. 600.– per “ogni
figlio oltre 10 anni” è riconosciuto anche ai figli maggiorenni nei confronti
dei quali il genitore escusso ha un obbligo
di mantenimento giusta l’art. 277 cpv. 2 CC (Ochsner
in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 105-106 ad
art. 93 LEF), ovvero per quelli che non hanno
terminato la prima formazione (Tabella per il calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo [allegata alla Circolare
CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009], n. I/4 e II/6).
2.3
L’UE
ha però dedotto quale partecipazione al minimo vitale del
genitore escusso (pag. 5 del calcolo del minimo d’esistenza) solo un terzo dei
redditi di K__________, di fr. 1'123.– (rendita completiva per figlio di fr.
323.– e salario di fr. 800.–), pari a fr. 374.35. Sennonché la cifra IV/2 primo
paragrafo della Tabella, cui l’UE si è verosimilmente riferito, riguarda i
redditi da lavoro dei figli minorenni secondo l’art. 323 cpv. 2 CC (ovvero
finché dura l’autorità parentale dei genitori, v. Papaux van Delden in: Commentaire romand, Code civil I,
2010, n. 10 ad art. 318 e n. 14 ad art. 323 CC),
mentre i redditi dei figli maggiorenni a carico dei genitori devono essere
dedotti integralmente dalle spese esistenziali (supplemento di base di fr.
600.–, premi dell’assicurazione malattia, spese per l’istruzione e per le
trasferte, ecc.) computate per loro nel minimo esistenziale del genitore (sentenza
della CEF 15.2014.25 del 22 giugno 2014 consid. 3.1/b). In concreto mancano
accertamenti sui premi dell’assicurazione malattia obbligatoria eventualmente
pagati dal figlio K__________ e su possibili altre sue spese indispensabili
oltre al supplemento per pasti consumati fuori domicilio, stabiliti dall’UE in
fr. 211.– (Tabella, ad II/4/b), e ai costi di trasferta fino al luogo di lavoro
con i trasporti pubblici, determinati in fr. 71.– mensili, pari al costo
dell’abbonamento Arcobaleno (Tabella, ad II/4/d).
2.4
La
causa va quindi retrocessa all’UE per eseguire i dovuti accertamenti e se del
caso modificare il calcolo del minimo esistenziale, riportandovi solo la quota
delle spese indispensabili del figlio non coperte dai redditi di lui, da
calcolare nel seguente modo: fr. 600.– + fr. 211.– + fr. 71.– + fr. xxx (ev.
premi della cassa malati + ev. altre spese indispensabili) ./. fr. 1'123.– (fr.
800.– + 323.–).
3.
Per quanto riguarda la richiesta della ricorrente
volta a ottenere l’edizione dalla __________ dell’estratto del conto
dell’escusso di almeno 12 mesi e dalla Fondazione Istituto Collettore LPP di un’attestazione
della rendita mensile e annuale LPP percepita dal medesimo, dai documenti
allegati al ricorso non si evince che tale richiesta sia stata fatta “svariate” volte all’UE: l’e-mail (doc. 2)
verte su altre richieste, mentre la memoria d’udienza del 10 marzo 2021 è indirizzata
al giudice del sequestro e non all’UE.
3.1
Ad
ogni modo l’UE ha correttamente accertato che il saldo del conto postale
dell’escusso era negativo (- fr. 5.18) al momento del sequestro (dichiarazione
18.
maggio 2021 della __________, consultabile nell’incarto dell’UE) e che la
prestazione d’invalidità versata all’escusso dalla Fondazione Istituto
Collettore LPP ammonta a fr. 765.70 trimestrali (attestazione 5 febbraio 2021,
pure essa consultabile nell’incarto dell’UE).
3.2
L’ufficio
d’esecuzione non può peraltro estendere il sequestro a beni non menzionati nel
decreto di sequestro né eseguire accertamenti al riguardo (DTF 130 III 583
consid. 2.2.3; sentenze della CEF 15.2020.70 del 24 settembre 2020 pag. 3 con i
rinvii e 15.2020.45 del 10 luglio 2020 consid. 4), sicché è inutile accertare
la consistenza del conto o delle rendite prima del sequestro. Priva
d’interesse, la richiesta della ricorrente è inammissibile.
4.
Siccome il giudizio odierno di rinvio non
pregiudica la sorte della questione oggetto della retrocessione, sulla quale l’UE
statuirà con pieno potere di apprezzamento, la causa può essergli rinviata senza
prima interpellare l’escusso (cfr. sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015
del 1° febbraio 2016, consid. 4).
5.
Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. La domanda di ricusa è irricevibile.
2.
Nella
misura in cui è ammissibile il ricorso è parzialmente accolto nel senso che è
fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di eseguire i dovuti accertamenti sulle
spese indispensabili di K__________ __________ e di determinarsi nel senso del
considerando 2.4.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all'Ufficio d'esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
(art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine
non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2
LTF.