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Decisione

15.2021.65

Domanda d’informazioni. Interesse del sedicente cessionario del credito sequestrato alla consultazione degli atti della procedura di sequestro e dell’esecuzione a convalida. Interesse del sequestrante a ricorrere contro l’accesso agli atti

11 ottobre 2021Italiano10 min

dalla Corte di arbitrato internazionale di Londra nella procedura n. __________.

Source ti.ch

Incarti n.

15.2021.65

15.2021.67

Lugano

11 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 4 giugno 2021 (inc. 15.2021.65)

di

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1, )

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro il provvedimento 27 maggio 2021 con cui l’organo esecutivo ha

accolto la domanda d’informazioni di

PI 2, UA- (Ucraina)

(patrocinato dall’ , )

presentata nella procedura di esecuzione del sequestro n. __________

promossa nei confronti del ricorrente dalla società

PI 1, __________ (Repubblica

delle Seychelles)

(patrocinata dall’ PR 1, )

e sul ricorso 10 giugno 2021 (inc. 15.2021.67) dell’PI 1 avverso lo

stesso provvedimento;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. A

domanda della società PI 1, il 24 settembre 2019 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, ha decretato contro RI 1 (in seguito RI 1), a concorrenza di

fr. 6'909'133.15 oltre a spese e interessi, il sequestro (n. __________)

di diversi beni, tra cui i crediti di USD 21'690'085.– e GBP 2'254'385.66 che

quest’ultimo vanta nei confronti della PI 3, come accertato nel lodo emanato

dalla Corte di arbitrato internazionale di Londra nella procedura n. __________.

B. Dando

seguito al predetto decreto, il 10 ottobre 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di

Lugano ha emesso il verbale di sequestro, ove alla voce n. 16 sono indicati i

crediti in questione.

C. A

(ulteriore) convalida del sequestro, il 26 gennaio 2021 l’PI 1 ha promosso l’esecuzione

n. __________ contro RI 1 per l’incasso di fr. 6'909'133.18 oltre ad

accessori.

D. Facendo

riferimento al noto sequestro e a una precedente esecuzione (n. __________) che

l’PI 1 aveva promosso nei confronti di RI 1

il 3 agosto 2018 per l’incasso di fr. 6'775'141.63 oltre ad

accessori, il 16 marzo 2021 PI 2 (in seguito PI 2) ha chiesto all’UE,

sostenendo di essere il cessionario dei crediti derivanti dal lodo arbitrale n.

__________, di essere informato sullo stato della procedura e di trasmettergli

gli atti, al fine di poter esercitare i suoi diritti, segnatamente ma non

esclusivamente in relazione alla rivendicazione della titolarità dei crediti.

E. Mediante

comunicazione del 29 marzo 2021 l’Ufficio ha respinto la domanda, rilevando in

particolare che nella traduzione in ingle­se dell’atto di cessione allegata

alla richiesta non figurano il nome del cedente né le firme delle parti

coinvolte.

F. Con

scritto del 9 aprile 2021 PI 2 ha ribadito all’UE di essere cessionario dei

crediti sequestrati, precisando di essere a conoscenza della procedura di

sequestro promossa dall’PI 1, siccome egli è parte di una causa di deposito

avviata nei confronti di tale società e nell’ambito della quale essa ha

prodotto gli atti relativi al reclamo contro la decisione di exequatur e

di rigetto del­l’opposizione nei confronti di RI 1, ciò che – a suo dire –

attesta la sua piena legittimazione a ottenere le informazioni chieste.

G. Dopo

un colloquio telefonico con l’Ufficio, il 12 maggio 2021 PI 2 gli ha trasmesso

una copia dell’originale dell’atto di cessione di credito in lingua ucraina con

le firme dei contraenti.

H. Tramite

scritto del 27 maggio 2021 l’UE ha accolto la richiesta d’informazioni, con

copia al debitore sequestrato e alla creditrice sequestrante e menzione della

facoltà d’interporre ricorso entro dieci giorni.

I. Con

ricorso del 4 giugno 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,

chiedendone l’annullamento, previo conferimento

dell’effetto sospensivo. Altrettanto ha domandato l’PI 1 mediante

ricorso del 10 giugno 2021.

L. Il

14 giugno 2021 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo a

entrambi i ricorsi.

M. Con

osservazioni del 28 giugno 2021 PI 2 postula la reiezione dei ricorsi. Nelle

sue del 28 giugno e 15 luglio 2021 l’PI 1 si riconferma sostanzialmente nel

proprio gravame, contestando le argomentazioni del resistente. L’UE si è invece

rimesso al giudizio della Camera con osservazioni del 1° luglio 2021.

Considerato

in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla

procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti

davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il

medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i

ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione

o della decisione delle altre. Nel caso in esame, il fondamento

di fatto dei ricorsi in esame è il medesimo, avendo le parti impugnato lo

stesso provvedimento emesso nell’esecuzione che le riguarda. Si giustifica

pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia,

nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche

singolarmente.

2. Interposti

all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e

fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in

materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10

giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 31 maggio 2021, sotto

questo profilo i ricorsi presentati da RI 1 e l’PI 1 rispettivamente il 4 e 10

giugno 2021 sono ricevibili (art. 17 LEF).

3. Per

quanto attiene alla legittimazione a ricorrere, il gravame presentato da RI 1

non denota problemi, la via del ricorso giusta l’art. 17 LEF essendo aperta a

colui che vuole evitare che terzi abbiano accesso ai dati che lo concernono (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 65 ad art. 8a LEF).

3.1 Discorso

diverso va fatto per l’PI 1, giacché la domanda d’informazioni non la riguarda

direttamente, anche se è destinataria del provvedimento impugnato. In linea di

massima è legittimato a ricorrere giusta l’art.

