15.2021.66
Precetti esecutivi e pignoramento diretti contro uno dei coniugi sotto curatela. Ricorsi (tre) di entrambi i coniugi. Irricevibilità
28 giugno 2021Italiano4 min
i pignoramenti in ambedue le esecuzioni, di “tacitare il creditore con la sospen-sione procedurale
Source ti.ch
Incarto n.
15.2021.66
Lugano
28 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 19 aprile 2021 di
RI 1, __________
RI 2, __________
contro
l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 13 aprile 2021 nelle esecuzioni
n. __________ e __________ promosse nei confronti del solo RI 1 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dalla Sezione delle finanze,
Bellinzona)
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che sulla scorta dei precetti
esecutivi n. __________ e __________ emessi il 3 maggio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo
Stato del Cantone Ticino ha escusso RI 1 per due fatture
di rispettivamente fr. 100.– e fr. 500.–, oltre a spese e interessi;
che
l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento il 13 aprile 2021;
che con
unico ricorso del 19 aprile 2021, RI 1 e RI 2 chiedono alla Camera di annullare
Fatti
i pignoramenti in ambedue le esecuzioni, di “tacitare il creditore con la sospen-sione procedurale
fino all’accertamento degli abusi procedurali cantonali e federali”, di verificare se la pretesa amministrativa del servizio dei ricorsi
del Consiglio di Stato è “lecita
e legittimata e sia ancora escutibile e esigibile”, d’infliggere
multe disciplinari al curatore del marito, al Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato e all’UE, di assegnare
ai ricorrenti diversi risarcimenti, indennità d’inconvenienza e
rimborso di spese redazionali, e di addossare le spese al Cantone;
che
il ricorso è manifestamente irricevibile, per quanto attiene a RI 2 perché ella
non è parte delle procedure esecutive n.
__________ e __________, dirette
esclusivamente contro il marito RI 2 e non allega un
interesse proprio degno di protezione né l’esistenza di un
litisconsorzio necessario, e per quanto riguarda RI 1 poiché egli
non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenze del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 aprile 2021
consid. 3 e della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);
che
il ricorso è del resto inammissibile anche
perché è manifestamente abusivo, siccome i ricorrenti continuano a
riproporre le stesse censure senza tenere minimamente conto delle precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inammissibilità o
l’infondatezza (per esempio sentenze della CEF 15.2019.38 del 10 settembre 2019
e 15.2020.16 del 24 marzo 2020);
che
eventuali futuri ricorsi aventi un carattere manifestamente querulomane o
altrimenti abusivo verranno restituiti al mittente o ai mittenti senz’ulteriore
formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30
Considerandi
aprile 2021, pag. 2);
che
per legge non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile.
2.
Il
ricorso di RI 1 è irricevibile.
3.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4.
Notificazione a:
– ;
– ;
–Sezione
delle finanze, Bellinzona.
Comunicazione
a:
– avv.
__________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;
– Ufficio d’esecuzione,
Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la
decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il
termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.
46.
cpv. 2 LTF.