15.2021.65
Domanda d’informazioni. Interesse del sedicente cessionario del credito sequestrato alla consultazione degli atti della procedura di sequestro e dell’esecuzione a convalida. Interesse del sequestrante a ricorrere contro l’accesso agli atti
11 ottobre 2021Italiano10 min
dalla Corte di arbitrato internazionale di Londra nella procedura n. __________.
Source ti.ch
Incarti n.
15.2021.65
15.2021.67
Lugano
11 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 4 giugno 2021 (inc. 15.2021.65)
di
RI 1
(patrocinato dall’ PA 1, )
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro il provvedimento 27 maggio 2021 con cui l’organo esecutivo ha
accolto la domanda d’informazioni di
PI 2, UA- (Ucraina)
(patrocinato dall’ , )
presentata nella procedura di esecuzione del sequestro n. __________
promossa nei confronti del ricorrente dalla società
PI 1, __________ (Repubblica
delle Seychelles)
(patrocinata dall’ PR 1, )
e sul ricorso 10 giugno 2021 (inc. 15.2021.67) dell’PI 1 avverso lo
stesso provvedimento;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. A
domanda della società PI 1, il 24 settembre 2019 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha decretato contro RI 1 (in seguito RI 1), a concorrenza di
fr. 6'909'133.15 oltre a spese e interessi, il sequestro (n. __________)
di diversi beni, tra cui i crediti di USD 21'690'085.– e GBP 2'254'385.66 che
quest’ultimo vanta nei confronti della PI 3, come accertato nel lodo emanato
dalla Corte di arbitrato internazionale di Londra nella procedura n. __________.
B. Dando
seguito al predetto decreto, il 10 ottobre 2019 l’Ufficio di esecuzione (UE) di
Lugano ha emesso il verbale di sequestro, ove alla voce n. 16 sono indicati i
crediti in questione.
C. A
(ulteriore) convalida del sequestro, il 26 gennaio 2021 l’PI 1 ha promosso l’esecuzione
n. __________ contro RI 1 per l’incasso di fr. 6'909'133.18 oltre ad
accessori.
D. Facendo
riferimento al noto sequestro e a una precedente esecuzione (n. __________) che
l’PI 1 aveva promosso nei confronti di RI 1
il 3 agosto 2018 per l’incasso di fr. 6'775'141.63 oltre ad
accessori, il 16 marzo 2021 PI 2 (in seguito PI 2) ha chiesto all’UE,
sostenendo di essere il cessionario dei crediti derivanti dal lodo arbitrale n.
__________, di essere informato sullo stato della procedura e di trasmettergli
gli atti, al fine di poter esercitare i suoi diritti, segnatamente ma non
esclusivamente in relazione alla rivendicazione della titolarità dei crediti.
E. Mediante
comunicazione del 29 marzo 2021 l’Ufficio ha respinto la domanda, rilevando in
particolare che nella traduzione in inglese dell’atto di cessione allegata
alla richiesta non figurano il nome del cedente né le firme delle parti
coinvolte.
F. Con
scritto del 9 aprile 2021 PI 2 ha ribadito all’UE di essere cessionario dei
crediti sequestrati, precisando di essere a conoscenza della procedura di
sequestro promossa dall’PI 1, siccome egli è parte di una causa di deposito
avviata nei confronti di tale società e nell’ambito della quale essa ha
prodotto gli atti relativi al reclamo contro la decisione di exequatur e
di rigetto dell’opposizione nei confronti di RI 1, ciò che – a suo dire –
attesta la sua piena legittimazione a ottenere le informazioni chieste.
G. Dopo
un colloquio telefonico con l’Ufficio, il 12 maggio 2021 PI 2 gli ha trasmesso
una copia dell’originale dell’atto di cessione di credito in lingua ucraina con
le firme dei contraenti.
H. Tramite
scritto del 27 maggio 2021 l’UE ha accolto la richiesta d’informazioni, con
copia al debitore sequestrato e alla creditrice sequestrante e menzione della
facoltà d’interporre ricorso entro dieci giorni.