17 LEF colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di

protezione alla modifica o

all’annul­­lamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una

determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecu­zione per

debiti o di un fallimento (sentenza

della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii). È

considerato particolarmente e personalmente toccato dalla decisione impugnata

chi è leso in modo diretto e concreto, in una misura e con un’intensità

maggiore rispetto a un terzo qualunque, ove si trovi in un rapporto stretto e

speciale con l’oggetto della contestazione. Per interesse degno di protezione s’intende

l’interesse giuridico o di fatto all’an­nullamento o alla modifica del

provvedimento contestato: questo interesse consiste nell’utilità pratica che il

ricorrente trarrebbe dal­la modifica o dall’annullamento, preservandolo da un

pregiudizio diretto di natura economica, ideale, materiale o altro (sentenza

della CEF 15.2018.83 del 2 maggio 2019 consid. 1.1, con riferimento alla DTF

139 III 508 consid. 3.3; v. pure DTF 139 III 387 consid. 2.1, 138

III 630 consid. 4, 138 III 221 consid. 2.3, 129 III 595 consid. 3).

3.2 Nel

caso in rassegna, sebbene lPI 1 sia la creditrice sequestrante, gli atti di cui

PI 2 chiede la trasmissione riguardano il debitore sequestrato e solo

indirettamente essa stes­sa. La sequestrante non fa valere nel ricorso né nelle

proprie osservazioni alcun interesse proprio, attuale, pratico e degno di

protezione all’annullamento del provvedimento impugnato e neppure sostiene di

subire un particolare pregiudizio personale con un’in­tensità maggiore rispetto

a qualunque altro terzo. In tali circostan­ze, il ricorso dell’PI 1 parrebbe

inammissibile per mancan­za di legittimazione a ricorrere. Vista la

ricevibilità dell’altro ricorso e l’esito del giudizio odierno, la questione

può tuttavia rimanere indecisa, siccome il ricorso dell’PI 1 risulta senza

oggetto.

4. Giusta

l’art. 8a cpv. 1 LEF, chiunque renda verosimile un interesse può

consultare i verbali e i registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei

fallimenti, nonché chiederne estratti. Per verosimiglianza ai sensi

della norma s’intende l’impressione dell’autorità, fondata su elementi

oggettivi, che i fatti pertinenti affermati da una parte siano accaduti, senza

però escludere che essi abbiano potuto verificarsi in modo differente o non del

tutto. L’esigenza di rendere verosimile un interesse non è legata a particolari

requisiti di forma e tanto meno è limitata alla presentazione di documenti

controfirmati dalla persona su cui vengono chieste informazioni. La

vero-simiglianza dell’interesse alla consultazione giusta l’art. 8a cpv.

1 LEF va esaminata caso per caso sulla base delle peculiarità della vicenda

sottoposta ad esame giudiziale, ritenuto che occorrono indizi oggettivi, non

bastando che il creditore affermi unilateralmente tesi di parte senza che si

dia possibilità di riscontri ancorché con il grado di prova limitato alla

verosimiglianza (sentenza della CEF 15.2009.59 del 5 giugno 2009, consid. 4.1 e

rinvii).

4.1 Nella

fattispecie, PI 2 ha chiesto all’UE l’accesso agli atti della nota procedura di

sequestro al fine di esercitare il diritto di rivendicare i crediti indicati

alla voce n. 16 del verbale di sequestro, di cui egli sostiene di essere

cessionario. A sostegno della sua domanda ha prodotto dapprima una traduzione

in inglese di un atto di cessione di credito (“assignment contract”),

secondo cui tale PI 4, agendo in nome e per conto d’PI 5, ex moglie dell’escusso

RE 1, ha ceduto a PI 2 i diritti di

lei derivanti dal lodo arbitrale n. __________ contro pagamento di UAH 1'000'000.–

(grivne ucraine), pari a fr. 40'095.58 il 20 febbraio 2020 (secondo www.fxtop.com),

ovvero il giorno in cui è avvenuto il pagamento (doc. 7), e del 50% dell’incasso

dei crediti ceduti (v. punto 3.1.3/2 dell’atto di cessione). Le parti litigano

sulla validità della cessione e sulle circostanze rocambolesche in cui la

stessa sarebbe stata conclusa.

4.2 A

ben vedere, secondo la sua stessa tesi PI 2 si è fatto cedere da PI 5 i diritti

che lei

(“Original creditor rights Plaintiff/Creditor”) vanta

contro le società convenute, tra cui la PI 3, in base al lodo

emanato il 27 febbraio 2018 dalla Corte di arbitrato internazionale di Londra

nella procedura n. __________. Egli non spiega però perché ciò lo

legittimerebbe a rivendicare la pretesa che l’ex marito RE 1 trae dal

medesimo lodo. Il noto sequestro verte infatti solo sul credito di RE 1 (“credito […] detenut[o] dal Sig. CO 1 verso K__________, in particolare Società __________”, posizione “c” del decreto di sequestro) e non su quel­lo d’PI 5. A

prima vista, appare dunque inverosimile che PI 2 sia il “proprietario”

del credito sequestrato (come affermato nella risposta al ricorso, ad n. 45), o

perlomeno egli non ha reso verosimile quali sarebbero i suoi pretesi diritti su

tale pretesa. Di conseguenza, non ha neppure reso attendibile il suo interesse

a consultare gli atti della procedura di sequestro e dell’esecuzione a

convalida. Il ricorso di RE 1 va così accolto, ancorché per altri motivi da lui

sostenuti, e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione della

domanda d’informazioni.

5. Per

legge non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è accolto e di conseguenza, la richiesta d’informazioni

di PI 2 è respinta.

Considerandi

2.

Il

ricorso dell’PI 1 è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

;

.

Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.