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Decisione

15.2021.66

Precetti esecutivi e pignoramento diretti contro uno dei coniugi sotto curatela. Ricorsi (tre) di entrambi i coniugi. Irricevibilità

28 giugno 2021Italiano4 min

i pignoramenti in ambedue le esecuzioni, di “tacitare il creditore con la sospen-sione procedurale

Source ti.ch

Incarto n.

15.2021.66

Lugano

28 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 19 aprile 2021 di

RI 1, __________

RI 2, __________

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

o meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 13 aprile 2021 nelle esecuzioni

n. __________ e __________ promosse nei confronti del solo RI 1 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dalla Sezione delle finanze,

Bellinzona)

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che sulla scorta dei precetti

esecutivi n. __________ e __________ emessi il 3 maggio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo

Stato del Cantone Ticino ha escusso RI 1 per due fatture

di rispettivamente fr. 100.– e fr. 500.–, oltre a spese e interessi;

che

l’UE ha emesso gli avvisi di pignoramento il 13 aprile 2021;

che con

unico ricorso del 19 aprile 2021, RI 1 e RI 2 chiedono alla Camera di annullare

Fatti

i pignoramenti in ambedue le esecuzioni, di “tacitare il creditore con la sospen-sione procedurale

fino all’accertamento degli abusi procedurali cantonali e federali”, di verificare se la pretesa amministrativa del servizio dei ricorsi

del Consiglio di Stato è “lecita

e legittimata e sia ancora escutibile e esigibile”, d’infliggere

multe disciplinari al curatore del marito, al Servizio dei ricorsi del

Consiglio di Stato e al­l’UE, di assegnare

ai ricorrenti diversi risarcimenti, indennità d’in­convenienza e

rimborso di spese redazionali, e di addossare le spese al Cantone;

che

il ricorso è manifestamente irricevibile, per quanto attiene a RI 2 perché ella

non è parte delle procedure esecutive n.

__________ e __________, dirette

esclusivamente contro il marito RI 2 e non allega un

interesse proprio degno di protezione né l’esistenza di un

litisconsorzio necessario, e per quanto riguarda RI 1 poiché egli

non è legittimato a inoltrare ricorsi o reclami senza il consenso del suo curatore (sentenze del Tribunale federale 5D_243/2020 del 14 aprile 2021

consid. 3 e della CEF 14.2020.24 del 6 marzo 2020 consid. 1.2);

che

il ricorso è del resto inammissibile anche

perché è manifestamente abusivo, siccome i ricorrenti continuano a

riproporre le stes­se censure senza tenere minimamente conto delle precedenti decisioni che ne hanno decretato l’inammissibilità o

l’infondatezza (per esempio sentenze della CEF 15.2019.38 del 10 settembre 2019

e 15.2020.16 del 24 marzo 2020);

che

eventuali futuri ricorsi aventi un carattere manifestamente querulomane o

altrimenti abusivo verranno restituiti al mittente o ai mittenti senz’ulteriore

formalità (cfr. art. 132 cpv. 3 CPC e sentenza della CEF 15.2020.87 del 30

Considerandi

aprile 2021, pag. 2);

che

per legge non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 2 è irricevibile.

2.

Il

ricorso di RI 1 è irricevibile.

3.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– ;

–Sezione

delle finanze, Bellinzona.

Comunicazione

a:

– avv.

__________, piazza Elvezia / Corso San Gottardo 3, __________;

– Ufficio d’esecuzione,

Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la

decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il

termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art.

46.

cpv. 2 LTF.