I. Con
ricorso del 4 giugno 2021 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendone l’annullamento, previo conferimento
dell’effetto sospensivo. Altrettanto ha domandato l’PI 1 mediante
ricorso del 10 giugno 2021.
L. Il
14 giugno 2021 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo a
entrambi i ricorsi.
M. Con
osservazioni del 28 giugno 2021 PI 2 postula la reiezione dei ricorsi. Nelle
sue del 28 giugno e 15 luglio 2021 l’PI 1 si riconferma sostanzialmente nel
proprio gravame, contestando le argomentazioni del resistente. L’UE si è invece
rimesso al giudizio della Camera con osservazioni del 1° luglio 2021.
Considerato
in diritto: 1. Giusta i combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 76 cpv. 1 della Legge sulla
procedura amministrativa (LPAmm, RL 165.100), quando siano proposti
davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il
medesimo, l’autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i
ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell’istruzione
o della decisione delle altre. Nel caso in esame, il fondamento
di fatto dei ricorsi in esame è il medesimo, avendo le parti impugnato lo
stesso provvedimento emesso nell’esecuzione che le riguarda. Si giustifica
pertanto di decidere i gravami con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia,
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente.
2. Interposti
all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e
fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in
materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 280.200]) – entro 10
giorni dalla notifica dell’atto impugnato avvenuta il 31 maggio 2021, sotto
questo profilo i ricorsi presentati da RI 1 e l’PI 1 rispettivamente il 4 e 10
giugno 2021 sono ricevibili (art. 17 LEF).
3. Per
quanto attiene alla legittimazione a ricorrere, il gravame presentato da RI 1
non denota problemi, la via del ricorso giusta l’art. 17 LEF essendo aperta a
colui che vuole evitare che terzi abbiano accesso ai dati che lo concernono (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 65 ad art. 8a LEF).
3.1 Discorso
diverso va fatto per l’PI 1, giacché la domanda d’informazioni non la riguarda
direttamente, anche se è destinataria del provvedimento impugnato. In linea di
massima è legittimato a ricorrere giusta l’art.
17 LEF colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di
protezione alla modifica o
all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una
determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione per
debiti o di un fallimento (sentenza
della CEF 15.2014.128 del 26 febbraio 2015 consid. 5 e i rinvii). È
considerato particolarmente e personalmente toccato dalla decisione impugnata
chi è leso in modo diretto e concreto, in una misura e con un’intensità
maggiore rispetto a un terzo qualunque, ove si trovi in un rapporto stretto e
speciale con l’oggetto della contestazione. Per interesse degno di protezione s’intende
l’interesse giuridico o di fatto all’annullamento o alla modifica del
provvedimento contestato: questo interesse consiste nell’utilità pratica che il
ricorrente trarrebbe dalla modifica o dall’annullamento, preservandolo da un
pregiudizio diretto di natura economica, ideale, materiale o altro (sentenza
della CEF 15.2018.83 del 2 maggio 2019 consid. 1.1, con riferimento alla DTF
139 III 508 consid. 3.3; v. pure DTF 139 III 387 consid. 2.1, 138
III 630 consid. 4, 138 III 221 consid. 2.3, 129 III 595 consid. 3).
3.2 Nel
caso in rassegna, sebbene lPI 1 sia la creditrice sequestrante, gli atti di cui
PI 2 chiede la trasmissione riguardano il debitore sequestrato e solo
indirettamente essa stessa. La sequestrante non fa valere nel ricorso né nelle
proprie osservazioni alcun interesse proprio, attuale, pratico e degno di
protezione all’annullamento del provvedimento impugnato e neppure sostiene di
subire un particolare pregiudizio personale con un’intensità maggiore rispetto
a qualunque altro terzo. In tali circostanze, il ricorso dell’PI 1 parrebbe
inammissibile per mancanza di legittimazione a ricorrere. Vista la
ricevibilità dell’altro ricorso e l’esito del giudizio odierno, la questione
può tuttavia rimanere indecisa, siccome il ricorso dell’PI 1 risulta senza
oggetto.
4. Giusta
l’art. 8a cpv. 1 LEF, chiunque renda verosimile un interesse può
consultare i verbali e i registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei
fallimenti, nonché chiederne estratti. Per verosimiglianza ai sensi
della norma s’intende l’impressione dell’autorità, fondata su elementi
oggettivi, che i fatti pertinenti affermati da una parte siano accaduti, senza
però escludere che essi abbiano potuto verificarsi in modo differente o non del
tutto. L’esigenza di rendere verosimile un interesse non è legata a particolari
requisiti di forma e tanto meno è limitata alla presentazione di documenti
controfirmati dalla persona su cui vengono chieste informazioni. La
vero-simiglianza dell’interesse alla consultazione giusta l’art. 8a cpv.
1 LEF va esaminata caso per caso sulla base delle peculiarità della vicenda
sottoposta ad esame giudiziale, ritenuto che occorrono indizi oggettivi, non
bastando che il creditore affermi unilateralmente tesi di parte senza che si
dia possibilità di riscontri ancorché con il grado di prova limitato alla
verosimiglianza (sentenza della CEF 15.2009.59 del 5 giugno 2009, consid. 4.1 e
rinvii).
4.1 Nella
fattispecie, PI 2 ha chiesto all’UE l’accesso agli atti della nota procedura di
sequestro al fine di esercitare il diritto di rivendicare i crediti indicati
alla voce n. 16 del verbale di sequestro, di cui egli sostiene di essere
cessionario. A sostegno della sua domanda ha prodotto dapprima una traduzione
in inglese di un atto di cessione di credito (“assignment contract”),
secondo cui tale PI 4, agendo in nome e per conto d’PI 5, ex moglie dell’escusso
RE 1, ha ceduto a PI 2 i diritti di
lei derivanti dal lodo arbitrale n. __________ contro pagamento di UAH 1'000'000.–
(grivne ucraine), pari a fr. 40'095.58 il 20 febbraio 2020 (secondo www.fxtop.com),
ovvero il giorno in cui è avvenuto il pagamento (doc. 7), e del 50% dell’incasso
dei crediti ceduti (v. punto 3.1.3/2 dell’atto di cessione). Le parti litigano
sulla validità della cessione e sulle circostanze rocambolesche in cui la
stessa sarebbe stata conclusa.
4.2 A
ben vedere, secondo la sua stessa tesi PI 2 si è fatto cedere da PI 5 i diritti
che lei
(“Original creditor rights Plaintiff/Creditor”) vanta
contro le società convenute, tra cui la PI 3, in base al lodo
emanato il 27 febbraio 2018 dalla Corte di arbitrato internazionale di Londra
nella procedura n. __________. Egli non spiega però perché ciò lo
legittimerebbe a rivendicare la pretesa che l’ex marito RE 1 trae dal
medesimo lodo. Il noto sequestro verte infatti solo sul credito di RE 1 (“credito […] detenut[o] dal Sig. CO 1 verso K__________, in particolare Società __________”, posizione “c” del decreto di sequestro) e non su quello d’PI 5. A
prima vista, appare dunque inverosimile che PI 2 sia il “proprietario”
del credito sequestrato (come affermato nella risposta al ricorso, ad n. 45), o
perlomeno egli non ha reso verosimile quali sarebbero i suoi pretesi diritti su
tale pretesa. Di conseguenza, non ha neppure reso attendibile il suo interesse
a consultare gli atti della procedura di sequestro e dell’esecuzione a
convalida. Il ricorso di RE 1 va così accolto, ancorché per altri motivi da lui
sostenuti, e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione della
domanda d’informazioni.
5. Per
legge non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 è accolto e di conseguenza, la richiesta d’informazioni
di PI 2 è respinta.
Considerandi
2.
Il
ricorso dell’PI 1 è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
–
;
–
.
Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.